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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/10/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2067 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
12/07/1986, rappresentata e difesa dall'avvocato SIOTTO SIMONA
e
, c.f. , nato a [...] CP_2 C.F._2 il 13/07/1983, rappresentato e difeso dall'avvocato LIEVORE VALERIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1 1) Assegnarsi la casa familiare alla Sig.ra unica proprietaria CP_1 della predetta unità immobiliare, che ivi continuerà a vivere con i figli e;
il Sig. ha gia' lasciato la casa Per_1 Persona_2 CP_2 familiare e da aprile 2024 risiede presso la residenza dei propri genitori.
2) Affidarsi i figli minori e ad entrambi i genitori in Per_1 Persona_2 regime di affidamento condiviso. Le decisioni di maggior rilievo ed interesse relative ai figli saranno quindi assunte di comune accordo da entrambi i genitori i quali dovranno concordare il comune indirizzo educativo. Entrambi
i genitori si obbligano a tenere costantemente informato l'altro di tutto ciò che riguarda i minori con particolare riferimento alle questioni di salute e agli impegni scolastici in modo da consentire all'altro di essere costantemente presente nella crescita e nello sviluppo psicofisico dei medesimi. I genitori si impegnano e si obbligano reciprocamente ad adottare un comportamento rispettoso delle genitorialità dell'altro, in piena applicazione dei principi, della ratio e dello spirito della normativa relativa all'affidamento condiviso.
In particolare, tutte le attività sportive, ludiche, ricreative, extrascolastiche terranno conto delle attitudini dei figli, e verranno concordate tra i genitori tenendo conto degli aspetti logistici e dei costi. Quanto alla scuola, entrambi i genitori si informeranno sulle comunicazioni scolastiche, reciprocamente fornendole all'altro genitore;
se e quando possibile, andranno insieme ai colloqui scolastici ed a ritirare schede e pagelle. Quanto alle questioni connesse alla salute dei minori, entrambi i genitori faranno riferimento al pediatra di fiducia, il quale suggerirà eventuali cure e visite specialistiche. Ad integrazione di quanto sopra stabilito, le parti precisano che:
- quando le scuole sono chiuse o quando i figli non si recano a scuola per malattie o altre evenienze il genitore con il quale i bambini si svegliano si occuperà delle loro esigenze connesse alla giornata di riferimento;
- in caso di impossibilità di un genitore di tenere i figli nei giorni e negli orari stabiliti, il medesimo dovrà affidare gli stessi all'altro genitore e solo in caso
2 di impossibilità dello stesso ci si potrà rivolgere a terzi, sia essi parenti, baby- sitter e amici;
- i figli parteciperanno alle feste di compleanno dei loro amici o compagni di scuola, a prescindere da chi li avrà in carico con adeguato accordo;
- i figli parteciperanno alle feste di compleanno dei famigliari (cugini, nonni, zii) con adeguato accordo;
- nessuno dei genitori pubblicherà sui social foto dei figli, impegnandosi a rispettarne la privacy;
- il Sig. esprime sin d'ora il proprio consenso ad attivare le pratiche Per_2 presso il Comune di Vicenza di cui si occuperà unicamente la signora CP_1 perche' i minori assumano anche il cognome materno;
- entrambi i genitori si impegnano a non presentare ai minori nuovi / futuri compagni per almeno 2 anni dal deposito del ricorso, impegnandosi, se necessario, a procedere comunque in modo gradato e rispettoso ad inserire terze persone nella vita affettiva dei bambini e nelle loro abitudini;
Inoltre, le parti concordano sulla necessità di non stravolgere le abitudini dei minori, da sempre parimenti gestiti e supportati da entrambi i genitori e si impegnano a fare quanto possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi, perché i figli stiano con i genitori tempi adeguati, e perche' continuino a mantenere rapporti sereni con i nonni materni ed i nonni paterni.
