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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 29/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
n. 516/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice Relatore dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Claudio Pozzo e dall'avv. Alessandra Cozzi ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultima, sito in Gorizia, al Corso Verdi n. 115;
ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate il 6.12.2024, l'attrice ha chiesto: 1) accertarsi l'intervenuta lesione di legittima in danno dell'attrice quantificabile nella somma di € 26.225,00 o nella maggiore o minor somma di giustizia per effetto delle disposizioni contenute nel testamento redatto dal defunto sig.
e pubblicato in data 29.10.2022 con verbale n°110.913 Rep. e 20.348 Racc. dal Controparte_3
notaio e disporsi, conseguentemente, la reintegrazione della quota riservata ex art. 542 C.C. Persona_1
pagina 1 di 7 all'attrice mediante la riduzione secondo i criteri di legge delle disposizioni testamentarie in favore dei convenuti lesive di tale quota;
2) disporsi in ogni caso lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni rimasti indivisi in morte del sig. , e sui beni eventualmente restituiti Controparte_3 all'eredità in esito all'azione di riduzione, dividendosi detti beni come disposto dal testatore, senza pregiudizio del valore delle quote ereditarie assegnate con il testamento a ciascun erede e con imputazione pertanto alla quota attribuita dal testatore a ciascuno di essi del valore dei beni a ciascuno assegnati con l'institutio ex re certa e assegnazione quindi in ogni caso all'attrice, in sede di divisione, di beni in natura, salvo conguaglio in denaro, per un valore complessivo di € 133.500,00; 3) spese di lite e di C.T.U. rifuse o addebitate alle parti pro quota ereditaria con rifusione pro quota all'attrice di quanto già anticipato in giudizio.
In via istruttoria, il difensore ha chiesto, previa rimessione della causa in istruttoria, disporsi C.T.U. integrativa per formare il progetto divisionale dei beni indivisi e/o rientrati in asse in esito all'azione di riduzione, con assegnazione all'attrice di beni in natura, salvo eventuale conguaglio in denaro, per un valore di € 133.500,00 determinato in base alle stime già effettuate dal C.T.U.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di essere la figlia di Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] e deceduto a Palmanova il 12.8.2012, ha agito in giudizio nei CP_3
confronti della propria madre e del fratello , esponendo: Controparte_2 CP_1
- che, con testamento olografo dell'8.5.2011, pubblicato il 29.11.2012 (rep. 110.913, racc. n.
20348), aveva disposto dei propri beni nei termini di seguito riportati: Controparte_3
<dispongo che tutte le mie sostanze vengano così destinate:
- l'intera quota disponibile venga assegnata a mia moglie;
- la quota legittima venga come per legge divisa tra mia moglie e i miei due figli.
Nel rispetto del criterio sopra indicato divido (in parte) i beni e dispongo che a mia moglie
spetti l'immobile fg 9 Sub 4 ed il relativo arredamento, le auto, i trattori, tutte le CP_2 attrezzature agricole, ecc, a mio figlio spetti l'immobile fg. 9, Sub 5 a mia figlia CP_1 Pt_1 spetti l'immobile fg. 9 Sub 6 il resto da dividersi nel rispetto dei criteri sopra indicati>>;
- che il valore complessivo dei beni ricompresi nel patrimonio ereditario è pari ad € 800.000,00, pertanto, in virtù delle disposizioni testamentarie a ciascun figlio spetterebbero beni del valore di € 200.000,00, mentre, alla moglie del defunto beni del valore di € 400.000,00;
- che, tuttavia, per effetto della divisione dei beni fatta dal testatore, le sarebbero stati assegnati beni del valore di € 165.750,00, con conseguente lesione della quota di legittima.
pagina 2 di 7 ha, dunque, inteso agire sia per la reintegrazione della propria quota di legittima che per Parte_1
“lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi tra le parti in causa sui beni relitti in morte del sig. e/o anche eventualmente sul bene oggetto dell'azione di riduzione, Controparte_3 dividendosi detti beni, come disposto dal testatore, secondo le quote di cui all'art. 542 C.C. in natura, ove possibile senza pregiudizio dei valori spettanti ad ogni coerede, oppure in applicazione dell'art.
720 C.C. previa vendita degli stessi e con divisione del ricavato tra le parti”.
Ciò posto, va innanzitutto confermata la dichiarazione di contumacia di e Controparte_2 CP_1
, i quali non si sono costituiti.
