Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00447/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01063/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2025, proposto da
NA IC, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela De Giorgi, con domicilio eletto presso il suo studio in Melendugno, via G. Carducci n. 58;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, non costituito in giudizio;
nei confronti
AN TI, non costituita in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 306/2024 pubblicata il 26/09/2024 dal Tribunale di Lecce, II Sezione civile, pronunciata all’esito del giudizio iscritto al n. 3359/2022 R.G. V.G. e, per gli effetti ordinare la corretta liquidazione della prestazione pensionistica dal 01 aprile 2021, sino al 31 dicembre 2024, come statuito dal Tribunale, decurtata la somma di € 3.330,93 già liquidata dall’INPS quali arretrati pensione di reversibilità, e ove occorra nominare un commissario ad acta per la corretta e completa esecuzione della stessa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. IL AN e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha agito dinanzi a questo Tar onde ottenere la condanna dell’INPS al pagamento di “aumenti e rivalutazione” sugli importi della pensione di reversibilità già liquidati in data 15.4.2025 in forza della sentenza del Tribunale di Lecce del 26.9.2024, nel presupposto che l’Istituto avrebbe pagato la minor somma di € 3.330,00, “a fronte di un credito pensionistico, calcolato da aprile 2021 sino a dicembre 2024, senza tener conto di aumenti e rivalutazioni, pari ad € 9.000,00”;
Rilevato che il Tribunale di Lecce si è limitato ad accertare il diritto della ricorrente al pagamento dell’importo mensile “ di € 200,00, con decorrenza dal giorno successivo al decesso del coniuge ”, senza alcuna statuizione in merito alla spettanza di rivalutazione e ipotetici aumenti nel periodo di riferimento;
Considerato che:
- “ Il giudice amministrativo non può esercitare il potere di integrare, in sede di ottemperanza, il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire nel caso di sentenza emessa da un giudice appartenente ad un diverso ordine giurisdizionale (nel caso di specie, il giudice dell'ottemperanza non può provvedere alla liquidazione degli interessi legali e della rivalutazione sull'obbligazione pecuniaria, se non contemplati nel giudicato, trattandosi di diritti accessori la cui cognizione ricade nella giurisdizione del giudice civile) ” (Tar Campania Napoli, Sez. VII, 14.2.2018, n. 980);
- “ Se il giudicato non contiene alcuna condanna alla corresponsione degli accessori sul credito, l'Amministrazione, in sede di esecuzione della sentenza, non è tenuta a corrisponderli, non essendo possibile desumere per implicito dal giudicato il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione ” (Tar Sicilia Catania, Sez. III, 5.1.2018, n. 8);
Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato, non potendo il giudice dell’ottemperanza condannare l’Amministrazione al pagamento di accessori che non siano stati attribuiti dal giudice ordinario;
Ritenuto che nulla è dovuto a titolo di spese di lite stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON SC, Presidente
IL AN, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL AN | ON SC |
IL SEGRETARIO