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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/09/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Allegato al verbale di udienza in data 18 Settembre 2025.
Reg.Gen. N.330/2024
@-Rig.AL - Straordinario(autista ambulanza)01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
all'udienza di discussione in data 18 Settembre 2025, udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 05.10.2024, e vertente tra
(appellante) contro Parte_1 CP_1
(appellato), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°191/2024 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 12.09.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'appellante ha proposto impugnazione Parte_1 avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso proposto da teso al CP_1 riconoscimento del diritto al pagamento in suo favore dell'importo di €.72.392,05 a titolo di aumenti retributivi correlati ai passaggi automatici di posizione economica ex art.42 C.C.N.L. compenso CP_2
1 per lavoro straordinario, festivo e notturno ed indennità di pronta disponibilità, in riferimento al rapporto lavorativo intercorso tra le parti dal 01.01.2016 in poi, con mansioni di autista soccorritore ed inquadramento nella Categoria C del C.C.N.L. Servizi Assistenziali CP_2
L'appellante ha censurato la predetta decisione lamentando l'erroneità della sentenza impugnata: 1) per aver erroneamente invertito la somma di €.64.567,88 (in luogo a quella di € 7.825,07 risultante dai conteggi) a titolo di differenze per passaggi di fascia di cui all'art. 42 CCNL e la somma di € 7.825,07 (in luogo a quella di €.64.567,88 risultante dai conteggi) a titolo di indennità di pronta disponibilità nonché il lavoro notturno, lavoro festivo e il lavoro straordinario (diurno/notturno/festivo); 2) per aver erroneamente accolto la domanda relativa alle somme richieste a titolo di passaggio automatico di posizione economica ex art.42 C.C.N.L., benchè in proposito i lavoratori avessero rinunciato a tali aumenti al fine di favorire la loro assunzione a tempo indeterminato;
3) per aver riconosciuto, sulla base di una errata valutazione del compendio istruttorio, il diritto del lavoratore alle somme rivendicate a titolo di compenso per il lavoro straordinario, festivo e notturno e di indennità di pronta disponibilità, sostenendo non essere stati provati i fatti costitutivi della domanda attraverso la mera produzione dei turni di servizio e la prova testimoniale (lacunosa e contraddittoria). Ha quindi concluso come segue: “-
Nel merito: in riforma della sentenza impugnata respingere tutte le domande formulate dal signor con il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto infondate, con vittoria di spese di Parte_2 entrambi i gradi di giudizio;
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande del signor condannare l'odierna appellante alle sole CP_1 somme che risulteranno di giustizia, con parziale compensazione delle spese di lite laddove la somma eventualmente riconosciuta sia sensibilmente inferiore rispetto alle domande avanzate”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
1.- L'appellante censura in primis la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda di relativa alle somme richieste a titolo di passaggio automatico di posizione economica CP_1 ex art.42 C.C.N.L., benchè in proposito i lavoratori avessero rinunciato a tali aumenti al fine di favorire la loro assunzione a tempo indeterminato.
Il motivo non è fondato.
Non è in contestazione l'applicabilità del C.C.N.L. Servizi Assistenziali vigente ratione CP_2 temporis, che all'art.42 prevede che il personale inquadrato nelle categorie A, B e C “ha comunque diritto al passaggio automatico di posizione economica con le seguenti modalità: - passaggio dalla prima alla seconda posizione economica a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a
2 compiere dodici mesi di permanenza nella prima posizione economica;
- passaggio dalla seconda alla terza posizione economica a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a compiere ventiquattro mesi di permanenza nella seconda posizione economica;
- passaggio dalla terza alla quarta posizione economica a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a compiere quarantotto mesi di permanenza nella terza posizione economica”.