[...]
• Sulla domanda di riduzione.
In via preliminare, l'azione di riduzione va dichiarata ammissibile, atteso che la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione, da parte del legittimario, all'accettazione con beneficio d'inventario, opera solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche, come nel caso di specie, nei confronti di persone chiamate come coeredi.
Nel merito, sussiste, nel caso di specie, una vocazione testamentaria universale (tale dunque da escludere l'operatività della vocazione ab intestato), in cui il richiamo alle norme di legge varrà ad assoggettare la divisione dei beni residui agli ordinari criteri e alle normali operazioni divisorie.
Ciò posto, la domanda di riduzione, proposta dall'attrice, è fondata e va accolta.
Deve premettersi che l'azione di riduzione ha, come causa petendi, la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi, o dei terzi, mirando a far dichiarare inefficaci, nei confronti del legittimario che agisce in giudizio, le disposizioni testamentarie o le donazioni nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (in tal senso Cass. n. 9424/2003). Si tratta, pertanto, di un'azione di accertamento costitutivo, in quanto diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione, conseguendo automaticamente da tale accertamento la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata.
Secondo quanto stabilito recentemente dalla Corte di Cassazione, per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura pagina 3 di 7 della successione, alla detrazione, dal relictum, dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum al netto e del valore del donatum (v. Cass. 12912/2007, conforme Cass. 11873/93).
Pertanto, i passaggi logici scanditi dalla Suprema Corte riguardano proprio: 1) l'individuazione del valore del relictum, 2) la detrazione da questo valore delle passività, 3) la riunione fittizia al quantum, così ottenuto, del donatum, 4) il consequenziale calcolo delle quote rilevanti, ossia disponibile e indisponibile.
Tanto premesso, la causa è stata istruita con il deposito di documenti e l'espletamento di una CTU tecnico - estimativa, con il conferimento dell'incarico al geom. , per individuare la Controparte_4
consistenza ed il valore del compendio ereditario, relitto da UC DO.
Orbene, il relictum è, innanzitutto, costituito dai beni immobili oggetto di divisione ex art. 734 c.c. e precisamente: 1) immobile censito al NCEU del Comune di Medea al F.9 p.c. 220/1 sub 4 (Ufficio
Tavolare di Gradisca d'Isonzo – C.C. di Medea – P.T. 953 – c.t. 1 – p.c.n. 220/1), costituito da alloggio al piano terra con pertinenza, assegnato a del valore stimato di € 121.160,00; 2) Controparte_2
l'immobile censito al NCEU del Comune di Medea al F.9 p.c. 220/1 sub 5 (Ufficio
[...]
– C.C. di Medea – P.T. 953 – c.t. 1 – p.c.n. 220/1), assegnato a , del Controparte_5 CP_1 valore stimato di € 187.900,00; 3) l'immobile censito al NCEU del Comune di Medea al F. 9 p.c. 220/1 sub 6 (Ufficio Gradisca d'Isonzo – C.C. di Medea – P.T. 953 – c.t. 1 – p.c.n. 220/1), CP_5 assegnato all'attrice, il cui valore è stato stimato in € 74.400,00, cui va aggiunto il valore dei beni comuni, ritenuti non censibili, costituiti dal cortile comune (al catasto individuato alla sez. Urbana A,
F.M. 9, p.c. .220/1 sub 1), ingresso agli alloggi (al catasto individuato alla sez. Urbana A, F.M. 9, p.c.
.220/1 sub 2), e centrale termica (al catasto individuato alla sez. Urbana A, F.M. 9, p.c. .220/1 sub 3), stimato rispettivamente in € 8.967,00, € 6.468,00 ed € 3.150,00, e così complessivi € 402.045,00.
Nel relictum sono, inoltre, ricompresi numerosi terreni agricoli e, in primo luogo, quelli situati nel
Comune Censuario di Medea, di seguito indicati: 1) terreni seminativi individuati alla P.T.Web. 241,
c.t. 1, pce. n. 328/5 della superficie di mq. 3.018, pce. 328/7 della superficie di mq. 7.256, pce. 328/8 della superficie di mq. 275, pce. 328/9 della superficie di mq. 109, pce. 328/12 della superficie di mq.
