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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/12/2024, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO (artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati: dott. Luisa Vasile Presidente dott. Sergio Rossetti Giudice rel. dott. Guendalina Pascale Giudice
nel procedimento
R.G. N. 511/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
(cod. fisc. ); Controparte_1 P.IVA_1 visto il ricorso in data 29.5.2024, con il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto che venga aperta la liquidazione giudiziale di
; Controparte_1 osserva quanto segue nell'ambito del presente procedimento unitario, con sentenza del 30.5.2024, il
Tribunale aveva rigettato una domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione del debito (di seguito anche solo “ADR”) precedentemente proposta dalla società, rinviando al 10.7.2024 per la discussione sull'istanza di liquidazione giudiziale depositata dalla Procura della Repubblica il 29.5.2024; la sentenza del 30.5.2024, nella sostanza, rigettava la domanda sul rilievo per cui in base al combinato disposto degli artt. 57, co. 2, 56, co. 2 lett. d) e 57, co. 4,
CCII gli accordi e il piano sottostante devono indicare e un professionista indipendente attestare in modo chiaro (i) chi siano i creditori estranei agli accordi, (ii) quali siano le loro ragioni di credito e (iii) quali risorse siano destinate al loro soddisfacimento nel termine massimo di 120 giorni dall'omologazione o dalla scadenza della relativa obbligazione se successiva: tutti tali elementi difettavano nella domanda di omologazione dell'ADR originariamente presentata;
il 10 luglio 2024 la società presentava una nuova domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione e il Tribunale, in considerazione della pendenza di una domanda per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, nominava un commissario giudiziale;
il 7.8.2024 l'Agenzia proponeva opposizione avverso l'omologa CP_2 Contr dell' come proposto e il Tribunale fissava per la discussione l'udienza del
10.10.2024, assegnando termini a difesa e per l'acquisizione del parere del
Commissario Giudiziale;
con decreto emesso a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 10.10.2024 il Tribunale, preso atto della creazione di un escorw account su cui era confluita la somma di euro 1.600.000, astrattamente sufficiente a pagare i creditori non aderenti al piano per complessivi euro 1.472.034, rinviava ulteriormente l'udienza per l'omologazione al 7.11.2024 evidenziando ancora lacune nel piano e nell'attestazione che, per quanto qui ancora interessa, possono così essere compendiate:
- carenza della prova circa il fatto che il denaro confluito nell'escrow account sarebbe stato effettivamente destinato al pagamento dei creditori non aderenti in quanto nei relativi atti costitutivi si afferma che il denaro sarebbe servito a sostenere anche il circolante e quindi la continuità;
- carenza della prova circa il fatto che i creditori non aderenti – per tali intendendosi coloro i quali già avanzavano pretese creditorie, scadute o non scadute, alla data del deposito della domanda di accordo di ristrutturazione – siano effettivamente quelli indicati dal debitore, il quale, peraltro, non sembra avere indicato nell'elenco da ultimo prodotto tra le passività, scadute o a scadere, ma sorte prima del deposito della domanda, i debiti nei confronti delle banche e dei dipendenti;
- carenza della prova circa il fatto che successivamente al deposito della domanda di accordo di ristrutturazione del debito, i nuovi creditori della società siano stati tutti e regolarmente pagati e lo saranno in futuro, consentendo anche di generare una provvista sufficiente al pagamento del debito erariale;
il 7.11.2024, ancora, la causa veniva rinviata al 19.12.2024 per consentire all'attestatore di integrare la propria relazione, concedendo ulteriori termini a difesa e al commissario giudiziale al fine dell'acquisizione del relativo parere.
Ciò posto, nonostante i plurimi rinvii concessi e le occasioni fornite alla società e all'attestatore, sin dall'aprile 2024, per chiarire i dati posti a fondamento del piano, esistono ancora invalicabili incertezze in punto di (i) capacità della società di sostenere i debiti correnti, (ii) passivo da ristrutturare, (iii) attivo posto a servizio del debito, mentre (iv) non risulta possibile che la società possa continuare la propria attività azzerando l'escorw account costituito per il pagamento dei debiti a breve termine.
(i) Sulla (in)capacità della società di sostenere i debiti correnti. Va da sé che in un accordo di ristrutturazione che, nella prospettiva dell'istante, abbia una durata decennale, la società deve essere in grado di dimostrare come, pagati i creditori non aderenti, sia in grado, quantomeno, di sostenere regolarmente la propria continuità.
