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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17232 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. GA
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2805, Ruolo Generale dell'anno 2020, e trattenuta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025, vertente
TRA
(c.f. ; residente a [...], strada Parte_1 C.F._1
Canetello n. 4), elettivamente domiciliato a Roma, in via Tibullo n. 10, presso lo studio dell'avv.to Fabio
Collavini, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello,
APPELLANTE
E
(p.IVA ; con sede secondaria a Roma, in viale Controparte_1 P.IVA_1
OR TT n. 11), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via delle Quattro Fontane n. 15, presso lo studio dell'avv.to Giulia Piacentino, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: per la parte appellante (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Collavini conclude richiamando le conclusioni rassegnate nell'atto di appello …”; per la parte appellata (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Piacentino conclude come da comparsa di risposta …”.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, ritualmente notificato all'appellata , Controparte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 14559/2019 del 13-29/5/2019, Parte_1 non notificata, del Giudice di Pace di Roma (n. 57231/2018 r.g.), con cui era stata rigettata la domanda di rimborso del costo del biglietto aereo da Roma a Londra a.r. del 16/1/2018 e, in subordine, delle tasse aeroportuali, così come previsto dagli artt. 945 e 946 del codice della navigazione, per avere erroneamente il GdP ritenuto non provato il pagamento del biglietto aereo, circostanza peraltro ammessa dalla stessa compagnia aerea. Tanto premesso,
l'appellante, lamentata appunto l'erroneità della sentenza impugnata, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, rassegnate nell'atto di appello e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per le motivazioni in narrativa riformare integralmente la sentenza n 14559/2019 del Giudice di Pace di Roma, con il presente gravame impugnata, e per l'effetto: a) Accertare e dichiarare per i fatti narrati in premessa il diritto degli odierni attori ad ottenere il rimborso del biglietto aereo ai sensi dell'art. 945 e 946 cod. Nav. e per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento di Euro 849,74, in favore dell'attore; b) condannare, in ogni caso, la convenuta alla restituzione delle tasse aeroportuali pari ad Euro
509,84, in favore del passeggero;
c) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, diritti, rimborso spese generali ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, IVA e CPA come per legge, in sentenza immediatamente esecutiva e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L'udienza di prima comparizione, fissata in citazione al 3/4/2020 e differita d'ufficio all'8/4/2020, era differita all'1/10/2020 con decreto ex art. 83 del D.L. 18/2020 del 19/3/2020
e poi ancora al 5/10/2020 con decreto del 15/9/2020.
All'udienza del 5/10/2020, comparso il procuratore di parte appellante, era dichiarata la contumacia della società appellata ed era disposto rinvio all'udienza del 16/6/2021 per la precisazione delle conclusioni, con ordine alla Cancelleria di richiedere il fascicolo d'ufficio di primo grado.
Con decreto dell'11/5/2021, alla luce dell'art. 221 L. 77/2020 di conversione del D.L.
34/2020, era disposta la trattazione cartolare della predetta udienza del 16/6/2021 con assegnazione del termine di legge fino a cinque giorni prima dell'udienza per depositare nota scritta in sostituzione dell'udienza.
2 Con ordinanza del 22/11/2021, nel dare atto che la causa era stata trattenuta in decisione all'udienza del 16/6/2021 e che non risultava ancora l'acquisizione del fascicolo di primo grado (n. 57231/2018 rg del GdP di Roma), era disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per l'udienza del 2/3/2022, con nuovo ordine alla Cancelleria di provvedere all'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado.
Trasferito l'originario Giudice affidatario ad altro Ufficio, con decreto del 18/2/2022 del GOP era disposto che la predetta udienza del 2/3/2022 si svolgesse mediante deposito di nota scritta, da depositare almeno cinque giorni prima dell'udienza.
Con ordinanza resa all'udienza del 2/3/2022, nel dare atto che la controversia non rientrava fra le materie di competenza dei GOP, era disposto rinvio all'udienza del
30/11/2022 sempre per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 25/10/2022, con la stessa motivazione, la causa era rinviata all'udienza del 12/7/2023 sempre per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 23/6/2023, con la stessa motivazione, la causa era rinviata all'udienza del 28/2/2024 sempre per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 31/1/2024, con la stessa motivazione, la causa era rinviata all'udienza del 16/10/2024 sempre per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto dell'1/10/2024, con la stessa motivazione, la causa era rinviata all'udienza del 16/4/2025 sempre per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del Presidente di Sezione del 9/1/2025 la presente causa, unitamente ad Per_ altre cause dell'ex ruolo della dott.ssa veniva riassegnata a questo Giudice, così come altrettante agli altri Giudici della Sezione.
Con decreto del 15/1/2025, attesa la necessità di riorganizzare il ruolo, era disposto il differimento dell'udienza dal 16/4/2025 al 14/5/2025, sempre per la precisazione delle conclusioni.
In data 12/4/2025 si costituiva in giudizio l'appellata , la quale, Controparte_1 contestato l'appello proposto, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e riportate in epigrafe: “Tutto ciò premesso, , come Controparte_1 in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, richiamando tutto quanto dedotto ed eccepito negli scritti difensivi del primo grado di giudizio, da intendere qui trascritti, insiste affinché sia confermata la sentenza del Giudice di Pace oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio”.