18, e pce. 328/13 della superficie di mq. 286, tutti seminativi, il cui valore è stato stimato dal perito in €
38.367,00, derivante dalla moltiplicazione tra la superficie totale dei terreni, pari a mq. 10.962 (non come indicato nell'elaborato peritale pari a 11.025), ed il valore al metro quadro dei terreni seminativi, indicato dall'ausiliario, pari a € 3,5; 2) vigneti individuati alla P.T. Web 241, c.t. 1, pce. 328/10 della pagina 4 di 7 superficie di mq. 15.913 e pce. 328/11 della superficie di mq. 197, del valore complessivo stimato di €
96.660,00, derivante dalla superficie complessiva moltiplicato per il valore dei terreni al metro quadro, quantificato dal perito in € 6,00; 3) terreni individuati alla P.T. Web 241, c.t. 1, pce. 332/2, vigneto della superficie di mq. 3.456, del valore stimato di € 20.736,00 e pce. 332/3, terreno seminativo di mq.
80, del valore stimato di € 200,00, pari a complessivi € 20.936,00; 4) terreni individuati alla P.T. web
241, c.t. 1, pce. 337/3 di mq. 563, pce. 337/4 di mq. 22.196 e pce. 337/5 di mq. 440,00, del valore stimato complessivo di € 110.200,00, ossia € 40.600,00 quale valore stimato dei terreni seminativi della superficie di mq 11.600 ed € 69.600,00 quale valore stimato dei vigneti della superficie di mq.
11.600,00 (vedi tabella al paragrafo 5.3., pag. 9 dell'elaborato peritale); 5) terreno arativo individuato alla PT web. 242, c.t. 1 pce. 1011 della superficie di mq. 709 del valore di € 2.836,00; 6) i vigneti individuati alla P.T. web. 240, c.t. 1, pce. 1098/1 della superficie di mq.
7.869 e P.T. Web 242, c.t. 1, pce. 1098/2 della superficie di mq. 3.310, del valore stimato di rispettivi € 47.214,00 ed € 19.860,00, pari a complessivi € 67.074,00; 6) PT Web. 242, c.t. 1, pce. 650/2 di mq. 3820 del valore stimato di €
11.460,00; 7) terreni individuati alla P.T. Web 239, ct. 1, pce. 848/1, arativo con prato di mq.
3.823 del valore di € 11.469,00 e pce. 848/2, arativo di mq. 86, del valore di € 258,00 e dunque pari a complessivi € 11.727,00.
A questi si aggiungono i terreni siti nel C.C. di Versa così tavolarmente individuati: 1) P.T. Web 45,
c.t. 1, pce 730/1 AA della superficie di mq 130 del valore di € 520,00 e pce 730/1 AB della superficie di mq. 10, del valore di € 40,00; 2) P.T. Web 193, c.t. 1, pce. 730/2 di mq. 75 del valore di € 300,00 e pce 731/1 della superficie di mq.
5.061 del valore stimato di € 20.244,00; 3) PT c.t. 1 pce. CP_6
731/2 di mq. 3353 del valore stimato di € 13.412,00; 4) P.T. Web 249, c.t. 1 pce. 447/4 di mq. 9.930,00 del valore stimato di € 35.000,00.
In assenza di donazioni effettuati dal defunto e di debiti ereditari, il valore della massa ereditaria è, dunque, pari a complessivi € 830.821,00, valore che può essere arrotondato a € 830.820,00.
Orbene, posto che, in virtù delle disposizioni testamentarie, all'attrice è stata devoluta la quota ereditaria di ¼, corrispondente alla quota di legittima, ai sensi dell'art. 542 c. 2 c.p.c., alla stessa spettano beni ricompresi nella massa ereditaria per il valore di € 207.705,00, che può essere arrotondato a € 207.700,00.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la quota spettante a va reintegrata di € Parte_1
21.606,00, avendo ricevuto beni ricompresi nella massa ereditaria del valore complessivo di €
186.094,00, di cui € 74.400,00 quale valore stimato dell'immobile assegnatole dal defunto, € 4.500,00, corrispondente a ¼ delle parti comuni del fabbricato, nel rispetto delle quote ereditarie, ed € 107.194,00 corrispondente al valore di ¼ dei terreni.
pagina 5 di 7 • Sulla domanda di divisione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata aperta la successione di
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto a Palmanova il 12.8.2012, il quale, in virtù delle CP_3
disposizioni testamentarie, ha lasciato quali eredi la figlia per la quota di ¼, la moglie Parte_1
per la quota di ½ e il figlio per la quota di ¼; Controparte_2 CP_1
La causa va rimessa in istruttoria per la prosecuzione del presente giudizio per la redazione del progetto divisionale.