E' altresì pacifico che tali passaggi automatici non sono stati applicati in favore dell'odierno appellato, atteso che la Pubblica si è limitata ad Parte_1 allegare che, da un lato, il Tribunale avrebbe erroneamente invertito l'importo dovuto a tale titolo con quello preteso a titolo di lavoro straordinario, notturno e festivo, e che, dall'altro, sussisterebbe un accordo in forza del quale i medesimi lavoratori (all'epoca legati all'appellante con contratti di collaborazione coordinata e continuativa), quale contropartita della loro assunzione a tempo indeterminato, avrebbero rinunciato a tali aumenti retributivi.
Tale ultima allegazione, tuttavia, non risulta sufficientemente provata, atteso che l'unica deposizione testimoniale che l'appellante richiama a tal fine si limita a riferire che “il vecchio presidente disse che non c'erano le condizioni per gli aumenti di livello ed i lavoratori erano a conoscenza e che man mano che sarebbero emerse le condizioni si sarebbe proceduto” (teste
[...]
consulente dell'associazione), senza nulla riferire circa la sussistenza di una Testimone_1 manifestazione di volontà abdicativa da parte dei lavoratori con riguardo agli aumenti in esame. Né, tanto meno, una simile volontà abdicativa può desumersi dalla e-mail trasmessa dal Persona_1 allo studio sulla casella di posta della consulente del lavoro Dott.ssa in data Pt_3 Testimone_1
03.03.2022. Ciò senza considerare che, quand'anche sussistente, la rinuncia del lavoratore ai propri diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di C.C.N.L. sarebbe da ritenersi nulla ai sensi dell'art.2113 c.c., essendo tuttora l'appellato in termini per la relativa impugnazione, trattandosi di rapporto lavorativo ancora in corso.
Del tutto inconferente, infine, è l'argomento relativo alla sussistenza di un patto di demansionamento, atteso che non risulta allegato né che l'associazione appellante abbia deliberato di procedere al licenziamento del per giustificato motivo oggettivo, nè che l'unica possibilità di evitare il CP_1 licenziamento fosse quella del repechage attraverso l'assegnazione a mansioni di contenuto professionale inferiore. Nella fattispecie, infatti, è pacifico che il livello professionale delle mansioni dei lavoratori è rimasto sempre invariato e che ciò che l'associazione datrice di lavoro non ha inteso riconoscere sono i passaggi automatici di posizione economica all'interno della medesima categoria professionale, per cui nessun patto di demansionamento è nella fattispecie configurabile.
In quest'ordine di concetti, la sentenza impugnata deve essere sul punto confermata.
3 In ordine al quantum debeatur, i conteggi allegati all'originario ricorso appaiono attendibili (in riferimento alla disciplina collettiva del settore, applicabile quanto meno come parametro di equità della retribuzione ai fini della tutela apprestata dall'art.36 cost.) e comunque non sono stati specificamente contestati dalla parte appellante, che si è limitata solo a denunciare che il primo giudice avrebbe erroneamente invertito gli importi indicati nei conteggi stessi. In effetti, tale ultima allegazione ha fondamento, atteso che dal doc.12 allegato al ricorso (non contestato nella sua elaborazione grafica e nelle aggiunte a penna) emerge chiaramente che l'importo di €.64.567,88 non è relativo alle differenze retributive per passaggio di fascia di cui all'art. 42 CCNL, ma alle somme pretese a titolo di indennità di pronta disponibilità e lavoro notturno, festivo e straordinario. Ne segue che le somme dovute a titolo di differenze retributive per passaggio di fascia di cui all'art. 42 CCNL ammontano ad €.7.825,07, per cui in tali termini il motivo in disamina va accolto, con le statuizioni di cui al dispositivo.
***
2.- L'appellante censura altresì la Parte_1 sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto provata la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione in favore di del compenso per il lavoro straordinario correlato al più CP_1 esteso orario di lavoro che il prestatore assume di aver osservato nel corso del rapporto di lavoro, lamentando che il primo giudice avrebbe erroneamente valutato la documentazione prodotta (in particolare, il prospetto dei turni di lavoro) e gli esiti della prova testimoniale.