Inoltre ed in ogni caso, le parti stabiliscono che il Sig. starà con i figli Per_2
e li terrà con se':
- il mercoledì pomeriggio dall'uscita della scuola e con pernottamento, e accompagnerà i figli a scuola il giovedì mattina;
- a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio e sino al riaccompagnamento a scuola il lunedi mattina;
- tutti i martedi pomeriggio (coincidente nelle settimane nelle quali il padre non ha con se' i figli nel fine settimana,) dall'uscita da scuola fino alle 18e30, quando la mamma li andrà a prendere dalla nonna paterna;
alla quale
3 consegnerà due sacche contenenti il necessario per affinchè svolga Per_1
l'attività sportiva a scuola: una con gli indumenti per il basket e l'altra per il nuoto Inoltre, i minori staranno con il padre:
- 7 giorni durante le vacanze natalizie in modo che i minori possano trascorrere le festività natalizie e di capodanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori. Per le festività di questo 2025 le parti concordano che la madre stia con i bambini la prima settimana ed il padre la seconda ed in generale concordano che il giorno del 25 dicembre il genitore non di pertinenza possa prendere i bambini alle ore 18:00, trascorrere la notte con loro per riportarli all'altro genitore la mattina del 26 entro le ore 10:00;
- un periodo, non continuativo, di 3 settimane (2 settimane consecutive ed 1 settimana non consecutiva) durante le ferie estive, da concordarsi di anno in anno tra i genitori entro il mese di marzo di ogni anno;
- almeno un ponte programmato all'anno, festa del papà e giorno del suo compleanno e viceversa con la mamma un ponte, la festa della mamma ed il compleanno della mamma.
- quanto alle vacanze pasquali, le stesse seguiranno il calendario ordinario quanto al we, mentre il lunedi in Albis spetterà, comunque, all'altro genitore;
3) Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli mediante la Per_2 corresponsione della somma di € 275,00 a figlio (totale € 550,00), per dodici mensilità, da versarsi mediante bonifico bancario in favore della Sig.ra entro e non oltre il giorno 10 del mese di riferimento, con decorrenza CP_1 dal mese di novembre 2024; detta somma si rivaluterà, come di regola, secondo l'indice Istat, con decorrenza dal mese di dicembre 2025. Le parti espressamente precisano che:
- le spese di abbigliamento ordinario saranno a carico della mamma, che fornirà al papà tutto il necessario per i cambi di abbigliamento adeguati alla stagione per i propri giorni di pertinenza;
4 -Il figlio frequenta la seconda in una scuola privata, decisione presa Per_1 in accordo durante la convivenza dei genitori, la mensa deve essere considerata spesa straordinaria e come tale da dividere al 50%; Per_2 frequenta il primo anno della scuola d'infanzia pubblica, quindi la mensa deve essere considerata spesa ordinaria come da protocollo del Tribunale di
Vicenza, ma il Papà contribuirà per un giorno a settimana.-
- la spesa afferente i medicinali è da considerarsi straordinaria.
4) A decorrere dal mese di deposito del presente ricorso, le parti convengono che l'assegno unico familiare erogato mensilmente dall' verrà richiesto CP_3
e percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra CP_1
5) Stabilirsi le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno, da regolamentarsi entro il 5 del mese successivo secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale, il quale, allegato al presente ricorso, ne viene considerato parte integrante e sostanziale. In generale, le parti precisano che ogni spesa uguale e/o superiore ad Euro 50,00 debba essere concordata tra i genitori.
7) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio, anche con l'iscrizione del figlio stesso.
8) Le parti si danno reciprocamente atto di aver così definito ogni loro pendenza e di non aver nient'altro reciprocamente da chiedere e/o da pretendere a nessun titolo, direttamente e/o indirettamente, connesso e/o derivante dalla vicenda in oggetto.
9) Con integrale compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
5 Con ricorso congiunto depositato in data 03/06/2025 e CP_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di CP_2 affidamento e mantenimento dei figli minori.
All'esito dell'udienza del 02/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento, sia ordinario che straordinario, dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori.