Le spese saranno regolamentate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta che, in morte di , nato a [...] il [...] e deceduto a Controparte_3
Palmanova il 12.8.2012, sono caduti in successione i seguenti beni immobili:
1) immobile censito al NCEU del Comune di Medea al F.9 p.c. 220/1 sub 4 (Ufficio Tavolare di Gradisca d'Isonzo – C.C. di Medea – P.T. 953 – c.t. 1 – p.c.n. 220/1), assegnato a del valore stimato di € 121.160,00; Controparte_2
2) l'immobile censito al NCEU del Comune di Medea al F.9 p.c. 220/1 sub 5 (Ufficio
[...]
– C.C. di Medea – P.T. 953 – c.t. 1 – p.c.n. 220/1), assegnato a Controparte_5 CP_1
, del valore stimato di € 187.900,00;
[...]
3) l'immobile censito al NCEU del Comune di Medea al F. 9 p.c. 220/1 sub 6 (Ufficio
Tavolare di Gradisca d'Isonzo – C.C. di Medea – P.T. 953 – c.t. 1 – p.c.n. 220/1), assegnato all'attrice, il cui valore è stato stimato in € 74.400,00;
4) i beni comuni ai tre immobili costituiti dal locale centrale termica, cortile e ingresso, stimato rispettivamente in € 3.150,00, € 8.967,00 ed € 6.468,00;
5) i terreni situati nel Comune Censuario di Medea, di seguito indicati: a) terreni seminativi individuati alla P.T.Web. 241, c.t. 1, pce. n. 328/5, pce. 328/7, pce. 328/8, pce. 328/9, pce.
328/12 e pce. 328/13, il cui valore è stato stimato in € 38.367,00; b) vigneti individuati alla
P.T. Web 241, c.t. 1, pce. 328/10 e 328/11 del valore complessivo stimato di € 96.660,00; c) terreni individuati alla P.T. Web 241, c.t. 1, pce. 332/2 del valore stimato di € 20.736,00 e
332/3, terreno seminativo, del valore stimato di € 200,00; d) terreni individuati alla P.T. web
241, c.t. 1, pce. 337/3, pce. 337/4 e pce. 337/5, del valore stimato complessivo di € pagina 6 di 7 110.200,00, come meglio indicato in parte motiva, cui si rinvia;
e) terreno arativo individuato alla PT web. 242, c.t. 1 pce. 1011 del valore di € 2.836,00; f) i vigneti individuati alla P.T. web. 240, c.t. 1, pce. 1098/1 e P.T. Web 242, c.t. 1, pce. 1098/2 del valore stimato di rispettivi € 47.214,00 ed € 19.860,00; 6) PT Web. 242, c.t. 1, pce. 650/2 del valore stimato di € 11.460,00; 7) terreni individuati alla P.T. Web 239, ct. 1, pce. 848/1 del valore di € 11.469,00 e pce. 848/2 del valore di € 258,00;
6) i terreni siti nel C.C. di Versa così tavolarmente individuati: a) P.T. Web 45, c.t. 1, pce
730/1 AA del valore di € 520,00 e pce 730/1 AB del valore di € 40,00; b) P.T. Web 193, c.t.
1, pce. 730/2 di mq. 75 del valore di € 300,00 e pce 731/1 della superficie di mq.
5.061 del valore stimato di € 20.244,00; c) c.t. 1 pce. 731/2 del valore stimato di € CP_7
13.412,00; d) P.T. Web 249, c.t. 1 pce. 447/4 del valore stimato di € 35.000,00;
- dichiara che la quota di legittima spettante a è pari a ¼, corrispondente al valore Parte_1 di € 207.700,00 dell'intera massa ereditaria:
- dichiara che i convenuti sono tenuti a reintegrare la quota di legittima spettante a Pt_1
di beni per il valore di € 21.606,00;
[...]
