TRIB
Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/03/2024, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Caterina Mangano Giudice est. dott. Viviana Cusolito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4764 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RIZZOTTI TANCREDI ANTONIO SIGFRIDO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
04/12/2023, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio nel Comune di Milazzo il 19/09/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 102 parte 2 serie A;
che dall'unione era nata, in data 14/01/2011, la figlia;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta Persona_1 intollerabile;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.
All'udienza del 26/02/2024 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. III c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, successivamente integrato come da dichiarazione consensuale congiunta sottoscritta e depositata il 26/02/2024, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/12/2023, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
BARCELLONA POZZO DI TO (ME) il 15/07/1983, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, successivamente integrato come da dichiarazione consensuale congiunta sottoscritta e depositata il 26/02/2024;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di Milazzo di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 19/09/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 102 parte 2 serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 05/03/2024. Il Giudice est.
Il Presidente
(dott.ssa Caterina Mangano)
(dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Caterina Mangano Giudice est. dott. Viviana Cusolito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4764 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RIZZOTTI TANCREDI ANTONIO SIGFRIDO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
04/12/2023, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio nel Comune di Milazzo il 19/09/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 102 parte 2 serie A;
che dall'unione era nata, in data 14/01/2011, la figlia;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta Persona_1 intollerabile;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.
All'udienza del 26/02/2024 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. III c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, successivamente integrato come da dichiarazione consensuale congiunta sottoscritta e depositata il 26/02/2024, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/12/2023, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
BARCELLONA POZZO DI TO (ME) il 15/07/1983, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse, successivamente integrato come da dichiarazione consensuale congiunta sottoscritta e depositata il 26/02/2024;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di Milazzo di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 19/09/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 102 parte 2 serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 05/03/2024. Il Giudice est.
Il Presidente
(dott.ssa Caterina Mangano)
(dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.