3 All'udienza del 14/5/2025, presenti i procuratori delle parti, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini ex artt.
190 e 352 c.p.c., termini scaduti in data 3/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non è fondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
2. Richiamato quanto esposto in punto di fatto, si osserva che nell'atto di citazione in primo grado l'attore , premesso di aver sottoscritto un contratto di trasporto Parte_1 aereo multitratta a/r con la convenuta al prezzo di € 849,74 (prenotazione Controparte_1
n. K55MZL) del 16/2018 e rientro il 21/1/2018 e altresì di essere stato nell'impossibilità di imbarcarsi sul volo del 16/1/2018, aveva allegato che non era stata accolta dalla convenuta la richiesta di rimborso del biglietto;
che viceversa, nel caso di mancata fruizione del biglietto aereo, la compagnia aveva l'obbligo di rimborsare integralmente il costo del biglietto non utilizzato, come del resto previsto dall'art. 946 cod. nav., e in particolare nel caso in cui il vettore aereo avesse acconsentito all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi;
che si trattava di una situazione che si presentava sempre nel sistema di prenotazione aerea, in quanto le compagnie aeree, per scelta commerciale, procedono sempre a vendere il 30% di posti aerei in più, proprio per scongiurare il rischio dell'eventuale mancata presentazione all'imbarco di uno o più passeggeri;
che pertanto la compagnia avrebbe dovuto provvedere al rimborso del biglietto per l'importo di € 849,74; che in ogni caso era dovuto il rimborso dell'importo corrispondente alle tasse e ai diritti aeroportuali;
che in particolare i diritti e le tasse aeroportuali rappresentano l'importo, che i passeggeri pagano per la fruizione di beni e di servizi messi a disposizione in aeroporto, da corrispondere ogni qual volta si effettua l'accesso all'aeroporto per imbarcarsi sul volo prescelto;
che pertanto, nel caso in cui il passeggero non prende parte al volo, tali costi non gravano sulla compagnia aerea, tenuta pertanto al relativo rimborso;
che nel caso di specie, nell'impossibilità di accertare gli importi a titolo di tasse aeroportuali, in quanto non specificati nel biglietto emesso dalla compagnia aerea, era richiesto, in via di accertamento, il rimborso di € 509,84.
2.1 Si era costituita in giudizio la convenuta , che, dopo aver Controparte_1 allegato che “… l'attore ha stipulato un contratto di trasporto con la compagnia aerea CP_1 acquistando un biglietto aereo al quale è stata applicata la tariffa di euro 561,92 …” e
[...] che non risultavano soddisfatte le condizioni di legge e di contratto per il rimborso, aveva concluso per il rigetto della domanda.
4 3. Nella sentenza n. 14559/2019 del 13-29/5/2019 il GdP, nel rigettare la domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, aveva argomentato che “… è pacifico che l'attore rinunciava al viaggio volontariamente, senza peraltro addurre alcuna giustificazione, e ai sensi dell'art. 946 1 comma del Codice della navigazione 'il passeggero che noi si presenta all'imbarco nel tempo stabilito paga l'intero prezzo del biglietto' …” e che “… (p)remesso ciò in punto di fatto, comunque l'attore non ha fornito alcuna prova del pagamento del biglietto e del relativo importo da lui sostenuto pagato, posto che si è limitato
a depositare fogli indicanti 'i dati di una prenotazione' andata e ritorno del volo previsto con partenza il 16/1/2018 da Roma –Fiumicino e ritorno il 21/1/2018 (numero di pagine 6 di cui al documento1 dell'indice atti fascicolo attoreo) privi di indicazione di importi e foglio
'informazioni itinerario' (di numero 2 pagine di cui al documento 1 dell'indice atti fascicolo attoreo) privo di qualsiasi importo, senza depositare prova in ordine alla conferma della prenotazione, omettendo di depositare copia del relativo biglietto con l'indicazione dell'importo pagato e della ricevuta di pagamento (osservandosi che nell'indice atti depositati di cui al punto 1 del fascicolo attoreo si riportano come documenti depositati 'i biglietti aerei e pagamenti effettuati', ma in atti tale documentazione non si rinviene), ritenuta irrilevante la copia di un estratto conto di una carta dell'attore, dalla quale non si evince la riconducibilità, delle voci di spesa indicate, all'importo pagato per il biglietto aereo per cui è causa, del resto dalla documentazione depositata (fogli prenotazione) non si evince quale importo abbia pagato l'attore per l'acquisto di tale biglietto …”, con la conseguenza che “…
(p)osto dunque che nel caso in esame l'attore non ha fornito prova né dell'acquisto del biglietto né del relativo importo, di cui chiede il rimborso per la rinuncia al volo, la domanda deve essere rigettata …”.
4. L'appellante, richiamata la disciplina prevista dagli artt. 945 e 946, comma 1, cod. nav., ha eccepito l'erroneità della sentenza, atteso che già in comparsa di risposta in primo grado la convenuta aveva espressamente confermato l'acquisto del biglietto aereo.