- dichiara aperta la successione testamentaria di , nato a [...] il [...] Controparte_3
e deceduto a Palmanova il 12.8.2012 e che la sua eredità si è devoluta a per la Parte_1
quota di ¼, per la quota di ½ e per la quota di ¼; Controparte_2 CP_1
- provvede alla rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Gorizia, 20.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice Relatore dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Claudio Pozzo e dall'avv. Alessandra Cozzi ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultima, sito in Gorizia, al Corso Verdi n. 115;
ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate il 6.12.2024, l'attrice ha chiesto: 1) accertarsi l'intervenuta lesione di legittima in danno dell'attrice quantificabile nella somma di € 26.225,00 o nella maggiore o minor somma di giustizia per effetto delle disposizioni contenute nel testamento redatto dal defunto sig.
e pubblicato in data 29.10.2022 con verbale n°110.913 Rep. e 20.348 Racc. dal Controparte_3
notaio e disporsi, conseguentemente, la reintegrazione della quota riservata ex art. 542 C.C. Persona_1
pagina 1 di 7 all'attrice mediante la riduzione secondo i criteri di legge delle disposizioni testamentarie in favore dei convenuti lesive di tale quota;
2) disporsi in ogni caso lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni rimasti indivisi in morte del sig. , e sui beni eventualmente restituiti Controparte_3 all'eredità in esito all'azione di riduzione, dividendosi detti beni come disposto dal testatore, senza pregiudizio del valore delle quote ereditarie assegnate con il testamento a ciascun erede e con imputazione pertanto alla quota attribuita dal testatore a ciascuno di essi del valore dei beni a ciascuno assegnati con l'institutio ex re certa e assegnazione quindi in ogni caso all'attrice, in sede di divisione, di beni in natura, salvo conguaglio in denaro, per un valore complessivo di € 133.500,00; 3) spese di lite e di C.T.U. rifuse o addebitate alle parti pro quota ereditaria con rifusione pro quota all'attrice di quanto già anticipato in giudizio.
In via istruttoria, il difensore ha chiesto, previa rimessione della causa in istruttoria, disporsi C.T.U. integrativa per formare il progetto divisionale dei beni indivisi e/o rientrati in asse in esito all'azione di riduzione, con assegnazione all'attrice di beni in natura, salvo eventuale conguaglio in denaro, per un valore di € 133.500,00 determinato in base alle stime già effettuate dal C.T.U.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di essere la figlia di Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] e deceduto a Palmanova il 12.8.2012, ha agito in giudizio nei CP_3
confronti della propria madre e del fratello , esponendo: Controparte_2 CP_1
- che, con testamento olografo dell'8.5.2011, pubblicato il 29.11.2012 (rep. 110.913, racc. n.
20348), aveva disposto dei propri beni nei termini di seguito riportati: Controparte_3
<dispongo che tutte le mie sostanze vengano così destinate:
- l'intera quota disponibile venga assegnata a mia moglie;
- la quota legittima venga come per legge divisa tra mia moglie e i miei due figli.
Nel rispetto del criterio sopra indicato divido (in parte) i beni e dispongo che a mia moglie
spetti l'immobile fg 9 Sub 4 ed il relativo arredamento, le auto, i trattori, tutte le CP_2 attrezzature agricole, ecc, a mio figlio spetti l'immobile fg. 9, Sub 5 a mia figlia CP_1 Pt_1 spetti l'immobile fg. 9 Sub 6 il resto da dividersi nel rispetto dei criteri sopra indicati>>;
- che il valore complessivo dei beni ricompresi nel patrimonio ereditario è pari ad € 800.000,00, pertanto, in virtù delle disposizioni testamentarie a ciascun figlio spetterebbero beni del valore di € 200.000,00, mentre, alla moglie del defunto beni del valore di € 400.000,00;
- che, tuttavia, per effetto della divisione dei beni fatta dal testatore, le sarebbero stati assegnati beni del valore di € 165.750,00, con conseguente lesione della quota di legittima.
pagina 2 di 7 ha, dunque, inteso agire sia per la reintegrazione della propria quota di legittima che per Parte_1
“lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi tra le parti in causa sui beni relitti in morte del sig. e/o anche eventualmente sul bene oggetto dell'azione di riduzione, Controparte_3 dividendosi detti beni, come disposto dal testatore, secondo le quote di cui all'art. 542 C.C. in natura, ove possibile senza pregiudizio dei valori spettanti ad ogni coerede, oppure in applicazione dell'art.
720 C.C. previa vendita degli stessi e con divisione del ricavato tra le parti”.
Ciò posto, va innanzitutto confermata la dichiarazione di contumacia di e Controparte_2 CP_1
, i quali non si sono costituiti.
[...]
