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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 163 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
rappresentata e difesa dall'Avvocato SCIFO Parte_1
ANTONINA
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARLISI VIVIANA e CERNIGLIARO CP_1
DELIA
- Appellato - All'udienza del 13/02/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Agrigento in data 6.04.2021 si doleva della reiezione da parte dell' della domanda di Parte_1 CP_1 pensione di reversibilità a valere sulla pensione di anzianità del proprio coniuge,
maturata quale bracciante agricolo e già allo stesso in godimento Persona_1 sin dal mese di aprile del 1998, in virtù di una contribuzione versata per 35 anni;
precisava che con nota del 30.09.2020 l' l'aveva informata che la CP_1 contribuzione agricola del coniuge era stata cancellata dal 1.09.1969 al 31.12.1983 per sovrapposizione con una contribuzione estera;
pertanto la pensione di anzianità n. 11041708 era stata eliminata per carenza del requisito contributivo, dal che era conseguita la reiezione della domanda di pensione di reversibilità sulla medesima prestazione, comunicatale dall' con provvedimento del 3.11.2020; CP_2 reversibilità che, invece, contestualmente le era stata riconosciuta sulla pensione di vecchiaia del de cuius, n. 10053751, costituita ex novo solo dopo il suo decesso;
in
1 relazione al minore importo degli arretrati così spettantile, l' le aveva altresì CP_1 comunicato un indebito di € 120.771,21 (maturato nei dieci anni dall'ultimo pagamento), al quale, tuttavia, aveva rinunciato in corso di causa. Con sentenza n. 908/2022 del 22.11.2022 il Tribunale, preso atto della rinuncia dell' alla ripetizione dell'indebito, dichiarava, in merito, la cessazione CP_1 della materia del contendere;
rigettava, invece, la domanda di riconoscimento della pensione di reversibilità sulla pensione di anzianità già riconosciuta al Per_1 rilevando che la ricorrente non aveva “allegato né tantomeno dimostrato in giudizio la sussistenza dei presupposti fondanti l'asserito diritto alla percezione della suddetta prestazione e, in particolare, il requisito contributivo contestato dall' in sede procedimentale”. CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la Parte_1 riforma. L' ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza del 13/02/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale, nel porre a carico dell'appellante l'onere di provare i requisiti – segnatamente quello contributivo - per il riconoscimento, in capo al de cuius, della pensione n.10041708 cat. VO, aveva trascurato di considerare che tale prestazione era già in godimento al de cuius e che, dunque, l'oggetto della domanda non era il riconoscimento di tale diritto (con conseguente onere della ricorrente di provarne i presupposti), bensì l'accertamento dell'illegittimità della revoca delle prestazione medesima, a suo dire scaturente dal fatto che la concomitanza della contribuzione estera non avrebbe potuto determinare il venir meno dei presupposti contributivi che avevano dato luogo alla liquidazione della suddetta pensione, ai quali essa avrebbe anzi potuto aggiungersi, in regime di convenzione;
soggiunge che il Tribunale aveva altresì omesso di valutare che, avendo rinunciato all'indebito formatosi sulla pensione di anzianità, l' aveva mostrato di non contestare la ricorrenza del predetto CP_1 requisito contributivo del de cuius, del quale, pertanto, non era necessario fornire alcuna prova. Costituendosi in giudizio l' reitera tutte le difese già spiegate in primo CP_1 grado, eccependo altresì la decadenza ex art. 47 dpr n. 639/1970 della domanda di liquidazione della pensione di reversibilità sulla pensione n. 10041708 VO. Ciò posto, in primo luogo va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dall' con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato innanzi al CP_1
Tribunale di Agrigento in data 6.4.2021, la non ha infatti chiesto soltanto Pt_1
