Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 26/03/2025 alle ore 9,00 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1094 2023 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. Valentina Giucastro in sostituzione dell'Avv.
ANTONUCCIO DAVIDE che discute la causa riportandosi a tutte gli atti di causa ed in particolare alle note autorizzate e contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiede la distrazione delle spese di lite
Per l' è presente l'Avv. T. Serra in sostituzione dell'Avv. Marcedone che discute la causa CP_1
riportandosi agli atti del giudizio ed in particolare alle note autorizzate
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 15,35
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 26/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1094/2023 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Antonuccio giusta procura in atti;
Parte_1
- opponente contro in persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 11.04.2023, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante impugnava l'intimazione di pagamento n.29820229005999725000 notificata il 22.3.2023 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito n. 59820150000752528 000, relativo a contributi IVS anno 2014, dell'importo complessivo di € 2.658,19 asseritamente notificata il 28.10.2015; 2) avviso di addebito n. 59820160000449853 000, relativo a contributi IVS anno 2014, dell'importo complessivo di € 2.641,33 asseritamente notificata il 12.05.2016; 3) avviso di addebito n.
59820160001758729 000, relativo a contributi IVA anno 2015, dell'importo complessivo di
€ 2.603,73 asseritamente notificata il 16.11.2016; 4) avviso di addebito n.
59820170000762291 000, relativo a contributi IVS anno 2016, dell'importo complessivo di €
5.090,38 asseritamente notificata il 28.09.2017; 5) avviso di addebito n. 59820180000865685
000, relativo a contributi IVS anno 2017avviso di addebito n. 59820180002158082 000, relativo a contributi IVS anno 2018, dell'importo complessivo di € 2.423,69 asseritamente notificato il 04.01.2019; 7) avviso di addebito n. 59820190002008356 000, relativo a contributi IVS anno 2019, dell'importo complessivo di € 2.324,63 asseritamente notificata il
10.12.2019; 8) avviso di addebito n. 59820210000674879 000, relativo a contributi IVS anno
2019, dell'importo complessivo di € 3.615,11 asseritamente notificato il 10.12.2021 relativi al mancato pagamento di contributi previdenziali – Modello IVS relativi alle annualità 2014-
2019; eccepiva la “Nullità derivata dell'intimazione di pagamento opposta (atto consequenziale) per omessa rituale e mai sanata notificazione dei provvedimenti presupposti necessari ivi indicati ( avvisi di addebito) in violazione dell'art. 50 d.p.r. n. 602/73 e dell'art.
30 d.l. 78/2010-Nullità dell'intimazione di pagamento opposta per intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali iscritti a ruolo ex art. 3, co.
9 - l. n. 335/1995”, chiedeva accogliersi l'opposizione.
Si costituiva in giudizio l' che contestava le difese avversarie e deduceva e replicava che CP_1
gli avvisi di addebito erano stati regolarmente notificati e che nessuna prescrizione era maturata.
Istruita la causa mediante produzione documentale, autorizzate le parti al deposito di note difensive, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione di cui viene data lettura.
Motivi della decisione
In ordine alla tempestività dell'opposizione si osserva che l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento emessa e notificata da va qualificata come Controparte_3 opposizione all'esecuzione, qualora si intenda far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatesi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento.
Nella fattispecie, il ricorrente ha fatto valere un atto estintivo successivo alla notifica del titolo, consistente nella sopravvenuta prescrizione del credito, pertanto l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione investendo l'an dell'azione esecutiva, cioè il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata.
Pertanto, non essendo previsto un termine perentorio per l'opposizione all'esecuzione (ex art. 615 co.1°), essa è tempestiva.
Ciò posto, in ordine alla eccepita intervenuta prescrizione si osserva.
A norma della L. 335/95 art.3 co.9, il termine prescrizionale per il versamento dei contributivi previdenziali, prima decennale, è ritornato quinquennale a partire dal gennaio 1996, il successivo comma 10 dell'art. 3 cit. ha fatto salva la permanenza del termine decennale per le contribuzioni relative agli anni precedenti, nel caso di atti interruttivi già compiuti e/o di procedure di recupero iniziate dall' nel rispetto della normativa Controparte_4
preesistente.
Quanto al decorso termine di prescrizione, questo Giudice condivide pienamente l'orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella (cfr. ex multis Cass. n.
12263 del 25.05.2007), orientamento pienamente confermato dalla sentenza delle S.U. della
Suprema Corte del 25.10.2016/17.11.2016, n. 2339, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine di acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° 2011 ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti previdenziali di detto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, CP_2
convertito dalla legge n. 122 del 2010)”.
La S.C ha ribadito che “l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri
e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella. Peraltro, occorre rilevare che, comunque, l'amministrazione tributaria è sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione. Nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione”( cfr. Cass. 23227/20).
Nel caso che ci occupa per come documentato dall' , e la prescrizione è maturata solo CP_1
limitatamente agli avvisi di addebito n. avviso di addebito n. 59820150000752528 000 notificato il 28.10.2015, avviso di addebito n. 59820160000449853 000 notificata il
12.05.2016 ed avviso di addebito n. 59820160001758729 000 notificata il 16.11.2016 atteso che le notifiche delle intimazioni di pagamento n. 29820229003280986000 e n.
29820229005999725/000 non sono regolari posto che non è stata versata in giudizio la prova della spedizione della raccomandata informativa posto che esse sono state notificate a mani di familiare convivente .
Infatti, è pacifico che in caso di notifica di un atto della riscossione a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, sorge l'onere in capo all'agente dell'esazione di dimostrare - a fronte di specifica contestazione - tanto l'inoltro quanto l'effettiva ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art. 60, comma 1, lettera b-bis, D.p.r. n. 600/73.
Dunque, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata i richiamati avvisi di addebito sono prescritti.
Mentre relativamente agli ulteriori avvis di addebito sottesi all'atto impugnato, il temine di prescrizione quinquennale non è decorso atteso che essi sono stati regolarmente notificati dall' con raccomandata ordinaria, trovando applicazione le norme concernenti il servizio CP_1
postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass. n.
12083/2016, Cass. n. 17598/2010) e rispetto all'intimazione impugnata il termine non era ancora decorso anche per effetto dell'intervenuta normativa emergenziale covid che ha sospeso termini di decadenza e di prescrizione.
Infatti, "... l'art. 37, co. 2 D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha quindi comportato l'effetto giuridico di sospendere il corso della prescrizione dei crediti contributivi dal 23 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.
Successivamente, l'articolo 11, co. 9 del D.L. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla
L. 21/2021 ha disposto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” ..."
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è parzialmente fondato e annulla l'intimazione di pagamento limitatamente ai sottesi avvisi di addebito n.
59820150000752528000, avviso di addebito n. 59820160000449853000 ed avviso di addebito n. 59820160001758729000 perché prescritti.
Rigetta per il resto il ricorso.
Le spese, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, vanno compensate
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria deduzione disattesa;
-In parziale accoglimento del ricorso annulla e dichiara l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato negli avvisi di addebito n. 59820150000752528 000, avviso di addebito n. 59820160000449853 000 ed avviso di addebito n. 59820160001758729 000 sottesi all'intimazione di pagamento impugnata n. 29820229005999725000.
Rigetta per il resto il ricorso;
Spese compensate
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale alle ore 15.35
Siracusa, 26.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna