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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 27/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco presidente dott. Gaetano Catalani giudice rel. dott. Antonia Quartarella giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 541/2024 R.G., avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] Persona_1
(C.F. ), con l'avv. RAGO ARMANDO C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
- intervenuto –
All'udienza del 5/6/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 19/4/2024 , premesso di Persona_1 aver instaurato una relazione sentimentale con dalla quale Controparte_1 erano nate le figlie (il 31/7/2020) e (il Persona_2 Persona_3
12/12/2021), ricorreva a questo tribunale per ottenere l'affidamento esclusivo delle minori in suo favore, la regolamentazione delle modalità di visita padre-figlie secondo il calendario indicato in ricorso, e la previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore delle figlie di complessivi € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente motivava la propria richiesta assumendo che il resistente, già dal momento della nascita delle figlie, aveva manifestato disinteresse nei loro confronti, sia dal punto di vista affettivo che economico e che, dopo essersi allontanato dalla casa familiare nel 2021, non aveva mai contribuito al loro sostentamento, privandole della sua presenza (frequentandole solo in rarissime occasioni in compagnia della ricorrente e solo dietro insistenza di costei) e disinteressandosi completamente delle loro esigenze;
aggiungeva infine di provvedere in via esclusiva alle minori. non si costituiva in giudizio pur avendo avuto regolare Controparte_1 notifica dell'atto introduttivo e del decreto di comparizione.
Sentita la ricorrente, con ordinanza del 19/3/2025 il giudice relatore, preso atto dell'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, tenendo conto di quanto allegato e dichiarato dalla ricorrente in merito al disinteresse del padre alle esigenze materiali e morali delle figlie nonché del comportamento processuale del resistente che, non costituendosi in giudizio, non aveva provato l'adempimento degli obblighi su di lui gravanti nei confronti delle due minori, e tenuto altresì conto delle condizioni economiche della resistente (che dichiarava di lavorare in agricoltura e di venire aiutata economicamente dalla madre e dalla figlia primogenita, nata da un precedente relazione) e dell'assenza di elementi circa la situazione reddituale e patrimoniale del resistente, affidava le figlie minori in via esclusiva alla madre, autorizzandola a compiere autonomamente tutti gli atti necessari per le esigenze scolastiche, extrascolastiche e sanitarie delle minori, anche di maggiore importanza;
regolamentava le viste padre-figlie e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie (€ 200,00 per ciascuna), oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi di prova, stante la loro superfluità, rinviava all'udienza del 5/6/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
Con note scritte del 4/6/2025 il difensore della ricorrente precisava le conclusioni riportandosi a quelle articolate nel ricorso introduttivo.
La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. interveniva con separata nota esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta. In particolare, quanto alla richiesta di affido esclusivo delle figlie minorenni, si osserva quanto segue.
A seguito delle modifiche introdotte dalla L.54/2006 e dal D.lgs.n.154/2013, il regime di affido esclusivo può essere disposto con provvedimento motivato solo qualora l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore: dunque il legislatore ha reputato aprioristicamente più rispondente agli interessi della prole l'affidamento della stessa ad entrambi i genitori, mentre per l'adozione di un diverso regime (nel caso di specie quello esclusivo) si richiede la sussistenza di ragioni che presentino detto affidamento maggiormente idoneo a salvaguardare gli interessi della prole.
Nel caso in esame, la ricorrente ha allegato il disinteresse del padre, sia sotto il profilo della contribuzione al mantenimento delle minori, che in ordine alla frequentazione, dal momento che egli avrebbe incontrato le minori in rarissime occasioni e soltanto grazie alle insistenze della madre ed in sua presenza, per il resto non contribuendo in alcun modo alla loro crescita ed al loro sostentamento, arrivando persino ad ignorare le richieste di aiuto della in occasione di una caduta della piccola Per_1
che riportava dei problemi al ginocchio. Per_2
Ebbene, avuto riguardo alle deduzioni difensive di parte ricorrente in merito al disinteresse affettivo ed economico del padre nei confronti delle figlie minori, entrambe di tenera età, nonché alla condotta del il quale, essendosi non costituito in CP_1 giudizio, non ha provato l'adempimento degli obblighi su di lui gravanti nei confronti delle figlie, e tenendo conto che un affidamento condiviso, stante il disinteresse del padre, esporrebbe le minori ad un pregiudizio concreto ogniqualvolta si rendesse necessario adottare decisioni nel loro interesse, ricorrono i presupposti per derogare al regime di affido condiviso e per confermare l'affido esclusivo delle figlie e Persona_2 alla madre, con il potere di quest'ultima di assumere da sola tutte le Persona_3 decisioni, anche quelle di maggior interesse, relative alle minori.
Sul punto, Cass. Civ. Sez. 1, n. 26587 del 17/12/2009, secondo cui "L'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente"; ancora, si segnala una recente e condivisibile sentenza di merito che, in un caso analogo a quello di specie, ha statuito che “Qualora risulti dimostrato il totale disinteresse del padre alle sorti della prole, ma anche che un affidamento condiviso esporrebbe i figli a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse - essendo il padre assente
e, quindi, difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore della figlia - va prediletta la misura dell'affido esclusivo alla madre, in applicazione dell'art. 337-quater
c.c.” (Tribunale Torino sez. VII, 20/01/2023, n.205).
Quanto al regime di visite ed agli aspetti economici, in assenza di nuovi elementi, si confermano i provvedimenti assunti in via provvisoria con l'ordinanza del 19/3/2025.
In ragione della contumacia e mancata opposizione di parte resistente nonché dell'esito complessivo del giudizio, le spese del giudizio si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 19/4/2024 da nei confronti di Persona_1
così provvede: Controparte_1
1) conferma integralmente i provvedimenti assunti con l'ordinanza del 19/3/2025;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 26/6/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco