TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/05/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda
Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3327/2023 Reg. Gen.
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], e (C.F. Parte_2
), nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
Provinciale Trunca S. Anna n°57/G, rappresentati e difesi - giusta procura in atti- dall'avv.
Salvatore Tavella (C.F. ) presso il suo studio sito in Reggio Calabria, C.F._3 via Domenico Muratori n°2/b sono elettivamente domiciliati;
-attori-
CONTRO
(C.F. ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._4
Calabria, ivi residente in C.da Trapezzoli Nord n. 98, rappresentata e difesa - giusta procura speciale in atti - dall'avv. Alfredo Nostro (C.F. presso il suo studio C.F._5 sito in Reggio Calabria, Via Sbarre C.li n. 532 è elettivamente domiciliata;
-convenuta- nonché contro e Parte_2 CP_2
-convenute contumaci-
OGGETTO: divisione ereditaria
CONCLUSIONI: all'udienza dell'1.4.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come note da verbale.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio i propri germani chiedendo al Tribunale l'accoglimento le seguenti conclusioni: “ Accertare, dichiarare e statuire che i beni meglio indicati in premessa fanno parte dell'asse ereditario della sig.ra , nata a [...] il Persona_1
18.10.2024 deceduta in data 24.01.2011; - Dichiarare la divisione giudiziale dei predetti immobili, previa determinazione della loro consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei coeredi la quota loro spettante, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con
l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi. - Disporre ogni altro incombente di legge per il distacco e l'assegnazione delle singole quote ed emettere ogni altro consequenziale provvedimento. - Porre le spese a carico dei condividenti, e in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio
Esponevano:
- che in data 24.01.2011 decedeva la madre degli odierni istanti, Persona_1 nata a [...] il [...], lasciando come unici eredi ab intestato i figli
[...]
, , e CP_1 Parte_1 Parte_2 CP_2 Parte_2
- che, a seguito dell'apertura della successione (all. 2 atto di citazioni) i figli hanno ereditato, in quote uguali, i seguenti beni:
- immobile sito in Gallina di Reggio Calabria, identificato al NCT del Comune di
Reggio Calabria sez. Gallina al foglio 41 particella 95, di proprietà della de cuius nella misura di 1000/1000;
- immobile sito in Gallina di Reggio Calabria, identificato al NCT del Comune di
Reggio Calabria sez. Gallina al foglio 41 particella 99 di proprietà della de cuius nella misura di 1000/1000; - immobile sito in Reggio Calabria, via Provinciale Trunca S.Anna n°57/G, identificato al NCEU al foglio 41 particella 922 subalterno 3, di proprietà della de cuius nella misura di 665/1000;
- immobile sito in Reggio Calabria, via Provinciale Trunca S.Anna n°57/G, identificato al NCEU al foglio 41 particella 922 subalterno 4, di proprietà della de cuius nella misura di 665/1000;
- immobile sito in Reggio Calabria, via Provinciale Trunca S.Anna n°57/G, identificato al NCEU al foglio 41 particella 922 subalterno 5, di proprietà della de cuius nella misura di 665/1000;
- immobile sito in Reggio Calabria, via Provinciale Trunca S.Anna n°57/G, identificato al NCEU al foglio 41 particella 922 subalterno 6, di proprietà della de cuius nella misura di 665/1000;
- immobile sito in Reggio Calabria, via Provinciale Trunca S.Anna n°57/G, identificato al NCEU al foglio 41 particella 922 subalterno 7, di proprietà della de cuius nella misura di 665/1000;
- immobile sito in Reggio Calabria, via Provinciale Trunca S.Anna n°57/G, identificato al NCEU al foglio 41 particella 922 subalterno 8, di proprietà della de cuius nella misura di 665/1000;
- immobile sito in Reggio Calabria, via Provinciale Trunca S.Anna n°57/G, identificato al NCEU al foglio 41 particella 922 subalterno 9, di proprietà della de cuius nella misura di 665/1000;
- che, pertanto, gli odierni attori hanno diritto nonché interesse concreto ed attuale a pervenire allo scioglimento della comunione ereditaria di proprietà esistente sul suddescritto compendio ereditario immobiliare, non sussistendo impedimenti all'invocato scioglimento;
- che, tentata invano la definizione bonaria della controversia ed esperita la procedura di mediazione, instauravano il presente giudizio.
Con comparsa del 5.4.2024, si costituiva la convenuta la quale Controparte_1 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rappresentando che, non essendo mai entrata nel possesso dei beni ereditari, in data 30.10.2023, mediante atto ricevuto dal Notaio
, aveva rinunciato all'eredità della propria madre Persona_2 Persona_1
Precisava, inoltre, che con il medesimo alla medesima eredità rinunciavano anche le figlie della convenuta chiamate all'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 467 Controparte_1 c.c. e che l'atto di rinuncia veniva trascritto nei registri dell'Ufficio del Territorio della
Agenzia delle Entrate. Chiedeva, pertanto, l'estromissione dal presente giudizio non rivestendo la qualifica di erede della madre o in subordine, nel caso di Persona_1
mancata estromissione, di procedere con la richiesta di divisione formulata dagli attori.
