Sentenza breve 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 17/02/2026, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00415/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00187/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di Venezia e Questura di Venezia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento in data 15 dicembre 2025, comunicato in pari data, con il quale la Prefettura di Venezia ha rigettato l’istanza di immediata presa in carico della ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142/2015, nonché di ogni altro atto presupposto connesso, consequenziale o successivo, con conseguente condanna dall’Amministrazione a disporre l’immediato ingresso della ricorrente nel sistema di accoglienza;
nonché, in via subordinata per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza della ricorrente di erogazione delle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142/2015, con conseguente condanna dall’Amministrazione a disporre l’immediato ingresso della ricorrente nel sistema di accoglienza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. RL PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente, cittadina-OMISSIS-, premesso che ella è priva di mezzi di sussistenza, non svolgendo attività lavorativa, né percependo alcun reddito, riferisce di aver chiesto di essere ammessa nel sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale di cui al decreto legislativo n. 142/2015, e in via principale, chiede l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato, comunicato al difensore della ricorrente medesima in data 15 dicembre 2025 con il quale la Prefettura di Venezia ha rigettato l’istanza con la seguente motivazione: «a causa dei copiosi flussi migratori in entrata, non risultano posti in disponibilità presso le strutture predisposte all’accoglienza convenzionate con la Prefettura di Venezia. Rilevata l’assenza di disponibilità presso le strutture convenzionate, non risulta attualmente possibile procedere con il collocamento dell’istante in accoglienza. Qualora dovesse rendersi disponibile un posto presso uno dei CAS in gestione, sarà cura del competente ufficio contattare codesto Studio Legale, al fine di procedere con l’inserimento del predetto istante in accoglienza».
In via subordinata la ricorrente - per il caso in cui il provvedimento impugnato fosse qualificato come un atto soprassessorio, e non come un provvedimento di rigetto dell’istanza - censura l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, chiedendo la stessa venga condannata a riconoscere le tutele di cui al predetto decreto legislativo.
2. A detta della ricorrente, il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto: A) non è stato garantito il contraddittorio procedimentale, perché non sono stati comunicati né l’avvio del procedimento, né il preavviso di rigetto; B) si fonda sull’erroneo presupposto per cui l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è garantita solo nei limiti dei posti disponibili «presso le strutture predisposte all’accoglienza» , in palese violazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 142/2015, nonché dell’art. 17 della direttiva 2013/33/UE; C) dalla motivazione del provvedimento stesso risulta che l’Amministrazione non ha valutato la situazione personale della ricorrente medesima, né tantomeno che ella è in possesso dei requisiti per l’ottenimento del bene della vita richiesto.
In particolare la ricorrente sostiene che nel suo caso sussistono i presupposti per la concessione delle misure di accoglienza in quanto: A) l’art. 14 del decreto legislativo n. 142/2015, nel disciplinare le modalità di accesso al sistema di accoglienza, prevede che qualsiasi richiedente che risulti privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata al proprio sostentamento, ha diritto di accedere alle misure di accoglienza; B) ella ha dichiarato la propria condizione di indigenza al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, richiedendo espressamente di essere collocata senza ritardo in un centro di accoglienza; C) nel suo caso la sussistenza dei requisiti per l’erogazione delle misure di accoglienza non è mai stata contestata dall’Amministrazione.
In via subordinata la ricorrente, per il caso in cui il provvedimento impugnato fosse qualificato come un atto soprassessorio, deduce che tale atto è illegittimo e persiste il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, in quanto è decorso il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dal ricevimento dell’istanza.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 8 febbraio 2024 depositando una relazione della Prefettura di Venezia nella quale si afferma, in particolare, che il ricorso è infondato in quanto: A) l’istanza della ricorrente è stata immediatamente presa in considerazione, come dimostra l’impugnata nota trasmessa in data 15 dicembre 2025, la quale «non costituisce certamente un provvedimento di rigetto dell’istanza» , perché l’Amministrazione «ha semplicemente rappresentato l’attuale impossibilità di accogliere l’interessata per mancanza di posti, ferma restando la possibilità di farlo in futuro, in presenza dei requisiti normativamente previsti» ; B) stante la carenza di posti di posti disponibili, la Prefettura deve attenersi a quanto previsto dall’art. 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 142/2015, secondo il quale “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e 3, l’accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse” , fermo restando che «non è stato emanato alcun provvedimento di diniego» ; C) non è configurabile alcuna violazione del contraddittorio procedimentale perché - tenuto conto della persistente carenza di posti nelle strutture di accoglienza e della necessità di effettuare una ricognizione delle disponibilità in accoglienza - «non si comprende quale contributo avrebbe potuto apportare la ricorrente in materia, sia per la totale carenza di conoscenza della effettiva concreta situazione dei CAS, sia perché non avrebbe certo potuto contestare l’eventuale accoglienza di terzi, senza conoscerne in dettaglio la specifica situazione».
4. Alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta dalla ricorrente la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
2. Passando al merito, non è controverso che la ricorrente abbia chiesto l’attivazione di misure di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142/2015, così come non può dubitarsi che l’impugnata nota in data 15 dicembre 2025 debba essere qualificata come un provvedimento di rigetto. Difatti la Prefettura, in ragione dei «copiosi flussi migratori in entrata» e della conseguente carenza di «posti in disponibilità presso le strutture predisposte all’accoglienza convenzionate» , ha negato sine die l’erogazione delle misure di accoglienza, senza svolgere alcuna valutazione sulla situazione personale della ricorrente e senza individuare un’adeguata soluzione provvisoria per la ricorrente medesima.
Inoltre - come già evidenziato da questo stesso Tribunale in altre occasioni ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 15 maggio 2024, n. 1044, cit.) - la mancanza di posti disponibili nelle strutture deputate all’accoglienza non può certo giustificare l’inadempimento all’obbligo di provvedere a carico dell’Amministrazione, tanto più se si considera che ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 142/2015, nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi, devono comunque essere individuate dal Prefetto soluzioni idonee per garantire l’accesso ad una struttura di accoglienza provvisoria.
Né giova all’Amministrazione resistente invocare la novella di cui all’art. 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 142/2015 (comma inserito dal decreto legge n.145/2024, convertito dalla legge n. 187/2024), perché questo stesso Tribunale in altre occasioni ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, ord. 16 ottobre 2025, n. 490) ha già evidenziato che tale novella - mirata a garantire “con priorità” l’accoglienza “a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare” - non incide sul principio secondo il quale l’accoglienza dev’essere garantita a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale. Difatti non è stato abrogato l’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015, il quale prevede misure straordinarie per il caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno dei centri di accoglienza ordinari.
3. Per le ragioni esposte il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento in data 15 dicembre 2025 dev’essere annullato - con assorbimento delle censure incentrate sulla violazione del contraddittorio procedimentale e sul difetto di motivazione, dall’accoglimento delle quali la ricorrente non trarrebbe un ulteriore utilità - e si deve ordinare all’Amministrazione di provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente nel termine di 10 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Non sussistono, invece, i presupposti per accertare la fondatezza della domanda presentata dal ricorrente e, quindi, ordinare l’immediata erogazione delle misure di accoglienza. Difatti ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione posto che compete all’Amministrazione”. Dunque - come più volte ribadito da questo stesso Tribunale ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 3 novembre 2025, n. 1994) - compete alla Prefettura di Venezia porre in essere tutti gli adempimenti istruttori necessari per accertare se la ricorrente sia in possesso, o meno, di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la concessione delle misure di accoglienza.
L’accoglimento delle domande proposte in via principale dalla ricorrente determina il venir meno dell’interesse della ricorrente all’esame dell’ulteriore domanda, proposta in via subordinata, volta all’accertamento del silenzio inadempimento dell’Amministrazione.
4. In applicazione della regola della soccombenza le spese di lite dovrebbero essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, ma essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con il decreto della competente Commissione n. 18 del 2026), l’Amministrazione resistente dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002, secondo il quale “Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”. Tuttavia, secondo la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162), l’art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, qual è il Ministero dell’Interno, sicché nel caso in esame nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
Resta fermo che, non avendo il ricorrente chiesto la liquidazione dei compensi spettanti per l’attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, alla liquidazione dei compensi stessi si procederà a seguito della presentazione di un’apposita istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento in data 15 dicembre 2025 e ordina all’Amministrazione di provvedere, nel termine di 10 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, sull’istanza di ammissione della ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142/2015.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RL PO, Presidente, Estensore
ER RA, Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RL PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.