2 l'accertamento negativo dell'indebito ma anche il riconoscimento della prestazione di reversibilità che l' le aveva negato, ed ha, a tal fine, impugnato CP_1 specificamente il provvedimento di diniego del 3.11.2020; l'iniziativa giudiziaria è stata pertanto tempestiva in quanto proposta abbondantemente entro il termine di legge (tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo – nella specie inoltrato all il 20.01.2021 - pronunziata dai CP_1 competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione). Venendo al merito del gravame, lo stesso è infondato. Va anzitutto disatteso l'assunto difensivo dell'appellante, secondo cui nel caso di specie, avendo la stessa chiesto accertarsi l'illegittimità del provvedimento di cancellazione della pensione di anzianità del coniuge, e dunque di una prestazione già in essere, la stessa sarebbe stata esonerata dall'onere di provarne i presupposti. La verifica di legittimità del provvedimento adottato dall' viene, infatti, CP_1 qui in considerazione esclusivamente sotto il profilo della sussistenza o meno del diritto sostanziale rivendicato dalla parte istante, che l' ha ritenuto CP_1 insussistente per averne accertato il difetto di un presupposto costitutivo;
l'avere, in precedenza, l' erroneamente riconosciuto la prestazione, poi revocata, non CP_2 determina dunque alcuna inversione dell'onere della prova che permane a carico della parte che, deducendo l'erroneità dell'operato dell' , invochi il CP_2 riconoscimento della prestazione negata (o revocata). Né tale onere appare eliso dall'avere l' rinunciato alla ripetizione CP_1 dell'indebito, non potendo in alcun modo a tale scelta attribuirsi l'inequivoco significato implicito di riconoscimento del diritto del pensionato alla prestazione erogata (e di sussistenza dei suoi requisiti), ben potendo la stessa essere dipesa da valutazioni di altro tipo (quale, ad esempio, quella della ricorrenza di condizioni che avrebbe reso irripetibile l'indebito, secondo la disciplina propria del sistema dell'indebito previdenziale). Venendo, dunque, al merito va osservato che nessuna contestazione, in fatto, ha sollevato l'appellante circa le circostanze che hanno indotto l' a cancellare CP_1 parte cospicua (dal 1969 al 1983) della contribuzione a suo tempo accreditata al
id est la sua emigrazione all'estero ed il versamento in Germania di altra Per_1 contribuzione che si era sovrapposta alla prima. In presenza di tali circostanze, l' ha correttamente applicato l'art. 6 CP_1 comma 1 della L. n. 334/1968 che dispone, in tema di iscrizione agli elenchi dei
3 lavoratori agricoli: “Le emigrazioni temporanee, purché di durata inferiore a due anni, non determinano, di per sé, la cancellazione dagli elenchi nominativi;
tuttavia, per la durata di detta emigrazione, è sospeso ogni effetto della iscrizione negli elenchi medesimi, restando salvi i diritti spettanti a ciascun interessato in relazione alle prestazioni lavorative effettuate antecedentemente e successivamente al periodo di emigrazione”. Il pertanto, quale lavoratore agricolo, già iscritto nei predetti Per_1 elenchi, una volta emigrato, non avrebbe potuto far valere, durante il periodo di emigrazione, gli effetti dell'iscrizione, tra cui l'accredito dei contributi per il medesimo periodo, e ciò a prescindere da ogni ulteriore considerazione in ordine alla durata dell'emigrazione che, nella specie, in quanto superiore a due anni, avrebbe altresì legittimato la cancellazione dagli elenchi. Si è, dunque, verificata una situazione per cui, in assenza di un valido rapporto assicurativo (dipendente dalla sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo svolto in Italia), da escludersi a motivo della concomitante emigrazione all'estero, è venuto meno il presupposto per il versamento (o accreditamento) dei contributi;
di qui l'elisione del requisito contributivo per la pensione di anzianità. Né appare ipotizzabile la diversa soluzione prospettata dalla , diretta Pt_1
a far valere la possibilità di cumulo della contribuzione estera, essendo tale cumulo subordinato alla presentazione di apposta domanda da parte del lavoratore che, nel caso di specie, non è stato neppure allegato sia stata mai presentata. L'appello va pertanto respinto. Nonostante la soccombenza l'appellante va esonerata dal pagamento delle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c., in atti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 908/2022 del 22.11.2022 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento. Nulla sulle spese. Palermo, 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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