Le altre convenute, sebbene ritualmente citate, non si costituivano e venivano pertanto dichiarate contumaci.
Celebrata la prima udienza, il Giudice, ritenuto di dover decidere con sentenza parziale sulla questione relativa al difetto di legittimazione passiva della convenuta , Controparte_1
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza dell'1.4.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. La richiesta di estromissione (recte, di dichiarazione del difetto di legittimazione) formulata dalla convenuta è fondata e deve essere accolta. Controparte_1
Infatti, dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione si evince incontrovertibilmente che la predetta convenuta in data 30.10.2023, mediante atto ricevuto dal Notaio , ha rinunciato puramente e semplicemente all'eredità della propria Persona_2
madre Persona_1
Con il medesimo atto hanno rinunciato alla stessa eredità e Controparte_3 quali figlie della convenuta subentrate per Controparte_4 Controparte_1
rappresentazione attesa la rinuncia della madre (Cfr. rinuncia all'eredità del 30.10.2023 a firma del Notaio , registrata all'Agenzia delle Entrate il 5.04.2024, allegata Persona_2 alla comparsa di risposta).
Ne consegue che non ha titolo a partecipare al presente giudizio Controparte_1 divisorio, non avendo essa la qualità di erede di Persona_1
3. In ordine al governo delle spese di lite, considerata la mancata opposizione di parte attrice alla richiesta di estromissione, può disporsi la compensazione integrale.
4. Va, infine, rimessa la causa in trattazione per l'ulteriore corso, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice Dott.ssa
Magda Irato, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara, per le causali in motivazione, il difetto di legittimazione passiva della convenuta che non ha titolo a partecipare al presente giudizio Controparte_1
divisorio a seguito dell'intervenuta rinunzia alla eredità della de cuius Per_1
[...]
2. dispone che il presente giudizio prosegua solo tra gli attori e Parte_1
e i convenuti già contumaci e Parte_2 CP_2 [...] come da separata ordinanza;
Pt_2
3. compensa integralmente le spese di lite tra gli odierni attori e Parte_1
la convenuta Parte_2 Controparte_1
Così deciso in Reggio Calabria, 30 maggio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda
Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3327/2023 Reg. Gen.
TRA
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], e (C.F. Parte_2
), nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
Provinciale Trunca S. Anna n°57/G, rappresentati e difesi - giusta procura in atti- dall'avv.
Salvatore Tavella (C.F. ) presso il suo studio sito in Reggio Calabria, C.F._3 via Domenico Muratori n°2/b sono elettivamente domiciliati;
-attori-
CONTRO
(C.F. ), nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._4
Calabria, ivi residente in C.da Trapezzoli Nord n. 98, rappresentata e difesa - giusta procura speciale in atti - dall'avv. Alfredo Nostro (C.F. presso il suo studio C.F._5 sito in Reggio Calabria, Via Sbarre C.li n. 532 è elettivamente domiciliata;
-convenuta- nonché contro e Parte_2 CP_2
-convenute contumaci-
OGGETTO: divisione ereditaria
CONCLUSIONI: all'udienza dell'1.4.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come note da verbale.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio i propri germani chiedendo al Tribunale l'accoglimento le seguenti conclusioni: “ Accertare, dichiarare e statuire che i beni meglio indicati in premessa fanno parte dell'asse ereditario della sig.ra , nata a [...] il Persona_1
18.10.2024 deceduta in data 24.01.2011; - Dichiarare la divisione giudiziale dei predetti immobili, previa determinazione della loro consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei coeredi la quota loro spettante, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con
l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi. - Disporre ogni altro incombente di legge per il distacco e l'assegnazione delle singole quote ed emettere ogni altro consequenziale provvedimento. - Porre le spese a carico dei condividenti, e in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari del giudizio
Esponevano:
- che in data 24.01.2011 decedeva la madre degli odierni istanti, Persona_1 nata a [...] il [...], lasciando come unici eredi ab intestato i figli
[...]
