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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9181/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9181/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BECCUTI ALESSIA PETRA che lo rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. BANIN ELENA che lo rappresenta e difende in CP_1
virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate, rispettivamente, in data 7.03.2025 e 10.03.2025
Per il P.M.: Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in COLLEGNO il 25.09.1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 118 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...] il [...], oggi maggiorenne ma Persona_1
non economicamente autosufficiente, e , nato a [...] il [...]. Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 14.11.2022 e autorizzato in data 24.11.2022.
Con ricorso depositato il 23.05.2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti. Chiedeva affidarsi il figlio minore ad R_
entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione, e disporsi che il figlio continuasse risiedere stabilmente R_ presso l'abitazione materna. Chiedeva, ancora, disporsi che le decisioni di maggiore interesse per il figlio (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute…) venissero assunte di comune accordo dai genitori. Chiedeva, inoltre, accogliersi il calendario di visite enunciato in sede di ricorso. Chiedeva, infine, disporsi a carico del signor un contributo al mantenimento per la signora nella CP_1 Pt_1 misura almeno di € 300,00 mensili, nonché un contributo al mantenimento per dell'importo di R_
€ 400,00, oltre al 80% delle spese straordinarie.
Con decreto del 11.06.2024, il Giudice disponeva la comparizione delle parti avanti al G.O.P. delegato al 25.11.2024 e fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 15.01.2025.
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alle domande formulate da parte ricorrente in punto status e regime di affidamento, ma chiedeva disporsi la residenza del figlio presso R_
l'abitazione paterna, nonché accogliersi il calendario di visite enunciato in sede di memoria di costituzione. In punto economico, chiedeva, da un lato, rigettarsi la domanda formulata in punto assegno divorzile, dall'altro, chiedeva disporsi che ciascun genitore contribuisse al mantenimento dei figli nel periodo di rispettiva spettanza, anche a fronte dell'eventuale collocamento di a R_
settimane alterne presso ciascun genitore. All'udienza del 25.11.2024, il G.O.P. delegato, sentite le parti, dava atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e rinviava all'udienza già calendarizzata del 15.1.2025 (in occasione della quale il Giudice si riservava in punto udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.).
Con decreto del 29.01.2025, il Giudice assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. al 06.05.2025.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta, contenenti conclusioni congiunte;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
*** §§§§§ ***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande, il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti. Esse, infatti, rispondono alle esigenze tanto della prole minorenne quanto di quelle della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al loro accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità R_
genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione, disponendo che egli abbia residenza presso la madre;
CONFERMA l'attuale calendario di frequentazione del minore con ciascun genitore come da R_
negoziazione assistita e, precisamente:
DISPONE che trascorra una settimana intera con ciascun genitore, dal lunedì al lunedì R_
successivo, quando sarà accompagnato a scuola da un genitore e prelevato a scuola dall'altro, prevedendo così che il passaggio da un domicilio all'altro sia effettuato il lunedì dopo la scuola, in modo da consentire la pianificazione dell'intero fine settimana, alternativamente, con uno dei genitori.
Ciò varrà anche nei giorni in cui non vi è scuola.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'alternanza dei fine settimana viene sospesa nel periodo di vacanza, tale per cui dopo la pausa estiva o natalizia, il primo fine settimana successivo sarà trascorso dal figlio con il genitore che non lo ha tenuto il fine settimana precedente alla pausa estiva o natalizia.
DISPONE che la permanenza del figlio minore nei periodi di ferie e di vacanza scolastica presso i genitori sia regolata come segue:
− vacanze natalizie: compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, una settimana con la mamma e una settimana con il papà, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno, alternandoli ogni anno e trascorrendo ogni anno, ad anni alterni, anche la vigilia di
Natale e il Natale;
− vacanze estive: tre settimane, se del caso anche non consecutive, con la mamma e quattro settimane di cui almeno due anche consecutive con il papà, di cui due nel mese di agosto, considerato il tempo di ferie che ciascuno dei genitori ha a disposizione, il tutto da decidersi entro il 31 maggio di ogni anno;
− vacanze di Pasqua: alternativamente con la mamma e con il papà, alternandole con il Natale;
− vacanze di Carnevale: con la mamma, se la Pasqua di quell'anno sarà trascorsa con il papà e viceversa;
− altri ponti e festività infrannuali alternati;
DÀ ATTO che la figlia maggiorenne vive con il padre e non è economicamente autonoma. Per_1
ASSEGNA la casa coniugale al signor , che ivi vive con la figlia maggiorenne non CP_1
autonoma;
DÀ ATTO che la signora rinuncia all'assegno di mantenimento per sé. Pt_1 DISPONE un assegno di mantenimento per dell'importo di € 150,00 mensili a carico del signor R_
, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici CP_1
Istat;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di , allorquando ella starà con Per_1
ciascuno dei genitori.
CONFERMA a carico del signor il 70% delle spese straordinarie e di maggior rilievo per CP_1
entrambi i figli, come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15/3/2016; la spesa per la mensa per sarà a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. R_
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla signora a decorrere dal mese di Pt_1
febbraio 2025.