Nel corso dell'istruttoria, in particolare, era emerso che dopo l'accesso allo strumento la società non stesse pagando regolarmente l CP_4
Sul punto, a pagina 11 della integrazione della relazione dell'attestatore del
18.11.2024, si legge: “Il residuo debito in prededuzione nei confronti dell' e già CP_4 confluito in cartella esattoriale è pari a complessivi euro 132.245,67. La Società, allo stato non ha ancora eseguito il pagamento a mezzo assegno circolare non trasferibile presso gli sportelli degli uffici dell' tuttavia ha confermato che il Controparte_5 pagamento sarà effettuato entro la data dell'udienza del 19 dicembre p.v.” ovverosia per l'udienza.
All'udienza la società ha dato atto di avere integrato l'escrow account per una somma pari a circa euro 40.000, in ragione del fatto di avere, tra l'altro, indicato tra le poste attive degli “anticipi su fatture” che evidentemente non avrebbero potuto generare alcun flusso positivo da destinare ai creditori, senza fare cenno alcuno alla debitoria scaduta nei confronti dell' , maturata nel corso della procedura e che, CP_4 evidentemente, è rimasta impagata.
Risulta per tabulas quindi che la società non ha mezzi sufficienti nemmeno a pagare le spese correnti.
(ii) Sul passivo da ristrutturare.
Tralasciando ogni considerazione sull'entità del debito erariale, su cui pure molto si è discusso in sede istruttoria, dopo 8 mesi dall'inizio della procedura, ancora non è stato possibile sapere chi esattamente siano i creditori scaduti e quali quelli a scadere nei 120 giorni successivi all'omologazione.
L'attestatore ancora nelle sue ultime relazioni indica un passivo complessivo di ca
11,5 mln, ma nei lunghissimi elenchi di creditori prodotti nulla dice sull'esatto termine di scadenza delle relative obbligazioni, elemento evidentemente imprescindibile per comprendere chi siano i creditori da pagare immediatamente e quali, invece, dovranno essere pagati successivamente, ciò che apre l'ulteriore capitolo relativo all'attivo messo a servizio del debito.
(iii) Sull'attivo a disposizione del debito.
Il pressappochismo delle plurime attestazioni versate in atti si coglie in modo lampante dalla tabella contenuta a pag. 4 dell'attestazione integrativa del 18.11.2024, reiteratamente riproposta dall'attestatore nonostante il Commissario giudiziale ne avesse segnalata la macroscopica erroneità.
L'attivo immediatamente a servizio del debito, secondo l'attestatore, infatti dovrebbe essere il seguente: Risulta in primo luogo evidente che nella colonna “Totale” esiste un marchiano errore di calcolo, non potendo la somma degli addendi dare il risultato indicato.
La voce “clienti”, poi, raccoglie clienti nazionali, clienti UE, clienti extra UE e clienti e crediti intercompany. A conferma della totale inattendibilità e della macroscopica inadeguatezza della relazione è sufficiente osservare che il professionista ritiene che tutti i clienti appartenenti ai diversi gruppi pagheranno il proprio debito per il
57,14% entro i 120 giorni e per il 42,86% nei successivi 120 e allo scadere dell'anno.
Il che vuol dire, nella sostanza, che l'attestatore non ha compiuto alcuna seria verifica sull'ageing dei crediti e sulla reale possibilità di incasso.
Siccome, però, la tabella di cui sopra risulta sempre identica e reiterata nel corso di tutta la procedura che è durata mesi, ci si sarebbe dovuti attendere che, nel tempo, la voce crediti diminuisse e invece aumentasse la voce relativa alle disponibilità liquide: incassando i crediti dovevano essere aumentate le disponibilità a favore dei creditori da soddisfare.
L'ultimo aggiornamento sul conto della società, però, riporta che le liquidità sono scese a euro 10.000 e, quindi, se i clienti hanno pagato, tutto è stato consumato per la gestione ordinaria dell'impresa; se i clienti non hanno pagato, evidentemente la voce esposta non è reale.
(iv) Impossibilità di soluzioni alternative per la tenuta del piano.
