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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 7589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7589 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7862/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 28/02/2024, rimessa al Collegio alla udienza dell'11.09.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 24.09.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. SERRAO MARIA FAUSTINA con studio in VIA PERGOLESI, 6 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 23/11/2023 (N. 2023/6889)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. BENETTI GENOLINI MARIA URSULA con studio in VIA BOCCACCIO, 4
MILANO presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'
pagina 1 di 20 AVV. BATTISTELLA ELENA in qualità di curatore speciale della minore Persona_1 nata il [...], ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato in data 14/03/2024 (N. 2024/1655)
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 06.03.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Voglia il Tribunale di Milano:
1) dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito per tutti i motivi già in atti;
2) affidare la figlia minore ai Servizi Sociali con collocamento presso la madre. Per_1
3) disporre che i Servizi avviino un percorso di incontri osservati e protetti tra e il padre in Per_1 spazio neutro tenendo conto delle esigenze della minore e verificando che la stessa manifesti una seria
e reale volontà di incontro con il padre, secondo un calendario compatibile con gli impegni di
e le esigenze di lavoro del Per_1 CP_1
4) disporre che i Servizi Sociali del Comune di Milano proseguano negli interventi in atto, in particolare nel sostengo psicologico a favore della madre e anche di qualora lo richieda, e Per_1 ogni altro intervento utile a sostegno del nucleo,
5) disporre che i Servizi Sociali insistano con il Croce affinché si sottoponga ad una valutazione con successiva eventuale presa in carico presso il CPS.
6) stabilire nella somma di € 300,00 omnia l'assegno a titolo di concorso al mantenimento della figlia
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e € 300,00 omnia a favore di Per_2 Per_1 minorenne, somme che il sig. dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese alla signora CP_1
con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e da rivalutarsi annualmente in base Parte_1 agli indici AT .
7) Porre a carico del sig. tutti i costi dovuti relativi l'alloggio assegnato alla CP_1 ricorrente presso la Casa Albergo Mezzanotte di Sesto San Giovanni, dove hanno vissuto la ricorrente
e le due figlie fino a luglio 2024.
pagina 2 di 20 Per il resistente:
Voglia il Tribunale
Respingere la richiesta di addebito in quanto infondata e non provata;
Confermare l'affidamento della figlia minore al Comune di Milano per almeno altri 12 mesi, Per_1 al fine di garantire il proseguimento degli interventi di supporto già in atto e garantire il diritto di visita paterno;
Incaricare il Comune di Milano di regolamentare gli incontri tra il padre e la figlia con Per_1 modalità protette, già prevedendo la possibilità di ampliamento e liberalizzazione se corrispondenti all'interesse della minore e da lei richiesto;
Confermare a carico del Signor un contributo al mantenimento delle figlie omnicomprensivo di CP_1
€ 300,00;
Prevedere che l'SS UN venga percepito integralmente dalla madre;
Con vittoria di spese e onorari di causa.
Per il curatore speciale:
Voglia il Tribunale di Milano
- confermare l'affidamento della minore al Comune di Milano, con limitazione della Persona_1 responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, fino a che la medesima diverrà maggiorenne (17 ottobre 2026);
- incaricare i Servizi Sociali del Comune di Milano, anche in collaborazione con i servizi specialistici e socio-sanitari del territorio e con il di proseguire negli incarichi già conferiti e negli Per_3 interventi in atto, e in particolare di:
▪ mantenere uno stretto monitoraggio del nucleo;
▪ mantenere la minore collocata presso la madre, nell'attuale situazione abitativa, disponendo che il relativo indirizzo rimanga secretato;
▪ invitare nuovamente il signor a rivolgersi al C.P.S. territorialmente competente per CP_1 la sua presa in carico;
▪ proseguire gli incontri protetti e osservati tra la minore e il padre in Spazio Neutro, solo se e fino a quando lo vorrà, rispettando in ogni caso la sua volontà e il suo stato psico-emotivo; Per_1
pagina 3 di 20 ▪ fornire alla minore tutti gli interventi psico-socio-educativi che risultassero necessari e/o opportuni, in particolare un percorso di sostegno psicologico, ove la medesima lo richiedesse;
▪ fornire ad entrambi i genitori tutti gli interventi di sostegno e supporto che risultassero necessari e/o opportuni;
- porre a carico del padre, signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1 figlia minore con il versamento a favore della madre, signora , dell'importo Per_1 Parte_1 mensile di Euro 300,00 omnia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT - costo vita, nonché di provvedere al pagamento integrale di tutti i costi che risultassero ancora dovuti relativi all'alloggio alla stessa assegnato presso la Casa Albergo
NO di Sesto S. Giovanni, ove madre e figlie hanno vissuto fino al mese di luglio 2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in FOGGIA il Parte_1 CP_1
15/01/2003, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di FOGGIA nell'anno 2003, atto n. 3,
Parte I,
Dal matrimonio sono nate due figlie: nata il [...], e , nata il Per_2 Per_1
17.10.2008.