Si assegna la casa familiare a , quale genitore convivente con i CP_1 figli minori.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio, anche con l'iscrizione dei figli stessi.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento dei minori Per_3
e sia regolamentato in conformità agli accordi
[...] Persona_2 intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 14.10.2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2067 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. , nata a [...] il CP_1 C.F._1
12/07/1986, rappresentata e difesa dall'avvocato SIOTTO SIMONA
e
, c.f. , nato a [...] CP_2 C.F._2 il 13/07/1983, rappresentato e difeso dall'avvocato LIEVORE VALERIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1 1) Assegnarsi la casa familiare alla Sig.ra unica proprietaria CP_1 della predetta unità immobiliare, che ivi continuerà a vivere con i figli e;
il Sig. ha gia' lasciato la casa Per_1 Persona_2 CP_2 familiare e da aprile 2024 risiede presso la residenza dei propri genitori.
2) Affidarsi i figli minori e ad entrambi i genitori in Per_1 Persona_2 regime di affidamento condiviso. Le decisioni di maggior rilievo ed interesse relative ai figli saranno quindi assunte di comune accordo da entrambi i genitori i quali dovranno concordare il comune indirizzo educativo. Entrambi
i genitori si obbligano a tenere costantemente informato l'altro di tutto ciò che riguarda i minori con particolare riferimento alle questioni di salute e agli impegni scolastici in modo da consentire all'altro di essere costantemente presente nella crescita e nello sviluppo psicofisico dei medesimi. I genitori si impegnano e si obbligano reciprocamente ad adottare un comportamento rispettoso delle genitorialità dell'altro, in piena applicazione dei principi, della ratio e dello spirito della normativa relativa all'affidamento condiviso.
In particolare, tutte le attività sportive, ludiche, ricreative, extrascolastiche terranno conto delle attitudini dei figli, e verranno concordate tra i genitori tenendo conto degli aspetti logistici e dei costi. Quanto alla scuola, entrambi i genitori si informeranno sulle comunicazioni scolastiche, reciprocamente fornendole all'altro genitore;
se e quando possibile, andranno insieme ai colloqui scolastici ed a ritirare schede e pagelle. Quanto alle questioni connesse alla salute dei minori, entrambi i genitori faranno riferimento al pediatra di fiducia, il quale suggerirà eventuali cure e visite specialistiche. Ad integrazione di quanto sopra stabilito, le parti precisano che:
- quando le scuole sono chiuse o quando i figli non si recano a scuola per malattie o altre evenienze il genitore con il quale i bambini si svegliano si occuperà delle loro esigenze connesse alla giornata di riferimento;
- in caso di impossibilità di un genitore di tenere i figli nei giorni e negli orari stabiliti, il medesimo dovrà affidare gli stessi all'altro genitore e solo in caso
2 di impossibilità dello stesso ci si potrà rivolgere a terzi, sia essi parenti, baby- sitter e amici;
- i figli parteciperanno alle feste di compleanno dei loro amici o compagni di scuola, a prescindere da chi li avrà in carico con adeguato accordo;
- i figli parteciperanno alle feste di compleanno dei famigliari (cugini, nonni, zii) con adeguato accordo;
- nessuno dei genitori pubblicherà sui social foto dei figli, impegnandosi a rispettarne la privacy;
- il Sig. esprime sin d'ora il proprio consenso ad attivare le pratiche Per_2 presso il Comune di Vicenza di cui si occuperà unicamente la signora CP_1 perche' i minori assumano anche il cognome materno;
- entrambi i genitori si impegnano a non presentare ai minori nuovi / futuri compagni per almeno 2 anni dal deposito del ricorso, impegnandosi, se necessario, a procedere comunque in modo gradato e rispettoso ad inserire terze persone nella vita affettiva dei bambini e nelle loro abitudini;
Inoltre, le parti concordano sulla necessità di non stravolgere le abitudini dei minori, da sempre parimenti gestiti e supportati da entrambi i genitori e si impegnano a fare quanto possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi, perché i figli stiano con i genitori tempi adeguati, e perche' continuino a mantenere rapporti sereni con i nonni materni ed i nonni paterni.
Inoltre ed in ogni caso, le parti stabiliscono che il Sig. starà con i figli Per_2
e li terrà con se':
- il mercoledì pomeriggio dall'uscita della scuola e con pernottamento, e accompagnerà i figli a scuola il giovedì mattina;
- a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio e sino al riaccompagnamento a scuola il lunedi mattina;
- tutti i martedi pomeriggio (coincidente nelle settimane nelle quali il padre non ha con se' i figli nel fine settimana,) dall'uscita da scuola fino alle 18e30, quando la mamma li andrà a prendere dalla nonna paterna;
alla quale
3 consegnerà due sacche contenenti il necessario per affinchè svolga Per_1
l'attività sportiva a scuola: una con gli indumenti per il basket e l'altra per il nuoto Inoltre, i minori staranno con il padre:
- 7 giorni durante le vacanze natalizie in modo che i minori possano trascorrere le festività natalizie e di capodanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori. Per le festività di questo 2025 le parti concordano che la madre stia con i bambini la prima settimana ed il padre la seconda ed in generale concordano che il giorno del 25 dicembre il genitore non di pertinenza possa prendere i bambini alle ore 18:00, trascorrere la notte con loro per riportarli all'altro genitore la mattina del 26 entro le ore 10:00;
- un periodo, non continuativo, di 3 settimane (2 settimane consecutive ed 1 settimana non consecutiva) durante le ferie estive, da concordarsi di anno in anno tra i genitori entro il mese di marzo di ogni anno;
- almeno un ponte programmato all'anno, festa del papà e giorno del suo compleanno e viceversa con la mamma un ponte, la festa della mamma ed il compleanno della mamma.
- quanto alle vacanze pasquali, le stesse seguiranno il calendario ordinario quanto al we, mentre il lunedi in Albis spetterà, comunque, all'altro genitore;
3) Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli mediante la Per_2 corresponsione della somma di € 275,00 a figlio (totale € 550,00), per dodici mensilità, da versarsi mediante bonifico bancario in favore della Sig.ra entro e non oltre il giorno 10 del mese di riferimento, con decorrenza CP_1 dal mese di novembre 2024; detta somma si rivaluterà, come di regola, secondo l'indice Istat, con decorrenza dal mese di dicembre 2025. Le parti espressamente precisano che:
- le spese di abbigliamento ordinario saranno a carico della mamma, che fornirà al papà tutto il necessario per i cambi di abbigliamento adeguati alla stagione per i propri giorni di pertinenza;
4 -Il figlio frequenta la seconda in una scuola privata, decisione presa Per_1 in accordo durante la convivenza dei genitori, la mensa deve essere considerata spesa straordinaria e come tale da dividere al 50%; Per_2 frequenta il primo anno della scuola d'infanzia pubblica, quindi la mensa deve essere considerata spesa ordinaria come da protocollo del Tribunale di
Vicenza, ma il Papà contribuirà per un giorno a settimana.-
- la spesa afferente i medicinali è da considerarsi straordinaria.
4) A decorrere dal mese di deposito del presente ricorso, le parti convengono che l'assegno unico familiare erogato mensilmente dall' verrà richiesto CP_3
e percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra CP_1
5) Stabilirsi le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno, da regolamentarsi entro il 5 del mese successivo secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale, il quale, allegato al presente ricorso, ne viene considerato parte integrante e sostanziale. In generale, le parti precisano che ogni spesa uguale e/o superiore ad Euro 50,00 debba essere concordata tra i genitori.
7) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio, anche con l'iscrizione del figlio stesso.
8) Le parti si danno reciprocamente atto di aver così definito ogni loro pendenza e di non aver nient'altro reciprocamente da chiedere e/o da pretendere a nessun titolo, direttamente e/o indirettamente, connesso e/o derivante dalla vicenda in oggetto.
9) Con integrale compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
5 Con ricorso congiunto depositato in data 03/06/2025 e CP_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di CP_2 affidamento e mantenimento dei figli minori.
All'esito dell'udienza del 02/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento, sia ordinario che straordinario, dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori.
Si assegna la casa familiare a , quale genitore convivente con i CP_1 figli minori.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio, anche con l'iscrizione dei figli stessi.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento dei minori Per_3
e sia regolamentato in conformità agli accordi
[...] Persona_2 intercorsi tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 14.10.2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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