5. Da parte sua l'appellata ha dedotto che l'appello era da respingere, in quanto la pretesa non era fondata nell'an e nel quantum, in mancanza di prova del pagamento del biglietto e della prova dell'imbarco di altro passeggero in sostituzione dell'appellante, stante la genericità e l'ipoteticità della tesi sulla vendita di biglietti in quantità superiore al numero dei posti disponibili, pretesamente -a detta dell'appellante- proprio per ovviare alla mancata partenza di un passeggero.
5 6. Così richiamate le posizioni delle parti e ribadito che si verte in grado di appello e che si è vincolati alle doglianze dell'appellante, osserva il Giudice che, alla luce di quanto detto, la controversia va ricondotta unicamente alla fattispecie di cui all'art. 946 cod. nav., non avendo l'odierno appellante né in primo grado né in questo grado di appello allegato e provato l'esistenza di un impedimento all'imbarco, di cui al precedente art. 945 cod. nav..
6.1 Al riguardo all'art. 945 cod. nav., rubricato “Impedimento del passeggero”, è previsto che “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto …”.
6.2 Tale disposizione speciale prevede espressamente, quale requisito per la risoluzione del contratto e il conseguente effetto risolutorio con diritto al rimborso,
l'impedimento alla partenza non imputabile al passeggero aereo, con l'ulteriore previsione che tale impedimento deve essere tempestivamente comunicato dal passeggero alla compagnia aerea.
6.3 Nel caso di specie nulla risulta anche solo allegato dall'odierno appellante, che invero nell'atto di citazione in primo grado si era limitato ad allegare, al punto 2), che “… in prossimità alla data prevista per il volo di andata il passeggero si vedeva impossibilitato ad imbarcarsi sul volo del 16 gennaio 2018, vedendosi costretto a rinunciare al viaggio. …”.
7. Risulta invece applicabile, come del resto si desume dallo stesso atto di appello e dal richiamo alla tesi della vendita del 30% di biglietti in più dei posti disponibili, la differente disciplina di cui all'art. 946 cod. nav., in base al quale è previsto che “Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio. Tuttavia, il prezzo di passaggio non è dovuto e quello già pagato è restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi”.
8. Presupposti fattuali per l'accoglimento della domanda di restituzione del prezzo sono pertanto il pagamento del biglietto e l'imbarco di altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi all'imbarco, così da consentire al vettore di non partire con un posto
6 vuoto e quindi di evitare una perdita finanziaria, se fosse tenuto puramente e semplicemente alla restituzione del prezzo al passeggero non presentatosi all'imbarco.
9. Orbene, anche a voler per ipotesi ammettere che risulti soddisfatto il primo requisito oggettivo alla luce di quanto allegato dalla compagnia aerea nella comparsa di risposta in primo grado, non sussiste in ogni caso la prova della sostituzione del passeggero non partente
(odierno appellante) con altro passeggero.
10. L'appellante ha allegato che la compagnia aerea doveva effettuare il rimborso del biglietto, in quanto la circostanza del consentito imbarco di altro passeggero, in sostituzione di quello non imbarcatosi, si verificava sempre nel sistema di prenotazione aerea, dato che le compagnie aeree, per propria scelta commerciale, vendono di prassi il 30% in più dei posti effettivamente disponibili, proprio per scongiurare il rischio dell'eventuale mancata partenza del passeggero e di volare con un posto vuoto (cfr. atto di appello: “… Come noto, al fine di supplire a tale eventualità i vettori aerei vendono di prassi il 30% in più dei posti effettivamente disponibili al fine di sperequare sulla vendita della biglietteria aerea (c.d. overbooking) …”).
11. Peraltro, al fine di poter ottenere il rimborso del prezzo del biglietto di trasporto non utilizzato ai sensi dell'art. 946 cod. nav., la circostanza dell'imbarco di altro passeggero, in sostituzione di quello non presentatosi, integra un elemento costitutivo del preteso diritto al rimborso, che deve pertanto essere provato da chi agisce in giudizio, ossia appunto dal passeggero che chiede il rimborso del prezzo del biglietto non fruito.
12. Nel caso di specie l'odierno appellante non ha fornito alcun elemento di fatto, di sicuro riscontro obiettivo, che consenta di ritenere che effettivamente la compagnia aerea appellata abbia imbarcato altro passeggero in sostituzione di esso appellante, non presentatosi all'imbarco.
13. A tal fine non può essere invocato neppure, come preteso fatto notorio, il sistema della richiamata sovraprenotazione, in quanto andava provata l'applicazione di detto sistema nel caso concreto, non essendo sufficiente l'astratto riferimento alla predetta pratica commerciale, asseritamente usuale per le compagnie aeree.
14. Del resto le stesse allegazioni di parte appellante sono generiche e ipotetiche, essendo stato allegato nell'atto di appello che, “… attes(a) l'elevata commercializzazione di tale tratta, il silenzio della compagnia aerea su tale punto lascia presumere con elevatissima probabilità che la compagnia aerea convenuta abbia venduto i biglietti ad altri passeggeri in lista di attesa. …” (cfr. atto di appello a pagg. 4 e 5).