Con ricorso depositato in data 28.02.2024 la chiedeva pronuncia di separazione con Pt_1 addebito al marito, l'affido esclusivo della figlia con prevalente collocamento presso di sé, un Per_1 contributo di mantenimento per le figlie di euro 800 mensili e un contributo di mantenimento per sé di euro 200 mensili, allegava: -di essere sempre stata maltratta dal marito che nel corso degli anni le aveva impedito di lavorare, di mantenere contatti con la famiglia di origine e con le amicizie, l'aveva segregata in casa e le aveva più volte usato violenza fisica ed anche violenza sessuale, -che dopo un TSO nel 2011 il marito era rimasto 4 anni in una comunità che accoglie adulti con gravi patologie psichiatriche ed ella aveva abitato con le figlie presso il proprio padre vivendo un periodo di relativa serenità, -che il TM di
Bari era intervenuto in data 31 maggio 2012 limitando la responsabilità genitoriale e dando conto delle continue violenze e dei maltrattamenti subiti dalla signora in presenza delle figlie, -che il marito Pt_1
pagina 4 di 20 nel 2022 aveva costretto il nucleo familiare a trasferirsi da Foggia a Milano ma, in assenza di una casa, moglie e figlie avevano alloggiato a Sesto San Giovanni presso una Casa Albergo ed il marito aveva ripreso a minacciarla di morte se avesse riferito agli assistenti sociali le violenze subite, -che nel 2023 ella aveva deciso di intraprendere un percorso presso il ed era entrata in contatto con il Per_3
Servizio Sociale Unità di Milano Welfare Municipio 1 ed anche le figlie e Per_2 Per_1 ricevevano un sostegno psicologico con la dr.ssa del predetto Servizio Sociale, -che Persona_4 più volte il marito si era presentato presso la Casa Albergo in piena notte mettendosi ad urlare e minacciandola -che ella nel dicembre del 2023 lo aveva denunciato.
Con decreto del 5.3.2024 di fissazione della udienza di prima comparizione veniva richiesto ai servizi sociali di Milano l'invio di una relazione sulla minore e sul nucleo familiare e chiesto Per_1 al PM di Monza di comunicare la pendenza di procedimenti penali a carico del Veniva CP_1 nominato un curatore speciale per la minore nella persona dell'avv. Elena Battistella del foro Per_1 di Milano.
La ricorrente in data 23.4.2024 depositava la prima memoria ex art. 437 bis .17 c.p.c. depositando alcuni atti del TM di Bari e, a modifica della domanda di cui al ricorso, chiedeva l'affidamento ai servizi sociali della figlia minorenne e l'emissione di un ordine di protezione Per_1 nei confronti del marito ex art. 473 bis 46, 473 bis 69 e 473 bis 70 cpc, in particolare di non avvicinarsi al domicilio della ricorrente e delle figlie, alle scuole frequentate da e ed ad ogni Per_1 Per_2 altro luogo abitualmente frequentato da madre e figlie.
In data 18.4.2024 si costituiva il curatore speciale aderendo alle domande della ricorrente.
In data 03.05.2024 si costitutiva seppur tardivamente il che eccepiva la nullità della CP_1 notifica, contestava la ricostruzione dei fatti della ricorrente ed evidenziava di essere invalido all'80%, di assumere regolarmente una terapia farmacologica che gli era stata prescritta dall'istituto di igiene mentale di Foggia, e di lavorare per la con contratto a tempo indeterminato e Controparte_2 qualifica di operaio, svolgendo lavori di pulizia con uno stipendio netto di circa € 770,00 al mese, ed anche con la da luglio 2022 facendo lavori di pulizie con contratti a tempo determinato di CP_3 uno o due mesi spesso rinnovati, con guadagni netti in busta paga di € 600,00-800,00, riferiva di pagare per un posto letto in zona Corvetto € 380,00 al mese e provvedere al pagamento dell'alloggio di moglie e figlie con un esborso di € 500,00-800,00 mensile. Concordava con la domanda di affidamento della figlia in via esclusiva alla madre, visite libere da stabilire con la figlia minore, il rigetto della domanda pagina 5 di 20 di addebito, un contributo di mantenimento da versarsi direttamente alla Casa Albergo, nelle somme di
€ 500/800 mensili già concordate con la predetta struttura, spese extra al 50% e l'AUF integralmente alla madre.
All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 05.03.2024, tenutasi in data 09.05.2024, venivano sentite entrambe la parti: la ricorrente con il proprio difensore insisteva nella domanda di allontanamento, con adesione del curatore speciale, domanda cui il difensore del resistente e lo stesso resistente non si opponevano.
Con ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. il Presidente relatore così provvedeva:
“(…) Quanto all'ordine di protezione
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Nella denuncia querela la ha ricordato i maltrattamenti subiti dalla nascita della Pt_1 seconda figlia, che si sono nuovamente ripresentati dal febbraio 2023 quando il marito aveva ripreso a minacciarla di morte ed aveva iniziato ad essere aggressivo anche nei confronti della figlia maggiorenne. Ella si era rivolta al i Milano che l'aveva messa in contatto con i servizi sociali Per_3 di Milano Municipio 1. Riferiva che le figlie non volevano più vedere il padre e che questi si era presentato nella Casa Albergo nel dicembre 2023 urlando e ricattandola.
I servizi sociali del Comune di Milano hanno riferito nella relazione inviata in data 6.5.2024 che in un colloquio con il questi ha dichiarato nei confronti della moglie: “gliela farò pagare , CP_1 la metterò in strada” ed anche della decisione delle figlie di non voler più incontrare il padre.
Gli atti del TM di Bari degli anni 2011/2014 danno conto dei gravi maltrattamenti che il CP_1 ha messo in atto nei confronti della moglie, dal marito “totalmente plagiata” che hanno portato all'affidamento delle due figlie, in allora entrambe minori, al comune di Foggia con collocamento delle minori con la madre presso i nonni materni.
Gli accessi del padre nell'Ostello di Sesto San Giovanni sono stati riferiti dalla ricorrente alla scorsa udienza, denunciati dalla stessa (quantomeno il primo non essendosi ancora verificati i successivi) alla Questura di Milano il 16.12.2023, riferiti dalla stessa ai servizi sociali e confermati dalla figlia minore nell'incontro con il curatore speciale (cfr. comparsa di costituzione). La stessa
ha riferito ai servizi che a causa delle incursione paterne nell'ostello aveva deciso di Per_1 cambiare il percorso per raggiungere la scuola, conosciuto dal padre, per non rischiare di incontrarlo.
pagina 6 di 20 Il non si è sostanzialmente opposto all'adozione dell'ordine di protezione dichiarando CP_1 alla scorsa udienza: “. Io sono disposto a firmare anche un documento che preveda di non avvicinarmi
a loro”. Neppure si è opposto il suo difensore.
