Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 25/02/2025, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04183/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10829/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10829 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, non costituita in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Agenzia Informazioni Sicurezza Interna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego di accesso agli atti formatosi con la nota AISI prot. n. -OMISSIS- datata 19.6.2024, con cui è stato comunicato il diniego all’accesso al documento richiesto in data 30 maggio 2024 avente ad oggetto “ relazione semestrale predisposta dal gen. -OMISSIS- in veste di nuovo capo del Dipartimento tecnico logistico e trasmessa al Direttore del SISDE a fine dicembre 2024 contenente le valutazioni sull’andamento del Dipartimento eventualmente limitandone la conoscibilità alle sole parti relative alle considerazioni espresse dal Gen. -OMISSIS- sulla Divisione GTM e relativi Dirigenti ”;
del diniego di accesso agli atti formatosi con la nota della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi prot. n.-OMISSIS- con la quale è stato comunicato il respingimento del ricorso inoltrato in data 9.7.24 avverso il suindicato diniego;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad avere pieno accesso alla predetta documentazione con conseguente ordine all’intimata AISI di provvedere al suo rilascio e condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il diniego di accesso agli atti formatosi con la nota AISI con cui è stata negata l’ostensione del documento richiesto in data 30 maggio 2024 avente ad oggetto la “ relazione semestrale predisposta dal gen. -OMISSIS- in veste di nuovo capo del Dipartimento tecnico logistico trasmessa al Direttore del SISDE a fine dicembre 2024 contenente le valutazioni sull’andamento del Dipartimento eventualmente limitandone la conoscibilità alle sole parti relative alle considerazioni espresse dal Gen. -OMISSIS- sulla Divisione GTM e relativi Dirigenti ”, ed il successivo provvedimento della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi con il quale è stato respinto il ricorso inoltrato in data 9.7.24 avverso il suddetto diniego.
Il ricorrente, già dirigente del Sisde, ha dedotto di essersi costituito parte civile nel processo penale n. 2215/2019 pendente innanzi alla Corte d’Appello di Roma, e di avere richiesto la rinnovazione del dibattimento in appello affinché fossero acquisiti alcuni documenti in possesso dell’AISI (ex Sisde) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dis); in particolare, la relazione semestrale predisposta dal gen. -OMISSIS- in veste di nuovo capo del Dipartimento tecnico logistico trasmessa al Direttore del SISDE a fine dicembre 2024 sarebbe stata determinante per dimostrare la “responsabilità del sovraordinato Capo del Dipartimento in ordine al trasferimento del ricorrente ad altro ufficio”.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/90; il documento richiesto conteneva le proposte che avevano determinato il trasferimento del ricorrente ed era quindi necessario per dimostrare la responsabilità del Capo dipartimento del Sisde nel processo in cui il ricorrente era costituito parte civile.
2. violazione dell’art. 42, commi 4 e 5, della l. n. 124/2007, secondo i quali la classifica di segretezza del documento decadeva decorsi 5 anni dalla data di apposizione.
3. violazione dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 184/2006, in quanto il diniego era privo di motivazione.
Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri resistendo al ricorso.
Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Gli atti richiesti, infatti, rientrano tra la documentazione in relazione alla quale è prevista dalla disciplina applicabile la sottrazione al diritto di accesso.
Rileva, in proposito, il disposto del d.P.C.M. n. 294/99 (“Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti in possesso degli organismi di informazione e di sicurezza sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241”), che prevede testualmente, all’art. 3: “Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese”:
“1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) documenti attinenti a giudizi o valutazioni, rapporti informativi, nonché note caratteristiche relative al personale dipendente, nei limiti in cui contengano notizie riservate ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
b) documentazione attinente alle selezioni psicoattitudinali, accertamenti medici ed atti relativi alla salute delle persone;
c) documentazione attinente alle procedure di valutazione ed al conferimento delle qualifiche, fino all'adozione del relativo provvedimento;
d) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del dipendente;
e) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari, ad accertamenti ed inchieste di natura ispettiva, in pendenza dei relativi procedimenti;
f) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, in pendenza del relativo procedimento; …”.
L’art. 24 della l. n. 241/1990 e s.m.i., rubricato “Esclusione dal diritto di accesso” (per la parte di interesse), dispone poi:
- “1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo” (comma 1, lett. a)”.
A sua volta, la legge 3 agosto 2007 n. 124, “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, all’art. 42, rubricato “Classifiche di segretezza”, dispone (per la parte di interesse) quanto segue:
“1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
(…) 2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.
