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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/09/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2160 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
23.07.1976
e
, C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
06.05.1980,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Rucco
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di
3 legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Villabate (PA) in data 31/08/2000.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n.
560/2024 pubblicata in data 06.11.2024 e passata in giudicato .
All'esito dell'udienza del 12.06.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 560/2024 del
06.11.2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle
4 parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente Per_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti che la madre provveda in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
Per_1
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% ;
-concordemente le parti hanno chiesto di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli maggiorenni conviventi, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative agli stessi, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, in favore di quale genitore convivente con i figli maggiorenni, Controparte_1
ma economicamente non autosufficienti, e;
Per_2 Per_3
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire
5 conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Villabate (PA) il Controparte_1 Controparte_2
31.08.2000 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Villabate (VI) al n. 25, parte
II, serie A, anno 2000;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
6 Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2160 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
23.07.1976
e
, C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
06.05.1980,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Rucco
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di
3 legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Villabate (PA) in data 31/08/2000.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n.
560/2024 pubblicata in data 06.11.2024 e passata in giudicato .
All'esito dell'udienza del 12.06.2025 (sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c.) dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 560/2024 del
06.11.2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle
4 parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente Per_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti che la madre provveda in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
Per_1
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% ;
-concordemente le parti hanno chiesto di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli maggiorenni conviventi, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative agli stessi, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, in favore di quale genitore convivente con i figli maggiorenni, Controparte_1
ma economicamente non autosufficienti, e;
Per_2 Per_3
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire
5 conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Villabate (PA) il Controparte_1 Controparte_2
31.08.2000 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Villabate (VI) al n. 25, parte
II, serie A, anno 2000;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.9.2025.
Il Presidente estensore
6 Dott.ssa Elena Sollazzo
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