7 15. Al riguardo nella memoria di replica alla conclusionale avversaria l'appellata ha ulteriormente ribadito, proprio sullo specifico punto, che “… Ugualmente prive di pregio sono le apodittiche deduzioni di controparte in merito ad una pretesa 'elevata commercializzazione di tale tratta' nonché la presunzione 'con elevatissima probabilità che la compagnia aerea convenuta abbia venduto i biglietti ad altri passeggeri in lista di attesa' (atto di appello, pagina
4, ultime due righe dal basso;
pagina 5, riga 1-2). …” e che “… che le deduzioni di controparte sono frutto di sue mere ipotesi e illazioni. Tra l'altro, si rammenta che il volo in questione era previsto nelle date del 16 gennaio e 21 gennaio 2018, quindi evidentemente in periodo di bassissima stagione visto che era già concluso il periodo di vacanze natalizie e di fine anno (notoriamente periodo di alta stagione e di grande movimentazione di passeggeri)
…”, con la conseguenza che “… difficilmente il volo poteva essere pieno o potevano esserci passeggeri in lista di attesa …”.
15.1 Si tratta di contestazione già sollevata, negli stessi precisi termini, già nella comparsa di risposta in questo grado.
16. In conclusione, non avendo parte appellante fornito alcuna prova della sussistenza di uno dei due elementi essenziali del fatto costitutivo del diritto del passeggero, non imbarcatosi, al rimborso del prezzo del biglietto, l'appello va rigettato in parte qua.
17. Si intende pertanto dare continuità alla giurisprudenza del Tribunale di Roma sul punto (cfr. Tribunale Roma sez. IX, sentenza n. 2631/2022 del 17/2/2022, n. 2631, dott.
Basile, sempre in grado di appello).
18. Miglior sorte non arride all'appello in ordine al rimborso delle tasse aeroportuali.
19. Nell'atto di appello è dato leggere che “… l'errata convinzione, che l'odierno attore non avrebbe provato l'acquisto del biglietto aero depositato in atti, ha determinato l'omessa pronuncia anche sulla richiesta di rimborso delle tasse aeroportuali. Deve infatti ribadirsi che il biglietto aereo, oltre al prezzo di commerciale comprende delle voci definite
Tasse Aeroportuali, strettamente connesse con l'effettivo imbarco del passeggero sull'aeromobile …”; che “… Essendo tasse applicate ad personam, la norma prevede che, in mancanza dell'imbarco di un passeggero, qualsiasi sia la motivazione, le stesse non vengono conteggiate dell'amministrazione aeroportuale e, pertanto, debbano essere restituite al passeggero. Ed invero, le voci del biglietto aereo devono comprendere i diritti di imbarco e sbarco dei passeggeri (IT), costo di sicurezza sui passeggeri e sul bagaglio a mano (VT), costo sicurezza assicurazione dei costi carburante (YQ), corrispettivo servizio di vendita (YR), corrispettivo controllo di sicurezza sui bagagli da stiva (EX), corrispettivo per servizio
8 assistenza passeggeri a ridotta mobilità (MJ), addizionali di competenza comunale (HB) e
IVA (FN). Le voci delle tasse vengono, per mancanza di spazio, riassunte sotto il codice XT.
…” e che “… I diritti aeroportuali, oltre all'addizionale comunale e ministeriale, vanno sempre rimborsati al passeggero che rinuncia al proprio volo, anche quando non abbia diritto in base alle condizioni contrattuali restrittive in occasione di particolari promozioni di vendita al rimborso del prezzo della tratta ...”.
19.1 Nell'atto di appello, al capo b) delle conclusioni, è stato chiesto di “… condannare, in ogni caso, la convenuta alla restituzione delle tasse aeroportuali pari ad euro
509,84, in favore del passeggero”.
20. Peraltro, come contestato dall'appellata, manca del tutto la prova dell'ammontare di dette tasse e soprattutto del relativo pagamento, nulla potendosi desumere dalle difese della convenuta che sia in primo sia nel presente grado ha eccepito appunto il difetto di prova del quantum debeatur.
21. Non varrebbe al riguardo neanche richiamare quanto allegato dalla convenuta nella comparsa di risposta in primo grado, in quanto, a tutto voler Controparte_1 concedere, l'allegazione poteva riferirsi al solo biglietto aereo e alla particolare tariffa applicata e non ad altro (cfr. citata comparsa di risposta in primo grado della società convenuta: “… l'attore ha stipulato un contratto di trasporto con la compagnia aerea CP_1 acquistando un biglietto aereo al quale è stata applicata la tariffa di euro 561,92 …”).
[...]
22. In conclusione l'appello va rigettato anche con riferimento a detta domanda di rimborso.
23. Il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza appellata, comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado per la soccombenza.
23.1 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi al valore compreso fra il minimo e il medio, relativi allo scaglione di valore '€ 1.101-5.200', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte vittoriosa.
24. In considerazione dell'esito del giudizio, va dichiarato che sussistono, nei riguardi dell'appellante, i presupposti per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012,
n. 228.
