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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 03/02/2026, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1550/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4140/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM - Via Ostiense 131/l 00100 OM RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431409 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 8 gennaio 2025 a OM AP, la contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte, l'avviso di accertamento n. 112401431409, notificatole in data 9 novembre 2024, per omessa dichiarazione e omesso pagamento della TARI e della TEFA, in relazione alle annualità comprese tra il 2018 ed il 2023, per un importo complessivo di € 10.292,00 (di cui euro 6.923,24 per debito scaduto, euro 3.361,35 a titolo di sanzioni ed euro 7.83 per spese di notifica) in relazione all'immobile, sito nella locale Indirizzo_1 e individuato in Catasto fabbricati a Daticatastali_1, zona cens. 5.
In particolare, a conforto del ricorso , la contribuente eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per errore materiale ed eccesso di potere dell'ente impositore, in quanto, pur in assenza di una sua esplicita dichiarazione TARI, la superficie occupata era stata comunque denunziata al Comune di OM, con comportamento concludente, consistito nell'avere comunicato che l'immobile di Indirizzo_1 era destinato a sede legale della propria attività, espletata tramite la Società_1 di Ricorrente_1 - P.IVA P.IVA_1; in subordine, a dire della ricorrente, l'atto impugnato doveva essere annullato quanto meno per le somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi, notificate sull'erroneo presupposto dell'omessa dichiarazione TARI di essa contribuente e, comunque, sussistevano i presupposti per la disapplicazione delle sanzioni ex art. 8 d.lgs. n. 546/1992; nel merito la contribuente contestava la determinazione - in eccesso, senza tenere conto della superficie catastale di mq. 91 - della metratura imponibile dell'immobile, fissata nell'atto impugnato in mq. 110, con conseguente erroneo calcolo della quota, variabile e fissa, della
TARI applicata da OM AP nella fattispecie alle varie annualità e per la quale veniva proposto un conteggio alternativo;
eccepiva, infine, la prescrizione quinquennale della TARI 2018, delle sanzioni e degli interessi, nonché l'omessa indicazione del calcolo degli interessi medesimi.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva alla Corte:
1) di dichiarare la nullità e/o la illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto, come da documentazione allegata, essa contribuente aveva correttamente eseguito la denunzia TARI sia mediante comunicazione ex lege sia con comportamenti concludenti atti a dimostrare il possesso dell'immobile di proprietà;
2) di ricalcolare gli importi dovuti per TARI e TEFA, adeguando il conteggio alla corretta metratura dell'immobile ed ai calcoli indicati nel ricorso, con rideterminazione del tributo dovuto nella minore somma di euro 4.180,30 (ibidem, p.10);
3) di annullare, dichiarare nulli e/o inefficaci gli interessi e le sanzioni;
4) di annullare, dichiarare nulli e/o inefficaci gli importi relativi all'anno 2018 (anche gli interessi e le sanzioni) per prescrizione quinquennale;
5) con spese compensate nel caso di reiezione di tutte le precedenti domande;
6) con vittoria e distrazione di spese.
Si costituiva, quindi, in data 16 gennaio 2026 OM AP, contestando la fondatezza delle ragioni di controparte, stante la legittimità del provvedimento impugnato, a nulla rilevando l'invocato comportamento concludente, in assenza di iscrizione a tariffa dell'immobile con conseguente evasione dal pagamento del tributo, da parte della contribuente;
per l'effetto, l'Amministrazione capitolina chiedeva il rigetto del ricorso
(anche con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da controparte) con vittoria di spese.
In data 19 gennaio 2026 la contribuente depositava memoria illustrativa ex art.32, co. 2 d.lgs. n. 546/1992, eccependo in via preliminare, la inammissibilità e la inutilizzabilità della costituzione e dei documenti di OM AP, nonché reiterando nel merito le conclusioni già rassegnate.
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026- in cui compariva solo il rappresentante di OM AP che chiedeva il rigetto del ricorso avversario con vittoria di spese - la Corte, in composizione collegiale, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di fondamento e deve essere respinto.
***
Preliminarmente va dato atto che – contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente - la tardiva costituzione in giudizio di OM AP (senza allegazione di alcun documento) non ha comportato alcuna nullità, stante la tassatività delle relative cause, determinando solo, per parte resistente, la decadenza dalla facoltà di chiedere lo svolgimento di attività processuali eventualmente precluse ed in concreto qui non reclamate (in termini, ex ultimis, Cass. 30388/2024).
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile - per violazione dei relativi termini perentori di presentazione e per conseguente tardività - la memoria ex art. 32, co.2, d.lgs. n. 546/1992 di parte ricorrente, depositata il 19 gennaio 2026, a fronte di udienza di discussione fissata per il 20 gennaio 2026.
***
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso -tra loro strettamente connessi - la contribuente ha sostenuto che la dichiarazione TARI e TEFA per gli anni in questione fosse stata resa mediante comportamenti concludenti, per il solo fatto che sin dalla permanenza nell'immobile di Indirizzo_1 vi aveva collocato la sede di attività della propria ditta individuale (Società_1 di Ricorrente_1) con comunicazione all'Agenzia delle Entrate che OM AP avrebbe dovuto conoscere per la circolazione dei dati fiscali tra Amministrazioni.
La censura è priva di pregio.
E', infatti, pacifico che la contribuente, al di là delle unilaterali giustificazioni e delle motivazioni addotte, non si sia mai attivata per regolarizzare l'utenza e la propria posizione presso OM AP, non abbia pagato la TARI e l a TEFA per gli anni 2018/2023 e sia, quindi, risultata evasore totale (e con recidiva per più annualità) in relazione all'obbligo di versamento di detti tributi.
La TARI, per sua natura giuridica, è, infatti, un tributo che deve essere corrisposto periodicamente in autoliquidazione, ai sensi della l. n. 147/2013 e, pertanto, era onere della contribuente interessata provvedere al pagamento del tributo medesimo alle scadenze fissate dall'ente impositore, senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario di pagamento e/o della relativa fattura, come nel caso dell'odierna ricorrente, potesse determinare alcuna nullità o esenzione.
E' di tutta evidenza, quindi, che la generica comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate (v. allegato in atti) non esonerava la contribuente dall'adempimento dell'obbligo di provare la specifica presentazione della dichiarazione di attivazione dell'utenza TARI a OM AP al momento della presa personale di possesso dell'immobile di Indirizzo_1.
L'omessa presentazione della dichiarazione TARI ha, perciò, reso del tutto legittimo l'avviso di accertamento di cui trattasi, nè può, ovviamente, ipotizzarsi una incertezza sulla normativa di riferimento da applicare nella fattispecie , tale da consentire la disapplicazione delle sanzioni ex art. 8 d.lgs. n. 546/1992 .
I relativi motivi di ricorso devono, quindi, essere respinti.
***
Ancora: con successivo motivo di ricorso la contribuente ha eccepito nel merito la errata determinazione della superficie imponibile dell'immobile sito in Indirizzo_1, lamentando il fatto che la superficie catastale effettiva fosse pari a mq. 91 (in misura inferiore alla consistenza di mq. 110, accertata dall'ente impositore) con conseguente errore nel calcolo della quota, fissa e variabile, dovuta a titolo di TARI e di TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 e che veniva rideterminata in euro 4.180,30.
Le doglianze non sono condivisibili.
Giova, infatti, ribadire che la contribuente ha omesso di presentare, per l'immobile di Indirizzo_1, qualsiasi formale dichiarazione TARI per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e sul punto le giustificazioni addotte dall'interessata sono state ritenute inconferenti dalla Corte.
Ne discende che, a fronte della pacifica e reiterata mancanza dell'iscrizione a tariffa di immobili aventi destinazione ordinaria, da parte del soggetto interessato, sussistevano i presupposti, di fatto e di diritto, per procedere ad un accertamento per evasione totale nei confronti della contribuente, sulla base dei dati disponibili, in possesso dell'Amministrazione capitolina, per calcolare il tributo, dovuto a titolo di TARI, risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate- Territorio, utilizzate nel presente procedimento (in termini, v. Cass. 4712/2025).
In tale situazione è convincimento della Corte che la ricorrente non possa rimediare ex post all'omessa dichiarazione, invocando, in un secondo momento, in sede giudiziaria, nuovi elementi istruttori: per Cass.
21689/2025 l'obbligo informativo deve, infatti, essere assolto ex ante.
Pertanto, una volta emanato, da parte di OM AP, un avviso di accertamento per omessa dichiarazione, basato sulle risultanze istruttorie acquisite dall'incrocio delle banche dati e da considerare presunzioni semplici ex art. 2729 Codice civile, l'odierna ricorrente non poteva e non può opporre in giudizio le proprie ragioni, adducendo la spettanza di eventuali riduzioni dell'imposizione.
La presentazione della dichiarazione di attivazione dell'utenza TARI rappresenta, invero, una sorta di condizione di procedibilità, per potere usufruire di una diminuzione della superficie imponibile ovvero di una diversa categoria tariffaria, con la conseguenza che la sua omissione non può essere sanata per le annualità passate ma soltanto per quelle future.
Del tutto correttamente, quindi, l'Amministrazione capitolina, a fronte della condotta omissiva e totalmente evasiva della contribuente rispetto al pagamento dei tributi in questione, dall'anno 2018 all'anno 2023, ha determinato la superficie dell'immobile accertato, assoggettabile a TARI e TEFA, ai sensi dell'art.1, comma
641 della legge n. 147/2013.
Alla stregua di quanto sopra esposto non sembra, dunque, dubitabile che l'omessa iscrizione a tariffa e l'omessa corresponsione dei detti tributi locali siano state ingiustificate, integrando la condotta volontaria della ricorrente una vera e propria fattispecie di evasione totale, non in grado di consentire alcuna riduzione tariffaria.
Sul punto il motivo di ricorso va, quindi, respinto.
*** Deve essere, poi, disattesa e rigettata l'eccezione mirata di prescrizione della TARI per l'anno 2018, sollevata dalla contribuente con il quarto motivo di ricorso, per essere decorsi 6 anni dall'avvenuta notifica dell'accertamento.
La censura non coglie nel segno.
Infatti, in materia di TARI, l'art.1, comma 161 della L n. 296/2006 -richiamato in tema di avvisi di accertamento del Regolamento comunale - prevede che tali avvisi di accertamento, in rettifica o d'ufficio, debbano essere notificati, pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione e/o il versamento debbano essere eseguiti.
Ne discende che il pagamento della TARI per l'annualità 2018 poteva essere chiesto da OM AP entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello (anno 2019) in cui doveva essere presentata dal contribuente la dichiarazione e/o effettuato il versamento dell'imposta (e, quindi, entro il 31 dicembre 2024).
Nella fattispecie la notifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2018 è stata eseguita dall'ente impositore in data 9 novembre 2024 e, quindi, tempestivamente, anche a non volere considerare, in aggiunta, il periodo di sospensione dei termini di notifica, a seguito dell'emergenza COVID, scaturito dalle proroghe dei termini stessi, previsti dall'art. 68, comma 4 bis, lett. b) del DL 18/2020, inserito nel DL 129/2020.
Resta, perciò, inteso che l'avviso di accertamento in questione è stato recapitato e notificato tempestivamente alla contribuente, senza la maturazione di alcuna prescrizione del credito per l'annualità 2018.
***
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi riferita all'annualità 2018 per le stesse ragioni sopra fatte valere per il tributo principale cui accedono.
***
Infine, con il sesto ed ultimo motivo la ricorrente ha lamentato genericamente l'omessa indicazione del calcolo degli interessi, trascurando di considerare che nell'atto impugnato si è dato conto del fatto che erano stati applicati gli interessi legali sugli importi dovuti a titolo di TARI e TEFA per le singole annualità a partire dalla data di scadenza dei relativi pagamenti sino all'emissione della cartella esattoriale di cui trattasi da parte di OM AP.
Anche detto motivo deve, di conseguenza, essere rigettato.
***
In conclusione l'atto impugnato è meritevole di integrale conferma.
Le spese di lite, non ricorrendo alcuna ipotesi di compensazione, si liquidano come da dispositivo e seguono ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992 la soccombenza della ricorrente nei confronti di OM AP.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rifondere a OM AP le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) per compensi oltre accessori di legge. OM 20 gennaio 2026 Il Presidente relatore dott. Corrado Maffei
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4140/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OM - Via Ostiense 131/l 00100 OM RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401431409 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 8 gennaio 2025 a OM AP, la contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte, l'avviso di accertamento n. 112401431409, notificatole in data 9 novembre 2024, per omessa dichiarazione e omesso pagamento della TARI e della TEFA, in relazione alle annualità comprese tra il 2018 ed il 2023, per un importo complessivo di € 10.292,00 (di cui euro 6.923,24 per debito scaduto, euro 3.361,35 a titolo di sanzioni ed euro 7.83 per spese di notifica) in relazione all'immobile, sito nella locale Indirizzo_1 e individuato in Catasto fabbricati a Daticatastali_1, zona cens. 5.
In particolare, a conforto del ricorso , la contribuente eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento per errore materiale ed eccesso di potere dell'ente impositore, in quanto, pur in assenza di una sua esplicita dichiarazione TARI, la superficie occupata era stata comunque denunziata al Comune di OM, con comportamento concludente, consistito nell'avere comunicato che l'immobile di Indirizzo_1 era destinato a sede legale della propria attività, espletata tramite la Società_1 di Ricorrente_1 - P.IVA P.IVA_1; in subordine, a dire della ricorrente, l'atto impugnato doveva essere annullato quanto meno per le somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi, notificate sull'erroneo presupposto dell'omessa dichiarazione TARI di essa contribuente e, comunque, sussistevano i presupposti per la disapplicazione delle sanzioni ex art. 8 d.lgs. n. 546/1992; nel merito la contribuente contestava la determinazione - in eccesso, senza tenere conto della superficie catastale di mq. 91 - della metratura imponibile dell'immobile, fissata nell'atto impugnato in mq. 110, con conseguente erroneo calcolo della quota, variabile e fissa, della
TARI applicata da OM AP nella fattispecie alle varie annualità e per la quale veniva proposto un conteggio alternativo;
eccepiva, infine, la prescrizione quinquennale della TARI 2018, delle sanzioni e degli interessi, nonché l'omessa indicazione del calcolo degli interessi medesimi.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva alla Corte:
1) di dichiarare la nullità e/o la illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto, come da documentazione allegata, essa contribuente aveva correttamente eseguito la denunzia TARI sia mediante comunicazione ex lege sia con comportamenti concludenti atti a dimostrare il possesso dell'immobile di proprietà;
2) di ricalcolare gli importi dovuti per TARI e TEFA, adeguando il conteggio alla corretta metratura dell'immobile ed ai calcoli indicati nel ricorso, con rideterminazione del tributo dovuto nella minore somma di euro 4.180,30 (ibidem, p.10);
3) di annullare, dichiarare nulli e/o inefficaci gli interessi e le sanzioni;
4) di annullare, dichiarare nulli e/o inefficaci gli importi relativi all'anno 2018 (anche gli interessi e le sanzioni) per prescrizione quinquennale;
5) con spese compensate nel caso di reiezione di tutte le precedenti domande;
6) con vittoria e distrazione di spese.
Si costituiva, quindi, in data 16 gennaio 2026 OM AP, contestando la fondatezza delle ragioni di controparte, stante la legittimità del provvedimento impugnato, a nulla rilevando l'invocato comportamento concludente, in assenza di iscrizione a tariffa dell'immobile con conseguente evasione dal pagamento del tributo, da parte della contribuente;
per l'effetto, l'Amministrazione capitolina chiedeva il rigetto del ricorso
(anche con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da controparte) con vittoria di spese.
In data 19 gennaio 2026 la contribuente depositava memoria illustrativa ex art.32, co. 2 d.lgs. n. 546/1992, eccependo in via preliminare, la inammissibilità e la inutilizzabilità della costituzione e dei documenti di OM AP, nonché reiterando nel merito le conclusioni già rassegnate.
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026- in cui compariva solo il rappresentante di OM AP che chiedeva il rigetto del ricorso avversario con vittoria di spese - la Corte, in composizione collegiale, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di fondamento e deve essere respinto.
***
Preliminarmente va dato atto che – contrariamente a quanto eccepito da parte ricorrente - la tardiva costituzione in giudizio di OM AP (senza allegazione di alcun documento) non ha comportato alcuna nullità, stante la tassatività delle relative cause, determinando solo, per parte resistente, la decadenza dalla facoltà di chiedere lo svolgimento di attività processuali eventualmente precluse ed in concreto qui non reclamate (in termini, ex ultimis, Cass. 30388/2024).
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile - per violazione dei relativi termini perentori di presentazione e per conseguente tardività - la memoria ex art. 32, co.2, d.lgs. n. 546/1992 di parte ricorrente, depositata il 19 gennaio 2026, a fronte di udienza di discussione fissata per il 20 gennaio 2026.
***
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso -tra loro strettamente connessi - la contribuente ha sostenuto che la dichiarazione TARI e TEFA per gli anni in questione fosse stata resa mediante comportamenti concludenti, per il solo fatto che sin dalla permanenza nell'immobile di Indirizzo_1 vi aveva collocato la sede di attività della propria ditta individuale (Società_1 di Ricorrente_1) con comunicazione all'Agenzia delle Entrate che OM AP avrebbe dovuto conoscere per la circolazione dei dati fiscali tra Amministrazioni.
La censura è priva di pregio.
E', infatti, pacifico che la contribuente, al di là delle unilaterali giustificazioni e delle motivazioni addotte, non si sia mai attivata per regolarizzare l'utenza e la propria posizione presso OM AP, non abbia pagato la TARI e l a TEFA per gli anni 2018/2023 e sia, quindi, risultata evasore totale (e con recidiva per più annualità) in relazione all'obbligo di versamento di detti tributi.
La TARI, per sua natura giuridica, è, infatti, un tributo che deve essere corrisposto periodicamente in autoliquidazione, ai sensi della l. n. 147/2013 e, pertanto, era onere della contribuente interessata provvedere al pagamento del tributo medesimo alle scadenze fissate dall'ente impositore, senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario di pagamento e/o della relativa fattura, come nel caso dell'odierna ricorrente, potesse determinare alcuna nullità o esenzione.
E' di tutta evidenza, quindi, che la generica comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate (v. allegato in atti) non esonerava la contribuente dall'adempimento dell'obbligo di provare la specifica presentazione della dichiarazione di attivazione dell'utenza TARI a OM AP al momento della presa personale di possesso dell'immobile di Indirizzo_1.
L'omessa presentazione della dichiarazione TARI ha, perciò, reso del tutto legittimo l'avviso di accertamento di cui trattasi, nè può, ovviamente, ipotizzarsi una incertezza sulla normativa di riferimento da applicare nella fattispecie , tale da consentire la disapplicazione delle sanzioni ex art. 8 d.lgs. n. 546/1992 .
I relativi motivi di ricorso devono, quindi, essere respinti.
***
Ancora: con successivo motivo di ricorso la contribuente ha eccepito nel merito la errata determinazione della superficie imponibile dell'immobile sito in Indirizzo_1, lamentando il fatto che la superficie catastale effettiva fosse pari a mq. 91 (in misura inferiore alla consistenza di mq. 110, accertata dall'ente impositore) con conseguente errore nel calcolo della quota, fissa e variabile, dovuta a titolo di TARI e di TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 e che veniva rideterminata in euro 4.180,30.
Le doglianze non sono condivisibili.
Giova, infatti, ribadire che la contribuente ha omesso di presentare, per l'immobile di Indirizzo_1, qualsiasi formale dichiarazione TARI per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e sul punto le giustificazioni addotte dall'interessata sono state ritenute inconferenti dalla Corte.
Ne discende che, a fronte della pacifica e reiterata mancanza dell'iscrizione a tariffa di immobili aventi destinazione ordinaria, da parte del soggetto interessato, sussistevano i presupposti, di fatto e di diritto, per procedere ad un accertamento per evasione totale nei confronti della contribuente, sulla base dei dati disponibili, in possesso dell'Amministrazione capitolina, per calcolare il tributo, dovuto a titolo di TARI, risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate- Territorio, utilizzate nel presente procedimento (in termini, v. Cass. 4712/2025).
In tale situazione è convincimento della Corte che la ricorrente non possa rimediare ex post all'omessa dichiarazione, invocando, in un secondo momento, in sede giudiziaria, nuovi elementi istruttori: per Cass.
