Art. 711. Riestradizione 1. Le disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo stato al quale la persona e' stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro stato.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Commentari • 9
- 1. significato, procedura e casi celebriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 marzo 2021
Giurisprudenza • 13
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/12/2024, n. 47700Provvedimento: […] il modello procedurale da applicare deve essere 4 individuato nella disciplina delle estradizioni, e, in particolare, negli artt. 710 e 711 cod. proc. pen. concernenti l'estensione dell'estradizione e la riestradizione, trattandosi di disposizioni che disciplinano fattispecie analoghe a quella in esame la cui applicazione non pone alcun profilo di compatibilità con i principi che regolano il mandato di arresto europeo. […] Ai sensi dell'art. 711 cod. proc. pen. tali disposizione si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.Leggi di più...
- procedura applicabile·
- mandato di arresto europeo·
- richiesta di assenso all'estradizione successiva del consegnato verso un paese terzo ex art. 31·
- bis legge n. 69 del 2005·
- indicazione·
- rapporti giurisdizionali con autorita' straniere