Il motivo è fondato.
In punto di diritto, è noto che, in ordine alla rivendicazione economica a titolo di lavoro straordinario, in generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendo farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., stante che quest'ultimo attiene alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa. È del resto consolidato insegnamento della Suprema Corte, quello secondo il quale costituisce onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi. Ciò, in particolar modo, in ipotesi di lavoro discontinuo (quale quello, nella specie, di autista di autoambulanza), caratterizzato da frequenti attese non lavorate durante le quali il dipendente non è assoggettato ad alcun obbligo specifico di un facere, in cui non può ritenersi superato l'orario di lavoro normale, con conseguente diritto del dipendente al compenso per lavoro straordinario, considerando unicamente l'ora di inizio dell'attività lavorativa e quella finale di cessazione, dovendo il lavoratore provare le modalità ed i tempi del servizio prestato in quell'arco di tempo, si dà tener conto
4 delle pause di inattività. E' quindi il lavoratore adibito a mansioni discontinue, il quale pretenda il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario, ad essere gravato dall'onere di allegare e provare, in modo specifico e puntuale, la tempistica della propria attività lavorativa (conduzione del mezzo, tempi di pausa, ecc.), poiché l'effettuazione di lavoro straordinario va rigidamente provata nei suoi presupposti fattuali.
Ciò premesso, l'art.26 del C.C.N.L. Servizi Assistenziali ANPAS vigente ratione temporis
(pacificamente applicabile al rapporto di lavoro de quo) prevede che: “
1. Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore distribuito su 5 o 6 giorni, secondo l'Organizzazione del
Lavoro.
2. In conformità a quanto previsto dall'alt 4, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro settimanale, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come media su un periodo di 12 mesi a far data dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto. Ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, nonché il puntuale svolgimento di tutte quelle attività di interesse pubblico perseguite dall'Ente, anche a fronte di eventi imprevedibili
(quali malattie, infortuni, maternità, ecc.).
3. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Ente con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri: a tal fine l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana.
4. I calendari di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello normale riferito al comma 1. 5. Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione”. Ai sensi dell'art.55, poi, “È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario ordinario settimanale fino alle 38 ore settimanali, mentre è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 38 ore settimanali”. Risulta evidente che le parti sociali sono addivenute ad una regolamentazione dell'orario di lavoro tesa a contemperare nel miglior modo possibile le esigenze “di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, nonché il puntuale svolgimento di tutte quelle attività di interesse pubblico perseguite dall'Ente” con quelle dei lavoratori, proprio al fine del contenimento del lavoro straordinario.
In punto di fatto, il lavoratore – autista di ambulanza della CP_1 [...] con inquadramento quale autista soccorritore Categoria C del Parte_1
C.C.N.L. -, allega di aver osservato, nei suddetti periodi, un orario di lavoro più esteso, sulla CP_2 base dei prospetti dei turni predisposti dall'associazione e dei prospetti di presenza, la quale, tuttavia,
5 sostiene che detti turni erano il frutto di una sorta di sistema di autogestione da parte degli stessi lavoratori, i quali erano soliti comunicare ai colleghi le proprie indisponibilità, in modo da poter rendere le prestazioni lavorativi negli orari più graditi.
Ciò premesso, deve tenersi conto del fatto che il lavoro straordinario rientra nel novero delle prestazioni che devono essere provate dal lavoratore “ora per ora”, ossia con particolare rigore con riferimento agli orari di inizio e fine della prestazione e alle pause effettuate. Il giudice non può superare la carenza di allegazioni in ordine alla specifica prova delle singole ore di lavoro prestate facendo ricorso alla valutazione equitativa, potendo questa sopperire solo per quantificare un diritto che risulti già sufficientemente provato nell'an.