Si ritiene che le problematiche psichiatriche del la sua modalità aggressiva e CP_1 minacciosa posta in essere nel corso del matrimonio, i gravi fatti di violenza domestica accertati dal
TM di Bari, e tre recenti episodi di incursione della casa albergo dove vivono la moglie e le figlie, la mancanza di controllo anche con gli operatori dei servizi sociali ai quali ha riferito frasi minacciose nei confronti della moglie, siano elementi sufficienti a ritenere che la condotta del sia di grave CP_1 pregiudizio alla integrità fisica e morale della moglie e delle figlie e che gli agiti violenti possano essere reiterati ed aggravati mettendo in serio pericolo l'incolumità del nucleo familiare.
Deve pertanto ordinarsi la cessazione delle condotte pregiudizievoli e il divieto di avvicinamento alla moglie ed alle figlie, in particolare alla Casa Albergo ON ND NO di
Sesto San Giovanni via Fogagnolo 29, ed alle scuole frequentate dalle figlie: l'Istituto Kandinsky di
Milano e l'Istituto economico De Nicola di Milano.
Quanto alla genitorialità
Si ritiene di accogliere la domanda delle parti di affidamento di ai servizi sociali di Per_1
Milano con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori vista la assoluta inadeguatezza del padre e vista la fragilità della madre. I servizi devono essere incaricati di una serie di interventi come specificatamente indicati nel dispositivo.
Quanto alle condizioni economiche
Vista la situazione lavorativa del padre e le sue condizioni economiche, rilevato che il padre ha dichiarato di sostenere un carico di circa € 600 mensili per il pagamento della retta della Casa
Albergo di Sesto San Giovanni e che a breve moglie e figlie dovranno lasciare questa sistemazione per ordine del Comune di chiusura della struttura e che i servizi di Milano dovranno reperire una nuova soluzione per il nucleo familiare senza oneri economici o con oneri modesti, visto che la moglie recepisce solo l'AUF per circa € 300 mensili e a breve il reddito di inclusione, si ritiene necessario che il padre versi a titolo di contributo di mantenimento per le figlie la somma di € 300 mensili a decorrere dal rateo di maggio 2024 e la somma di € 300 mensili alla Casa Albergo per garantire la ospitalità di moglie e figlie.
P .Q .M.
pagina 7 di 20 Visti gli artt. 473 bis .22, .46 e .70 c.p.c.
ORDINA
a nato a Nato a [...] il [...] residente formalmente a MILANO CP_1 in via Strehler n. 2, con sede di lavoro presso Milano viale Monza 258, di Controparte_2 cessare immediatamente ogni condotta violenta e minacciosa nei confronti della moglie Pt_1
nata a [...] il [...] e domiciliata nella Casa Albergo ON ND NO
[...] di Sesto San Giovanni via Fogagnolo 29 ed alle figlie nata in data [...] e Per_2 Per_1 nata in data [...], residenti con la madre,
PRESCRIVE
a di non avvicinarsi alla moglie ed alle figlie, CP_1
PRESCRIVE
a di non avvicinarsi, in particolare, alla Casa Albergo ON ND CP_1
NO di Sesto San Giovanni via Fogagnolo 29, dove vivono moglie e figlie ed alle scuole delle figlie in Milano l'Istituto Kandinsky e l'Istituto economico De Nicola,
DETERMINA in mesi 10 la durata dei pronunciati ordini di protezione a decorrere dalla data della loro esecuzione,
ORDINA che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza
Pubblica competente per territorio che provvederà a notificare il presente provvedimento all'intimato,
Pt_2 la figlia minore nata in data [...] al servizi sociali del comune di Milano con Per_1 limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, alla istruzione, alla educazione ed alla fissazione della residenza abituale,
DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano, anche in collaborazione con i servizi specialistici e socio-sanitari del territorio mantengano la minore collocata presso la madre;
pagina 8 di 20 individuino con urgenza una nuova soluzione abitativa per l'intero nucleo (la madre con le due figlie), ove siano garantiti adeguati spazi in autonomia e privacy, disponendo la secretazione dell'indirizzo ove il nucleo sarà trasferito;
assicurino la presa in carico del signor da parte del C.P.S. territorialmente CP_1 competente;
forniscano alla minore tutti gli interventi psico-socio-educativi che risultassero necessari
e/o opportuni, in primo luogo un percorso di sostegno psicologico;
forniscano ad entrambi i genitori tutti gli interventi di sostegno e supporto che risultassero necessari e/o opportuni;
acquisiscano presso i servizi sociali di Foggia le relazioni relative al nucleo familiare degli anni 2012/2014 al fine di avere piena contezza dell'intera vicenda familiare, di quali interventi siano stati sino ad oggi posti in essere riguardo ai coniugi e alle loro due figlie e di quale esito essi abbiano avuto,
PONE
a carico del l'obbligo di versare alla entro il 5 di ogni mese a decorrere dal rateo CP_1 Pt_1 di maggio 2024, la somma di € 300 omnia a titolo di contributo di mantenimento delle due figlie, oltre alla rivalutazione AT annuale ed automatica con prima rivalutazione a maggio 2025, e di versare alla Casa Albergo di Sesto San Giovanni ON ND NO €300 mensili a titolo di compenso per l'ospitalità offerta a moglie e figlie,
INVITA il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, già sollecitato con decreto in data 5.3.2024, di comunicare tempestivamente a questo Ufficio se pendano procedimenti penali carico di nato a [...] il [...] per ipotesi di reato nei confronti di nata CP_1 Parte_1
a Foggia il 19.3.1971 e di inviare gli atti ostensibili entro la data della udienza di prima comparizione,
DISPONE che gli assistenti sociali del comune di Milano inviino una relazione entro la data della prossima udienza per dar conto della situazione psicofisica della minore e degli interventi attuati” il giudice fissava l'udienza in prosecuzione della prima comparizione, per verificare l'evoluzione del nucleo familiare per il 24.10.2024.