Se la gestione, allora, è in perdita come si ricava (a.) dal fatto che risulta pacifico che la società non sta pagando almeno l' e (b.) le disponibilità liquide a servizio del CP_4 debito non esistono più, nemmeno può farsi affidamento sull'escorw account costituito dalla debitrice: questa infatti dichiara di avere necessità complessive nell'arco dei prossimi 120 giorni per ca euro 3,4 mln. Come correttamente osservato dal
Commissario Giudiziale, se tutto l'escrow account fosse impiegato per il pagamento dei debiti che la società dovrebbe onerare nei prossimi 120 giorni, non vi sarebbe più la liquidità sufficiente per sostenere, secondo le stesse previsioni del piano, la continuità dell'azienda. Contr Per le ragioni di cui sopra la domanda di omologa dell' deve essere rigettata, mentre sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
A) sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro degli interessi principali della società è situato in
Italia e, precisamente, la sede legale è situata in Milano e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
B) il contraddittorio, come detto, risulta ampiamente instaurato;
C) sussiste la legittimazione della Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 38
CCII;
D) la Società ha debiti erariali scaduti di un importo almeno pari ad €
4.807.050,88, come da informativa dell'Agenzia Entrate-Riscossione;
E) il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
F) dagli elementi sopra indicati risulta che la società non è un'impresa minore ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCII;
G) il debitore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b)
CCII come risulta da quanto sopra riferito con riguardo alle ragioni di Contr rigetto della domanda di omologa dell'
Tutte le richiamate circostanze palesano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
PQM
visti gli artt. 2, 49 e 121 e ss CCII;
RIGETTA la domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito proposta dalla
; Controparte_1
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1 con sede legale in , via Pietrasanta n. 14 MILANO, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 par. 1 Reg. UE 848/2015
NOMINA
Giudice delegato il dott. Sergio Rossetti;
NOMINA
1) curatore dott./avv. professionista che ha i requisiti di cui al Controparte_6 novellato art. 358 CCII;
2) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
3) fissa l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 14/04/2025 ad ore 10:30 e dispone che lo svolgimento dell'udienza avvenga in presenza innanzi al Giudice
Delegato presso il Palazzo di Giustizia, stanza 33, piano secondo, lato Manara;
4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII;
5) ordina al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
6) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
7) ordina al curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
8) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
9) ordina ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il
19/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Sergio Rossetti
dott.ssa Luisa Vasile
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati: dott. Luisa Vasile Presidente dott. Sergio Rossetti Giudice rel. dott. Guendalina Pascale Giudice
nel procedimento
R.G. N. 511/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
(cod. fisc. ); Controparte_1 P.IVA_1 visto il ricorso in data 29.5.2024, con il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto che venga aperta la liquidazione giudiziale di
; Controparte_1 osserva quanto segue nell'ambito del presente procedimento unitario, con sentenza del 30.5.2024, il
Tribunale aveva rigettato una domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione del debito (di seguito anche solo “ADR”) precedentemente proposta dalla società, rinviando al 10.7.2024 per la discussione sull'istanza di liquidazione giudiziale depositata dalla Procura della Repubblica il 29.5.2024; la sentenza del 30.5.2024, nella sostanza, rigettava la domanda sul rilievo per cui in base al combinato disposto degli artt. 57, co. 2, 56, co. 2 lett. d) e 57, co. 4,
CCII gli accordi e il piano sottostante devono indicare e un professionista indipendente attestare in modo chiaro (i) chi siano i creditori estranei agli accordi, (ii) quali siano le loro ragioni di credito e (iii) quali risorse siano destinate al loro soddisfacimento nel termine massimo di 120 giorni dall'omologazione o dalla scadenza della relativa obbligazione se successiva: tutti tali elementi difettavano nella domanda di omologazione dell'ADR originariamente presentata;
il 10 luglio 2024 la società presentava una nuova domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione e il Tribunale, in considerazione della pendenza di una domanda per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, nominava un commissario giudiziale;