Nella fattispecie, l'appellato si è limitato a rivendicare genericamente il pagamento CP_1 del lavoro straordinario omettendo ogni puntuale allegazione ed offerta di prova in ordine alla specifica tempistica lavorativa. In un simile contesto, in difformità da quanto statuito dal primo giudice, la domanda avente ad oggetto il lavoro straordinario non può che essere disattesa.
Ciò a maggior ragione ove si osservi che la produzione dei prospetti dei turni non comprova che negli orari ivi indicati la prestazione lavorativa sia stata effettivamente resa, che i prospetti di presenza (non sottoscritti) non recano l'indicazione del compilatore (che ben potrebbe essere lo stesso lavoratore) e che le deposizioni testimoniali acquisite appaiono di contenuto vago ed impreciso, in gran parte avulse da puntuali riferimenti a circostanze di tempo oggetto di diretta e personale constatazione, nel complesso insufficienti a provare in termini sufficientemente concreti e specifici i fatti costitutivi dedotti in giudizio.
Tanto chiarito, ritiene il Collegio che l'appellato non ha adeguatamente assolto CP_1 all'onere di provare quanto allegato in ordine ai profili qualitativo e quantitativo della prestazione eseguita a titolo di lavoro straordinario, notturno e festivo. Al riguardo, è di ostacolo ad un accertamento positivo delle spettanze rivendicate a tale titolo il tenore oltremodo generico delle deposizioni testimoniali, avulse da precisi riferimenti temporali utili ad una puntuale ricostruzione dell'esatta articolazione dell'orario di lavoro osservato in costanza di rapporto.
Infatti, essendo il adibito a mansioni discontinue, è evidente che il parametro di riferimento CP_1 non può essere costituito dall'abituale orario giornaliero (o settimanale), dovendosi invece fare riferimento ad una più articolata serie di circostanze aventi ad oggetti i periodi di guida effettiva e i tempi di attesa, funzionalmente necessari per l'esecuzione del servizio di autista di autoambulanza.
Tali circostanze, le quali devono essere oggetto di rigorosa allegazione e prova nei loro presupposti fattuali, non appaiono suscettibili di essere idoneamente provate sulla base della documentazione in atti
(tenuto conto anche della circostanza che il prospetto dei turni ricomprende non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i volontari) e della lacunosa prova testimoniale, non essendo possibile ricostruire in
6 modo attendibile l'eventuale quantità di lavoro prestato in eccedenza rispetto all'orario normale, neanche in misura minimale, tenuto conto, da un lato, della circostanza che per i lavoratori discontinui il tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione del datore di lavoro, e, dall'altro, del regime di flessibilità previsto dal C.C.N.L. e delle possibili compensazioni di orario con giornate di minore intensità lavorativa.
Non avendo fornito tranquillante prova dei fatti costitutivi posti a sostegno della domanda, deve quindi ritenersi che la parte appellata non ha assolto al rigoroso onere di allegazione e prova su di lei gravante in materia di lavoro straordinario, notturno e festivo. In considerazione della inutilizzabilità del criterio equitativo, infatti, gli elementi istruttori raccolti non appaiono idonei a soddisfare il rigoroso onere probatorio previsto in subiecta materia.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, l'appello va accolto per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Assistenza Pt_1 Parte_1 va condannata a corrispondere a il solo importo di €.7.825,07 a titolo di
[...] CP_1 differenze retributive per passaggi automatici di posizione economica di cui all'art.42 C.C.N.L. CP_2 oltre accessori.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attese la reciproca soccombenza, nonché tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, delle oggettive difficoltà di prova del lavoro straordinario nei lavori discontinui e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°191/2024 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 12.09.2024, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la Pubblica a corrispondere a Parte_1 CP_1
l'importo di €.7.825,07 a titolo di differenze retributive per passaggi automatici di posizione economica di cui all'art.42 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì CP_3 del dovuto sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
7 Così deciso in Ancona in data 18 Settembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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