pagina 9 di 20 Alla suddetta udienza, sentite nuovamente le parti, il resistente insisteva nella riduzione del contributo di mantenimento per le figlie posto a suo carico, il curatore speciale evidenziava che la figlia non aveva manifestato chiusura nell'incontrare il padre, ma che considerati i possibili disturbi Per_1 psichiatrici del padre era necessario subordinare gli eventuali incontri padre-figlia ad un percorso Cont presso il Pertanto, il Presidente relatore così provvedeva:
“1. Rigetta la domanda di riduzione di contributo di mantenimento
2. Dispone che i servizi sociali di Milano proseguano negli interventi in atto in particolare nei percorsi di sostegno psicologico a favore della figlia minore e della madre, proseguano nel monitoraggio sul nucleo, invitino nuovamente il ad una valutazione e presa in carico presso il CP_1
CPS, e forniscano tutti gli interventi necessari o utili al nucleo familiare,
3. Dispone che i servizi sociali – equipe abuso e maltrattamenti - del comune di Foggia inviino all'ufficio le relazioni inviate al Tribunale per i minorenni di Bari degli stessi servizi e acquisite dalle strutture sul territorio e dai servizi specialistici che hanno preso in carico il nucleo familiare,
4. Dispone che detta documentazione sia inviata in forma integrale senza cancellature e nel termine del 15 gennaio 2025.
5. Invita la Procura della Repubblica di Monza ad inviare all'ufficio prima della fissata udienza gli atti ostensibili relativi alle indagini nei confronti di nato a [...] il CP_1
3.11.1970 cf (PM dr. Salvatore Bellomo n. PP 1974/2024). CodiceFiscale_3
6. Concede termine ai servizi di Milano per l'invio delle relazioni fino al 10.3.2025” e rinviava per il completamente dell'udienza di prima comparizione al 20 marzo 2025.
Alla suddetta udienza, sentite nuovamente le parti, il curatore speciale e i difensori, il Presidente assumeva i seguenti provvedimenti:
“- dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano proseguano negli interventi in atto, in particolare nel sostengo psicologico a favore della madre e anche di qualora lo richieda, nel Per_1 monitoraggio del nucleo familiare e ogni altro intervento utile a sostegno del nucleo,
- dispone che i Servizi Sociali insistano con il affinché si sottoponga ad una valutazione CP_1 con successiva eventuale presa in carico presso il CPS,
- dispone che i Servizi avvino un percorso di incontri osservati e protetti tra e il padre Per_1 in spazio neutro tenendo conto delle esigenze della minore e verificando che la stessa manifesti una
pagina 10 di 20 seria e reale volontà di incontro con il padre. Predisporranno i servizi un calendario che sarà compatibile con gli impegni di e le esigenze di lavoro del Per_1 CP_1
- invita parte resistente a depositare il verbale di invalidità INPS del CP_1
- invita parte ricorrente a depositare il capo di imputazione del procedimento penale innanzi alla Procura di Monza a carico del e provvedimenti eventualmente presi dall' CP_1 CP_5
- dispone che i Servizi Sociali inviino una relazione di aggiornamento entro il 15.07.2025” e rinviava all'udienza dell'11.09.2025 per esame della relazione dei Servizi Sociali anticipando che a questa udienza avrebbe potuto essere disposta la discussione orale della causa e pertanto invitava le parti a depositare foglio di precisazione delle conclusioni prima della stessa.
Alla suddetta udienza, sentito il curatore speciale che dava atto dell'inizio positivo del percorso di spazio neutro padre-figlia, i difensori davano atto di avere depositato le domande finali del giudizio e si riportavano alle stesse ed insistevano per il loro accoglimento, pertanto il Presidente relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione che veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 24.09.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, il tenore delle reciproche deduzioni che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito
La ha chiesto l'addebito della separazione al marito, allegando che il marito aveva tenuto Pt_1 comportamenti contrari in modo grave ai doveri nascenti dal matrimonio e determinando così
l'intollerabilità della convivenza e la necessità della richiesta di separazione.
Nel ricorso introduttivo, l'unico atto in cui la ricorrente si sofferma sulla propria domanda di addebito, viene riportata tutta una serie di comportamenti prevaricatori e violenti del iniziati nel CP_1
2008, con la nascita della secondogenita . In particolare, il marito mortificava la moglie Per_1
pagina 11 di 20 costringendola ad un isolamento casalingo, senza possibilità di interagire con l'esterno, con amici e parenti, arrivando anche a picchiarla con pugni e strattonamenti.
Le cose erano poi peggiorate con la decisione del marito di trasferirsi a Miami (USA) nel 2010 per avviare una carriera di attore, ove ella sempre più isolata in un paese straniero aveva subito reiterate violenze anche fisiche e sessuali culminate in un episodio fuori casa in cui il marito le aveva messo le mani al collo arrivando quasi a strangolarla e la figlia aveva richiesto l'intervento della Per_2
Polizia. Qualche settimana dopo il suddetto episodio la famiglia veniva rimpatriata a Foggia tramite il
Consolato Italiano di Miami e si ritrovava senza alloggio visto che il marito aveva venduto la casa di sua proprietà prima del trasferimento negli USA.
Le figlie andavano a vivere presso i nonni paterni, mentre moglie e marito andavano a stare in albergo. Qui il marito avrebbe continuato con i suoi comportamenti violenti, minacciando la moglie anche di morte, la quale decideva pertanto di trasferirsi presso il di lei padre. Il marito, invece, all'incirca nel 2011 subiva un TSO e un successivo ricovero in una struttura psichiatrica per la durata di
4 anni, fino circa al 2015.