• Sulla domanda di riduzione.
In via preliminare, l'azione di riduzione va dichiarata ammissibile, atteso che la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione, da parte del legittimario, all'accettazione con beneficio d'inventario, opera solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche, come nel caso di specie, nei confronti di persone chiamate come coeredi.
Nel merito, sussiste, nel caso di specie, una vocazione testamentaria universale (tale dunque da escludere l'operatività della vocazione ab intestato), in cui il richiamo alle norme di legge varrà ad assoggettare la divisione dei beni residui agli ordinari criteri e alle normali operazioni divisorie.
Ciò posto, la domanda di riduzione, proposta dall'attrice, è fondata e va accolta.
Deve premettersi che l'azione di riduzione ha, come causa petendi, la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi, o dei terzi, mirando a far dichiarare inefficaci, nei confronti del legittimario che agisce in giudizio, le disposizioni testamentarie o le donazioni nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione (in tal senso Cass. n. 9424/2003). Si tratta, pertanto, di un'azione di accertamento costitutivo, in quanto diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione, conseguendo automaticamente da tale accertamento la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata.
Secondo quanto stabilito recentemente dalla Corte di Cassazione, per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura pagina 3 di 7 della successione, alla detrazione, dal relictum, dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum al netto e del valore del donatum (v. Cass. 12912/2007, conforme Cass. 11873/93).
Pertanto, i passaggi logici scanditi dalla Suprema Corte riguardano proprio: 1) l'individuazione del valore del relictum, 2) la detrazione da questo valore delle passività, 3) la riunione fittizia al quantum, così ottenuto, del donatum, 4) il consequenziale calcolo delle quote rilevanti, ossia disponibile e indisponibile.
Tanto premesso, la causa è stata istruita con il deposito di documenti e l'espletamento di una CTU tecnico - estimativa, con il conferimento dell'incarico al geom. , per individuare la Controparte_4
consistenza ed il valore del compendio ereditario, relitto da UC DO.
Orbene, il relictum è, innanzitutto, costituito dai beni immobili oggetto di divisione ex art. 734 c.c. e precisamente: 1) immobile censito al NCEU del Comune di Medea al F.9 p.c. 220/1 sub 4 (Ufficio
Tavolare di Gradisca d'Isonzo – C.C. di Medea – P.T. 953 – c.t. 1 – p.c.n. 220/1), costituito da alloggio al piano terra con pertinenza, assegnato a del valore stimato di € 121.160,00; 2) Controparte_2
l'immobile censito al NCEU del Comune di Medea al F.9 p.c. 220/1 sub 5 (Ufficio
[...]
– C.C. di Medea – P.T. 953 – c.t. 1 – p.c.n. 220/1), assegnato a , del Controparte_5 CP_1 valore stimato di € 187.900,00; 3) l'immobile censito al NCEU del Comune di Medea al F. 9 p.c. 220/1 sub 6 (Ufficio Gradisca d'Isonzo – C.C. di Medea – P.T. 953 – c.t. 1 – p.c.n. 220/1), CP_5 assegnato all'attrice, il cui valore è stato stimato in € 74.400,00, cui va aggiunto il valore dei beni comuni, ritenuti non censibili, costituiti dal cortile comune (al catasto individuato alla sez. Urbana A,
F.M. 9, p.c. .220/1 sub 1), ingresso agli alloggi (al catasto individuato alla sez. Urbana A, F.M. 9, p.c.
.220/1 sub 2), e centrale termica (al catasto individuato alla sez. Urbana A, F.M. 9, p.c. .220/1 sub 3), stimato rispettivamente in € 8.967,00, € 6.468,00 ed € 3.150,00, e così complessivi € 402.045,00.
Nel relictum sono, inoltre, ricompresi numerosi terreni agricoli e, in primo luogo, quelli situati nel
Comune Censuario di Medea, di seguito indicati: 1) terreni seminativi individuati alla P.T.Web. 241,
c.t. 1, pce. n. 328/5 della superficie di mq. 3.018, pce. 328/7 della superficie di mq. 7.256, pce. 328/8 della superficie di mq. 275, pce. 328/9 della superficie di mq. 109, pce. 328/12 della superficie di mq.
