Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/05/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 518/2016 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott. Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 518/2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 21/03/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 30 Aprile 2025.
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla Parte_1
VICO I MAGGIO, 1 BARILE presso lo studio dell'Avv. CATALDO
GIUSEPPINA, c.f.: , dal quale è rappresentato/a e C.F._1 difeso/a in virtù di procura agli atti
- ATTORE
E
, c.f.: , elett.te dom.to alla , presso lo studio Parte_1 dell'Avv. , c.f.: , dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura agli atti
- CONVENUTO
Oggetto: Vendita di cose immobili. Conclusioni: all'udienza del 21/03/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore conveniva in giudizio il sig. allegando di avere stipulato con lui in data 02 Agosto 2013 dinnanzi al Notaio un contratto preliminare di compravendita Persona_1 avente ad oggetto le porzioni immobiliari site nel Comune di Rionero in
Vulture foglio 20 Particella 228 come analiticamente individuare nell'atto di citazione. Essendo scaduto il termine convenzionalmente previsto per la stipula del contratto definitivo di compravendita, fissato nel preliminare per il parte attrice agiva per ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre pattuito mediante la pronuncia di una sentenza produttiva degli stessi effetti del contratto definitivo non concluso ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Non si costituiva in giudizio il convenuto sig. , per cui in Parte_1 sede di prima udienza, il Giudice all'epoca procedente ne dichiarava la contumacia.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e perveniva alla scrivente quale nuovo Magistrato assegnatario all'udienza del 08 Marzo 2024, data in cui veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'esito dei quali, tuttavia, non venivano depositate né le comparse conclusionali, né le memorie di replica.
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo istruttorio per attivare il contraddittorio d'ufficio in ordine all'ipotesi di nullità speciale del contratto preliminare prevista dall'art. 17 della l. n. 47 del 1985 per difetto di indicazione della concessione edilizia.
All'esito dell'udienza fissata per la rimessione, stante la mancata allegazione della concessione edilizia prevista dalla norma, la causa veniva nuovamente trattenuta per la decisione all'udienza del 21 Marzo 2025 con assegnazione dei termini ridotti, senza che venisse depositata alcuna comparsa conclusionale.
Ciò premesso, la domanda è infondata e dunque meritevole di rigetto, per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si esporranno.
Il contratto preliminare disciplinato agli articoli 1351 e seguenti del Codice
Civile, si configura come contratto a effetti obbligatori con cui le parti si obbligano alla prestazione del consenso, vale a dire alla conclusione di un successivo contratto, detto definitivo, di cui viene prestabilito il contenuto, secondo uno schema tipizzato di collegamento negoziale.
Data la connessione forte esistente tra i due patti, la legge stabilisce che il contratto preliminare debba rivestire la stessa forma del definitivo (art. 1351
c.c.) e che, qualora sia concluso in forma pubblica, possa essere trascritto.
Una particolare tutela è prevista in caso di preliminare di contratto traslativo o costitutivo di diritti reali: la parte non inadempiente, di regola il promissorio acquirente, può chiedere, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ai sensi dell'art 2932 c.c. azionato in questa sede, che prevede infatti l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre.
L'art. 2932 c.c. testualmente recita : “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non
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sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso .
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge a meno che la prestazione non sia ancora esigibile .
Tuttavia, come si desume chiaramente dalla lettura dell'art. 2932, comma 1 c.c, tale requisito è necessario ma non sufficiente affinché l'attore promissario acquirente possa ottenere la pronuncia giudiziale sostitutiva del contratto definitivo non concluso, occorrendo, altresì, che tale possibilità non sia esclusa dal titolo, cioè non sia incompatibile con gli obblighi convenzionali predisposti dalle parti nel preliminare stesso.
Poiché con l'azione prevista dall'art. 2932 c.c. il promissario acquirente può ottenere una pronuncia sostitutiva del contratto definitivo non concluso, ad esso perfettamente sovrapponibile in ordine agli effetti giuridici prodotti, deve escludersi che la predetta sentenza possa consentire al promissario acquirente di ottenere effetti ultronei rispetto al definitivo, in quanto espressamente preclusi dalla legge.
Tale principio di diritto si deduce anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, che in ordine ad una fattispecie di nullità contrattuale prevista dalla normativa urbanistica in caso di difetto della concessione edilizia, ha infatti statuito :
“In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932
c.c. in assenza della dichiarazione, contenuta nel preliminare, o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità dall'art. 17 della l. n. 47 del 1985 ed integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c., non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale;
la relativa mancanza è rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità se la soluzione della questione non richieda indagini non compiute nei precedenti gradi del giudizio e siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto da cui desumersi, atteso l'interesse pubblico all'ordinata trasformazione del territorio e le peculiarità della sentenza ex art. 2932 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 8489/2016).
Tale concessione non risulta indicata nel contratto preliminare, che anzi ne specifica l'assenza, con conseguente necessità di acquisire la concessione
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edilizia in sanatoria ( cfr. art. 6 del preliminare) e non è stata successivamente prodotta agli atti di causa.
Alla luce degli atti e dei princìpi di diritto sopra richiamati, deve quindi ritenersi che la possibilità dell'attore promissario acquirente di ottenere in questa sede una sentenza produttiva degli stessi effetti del contratto definitivo non concluso ex art. 2932 c.c. sia espressamente esclusa dallo stesso contratto preliminare allegato, e che la relativa domanda debba quindi essere rigettata, residuando la possibilità di azionare la responsabilità contrattuale risarcitoria, che tuttavia non costituisce oggetto della domanda in questa sede proposta.
Nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_1
, così provvede:
[...]
1) Dichiara la contumacia di Parte_1
2) Rigetta la domanda attorea.
3) Nulla sulle spese
Così deciso in Potenza, il 13/05/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giulia Volpe)
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