, , e CP_1 Parte_1 Parte_2 CP_2 Parte_2
- che, a seguito dell'apertura della successione (all. 2 atto di citazioni) i figli hanno ereditato, in quote uguali, i seguenti beni:
- immobile sito in Gallina di Reggio Calabria, identificato al NCT del Comune di
Reggio Calabria sez. Gallina al foglio 41 particella 95, di proprietà della de cuius nella misura di 1000/1000;
- immobile sito in Gallina di Reggio Calabria, identificato al NCT del Comune di
Reggio Calabria sez. Gallina al foglio 41 particella 99 di proprietà della de cuius nella misura di 1000/1000; - immobile sito in Reggio Calabria, via Provinciale Trunca S.Anna n°57/G, identificato al NCEU al foglio 41 particella 922 subalterno 3, di proprietà della de cuius nella misura di 665/1000;
- immobile sito in Reggio Calabria, via Provinciale Trunca S.Anna n°57/G, identificato al NCEU al foglio 41 particella 922 subalterno 4, di proprietà della de cuius nella misura di 665/1000;
- immobile sito in Reggio Calabria, via Provinciale Trunca S.Anna n°57/G, identificato al NCEU al foglio 41 particella 922 subalterno 5, di proprietà della de cuius nella misura di 665/1000;
- immobile sito in Reggio Calabria, via Provinciale Trunca S.Anna n°57/G, identificato al NCEU al foglio 41 particella 922 subalterno 6, di proprietà della de cuius nella misura di 665/1000;
- immobile sito in Reggio Calabria, via Provinciale Trunca S.Anna n°57/G, identificato al NCEU al foglio 41 particella 922 subalterno 7, di proprietà della de cuius nella misura di 665/1000;
- immobile sito in Reggio Calabria, via Provinciale Trunca S.Anna n°57/G, identificato al NCEU al foglio 41 particella 922 subalterno 8, di proprietà della de cuius nella misura di 665/1000;
- immobile sito in Reggio Calabria, via Provinciale Trunca S.Anna n°57/G, identificato al NCEU al foglio 41 particella 922 subalterno 9, di proprietà della de cuius nella misura di 665/1000;
- che, pertanto, gli odierni attori hanno diritto nonché interesse concreto ed attuale a pervenire allo scioglimento della comunione ereditaria di proprietà esistente sul suddescritto compendio ereditario immobiliare, non sussistendo impedimenti all'invocato scioglimento;
- che, tentata invano la definizione bonaria della controversia ed esperita la procedura di mediazione, instauravano il presente giudizio.
Con comparsa del 5.4.2024, si costituiva la convenuta la quale Controparte_1 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rappresentando che, non essendo mai entrata nel possesso dei beni ereditari, in data 30.10.2023, mediante atto ricevuto dal Notaio
, aveva rinunciato all'eredità della propria madre Persona_2 Persona_1
Precisava, inoltre, che con il medesimo alla medesima eredità rinunciavano anche le figlie della convenuta chiamate all'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 467 Controparte_1 c.c. e che l'atto di rinuncia veniva trascritto nei registri dell'Ufficio del Territorio della
Agenzia delle Entrate. Chiedeva, pertanto, l'estromissione dal presente giudizio non rivestendo la qualifica di erede della madre o in subordine, nel caso di Persona_1
mancata estromissione, di procedere con la richiesta di divisione formulata dagli attori.
Le altre convenute, sebbene ritualmente citate, non si costituivano e venivano pertanto dichiarate contumaci.
Celebrata la prima udienza, il Giudice, ritenuto di dover decidere con sentenza parziale sulla questione relativa al difetto di legittimazione passiva della convenuta , Controparte_1
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza dell'1.4.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. La richiesta di estromissione (recte, di dichiarazione del difetto di legittimazione) formulata dalla convenuta è fondata e deve essere accolta. Controparte_1
Infatti, dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione si evince incontrovertibilmente che la predetta convenuta in data 30.10.2023, mediante atto ricevuto dal Notaio , ha rinunciato puramente e semplicemente all'eredità della propria Persona_2
madre Persona_1
Con il medesimo atto hanno rinunciato alla stessa eredità e Controparte_3 quali figlie della convenuta subentrate per Controparte_4 Controparte_1
rappresentazione attesa la rinuncia della madre (Cfr. rinuncia all'eredità del 30.10.2023 a firma del Notaio , registrata all'Agenzia delle Entrate il 5.04.2024, allegata Persona_2 alla comparsa di risposta).
Ne consegue che non ha titolo a partecipare al presente giudizio Controparte_1 divisorio, non avendo essa la qualità di erede di Persona_1
3. In ordine al governo delle spese di lite, considerata la mancata opposizione di parte attrice alla richiesta di estromissione, può disporsi la compensazione integrale.
4. Va, infine, rimessa la causa in trattazione per l'ulteriore corso, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice Dott.ssa
Magda Irato, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. dichiara, per le causali in motivazione, il difetto di legittimazione passiva della convenuta che non ha titolo a partecipare al presente giudizio Controparte_1
divisorio a seguito dell'intervenuta rinunzia alla eredità della de cuius Per_1
[...]
2. dispone che il presente giudizio prosegua solo tra gli attori e Parte_1
e i convenuti già contumaci e Parte_2 CP_2 [...] come da separata ordinanza;
Pt_2
3. compensa integralmente le spese di lite tra gli odierni attori e Parte_1
la convenuta Parte_2 Controparte_1
Così deciso in Reggio Calabria, 30 maggio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)