18, e pce. 328/13 della superficie di mq. 286, tutti seminativi, il cui valore è stato stimato dal perito in €
38.367,00, derivante dalla moltiplicazione tra la superficie totale dei terreni, pari a mq. 10.962 (non come indicato nell'elaborato peritale pari a 11.025), ed il valore al metro quadro dei terreni seminativi, indicato dall'ausiliario, pari a € 3,5; 2) vigneti individuati alla P.T. Web 241, c.t. 1, pce. 328/10 della pagina 4 di 7 superficie di mq. 15.913 e pce. 328/11 della superficie di mq. 197, del valore complessivo stimato di €
96.660,00, derivante dalla superficie complessiva moltiplicato per il valore dei terreni al metro quadro, quantificato dal perito in € 6,00; 3) terreni individuati alla P.T. Web 241, c.t. 1, pce. 332/2, vigneto della superficie di mq. 3.456, del valore stimato di € 20.736,00 e pce. 332/3, terreno seminativo di mq.
80, del valore stimato di € 200,00, pari a complessivi € 20.936,00; 4) terreni individuati alla P.T. web
241, c.t. 1, pce. 337/3 di mq. 563, pce. 337/4 di mq. 22.196 e pce. 337/5 di mq. 440,00, del valore stimato complessivo di € 110.200,00, ossia € 40.600,00 quale valore stimato dei terreni seminativi della superficie di mq 11.600 ed € 69.600,00 quale valore stimato dei vigneti della superficie di mq.
11.600,00 (vedi tabella al paragrafo 5.3., pag. 9 dell'elaborato peritale); 5) terreno arativo individuato alla PT web. 242, c.t. 1 pce. 1011 della superficie di mq. 709 del valore di € 2.836,00; 6) i vigneti individuati alla P.T. web. 240, c.t. 1, pce. 1098/1 della superficie di mq.
7.869 e P.T. Web 242, c.t. 1, pce. 1098/2 della superficie di mq. 3.310, del valore stimato di rispettivi € 47.214,00 ed € 19.860,00, pari a complessivi € 67.074,00; 6) PT Web. 242, c.t. 1, pce. 650/2 di mq. 3820 del valore stimato di €
11.460,00; 7) terreni individuati alla P.T. Web 239, ct. 1, pce. 848/1, arativo con prato di mq.
3.823 del valore di € 11.469,00 e pce. 848/2, arativo di mq. 86, del valore di € 258,00 e dunque pari a complessivi € 11.727,00.
A questi si aggiungono i terreni siti nel C.C. di Versa così tavolarmente individuati: 1) P.T. Web 45,
c.t. 1, pce 730/1 AA della superficie di mq 130 del valore di € 520,00 e pce 730/1 AB della superficie di mq. 10, del valore di € 40,00; 2) P.T. Web 193, c.t. 1, pce. 730/2 di mq. 75 del valore di € 300,00 e pce 731/1 della superficie di mq.
5.061 del valore stimato di € 20.244,00; 3) PT c.t. 1 pce. CP_6
731/2 di mq. 3353 del valore stimato di € 13.412,00; 4) P.T. Web 249, c.t. 1 pce. 447/4 di mq. 9.930,00 del valore stimato di € 35.000,00.
In assenza di donazioni effettuati dal defunto e di debiti ereditari, il valore della massa ereditaria è, dunque, pari a complessivi € 830.821,00, valore che può essere arrotondato a € 830.820,00.
Orbene, posto che, in virtù delle disposizioni testamentarie, all'attrice è stata devoluta la quota ereditaria di ¼, corrispondente alla quota di legittima, ai sensi dell'art. 542 c. 2 c.p.c., alla stessa spettano beni ricompresi nella massa ereditaria per il valore di € 207.705,00, che può essere arrotondato a € 207.700,00.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la quota spettante a va reintegrata di € Parte_1
21.606,00, avendo ricevuto beni ricompresi nella massa ereditaria del valore complessivo di €
186.094,00, di cui € 74.400,00 quale valore stimato dell'immobile assegnatole dal defunto, € 4.500,00, corrispondente a ¼ delle parti comuni del fabbricato, nel rispetto delle quote ereditarie, ed € 107.194,00 corrispondente al valore di ¼ dei terreni.
pagina 5 di 7 • Sulla domanda di divisione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata aperta la successione di
[...]
, nato a [...] il [...] e deceduto a Palmanova il 12.8.2012, il quale, in virtù delle CP_3
disposizioni testamentarie, ha lasciato quali eredi la figlia per la quota di ¼, la moglie Parte_1
per la quota di ½ e il figlio per la quota di ¼; Controparte_2 CP_1
La causa va rimessa in istruttoria per la prosecuzione del presente giudizio per la redazione del progetto divisionale.