9
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata n. 14559/2019 del 13-
29/5/2019 del Giudice di Pace di Roma (n. 57231/2018 r.g.);
• condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 1.500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
• dichiara che sussistono, nei riguardi dell'appellante, i presupposti per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso a Roma, il 6/12/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
10
N. GA
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2805, Ruolo Generale dell'anno 2020, e trattenuta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025, vertente
TRA
(c.f. ; residente a [...], strada Parte_1 C.F._1
Canetello n. 4), elettivamente domiciliato a Roma, in via Tibullo n. 10, presso lo studio dell'avv.to Fabio
Collavini, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello,
APPELLANTE
E
(p.IVA ; con sede secondaria a Roma, in viale Controparte_1 P.IVA_1
OR TT n. 11), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via delle Quattro Fontane n. 15, presso lo studio dell'avv.to Giulia Piacentino, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: per la parte appellante (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Collavini conclude richiamando le conclusioni rassegnate nell'atto di appello …”; per la parte appellata (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Piacentino conclude come da comparsa di risposta …”.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, ritualmente notificato all'appellata , Controparte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 14559/2019 del 13-29/5/2019, Parte_1 non notificata, del Giudice di Pace di Roma (n. 57231/2018 r.g.), con cui era stata rigettata la domanda di rimborso del costo del biglietto aereo da Roma a Londra a.r. del 16/1/2018 e, in subordine, delle tasse aeroportuali, così come previsto dagli artt. 945 e 946 del codice della navigazione, per avere erroneamente il GdP ritenuto non provato il pagamento del biglietto aereo, circostanza peraltro ammessa dalla stessa compagnia aerea. Tanto premesso,
l'appellante, lamentata appunto l'erroneità della sentenza impugnata, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, rassegnate nell'atto di appello e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per le motivazioni in narrativa riformare integralmente la sentenza n 14559/2019 del Giudice di Pace di Roma, con il presente gravame impugnata, e per l'effetto: a) Accertare e dichiarare per i fatti narrati in premessa il diritto degli odierni attori ad ottenere il rimborso del biglietto aereo ai sensi dell'art. 945 e 946 cod. Nav. e per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento di Euro 849,74, in favore dell'attore; b) condannare, in ogni caso, la convenuta alla restituzione delle tasse aeroportuali pari ad Euro
509,84, in favore del passeggero;
c) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, diritti, rimborso spese generali ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, IVA e CPA come per legge, in sentenza immediatamente esecutiva e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L'udienza di prima comparizione, fissata in citazione al 3/4/2020 e differita d'ufficio all'8/4/2020, era differita all'1/10/2020 con decreto ex art. 83 del D.L. 18/2020 del 19/3/2020
e poi ancora al 5/10/2020 con decreto del 15/9/2020.
All'udienza del 5/10/2020, comparso il procuratore di parte appellante, era dichiarata la contumacia della società appellata ed era disposto rinvio all'udienza del 16/6/2021 per la precisazione delle conclusioni, con ordine alla Cancelleria di richiedere il fascicolo d'ufficio di primo grado.
Con decreto dell'11/5/2021, alla luce dell'art. 221 L. 77/2020 di conversione del D.L.
34/2020, era disposta la trattazione cartolare della predetta udienza del 16/6/2021 con assegnazione del termine di legge fino a cinque giorni prima dell'udienza per depositare nota scritta in sostituzione dell'udienza.
2 Con ordinanza del 22/11/2021, nel dare atto che la causa era stata trattenuta in decisione all'udienza del 16/6/2021 e che non risultava ancora l'acquisizione del fascicolo di primo grado (n. 57231/2018 rg del GdP di Roma), era disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per l'udienza del 2/3/2022, con nuovo ordine alla Cancelleria di provvedere all'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado.
Trasferito l'originario Giudice affidatario ad altro Ufficio, con decreto del 18/2/2022 del GOP era disposto che la predetta udienza del 2/3/2022 si svolgesse mediante deposito di nota scritta, da depositare almeno cinque giorni prima dell'udienza.
Con ordinanza resa all'udienza del 2/3/2022, nel dare atto che la controversia non rientrava fra le materie di competenza dei GOP, era disposto rinvio all'udienza del
30/11/2022 sempre per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 25/10/2022, con la stessa motivazione, la causa era rinviata all'udienza del 12/7/2023 sempre per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 23/6/2023, con la stessa motivazione, la causa era rinviata all'udienza del 28/2/2024 sempre per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 31/1/2024, con la stessa motivazione, la causa era rinviata all'udienza del 16/10/2024 sempre per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto dell'1/10/2024, con la stessa motivazione, la causa era rinviata all'udienza del 16/4/2025 sempre per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del Presidente di Sezione del 9/1/2025 la presente causa, unitamente ad Per_ altre cause dell'ex ruolo della dott.ssa veniva riassegnata a questo Giudice, così come altrettante agli altri Giudici della Sezione.
Con decreto del 15/1/2025, attesa la necessità di riorganizzare il ruolo, era disposto il differimento dell'udienza dal 16/4/2025 al 14/5/2025, sempre per la precisazione delle conclusioni.
In data 12/4/2025 si costituiva in giudizio l'appellata , la quale, Controparte_1 contestato l'appello proposto, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e riportate in epigrafe: “Tutto ciò premesso, , come Controparte_1 in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, richiamando tutto quanto dedotto ed eccepito negli scritti difensivi del primo grado di giudizio, da intendere qui trascritti, insiste affinché sia confermata la sentenza del Giudice di Pace oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio”.