SPESE di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.6.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9181/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BECCUTI ALESSIA PETRA che lo rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. BANIN ELENA che lo rappresenta e difende in CP_1
virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate, rispettivamente, in data 7.03.2025 e 10.03.2025
Per il P.M.: Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1
concordatario in COLLEGNO il 25.09.1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 118 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...] il [...], oggi maggiorenne ma Persona_1
non economicamente autosufficiente, e , nato a [...] il [...]. Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 14.11.2022 e autorizzato in data 24.11.2022.
Con ricorso depositato il 23.05.2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti. Chiedeva affidarsi il figlio minore ad R_
entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione, e disporsi che il figlio continuasse risiedere stabilmente R_ presso l'abitazione materna. Chiedeva, ancora, disporsi che le decisioni di maggiore interesse per il figlio (concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute…) venissero assunte di comune accordo dai genitori. Chiedeva, inoltre, accogliersi il calendario di visite enunciato in sede di ricorso. Chiedeva, infine, disporsi a carico del signor un contributo al mantenimento per la signora nella CP_1 Pt_1 misura almeno di € 300,00 mensili, nonché un contributo al mantenimento per dell'importo di R_
€ 400,00, oltre al 80% delle spese straordinarie.
Con decreto del 11.06.2024, il Giudice disponeva la comparizione delle parti avanti al G.O.P. delegato al 25.11.2024 e fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 15.01.2025.
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alle domande formulate da parte ricorrente in punto status e regime di affidamento, ma chiedeva disporsi la residenza del figlio presso R_
l'abitazione paterna, nonché accogliersi il calendario di visite enunciato in sede di memoria di costituzione. In punto economico, chiedeva, da un lato, rigettarsi la domanda formulata in punto assegno divorzile, dall'altro, chiedeva disporsi che ciascun genitore contribuisse al mantenimento dei figli nel periodo di rispettiva spettanza, anche a fronte dell'eventuale collocamento di a R_
settimane alterne presso ciascun genitore. All'udienza del 25.11.2024, il G.O.P. delegato, sentite le parti, dava atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e rinviava all'udienza già calendarizzata del 15.1.2025 (in occasione della quale il Giudice si riservava in punto udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.).
Con decreto del 29.01.2025, il Giudice assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. al 06.05.2025.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito delle note di trattazione scritta, contenenti conclusioni congiunte;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
*** §§§§§ ***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande, il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti. Esse, infatti, rispondono alle esigenze tanto della prole minorenne quanto di quelle della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al loro accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità R_
genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione, disponendo che egli abbia residenza presso la madre;
CONFERMA l'attuale calendario di frequentazione del minore con ciascun genitore come da R_
negoziazione assistita e, precisamente:
DISPONE che trascorra una settimana intera con ciascun genitore, dal lunedì al lunedì R_
successivo, quando sarà accompagnato a scuola da un genitore e prelevato a scuola dall'altro, prevedendo così che il passaggio da un domicilio all'altro sia effettuato il lunedì dopo la scuola, in modo da consentire la pianificazione dell'intero fine settimana, alternativamente, con uno dei genitori.
Ciò varrà anche nei giorni in cui non vi è scuola.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'alternanza dei fine settimana viene sospesa nel periodo di vacanza, tale per cui dopo la pausa estiva o natalizia, il primo fine settimana successivo sarà trascorso dal figlio con il genitore che non lo ha tenuto il fine settimana precedente alla pausa estiva o natalizia.
DISPONE che la permanenza del figlio minore nei periodi di ferie e di vacanza scolastica presso i genitori sia regolata come segue:
− vacanze natalizie: compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, una settimana con la mamma e una settimana con il papà, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno, alternandoli ogni anno e trascorrendo ogni anno, ad anni alterni, anche la vigilia di
Natale e il Natale;
− vacanze estive: tre settimane, se del caso anche non consecutive, con la mamma e quattro settimane di cui almeno due anche consecutive con il papà, di cui due nel mese di agosto, considerato il tempo di ferie che ciascuno dei genitori ha a disposizione, il tutto da decidersi entro il 31 maggio di ogni anno;
− vacanze di Pasqua: alternativamente con la mamma e con il papà, alternandole con il Natale;
− vacanze di Carnevale: con la mamma, se la Pasqua di quell'anno sarà trascorsa con il papà e viceversa;
− altri ponti e festività infrannuali alternati;
DÀ ATTO che la figlia maggiorenne vive con il padre e non è economicamente autonoma. Per_1
ASSEGNA la casa coniugale al signor , che ivi vive con la figlia maggiorenne non CP_1
autonoma;
DÀ ATTO che la signora rinuncia all'assegno di mantenimento per sé. Pt_1 DISPONE un assegno di mantenimento per dell'importo di € 150,00 mensili a carico del signor R_
, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici CP_1
Istat;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto di , allorquando ella starà con Per_1
ciascuno dei genitori.
CONFERMA a carico del signor il 70% delle spese straordinarie e di maggior rilievo per CP_1
entrambi i figli, come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15/3/2016; la spesa per la mensa per sarà a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno. R_
DÀ ATTO che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla signora a decorrere dal mese di Pt_1
febbraio 2025.
SPESE di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.6.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.