Successivamente il si è trasferito a Milano, dove la moglie e le figlie lo hanno raggiunto CP_1 nel dicembre del 2022, senza tuttavia intraprendere una nuova convivenza coniugale, in quanto moglie e figli andavano a vivere in una Casa-Albergo mentre il rimaneva a vivere altrove. CP_1
È indubbio, visti i trascorsi che hanno coinvolto la famiglia e che hanno reso necessario nel 2012
l'intervento del TM di Foggia a tutela delle figlie (vedi meglio sotto), nonché dei Servizi Sociali territoriali, le denunce-querele sporte dalla moglie, le relazioni in atti (inerenti non solo questo procedimento ma anche i precedenti tenutisi a Foggia), quanto riportato dagli operatori intervenuti, i comportamenti assunti dal marito anche sul territorio di Milano, che il abbia tenuto nel corso del CP_1 matrimonio un comportamento aggressivo, violento e prevaricatore sulla moglie, anche alla presenza delle figlie, tanto che oggi la figlia maggiore che evidentemente ha più vivi ricordi delle Per_2 vicende familiari, non ha più alcun rapporto con il padre né intende averlo.
Pur ritenendo effettivamente accaduti gli episodi riportati dalla moglie, in particolare quelli più recenti, confluiti anche nella denuncia-querela del dicembre del 2023, tanto che questa stessa A.G. ha pronunciato un ordine di protezione nei confronti del Croce, ai fini del riconoscimento dell'addebito della separazione è necessaria la prova di specifici presupposti, che nel caso in esame non si ritengono sussistenti. pagina 12 di 20 Deve osservarsi infatti che, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, deve essere provata non solo la condotta violativa dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche la sua rilevanza causale rispetto la crisi coniugale, prova che deve essere fornita dalla parte che avanza la domanda, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle condotte addebitate quale causa della separazione (Cass. Sez. VI- I 19.2.2018 n. 3923; Cass. Sez. VI- I
14.8.2015 n. 16859; Cass. Sez. VI-I 15.12.2016 n. 25966).
Nel caso in esame è pressoché pacifico che il matrimonio, connotato da affectio coniugalis, sia terminato già parecchi anni addietro, con la cessazione della stessa convivenza matrimoniale.
Risulta, infatti, che dopo il rientro a Foggia da Miami, con il trasferimento della moglie presso il di lei padre e il ricovero psichiatrico del Croce (2011), i coniugi non abbiano più convissuto. Anche nel
2022, all'arrivo a Milano di moglie e figlie, queste sono andate a vivere in una casa albergo, senza il il quale è rimasto a vivere altrove. Deve ritenersi che già da allora fosse venuta meno la volontà CP_1 di condurre un vita coniugale connotata da convivenza, affettività, intimità. Lo stesso trasferimento della e delle figlie da Foggia a Milano non è stato dovuto alla ripresa di una affectio i coniugi, o Pt_1 al tentativo di riprovare con un progetto di vita comune per la ripresa del matrimonio, ma dipeso più che altro dallo stato di necessità in cui si è venuta a trovare la rimasta sola e senza abitazione Pt_1 dopo il ricovero del di lei padre in una RSA: l'unico appoggio e sostegno per ella e le figlie era il CP_1
e l'unica alternativa era raggiungerlo a Milano.
Non può, pertanto, nonostante i comportamenti violenti più recenti e certamente provati tenuti dal riconoscersi la sussistenza di un nesso di causalità tra questi e la fine del matrimonio, dovendosi CP_1 ritenere che il matrimonio tra le parti fosse già cessato a far data quanto meno dal 2011/2012.
Né i comportamenti contrari ai doversi che nascono del matrimonio precedenti al 2011/2012, dei quali vi è traccia nei documenti allegati, possono fondare la pronuncia di addebito, in quanto mancante il nesso di causa essendo stata chiesta la separazione oltre 12 anni dopo. Secondo il Supremo
Collegio ha una valenza determinante quanto al nesso di causalità l'elemento temporale, atteso che l'evento dissolutivo può rivelarsi già "prima facie"- e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte - non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta anti-doverosa di un coniuge. Va da sé, infatti, che occorre l'elemento della prossimità ("post hoc, ergo propter hoc"): la presunzione opera pagina 13 di 20 quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale (Cass. Civ. Sez. I 25.5.2016 n. 10823).
La responsabilità genitoriale
Evidenziato preliminarmente che la figlia nata il [...], ha vent'anni compiuti e Per_2 che la figlia , nata il [...], compirà diciassette anni il prossimo 17 ottobre e diventerà Per_1 maggiorenne tra un anno, il Tribunale ritiene di dover confermare l'affido di quest'ultima ai Servizi
Sociali del Comune di Milano, come richiesto dalle stesse parti e del curatore speciale fino al compimento della sua maggiore età.
Infatti, la situazione del nucleo familiare è sempre stata molto complicata nonché problematica.
Nel 2012 è stato avviato un procedimento a tutela delle due figlie minori, avente R.G. 281/2012 VG, ai sensi dell'art. 330 e ss. c.c. innanzi al TM di Foggia su ricorso urgente del P.M. a seguito di comunicazione da parte della Questura di Foggia, avendo i genitori manifestato gravi incapacità educative, in una situazione di reiterati maltrattamenti in famiglia ad opera del padre. Risulta, in particolare, l'emissione di un primo decreto provvisorio in data 30 maggio 2012, un secondo decreto provvisorio in data 19 giugno 2013 e un ulteriore decreto, probabilmente definitivo, in data 2 luglio
2014, con il quale veniva confermato l'affidamento delle minori all'Ambito Territoriale di Foggia perché le mantenesse collocate presso l'abitazione dei nonni materni con la madre e proseguisse tutti gli interventi in corso, inclusi gli incontri protetti padre-figlie.