3 All'udienza del 14/5/2025, presenti i procuratori delle parti, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini ex artt.
190 e 352 c.p.c., termini scaduti in data 3/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non è fondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
2. Richiamato quanto esposto in punto di fatto, si osserva che nell'atto di citazione in primo grado l'attore , premesso di aver sottoscritto un contratto di trasporto Parte_1 aereo multitratta a/r con la convenuta al prezzo di € 849,74 (prenotazione Controparte_1
n. K55MZL) del 16/2018 e rientro il 21/1/2018 e altresì di essere stato nell'impossibilità di imbarcarsi sul volo del 16/1/2018, aveva allegato che non era stata accolta dalla convenuta la richiesta di rimborso del biglietto;
che viceversa, nel caso di mancata fruizione del biglietto aereo, la compagnia aveva l'obbligo di rimborsare integralmente il costo del biglietto non utilizzato, come del resto previsto dall'art. 946 cod. nav., e in particolare nel caso in cui il vettore aereo avesse acconsentito all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi;
che si trattava di una situazione che si presentava sempre nel sistema di prenotazione aerea, in quanto le compagnie aeree, per scelta commerciale, procedono sempre a vendere il 30% di posti aerei in più, proprio per scongiurare il rischio dell'eventuale mancata presentazione all'imbarco di uno o più passeggeri;
che pertanto la compagnia avrebbe dovuto provvedere al rimborso del biglietto per l'importo di € 849,74; che in ogni caso era dovuto il rimborso dell'importo corrispondente alle tasse e ai diritti aeroportuali;
che in particolare i diritti e le tasse aeroportuali rappresentano l'importo, che i passeggeri pagano per la fruizione di beni e di servizi messi a disposizione in aeroporto, da corrispondere ogni qual volta si effettua l'accesso all'aeroporto per imbarcarsi sul volo prescelto;
che pertanto, nel caso in cui il passeggero non prende parte al volo, tali costi non gravano sulla compagnia aerea, tenuta pertanto al relativo rimborso;
che nel caso di specie, nell'impossibilità di accertare gli importi a titolo di tasse aeroportuali, in quanto non specificati nel biglietto emesso dalla compagnia aerea, era richiesto, in via di accertamento, il rimborso di € 509,84.
2.1 Si era costituita in giudizio la convenuta , che, dopo aver Controparte_1 allegato che “… l'attore ha stipulato un contratto di trasporto con la compagnia aerea CP_1 acquistando un biglietto aereo al quale è stata applicata la tariffa di euro 561,92 …” e
[...] che non risultavano soddisfatte le condizioni di legge e di contratto per il rimborso, aveva concluso per il rigetto della domanda.
4 3. Nella sentenza n. 14559/2019 del 13-29/5/2019 il GdP, nel rigettare la domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, aveva argomentato che “… è pacifico che l'attore rinunciava al viaggio volontariamente, senza peraltro addurre alcuna giustificazione, e ai sensi dell'art. 946 1 comma del Codice della navigazione 'il passeggero che noi si presenta all'imbarco nel tempo stabilito paga l'intero prezzo del biglietto' …” e che “… (p)remesso ciò in punto di fatto, comunque l'attore non ha fornito alcuna prova del pagamento del biglietto e del relativo importo da lui sostenuto pagato, posto che si è limitato
a depositare fogli indicanti 'i dati di una prenotazione' andata e ritorno del volo previsto con partenza il 16/1/2018 da Roma –Fiumicino e ritorno il 21/1/2018 (numero di pagine 6 di cui al documento1 dell'indice atti fascicolo attoreo) privi di indicazione di importi e foglio
'informazioni itinerario' (di numero 2 pagine di cui al documento 1 dell'indice atti fascicolo attoreo) privo di qualsiasi importo, senza depositare prova in ordine alla conferma della prenotazione, omettendo di depositare copia del relativo biglietto con l'indicazione dell'importo pagato e della ricevuta di pagamento (osservandosi che nell'indice atti depositati di cui al punto 1 del fascicolo attoreo si riportano come documenti depositati 'i biglietti aerei e pagamenti effettuati', ma in atti tale documentazione non si rinviene), ritenuta irrilevante la copia di un estratto conto di una carta dell'attore, dalla quale non si evince la riconducibilità, delle voci di spesa indicate, all'importo pagato per il biglietto aereo per cui è causa, del resto dalla documentazione depositata (fogli prenotazione) non si evince quale importo abbia pagato l'attore per l'acquisto di tale biglietto …”, con la conseguenza che “…
(p)osto dunque che nel caso in esame l'attore non ha fornito prova né dell'acquisto del biglietto né del relativo importo, di cui chiede il rimborso per la rinuncia al volo, la domanda deve essere rigettata …”.
4. L'appellante, richiamata la disciplina prevista dagli artt. 945 e 946, comma 1, cod. nav., ha eccepito l'erroneità della sentenza, atteso che già in comparsa di risposta in primo grado la convenuta aveva espressamente confermato l'acquisto del biglietto aereo.