21689/2025 l'obbligo informativo deve, infatti, essere assolto ex ante.
Pertanto, una volta emanato, da parte di OM AP, un avviso di accertamento per omessa dichiarazione, basato sulle risultanze istruttorie acquisite dall'incrocio delle banche dati e da considerare presunzioni semplici ex art. 2729 Codice civile, l'odierna ricorrente non poteva e non può opporre in giudizio le proprie ragioni, adducendo la spettanza di eventuali riduzioni dell'imposizione.
La presentazione della dichiarazione di attivazione dell'utenza TARI rappresenta, invero, una sorta di condizione di procedibilità, per potere usufruire di una diminuzione della superficie imponibile ovvero di una diversa categoria tariffaria, con la conseguenza che la sua omissione non può essere sanata per le annualità passate ma soltanto per quelle future.
Del tutto correttamente, quindi, l'Amministrazione capitolina, a fronte della condotta omissiva e totalmente evasiva della contribuente rispetto al pagamento dei tributi in questione, dall'anno 2018 all'anno 2023, ha determinato la superficie dell'immobile accertato, assoggettabile a TARI e TEFA, ai sensi dell'art.1, comma
641 della legge n. 147/2013.
Alla stregua di quanto sopra esposto non sembra, dunque, dubitabile che l'omessa iscrizione a tariffa e l'omessa corresponsione dei detti tributi locali siano state ingiustificate, integrando la condotta volontaria della ricorrente una vera e propria fattispecie di evasione totale, non in grado di consentire alcuna riduzione tariffaria.
Sul punto il motivo di ricorso va, quindi, respinto.
*** Deve essere, poi, disattesa e rigettata l'eccezione mirata di prescrizione della TARI per l'anno 2018, sollevata dalla contribuente con il quarto motivo di ricorso, per essere decorsi 6 anni dall'avvenuta notifica dell'accertamento.
La censura non coglie nel segno.
Infatti, in materia di TARI, l'art.1, comma 161 della L n. 296/2006 -richiamato in tema di avvisi di accertamento del Regolamento comunale - prevede che tali avvisi di accertamento, in rettifica o d'ufficio, debbano essere notificati, pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione e/o il versamento debbano essere eseguiti.
Ne discende che il pagamento della TARI per l'annualità 2018 poteva essere chiesto da OM AP entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello (anno 2019) in cui doveva essere presentata dal contribuente la dichiarazione e/o effettuato il versamento dell'imposta (e, quindi, entro il 31 dicembre 2024).
Nella fattispecie la notifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2018 è stata eseguita dall'ente impositore in data 9 novembre 2024 e, quindi, tempestivamente, anche a non volere considerare, in aggiunta, il periodo di sospensione dei termini di notifica, a seguito dell'emergenza COVID, scaturito dalle proroghe dei termini stessi, previsti dall'art. 68, comma 4 bis, lett. b) del DL 18/2020, inserito nel DL 129/2020.
Resta, perciò, inteso che l'avviso di accertamento in questione è stato recapitato e notificato tempestivamente alla contribuente, senza la maturazione di alcuna prescrizione del credito per l'annualità 2018.
***
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi riferita all'annualità 2018 per le stesse ragioni sopra fatte valere per il tributo principale cui accedono.
***
Infine, con il sesto ed ultimo motivo la ricorrente ha lamentato genericamente l'omessa indicazione del calcolo degli interessi, trascurando di considerare che nell'atto impugnato si è dato conto del fatto che erano stati applicati gli interessi legali sugli importi dovuti a titolo di TARI e TEFA per le singole annualità a partire dalla data di scadenza dei relativi pagamenti sino all'emissione della cartella esattoriale di cui trattasi da parte di OM AP.
Anche detto motivo deve, di conseguenza, essere rigettato.
***
In conclusione l'atto impugnato è meritevole di integrale conferma.
Le spese di lite, non ricorrendo alcuna ipotesi di compensazione, si liquidano come da dispositivo e seguono ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992 la soccombenza della ricorrente nei confronti di OM AP.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rifondere a OM AP le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00) per compensi oltre accessori di legge. OM 20 gennaio 2026 Il Presidente relatore dott. Corrado Maffei