Come già detto, dai suddetti documenti, nonché dalle allegazioni della ricorrente e in base a quanto anche riportato dalle figlie ai Servizi Sociali, è emerso che la è stata oggetto di violenze Pt_1 perpetrate per anni dal marito e che le due figlie e hanno sempre assistito a tali Per_2 Per_1 violenze, tanto che la maggiore ha deciso di interrompere qualsiasi tipo di rapporto con il padre ormai da tempo e che il è affetto da gravi disturbi psichici che lo hanno portato ad essere ricoverato CP_1 nella struttura il Ciclamino, via Leone XIII 263 Foggia, comunità che accoglie adulti con gravi patologie psichiatriche, all'incirca negli anni 2011-2015 a seguito di un TSO.
Gli ultimi episodi di violenza sono recenti, sono confluiti nella denuncia-querela sporta dalla in data 16.12.2023 ed hanno portato alla pronuncia dell'ordine di protezione. Pt_1
E' pendente a Monza un procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia, del quale non si sono avuti gli atti dal PM malgrado varie richieste. Il difensore della ha riferito Pt_1 che sta proseguendo molto lentamente e che la donna e le figlie si sono costituite parti civile. pagina 14 di 20
Per questi motivi
con ordinanza ex art. 473bis.22 veniva disposto l'affido ai Servizi Sociali del
Comune di Milano della figlia , con delega in merito a tutti una serie di incarichi a sostegno Per_1 del nucleo familiare, considerata l'assoluta inadeguatezza del padre e la situazione di estrema fragilità della madre.
Ad oggi, la situazione abitativa di madre e figlia, che era parsa sin da subito inadeguata (per scarsi spazi e problematiche igieniche) è stata risolta con il loro trasferimento a luglio del 2024 in una struttura di semiautonomia con indirizzo secretato come disposto dall'A.G., dove il nucleo vive nell'attualità.
La situazione della figlia , secondo quanto riferito dagli operatori dei Servizi e dal Per_1 curatore speciale nominato, appare tutto sommato positiva: continua a frequentare la scuola superiore presso l'Istituto scolastico “Kandinsky” con un buon rendimento scolastico;
è stata ammessa al quarto anno senza debiti. Grazie ad un progetto della struttura in cui è stata inserita, la ragazza stava usufruendo di un sostegno psicologico, che tuttavia dopo due incontri ha deciso di interrompere, secondo quanto riportato dalla relazione della Comunità del luglio 2025, sostenendo che al momento non ne sente la necessità. Ha deciso però di continuare a frequentare le ragazze dell'oratorio dove svolge attività di volontariato, di assistenza e di animazione ai bambini che frequentano il centro estivo.
La madre è apparsa più tranquilla e serena, iniziando ad occuparsi di sé e a sottoporsi a tutti gli esami medici che aveva trascurato negli anni precedenti. Ha intrapreso un tirocinio presso un istituto scolastico professionale, lavorando come aiuto nella segreteria. Su indicazione del servizio ha altresì provveduto a presentare domanda di assegnazione di un alloggio popolare e ha riferito di non aver più alcun contatto con il marito.
Tuttavia, gli operatori della Comunità ove vive insieme alle figlie hanno riportato nella relazione del luglio 2025 che: “In questo anno si è mostrata una donna fragile e ansiosa, con
Pt_1 un'eccessiva preoccupazione per le figlie tale da avere con loro problemi di comunicazione: questo è uno dei temi che ha spinto gli educatori a invogliare a rivolgersi ad uno psicologo. La signora di
Pt_1 dimostra in certe occasioni timorosa di avere un confronto con le figlie, teme il loro giudizio sia di madre che di donna;
è una madre che evita il confronto per non arrivare allo scontro non
Pt_1 essendo in grado di gestirlo, di conseguenza evita ogni tipo di discussione, di scambio di opinioni con le ragazze”. Inoltre, su sua richiesta la è stata agganciata al consultorio di riferimento per un
Pt_1
pagina 15 di 20 supporto psicologico. La richiesta nasce dal suo bisogno di essere sostenuta nell'affrontare le questioni legate al suo ruolo genitoriale “spesso compromesso dal passato e dalle denigrazioni e svalutazioni dovute alle violenze del marito, ma anche dal bisogno di essere accompagnata nella gestione delle figlie adolescenti in cerca della loro individualità e in parte portatrici di sofferenze profonde che lei stessa non ha ancora rielaborato, essendo ancora ferita e in una fase di ripresa personale” (vedi relazione del 16.07.2025 depositata dal curatore speciale in data 09.09.2025).
Pertanto, nonostante le positività da ultimo riportate, attesa anche tutta la situazione familiare come evoluta nel corso degli anni, appare più che opportuna la conferma dell'affido ai Servizi Sociali del Comune di Milano di , per garantire alla madre un adeguato sostegno, che appare ancora Per_1 necessario, e un monitoraggio del nucleo per evitare il ripresentarsi di situazioni di pregiudizio per la figlia minore.
Il collocamento di rimarrà presso la madre, con cui vive anche la sorella maggiore Per_1
nella struttura di semi-autonomia individuata allo stato. Per_2
Quanto alle frequentazioni del padre con si conferma la prosecuzione dell'attuale Per_1 percorso di spazio neutro: infatti nel corso dei colloqui con gli operatori ha manifestato il Per_1 proprio desiderio di incontrare il padre, richiesta che è stata sostenuta dai Servizi per consentirle di sperimentare la relazione con il padre in uno spazio adeguato a protetto, nonché dalla stessa madre che ha dichiarato di voler lasciare libera la figlia nel fare le sue scelte in ordine al rapporto con il padre.
In merito all'andamento del primo incontro il curatore speciale sentito in senso all'ultima udienza dell'11.09.2025 ha dichiarato: ha visto il padre in spazio neutro in un primo Per_1 incontro, è stato fissato il secondo il 23/9/2025 come richiesto da . Gli operatori mi hanno Per_1 detto che l'incontro è andato bene. Dagli operatori veniva fuori una Federica positiva, tanto da aver voluto prolungare l'incontro di 15 min. Gli operatori non hanno ancora fatto un calendario perché devono comprendere se voglia continuare o meno. Io ho suggerito a di approfittare Per_1 Per_1 di questo spazio, visto che tra poco compie 18 anni ed è l'ultima occasione per verificare la possibile ripresa della relazione col papà”.