(….) 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia”.
La giurisprudenza ha affermato, al riguardo, che “dalle disposizioni normative sopra richiamate (di rango legislativo o regolamentare) si deducono le seguenti coordinate ermeneutiche:
- il diritto di accesso documentale non è assoluto e incondizionato, essendo espressamente escluso dal legislatore per gli atti coperti da segreto o nei casi tassativamente previsti dalla legge;
- l’accesso ai documenti coperti da classifica di segretezza è consentito solo per ragioni di istituto, in ragione della necessità di non arrecare danni agli interessi della Repubblica;
- l’accesso deve essere comunque garantito nei confronti dei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dell’istante;
- per gli atti coperti da classifica di segretezza, per i quali non sia stato opposto il segreto di Stato, l'autorità giudiziaria può ordinarne l’esibizione e la consegna (all'autorità giudiziaria richiedente) “che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia’” (Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 7879 del 21.8.2023).
Sulla base di tali principi, rispetto agli atti classificati l’accesso documentale è consentito solo per ragioni di istituto (in relazione all’incarico istituzionale ricoperto dal richiedente) o, nella forma di presa visione, per ordine dell’autorità giudiziaria, per la tutela della posizione giuridica sostanziale del soggetto direttamente interessato all’accesso documentale.
Tuttavia, il giudice amministrativo non può essere chiamato in sede di giudizio sul diniego di accesso a valutare la pertinenza e la rilevanza dei documenti per i quali è stata formulata istanza di accesso rispetto alle esigenze di tutela della posizione sostanziale dell’interessato, spettando il potere di cui all’art. 42, comma 8, della l. n. 124/2007 al giudice legittimato a conoscere del rapporto giuridico sottostante (nella specie, il rapporto di impiego del ricorrente).
Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che la possibilità di accedere alla documentazione per il tramite dell’ordine di esibizione del giudice competente a conoscere della lamentata lesione della posizione giuridica sostanziale non consente di ravvisare un vulnus nell’esercizio del diritto di difesa in giudizio, costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Costituzione.
La previsione normativa di cui all’art. 42, comma 8, della l. n. 124/2007 “rappresenta infatti un equo contemperamento di interessi, compatibile con i principi tutelati dalla Costituzione, tra l’interesse pubblico alla salvaguardia dei documenti coperti da segreto di Stato o comunque espressamente assoggettati a divieto di divulgazione (che trova il suo fondamento normativo nell’art. 24, comma 1, lett. a) della l. n. 241/1990) e l’interesse del privato ad accedere ai documenti amministrativi “la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, ai sensi dell’art. 24, comma 7, primo periodo, della l. n. 241/1990” (Cons. Stato, n. 7978/2023, cit.).
Conseguentemente, gli atti per i quali si domanda l’accesso non possono essere resi disponibili, potendo il privato esercitare il proprio diritto di difesa esclusivamente nelle forme di cui all’art. 42, comma 8, l. 124/2007.
Tale disposizione deve essere intesa nel senso che, una volta esercitata un’azione giurisdizionale (che non può essere quella per l’accesso ex art. 116 c.p.a., attesa la sua natura strumentale, cfr. Cons. Stato, ad. plen., 25 settembre 2020, n. 19), l’autorità giudiziaria procedente deve valutare la necessità, ai fini della decisione, dell’acquisizione della documentazione riservata, con le cautele imposte dalla legge (es. escludendo la possibilità di estrarre copie).
La ratio di tale differente modalità con la quale il privato prende conoscenza degli atti riservati, rispetto a quelli esclusi dal diritto di accesso in forza di disposizioni ministeriali, discende dalla natura del documento, la cui diffusione potrebbe recare, in astratto, nocumento agli interessi fondamentali della Repubblica.
Infine, deve anche rilevarsi che il ricorrente non ha in alcun modo circostanziato in questa sede le proprie richieste, sicché non risultano comunque comprovate la strumentalità e l’indispensabilità dell’accesso rispetto alla difesa in giudizio degli interessi della parte.
Non è stato, infatti, in alcun modo chiarito quale attinenza avrebbero gli atti richiesti (relazione che conterrebbe la proposta di trasferimento del ricorrente ad altro ufficio) rispetto al processo penale nel quale egli si è costituito parte civile, avente ad oggetto, secondo quanto genericamente riportato negli atti prodotti, l’affidamento irregolare di appalti di lavori fittizi nei confronti di una impresa.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
La peculiarità della vicenda giustifica, comunque, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.