5. Da parte sua l'appellata ha dedotto che l'appello era da respingere, in quanto la pretesa non era fondata nell'an e nel quantum, in mancanza di prova del pagamento del biglietto e della prova dell'imbarco di altro passeggero in sostituzione dell'appellante, stante la genericità e l'ipoteticità della tesi sulla vendita di biglietti in quantità superiore al numero dei posti disponibili, pretesamente -a detta dell'appellante- proprio per ovviare alla mancata partenza di un passeggero.
5 6. Così richiamate le posizioni delle parti e ribadito che si verte in grado di appello e che si è vincolati alle doglianze dell'appellante, osserva il Giudice che, alla luce di quanto detto, la controversia va ricondotta unicamente alla fattispecie di cui all'art. 946 cod. nav., non avendo l'odierno appellante né in primo grado né in questo grado di appello allegato e provato l'esistenza di un impedimento all'imbarco, di cui al precedente art. 945 cod. nav..
6.1 Al riguardo all'art. 945 cod. nav., rubricato “Impedimento del passeggero”, è previsto che “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto …”.
6.2 Tale disposizione speciale prevede espressamente, quale requisito per la risoluzione del contratto e il conseguente effetto risolutorio con diritto al rimborso,
l'impedimento alla partenza non imputabile al passeggero aereo, con l'ulteriore previsione che tale impedimento deve essere tempestivamente comunicato dal passeggero alla compagnia aerea.
6.3 Nel caso di specie nulla risulta anche solo allegato dall'odierno appellante, che invero nell'atto di citazione in primo grado si era limitato ad allegare, al punto 2), che “… in prossimità alla data prevista per il volo di andata il passeggero si vedeva impossibilitato ad imbarcarsi sul volo del 16 gennaio 2018, vedendosi costretto a rinunciare al viaggio. …”.
7. Risulta invece applicabile, come del resto si desume dallo stesso atto di appello e dal richiamo alla tesi della vendita del 30% di biglietti in più dei posti disponibili, la differente disciplina di cui all'art. 946 cod. nav., in base al quale è previsto che “Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio. Tuttavia, il prezzo di passaggio non è dovuto e quello già pagato è restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi”.
8. Presupposti fattuali per l'accoglimento della domanda di restituzione del prezzo sono pertanto il pagamento del biglietto e l'imbarco di altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi all'imbarco, così da consentire al vettore di non partire con un posto
6 vuoto e quindi di evitare una perdita finanziaria, se fosse tenuto puramente e semplicemente alla restituzione del prezzo al passeggero non presentatosi all'imbarco.
9. Orbene, anche a voler per ipotesi ammettere che risulti soddisfatto il primo requisito oggettivo alla luce di quanto allegato dalla compagnia aerea nella comparsa di risposta in primo grado, non sussiste in ogni caso la prova della sostituzione del passeggero non partente
(odierno appellante) con altro passeggero.
10. L'appellante ha allegato che la compagnia aerea doveva effettuare il rimborso del biglietto, in quanto la circostanza del consentito imbarco di altro passeggero, in sostituzione di quello non imbarcatosi, si verificava sempre nel sistema di prenotazione aerea, dato che le compagnie aeree, per propria scelta commerciale, vendono di prassi il 30% in più dei posti effettivamente disponibili, proprio per scongiurare il rischio dell'eventuale mancata partenza del passeggero e di volare con un posto vuoto (cfr. atto di appello: “… Come noto, al fine di supplire a tale eventualità i vettori aerei vendono di prassi il 30% in più dei posti effettivamente disponibili al fine di sperequare sulla vendita della biglietteria aerea (c.d. overbooking) …”).
11. Peraltro, al fine di poter ottenere il rimborso del prezzo del biglietto di trasporto non utilizzato ai sensi dell'art. 946 cod. nav., la circostanza dell'imbarco di altro passeggero, in sostituzione di quello non presentatosi, integra un elemento costitutivo del preteso diritto al rimborso, che deve pertanto essere provato da chi agisce in giudizio, ossia appunto dal passeggero che chiede il rimborso del prezzo del biglietto non fruito.
12. Nel caso di specie l'odierno appellante non ha fornito alcun elemento di fatto, di sicuro riscontro obiettivo, che consenta di ritenere che effettivamente la compagnia aerea appellata abbia imbarcato altro passeggero in sostituzione di esso appellante, non presentatosi all'imbarco.
13. A tal fine non può essere invocato neppure, come preteso fatto notorio, il sistema della richiamata sovraprenotazione, in quanto andava provata l'applicazione di detto sistema nel caso concreto, non essendo sufficiente l'astratto riferimento alla predetta pratica commerciale, asseritamente usuale per le compagnie aeree.
14. Del resto le stesse allegazioni di parte appellante sono generiche e ipotetiche, essendo stato allegato nell'atto di appello che, “… attes(a) l'elevata commercializzazione di tale tratta, il silenzio della compagnia aerea su tale punto lascia presumere con elevatissima probabilità che la compagnia aerea convenuta abbia venduto i biglietti ad altri passeggeri in lista di attesa. …” (cfr. atto di appello a pagg. 4 e 5).