Pertanto, il Tribunale ritiene di confermare il percorso di spazio neutro per gli incontri padre- figlia, con delega agli operatori dei servizi in ordine alla loro regolamentazione, tenuto conto dell'andamento degli stessi, della tenuta psico-fisica del padre (il quale purtroppo nonostante i ripetuti pagina 16 di 20 Cont inviti non ha inteso intraprendere un percorso presso il sminuendo le sue problematiche di salute),
e considerati i desiderata e il benessere esclusivo della minore.
Il monitoraggio dei Servizi Sociali
Il Tribunale ritiene necessario il mantenimento del monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali con proseguo/attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari a sostegno dei genitori e della figlia minore. In particolare:
- invitare nuovamente il signor a rivolgersi al C.P.S. territorialmente CP_1 competente per la sua presa in carico;
- fornire alla minore tutti gli interventi psico-socio-educativi che risultassero necessari e/o opportuni, in particolare un percorso di sostegno psicologico, ove la medesima lo richiedesse;
- fornire ad entrambi i genitori tutti gli interventi di sostegno e supporto che risultassero necessari e/o opportuni.
Gli operatori dovranno, altresì, tempestivamente comunicare alla Procura presso il Tribunale per i
Minorenni di Milano ogni situazione di pregiudizio che dovesse venire a crearsi per la minore.
Le condizioni economiche
Con l'ordinanza ex art. 415bis.22 cpc è stato posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie versando alla madre la somma di euro 300 mensili;
oltre ad un Pt_3 ulteriore somma di euro 300 quale compenso per l'ospitalità offerta a moglie e figlie dalla Casa
Albergo di Sesto San Giovanni don ND NO.
La ha chiesto che il contributo paterno per le figlie sia aumentato ad euro 600 (trecento Pt_1 per ciascuna figlia) e che siano a cario del tutti i costi dovuti relativi l'alloggio assegnato alla CP_1 ricorrente presso la Casa Albergo Mezzanotte di Sesto San Giovanni, dove hanno vissuto la ricorrente e le due figlie fino a luglio 2024.
Il ha chiesto che sia confermata la somma di euro 300,00 per il mantenimento delle figlie. CP_1
Il di lui difensore, all'ultima udienza dell'11.09.2025 ha fatto presente che la figlia maggiorenne risulta dalla relazione dei servizi sociali del luglio 2025 avere un contratto di lavoro di Per_2 apprendistato e quindi essere economicamente indipendente, ma non ha modificato le sue conclusioni.
Preliminarmente, in merito alla figlia di anni venti si evidenzia quanto riportato nella Per_2 relazione del luglio 2025: “è una ragazza molto autonoma e indipendente, che fatica a chiedere aiuto pagina 17 di 20 perché vuole farcela da sola in tutti gli ambiti della sua vita;
è una ragazza tenace e riservata.
è stata assunta nel mese di gennaio presso una catena di ristoranti, attualmente ha un Per_2 contratto di apprendistato di 36 mesi a turni su rotazione. racconta di trovarsi bene Per_2 nell'ambiente lavorativo (…) è una ragazza molto intelligente con grandi sogni per il futuro e anche con dei pensieri sull'oggi e su temi attuali;
è una ragazza curiosa e interessata a capire come funziona il mondo e si pone degli interrogativi (…), più volte ha raccontato e condiviso di avere come progetto futuro quello di spostarsi nei paesi del nord Europa e di iscriversi presso un'università in ambito di ingegneria meccanica o simili. Da quando ha iniziato a lavorare, ha deciso di mettere da parte i soldi per il suo progetto di studio all'estero, per il quale ha già preso informazioni e saprebbe già come muoversi in merito al trasferimento. Ha piena consapevolezza che oltre ad un piccolo tesoretto economico, deve avere superato l'esame di C1 di inglese per poter accedere al test di ingresso alle facoltà pertanto sta studiando in vista di questo ulteriori step necessario alla realizzazione del progetto”.
A fronte di quanto sopra riportato il Tribunale ritiene che la figlia di appena Per_2 vent'anni, debba essere ancora sostenuta. Il lavoro reperito, di cui riferisce il servizio sociale, ma del quale non c'è taccia in atti e del quale non si conoscono le condizioni, è comunque precario, inoltre la ragazza ha intenzione di proseguire gli studi. Dirimente è la considerazione che il difensore del CP_1 pur avendo fatto riferimento al contratto di lavoro di apprendistato, non abbia modificato le sue conclusioni ed abbia chiesto che il contributo di mantenimento paterno sia a favore di entrambe le figlie.
Quanto alle condizioni economico-patrimoniali delle parti si evidenzia quanto segue.
La durante gli anni matrimoniali non ha sostanzialmente svolto nessuna attività Pt_1 lavorativa. Con l'aiuto delle educatrici della struttura di semi-autonomia in cui è stata inserita con le figlie si è adoperata per la ricerca di un'occupazione: ha svolto uno stage formativo presso un istituto scolastico nel mese di novembre 2024 con termine a giugno 2025. Il riscontro che le hanno dato è molto positivo, di una signora attenta, capace e desiderosa di ampliare le proprie competenze in ambito lavorativo e relazionale. All'udienza del 20.03.2025 il difensore della riportava il contratto di Pt_1 lavoro presso la segreteria dell'istituto scolastico le sarebbe stato rinnovato quasi sicuramente.
Non sono state fornite indicazioni circa le somme percepite, che comunque si ritiene siano allo stato modeste. Ha fatto domanda per l'assegnazione di un alloggio ALER e percepisce l'assegno unico pagina 18 di 20 per la famiglia di circa 290 euro che cesserà per la figlia al compimento dei 21 anni. Pare Per_2 altresì che i nonni paterni versino la somma di 100 euro mensili a sostegno delle nipoti, sebbene non con regolarità.