il 7.8.2024 l'Agenzia proponeva opposizione avverso l'omologa CP_2 Contr dell' come proposto e il Tribunale fissava per la discussione l'udienza del
10.10.2024, assegnando termini a difesa e per l'acquisizione del parere del
Commissario Giudiziale;
con decreto emesso a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 10.10.2024 il Tribunale, preso atto della creazione di un escorw account su cui era confluita la somma di euro 1.600.000, astrattamente sufficiente a pagare i creditori non aderenti al piano per complessivi euro 1.472.034, rinviava ulteriormente l'udienza per l'omologazione al 7.11.2024 evidenziando ancora lacune nel piano e nell'attestazione che, per quanto qui ancora interessa, possono così essere compendiate:
- carenza della prova circa il fatto che il denaro confluito nell'escrow account sarebbe stato effettivamente destinato al pagamento dei creditori non aderenti in quanto nei relativi atti costitutivi si afferma che il denaro sarebbe servito a sostenere anche il circolante e quindi la continuità;
- carenza della prova circa il fatto che i creditori non aderenti – per tali intendendosi coloro i quali già avanzavano pretese creditorie, scadute o non scadute, alla data del deposito della domanda di accordo di ristrutturazione – siano effettivamente quelli indicati dal debitore, il quale, peraltro, non sembra avere indicato nell'elenco da ultimo prodotto tra le passività, scadute o a scadere, ma sorte prima del deposito della domanda, i debiti nei confronti delle banche e dei dipendenti;
- carenza della prova circa il fatto che successivamente al deposito della domanda di accordo di ristrutturazione del debito, i nuovi creditori della società siano stati tutti e regolarmente pagati e lo saranno in futuro, consentendo anche di generare una provvista sufficiente al pagamento del debito erariale;
il 7.11.2024, ancora, la causa veniva rinviata al 19.12.2024 per consentire all'attestatore di integrare la propria relazione, concedendo ulteriori termini a difesa e al commissario giudiziale al fine dell'acquisizione del relativo parere.
Ciò posto, nonostante i plurimi rinvii concessi e le occasioni fornite alla società e all'attestatore, sin dall'aprile 2024, per chiarire i dati posti a fondamento del piano, esistono ancora invalicabili incertezze in punto di (i) capacità della società di sostenere i debiti correnti, (ii) passivo da ristrutturare, (iii) attivo posto a servizio del debito, mentre (iv) non risulta possibile che la società possa continuare la propria attività azzerando l'escorw account costituito per il pagamento dei debiti a breve termine.
(i) Sulla (in)capacità della società di sostenere i debiti correnti. Va da sé che in un accordo di ristrutturazione che, nella prospettiva dell'istante, abbia una durata decennale, la società deve essere in grado di dimostrare come, pagati i creditori non aderenti, sia in grado, quantomeno, di sostenere regolarmente la propria continuità.
Nel corso dell'istruttoria, in particolare, era emerso che dopo l'accesso allo strumento la società non stesse pagando regolarmente l CP_4
Sul punto, a pagina 11 della integrazione della relazione dell'attestatore del
18.11.2024, si legge: “Il residuo debito in prededuzione nei confronti dell' e già CP_4 confluito in cartella esattoriale è pari a complessivi euro 132.245,67. La Società, allo stato non ha ancora eseguito il pagamento a mezzo assegno circolare non trasferibile presso gli sportelli degli uffici dell' tuttavia ha confermato che il Controparte_5 pagamento sarà effettuato entro la data dell'udienza del 19 dicembre p.v.” ovverosia per l'udienza.
All'udienza la società ha dato atto di avere integrato l'escrow account per una somma pari a circa euro 40.000, in ragione del fatto di avere, tra l'altro, indicato tra le poste attive degli “anticipi su fatture” che evidentemente non avrebbero potuto generare alcun flusso positivo da destinare ai creditori, senza fare cenno alcuno alla debitoria scaduta nei confronti dell' , maturata nel corso della procedura e che, CP_4 evidentemente, è rimasta impagata.
Risulta per tabulas quindi che la società non ha mezzi sufficienti nemmeno a pagare le spese correnti.
(ii) Sul passivo da ristrutturare.
Tralasciando ogni considerazione sull'entità del debito erariale, su cui pure molto si è discusso in sede istruttoria, dopo 8 mesi dall'inizio della procedura, ancora non è stato possibile sapere chi esattamente siano i creditori scaduti e quali quelli a scadere nei 120 giorni successivi all'omologazione.
L'attestatore ancora nelle sue ultime relazioni indica un passivo complessivo di ca
11,5 mln, ma nei lunghissimi elenchi di creditori prodotti nulla dice sull'esatto termine di scadenza delle relative obbligazioni, elemento evidentemente imprescindibile per comprendere chi siano i creditori da pagare immediatamente e quali, invece, dovranno essere pagati successivamente, ciò che apre l'ulteriore capitolo relativo all'attivo messo a servizio del debito.
