Art. 1.
In attesa che sia stabilito l'effettivo ammontare degli oneri posti a carico dello Stato per il riconoscimento, a norma delle vigenti disposizioni ai fini previdenziali, dei periodi di servizio militare compiuti dai marittimi mercantili e non coperti da contribuzioni, e' concesso da parte dello Stato, salvo conguaglio, un anticipo a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54.
In attesa che sia stabilito l'effettivo ammontare degli oneri posti a carico dello Stato per il riconoscimento, a norma delle vigenti disposizioni ai fini previdenziali, dei periodi di servizio militare compiuti dai marittimi mercantili e non coperti da contribuzioni, e' concesso da parte dello Stato, salvo conguaglio, un anticipo a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54.