Le spese saranno regolamentate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta che, in morte di , nato a [...] il [...] e deceduto a Controparte_3
Palmanova il 12.8.2012, sono caduti in successione i seguenti beni immobili:
1) immobile censito al NCEU del Comune di Medea al F.9 p.c. 220/1 sub 4 (Ufficio Tavolare di Gradisca d'Isonzo – C.C. di Medea – P.T. 953 – c.t. 1 – p.c.n. 220/1), assegnato a del valore stimato di € 121.160,00; Controparte_2
2) l'immobile censito al NCEU del Comune di Medea al F.9 p.c. 220/1 sub 5 (Ufficio
[...]
– C.C. di Medea – P.T. 953 – c.t. 1 – p.c.n. 220/1), assegnato a Controparte_5 CP_1
, del valore stimato di € 187.900,00;
[...]
3) l'immobile censito al NCEU del Comune di Medea al F. 9 p.c. 220/1 sub 6 (Ufficio
Tavolare di Gradisca d'Isonzo – C.C. di Medea – P.T. 953 – c.t. 1 – p.c.n. 220/1), assegnato all'attrice, il cui valore è stato stimato in € 74.400,00;
4) i beni comuni ai tre immobili costituiti dal locale centrale termica, cortile e ingresso, stimato rispettivamente in € 3.150,00, € 8.967,00 ed € 6.468,00;
5) i terreni situati nel Comune Censuario di Medea, di seguito indicati: a) terreni seminativi individuati alla P.T.Web. 241, c.t. 1, pce. n. 328/5, pce. 328/7, pce. 328/8, pce. 328/9, pce.
328/12 e pce. 328/13, il cui valore è stato stimato in € 38.367,00; b) vigneti individuati alla
P.T. Web 241, c.t. 1, pce. 328/10 e 328/11 del valore complessivo stimato di € 96.660,00; c) terreni individuati alla P.T. Web 241, c.t. 1, pce. 332/2 del valore stimato di € 20.736,00 e
332/3, terreno seminativo, del valore stimato di € 200,00; d) terreni individuati alla P.T. web
241, c.t. 1, pce. 337/3, pce. 337/4 e pce. 337/5, del valore stimato complessivo di € pagina 6 di 7 110.200,00, come meglio indicato in parte motiva, cui si rinvia;
e) terreno arativo individuato alla PT web. 242, c.t. 1 pce. 1011 del valore di € 2.836,00; f) i vigneti individuati alla P.T. web. 240, c.t. 1, pce. 1098/1 e P.T. Web 242, c.t. 1, pce. 1098/2 del valore stimato di rispettivi € 47.214,00 ed € 19.860,00; 6) PT Web. 242, c.t. 1, pce. 650/2 del valore stimato di € 11.460,00; 7) terreni individuati alla P.T. Web 239, ct. 1, pce. 848/1 del valore di € 11.469,00 e pce. 848/2 del valore di € 258,00;
6) i terreni siti nel C.C. di Versa così tavolarmente individuati: a) P.T. Web 45, c.t. 1, pce
730/1 AA del valore di € 520,00 e pce 730/1 AB del valore di € 40,00; b) P.T. Web 193, c.t.
1, pce. 730/2 di mq. 75 del valore di € 300,00 e pce 731/1 della superficie di mq.
5.061 del valore stimato di € 20.244,00; c) c.t. 1 pce. 731/2 del valore stimato di € CP_7
13.412,00; d) P.T. Web 249, c.t. 1 pce. 447/4 del valore stimato di € 35.000,00;
- dichiara che la quota di legittima spettante a è pari a ¼, corrispondente al valore Parte_1 di € 207.700,00 dell'intera massa ereditaria:
- dichiara che i convenuti sono tenuti a reintegrare la quota di legittima spettante a Pt_1
di beni per il valore di € 21.606,00;
[...]
- dichiara aperta la successione testamentaria di , nato a [...] il [...] Controparte_3
e deceduto a Palmanova il 12.8.2012 e che la sua eredità si è devoluta a per la Parte_1
quota di ¼, per la quota di ½ e per la quota di ¼; Controparte_2 CP_1
- provvede alla rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Gorizia, 20.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
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