Il lavora come operaio per Arcos soc. cop, sociale e percepisce un lordo annuo di circa CP_1
11mila euro (CU 2025). Ha dichiarato di svolgere, sebbene non con regolarità, qualche altro lavoretto a tempo determinato e di pagare la somma di euro 380 mensili per l'affitto di un posto letto.
Pertanto, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; i redditi delle parti;
i tempi di frequentazione padre/figli che sono azzerati;
l'età delle figlie;
tenuto altresì conto che la madre si sta dando da fare per inserirsi in un progetto lavorativo che possa renderla economicamente indipendente e che attualmente madre e figli vivono in una struttura di semi-autonomia, deve essere posto a carico del padre un contributo per il mantenimento delle figlie pari ad euro 400,00 mensili . Pt_3
Il contributo viene previsto OMNIA, come già disposto, attesi i delicati rapporti dei genitori, le denunce sporte dalla e il procedimento penale a cario del Croce ancora in corso. Pt_1
Nulla può statuire questo Tribunale in ordine al pagamento della Casa Albergo NO di
Sesto S. Giovanni, ove madre e figlie hanno vissuto fino al mese di luglio 2024, che sarà regolato secondo gli accordi sottoscritti con la struttura sui quali questa A.G non può incidere.
Le spese di lite
Visto il parziale accordo e la soccombenza della in ordine alla domanda di addebito e la Pt_1 soccombenza del quanto all'ordine di protezione, le spese di lite devono essere compensate. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile in FOGGIA il 15/01/2003, iscritto Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di FOGGIA nell'anno 2003, nell'anno 2003, atto n. 3,
Parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di FOGGIA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, pagina 19 di 20 3. Rigetta la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla Pt_1
4. Conferma l'affido della figlia minore nata in data [...] ai servizi sociali del Per_1 comune di Milano fino al compimento della maggiore età, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla salute, alla istruzione, alla educazione ed alla fissazione della residenza abituale,
5. Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano, anche in collaborazione con i servizi specialistici e sociosanitari del territorio e con il mantengano la minore collocata Per_3 presso la madre, mantenendo la secretazione dell'indirizzo ove il nucleo si è da ultimo trasferito;
mantengano uno stretto monitoraggio del nucleo;
inviino nuovamente il a CP_1 rivolgersi al CPS territorialmente competente per la sua presa in carico;
proseguano gli incontri protetti e osservati tra la minore e il padre in Spazio Neutro, solo se e fino a quando lo Per_1 vorrà, rispettando in ogni caso la sua volontà e il suo stato psico-emotivo; forniscano alla minore tutti gli interventi psico-socio-educativi che risultassero necessari e/o opportuni, in particolare un percorso di sostegno psicologico, ove la medesima lo richiedesse;
forniscano ad entrambi i genitori tutti gli interventi di sostegno e supporto che risultassero necessari e/o opportuni;
6. Pone a carico del l'obbligo di versare alla entro il 5 di ogni mese a decorrere dal CP_1 Pt_1 rateo di ottobre 2025, la somma di € 400 omnia a titolo di contributo di mantenimento delle due figlie, oltre alla rivalutazione AT annuale ed automatica con prima rivalutazione a ottobre
2026,
7. La madre continuerà a percepire integralmente l'AUF,
8. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite,
9. Le spese del curatore speciale saranno liquidate con separato decreto.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 24.09.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 28/02/2024, rimessa al Collegio alla udienza dell'11.09.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 24.09.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. SERRAO MARIA FAUSTINA con studio in VIA PERGOLESI, 6 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 23/11/2023 (N. 2023/6889)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. BENETTI GENOLINI MARIA URSULA con studio in VIA BOCCACCIO, 4
MILANO presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'
pagina 1 di 20 AVV. BATTISTELLA ELENA in qualità di curatore speciale della minore Persona_1 nata il [...], ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato in data 14/03/2024 (N. 2024/1655)
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 06.03.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Voglia il Tribunale di Milano:
1) dichiarare la separazione dei coniugi con addebito al marito per tutti i motivi già in atti;
2) affidare la figlia minore ai Servizi Sociali con collocamento presso la madre. Per_1
3) disporre che i Servizi avviino un percorso di incontri osservati e protetti tra e il padre in Per_1 spazio neutro tenendo conto delle esigenze della minore e verificando che la stessa manifesti una seria
e reale volontà di incontro con il padre, secondo un calendario compatibile con gli impegni di
e le esigenze di lavoro del Per_1 CP_1
4) disporre che i Servizi Sociali del Comune di Milano proseguano negli interventi in atto, in particolare nel sostengo psicologico a favore della madre e anche di qualora lo richieda, e Per_1 ogni altro intervento utile a sostegno del nucleo,
5) disporre che i Servizi Sociali insistano con il Croce affinché si sottoponga ad una valutazione con successiva eventuale presa in carico presso il CPS.
6) stabilire nella somma di € 300,00 omnia l'assegno a titolo di concorso al mantenimento della figlia
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e € 300,00 omnia a favore di Per_2 Per_1 minorenne, somme che il sig. dovrà versare entro il giorno 5 di ogni mese alla signora CP_1
con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e da rivalutarsi annualmente in base Parte_1 agli indici AT .
7) Porre a carico del sig. tutti i costi dovuti relativi l'alloggio assegnato alla CP_1 ricorrente presso la Casa Albergo Mezzanotte di Sesto San Giovanni, dove hanno vissuto la ricorrente
e le due figlie fino a luglio 2024.
pagina 2 di 20 Per il resistente:
Voglia il Tribunale
Respingere la richiesta di addebito in quanto infondata e non provata;
Confermare l'affidamento della figlia minore al Comune di Milano per almeno altri 12 mesi, