Articolo 711 del Codice di procedura penale
Articolo 710Articolo 712
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24 ottobre 1989
Art. 711. Riestradizione 1. Le disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo stato al quale la persona e' stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro stato.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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