7 15. Al riguardo nella memoria di replica alla conclusionale avversaria l'appellata ha ulteriormente ribadito, proprio sullo specifico punto, che “… Ugualmente prive di pregio sono le apodittiche deduzioni di controparte in merito ad una pretesa 'elevata commercializzazione di tale tratta' nonché la presunzione 'con elevatissima probabilità che la compagnia aerea convenuta abbia venduto i biglietti ad altri passeggeri in lista di attesa' (atto di appello, pagina
4, ultime due righe dal basso;
pagina 5, riga 1-2). …” e che “… che le deduzioni di controparte sono frutto di sue mere ipotesi e illazioni. Tra l'altro, si rammenta che il volo in questione era previsto nelle date del 16 gennaio e 21 gennaio 2018, quindi evidentemente in periodo di bassissima stagione visto che era già concluso il periodo di vacanze natalizie e di fine anno (notoriamente periodo di alta stagione e di grande movimentazione di passeggeri)
…”, con la conseguenza che “… difficilmente il volo poteva essere pieno o potevano esserci passeggeri in lista di attesa …”.
15.1 Si tratta di contestazione già sollevata, negli stessi precisi termini, già nella comparsa di risposta in questo grado.
16. In conclusione, non avendo parte appellante fornito alcuna prova della sussistenza di uno dei due elementi essenziali del fatto costitutivo del diritto del passeggero, non imbarcatosi, al rimborso del prezzo del biglietto, l'appello va rigettato in parte qua.
17. Si intende pertanto dare continuità alla giurisprudenza del Tribunale di Roma sul punto (cfr. Tribunale Roma sez. IX, sentenza n. 2631/2022 del 17/2/2022, n. 2631, dott.
Basile, sempre in grado di appello).
18. Miglior sorte non arride all'appello in ordine al rimborso delle tasse aeroportuali.
19. Nell'atto di appello è dato leggere che “… l'errata convinzione, che l'odierno attore non avrebbe provato l'acquisto del biglietto aero depositato in atti, ha determinato l'omessa pronuncia anche sulla richiesta di rimborso delle tasse aeroportuali. Deve infatti ribadirsi che il biglietto aereo, oltre al prezzo di commerciale comprende delle voci definite
Tasse Aeroportuali, strettamente connesse con l'effettivo imbarco del passeggero sull'aeromobile …”; che “… Essendo tasse applicate ad personam, la norma prevede che, in mancanza dell'imbarco di un passeggero, qualsiasi sia la motivazione, le stesse non vengono conteggiate dell'amministrazione aeroportuale e, pertanto, debbano essere restituite al passeggero. Ed invero, le voci del biglietto aereo devono comprendere i diritti di imbarco e sbarco dei passeggeri (IT), costo di sicurezza sui passeggeri e sul bagaglio a mano (VT), costo sicurezza assicurazione dei costi carburante (YQ), corrispettivo servizio di vendita (YR), corrispettivo controllo di sicurezza sui bagagli da stiva (EX), corrispettivo per servizio
8 assistenza passeggeri a ridotta mobilità (MJ), addizionali di competenza comunale (HB) e
IVA (FN). Le voci delle tasse vengono, per mancanza di spazio, riassunte sotto il codice XT.
…” e che “… I diritti aeroportuali, oltre all'addizionale comunale e ministeriale, vanno sempre rimborsati al passeggero che rinuncia al proprio volo, anche quando non abbia diritto in base alle condizioni contrattuali restrittive in occasione di particolari promozioni di vendita al rimborso del prezzo della tratta ...”.
19.1 Nell'atto di appello, al capo b) delle conclusioni, è stato chiesto di “… condannare, in ogni caso, la convenuta alla restituzione delle tasse aeroportuali pari ad euro
509,84, in favore del passeggero”.
20. Peraltro, come contestato dall'appellata, manca del tutto la prova dell'ammontare di dette tasse e soprattutto del relativo pagamento, nulla potendosi desumere dalle difese della convenuta che sia in primo sia nel presente grado ha eccepito appunto il difetto di prova del quantum debeatur.
21. Non varrebbe al riguardo neanche richiamare quanto allegato dalla convenuta nella comparsa di risposta in primo grado, in quanto, a tutto voler Controparte_1 concedere, l'allegazione poteva riferirsi al solo biglietto aereo e alla particolare tariffa applicata e non ad altro (cfr. citata comparsa di risposta in primo grado della società convenuta: “… l'attore ha stipulato un contratto di trasporto con la compagnia aerea CP_1 acquistando un biglietto aereo al quale è stata applicata la tariffa di euro 561,92 …”).
[...]
22. In conclusione l'appello va rigettato anche con riferimento a detta domanda di rimborso.
23. Il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza appellata, comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado per la soccombenza.
23.1 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi al valore compreso fra il minimo e il medio, relativi allo scaglione di valore '€ 1.101-5.200', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte vittoriosa.
24. In considerazione dell'esito del giudizio, va dichiarato che sussistono, nei riguardi dell'appellante, i presupposti per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012,
n. 228.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata n. 14559/2019 del 13-
29/5/2019 del Giudice di Pace di Roma (n. 57231/2018 r.g.);
• condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 1.500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
• dichiara che sussistono, nei riguardi dell'appellante, i presupposti per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso a Roma, il 6/12/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
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