(iii) Sull'attivo a disposizione del debito.
Il pressappochismo delle plurime attestazioni versate in atti si coglie in modo lampante dalla tabella contenuta a pag. 4 dell'attestazione integrativa del 18.11.2024, reiteratamente riproposta dall'attestatore nonostante il Commissario giudiziale ne avesse segnalata la macroscopica erroneità.
L'attivo immediatamente a servizio del debito, secondo l'attestatore, infatti dovrebbe essere il seguente: Risulta in primo luogo evidente che nella colonna “Totale” esiste un marchiano errore di calcolo, non potendo la somma degli addendi dare il risultato indicato.
La voce “clienti”, poi, raccoglie clienti nazionali, clienti UE, clienti extra UE e clienti e crediti intercompany. A conferma della totale inattendibilità e della macroscopica inadeguatezza della relazione è sufficiente osservare che il professionista ritiene che tutti i clienti appartenenti ai diversi gruppi pagheranno il proprio debito per il
57,14% entro i 120 giorni e per il 42,86% nei successivi 120 e allo scadere dell'anno.
Il che vuol dire, nella sostanza, che l'attestatore non ha compiuto alcuna seria verifica sull'ageing dei crediti e sulla reale possibilità di incasso.
Siccome, però, la tabella di cui sopra risulta sempre identica e reiterata nel corso di tutta la procedura che è durata mesi, ci si sarebbe dovuti attendere che, nel tempo, la voce crediti diminuisse e invece aumentasse la voce relativa alle disponibilità liquide: incassando i crediti dovevano essere aumentate le disponibilità a favore dei creditori da soddisfare.
L'ultimo aggiornamento sul conto della società, però, riporta che le liquidità sono scese a euro 10.000 e, quindi, se i clienti hanno pagato, tutto è stato consumato per la gestione ordinaria dell'impresa; se i clienti non hanno pagato, evidentemente la voce esposta non è reale.
(iv) Impossibilità di soluzioni alternative per la tenuta del piano.
Se la gestione, allora, è in perdita come si ricava (a.) dal fatto che risulta pacifico che la società non sta pagando almeno l' e (b.) le disponibilità liquide a servizio del CP_4 debito non esistono più, nemmeno può farsi affidamento sull'escorw account costituito dalla debitrice: questa infatti dichiara di avere necessità complessive nell'arco dei prossimi 120 giorni per ca euro 3,4 mln. Come correttamente osservato dal
Commissario Giudiziale, se tutto l'escrow account fosse impiegato per il pagamento dei debiti che la società dovrebbe onerare nei prossimi 120 giorni, non vi sarebbe più la liquidità sufficiente per sostenere, secondo le stesse previsioni del piano, la continuità dell'azienda. Contr Per le ragioni di cui sopra la domanda di omologa dell' deve essere rigettata, mentre sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
A) sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro degli interessi principali della società è situato in
Italia e, precisamente, la sede legale è situata in Milano e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
B) il contraddittorio, come detto, risulta ampiamente instaurato;
C) sussiste la legittimazione della Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 38
CCII;
D) la Società ha debiti erariali scaduti di un importo almeno pari ad €
4.807.050,88, come da informativa dell'Agenzia Entrate-Riscossione;
E) il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
F) dagli elementi sopra indicati risulta che la società non è un'impresa minore ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCII;
G) il debitore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b)
CCII come risulta da quanto sopra riferito con riguardo alle ragioni di Contr rigetto della domanda di omologa dell'
Tutte le richiamate circostanze palesano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
PQM
visti gli artt. 2, 49 e 121 e ss CCII;
RIGETTA la domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito proposta dalla
; Controparte_1
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1 con sede legale in , via Pietrasanta n. 14 MILANO, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 par. 1 Reg. UE 848/2015
NOMINA
Giudice delegato il dott. Sergio Rossetti;
NOMINA
1) curatore dott./avv. professionista che ha i requisiti di cui al Controparte_6 novellato art. 358 CCII;
2) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
3) fissa l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 14/04/2025 ad ore 10:30 e dispone che lo svolgimento dell'udienza avvenga in presenza innanzi al Giudice
Delegato presso il Palazzo di Giustizia, stanza 33, piano secondo, lato Manara;
4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII;
5) ordina al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
6) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
7) ordina al curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
8) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
9) ordina ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il
19/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Sergio Rossetti
dott.ssa Luisa Vasile