Ordinanza cautelare 25 maggio 2022
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00535/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00292/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 292 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Emanuele Boni e Antonio Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Modena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di Modena, Sportello Unico per l’Immigrazione, prot. -OMISSIS-, datato 23 marzo 2022, con cui è stata rigettata l’istanza di emersione P-MO/L/N/2020/-OMISSIS- presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa AR BE e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è cittadino tunisino e, al fine della sua regolarizzazione sul territorio italiano, è stata presentata un’istanza di emersione ai sensi dell’art. 104, comma 2, del D.L. n. 34 del 2020, la quale è stata respinta per mancanza della prova della presenza dello straniero in Italia anteriormente all’8 marzo 2020.
A tal fine, infatti, il ricorrente aveva prodotto una nota di pagamento del RIA Payment Institution, che è stata riconosciuta come parzialmente contraffatta, un estratto del registro dei visitatori della New Deliverance Ministries di Modena (ente caritativo che tiene un elenco destinato a permettere il controllo delle forze dell’ordine e, quindi, fidefacente, secondo il ricorrente), nonché un biglietto di viaggio delle Autolinee Ferrari dalla Spagna a Milano.
Nessuno di tali documenti è stato, però, ritenuto idoneo a comprovare la condizione di legge, in violazione, secondo la tesi sostenuta in ricorso, dell’art. 103 del d.l. n. 103 del 2020.
Il ricorso non può, però, trovare positivo apprezzamento.
Ciò non solo in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda” (Cons. Stato, III, 26 aprile 2022 n. 3206), da cui il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi, ma anche del fatto che nemmeno l’ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente può essere ritenuta idonea a comprovare la sua presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020.
Il documento di viaggio, infatti, reca un nominativo corrispondente a quello dell’odierno ricorrente, ma non anche il riferimento a un documento di identità o a un altro elemento (quale la data di nascita) che possa dimostrare che il viaggiatore che lo ha utilizzato fosse effettivamente il ricorrente. In ogni caso esso è datato al 2015. Quindi sarebbe comunque troppo risalente ai fini probatori, non potendosi escludere che nei cinque anni successivi il ricorrente si sia allontanato dall’Italia.
Anche il registro del New Deliverance Ministries di Modena non può ritenersi idoneo allo scopo. In disparte, infatti, il fatto che il nominativo, inserito in uno spazio bianco tra altri, appare scritto con una grafia diversa da quella che ha indicato tutti i nominativi degli ospiti nella stessa giornata (il che induce a sospettare una manomissione), non vi è alcun riferimento ad alcun dato identificativo del ricorrente.
Ne deriva la carenza di efficacia probatoria e il rigetto del ricorso, mentre le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
AR BE, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
Elena AT, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR BE |
IL SEGRETARIO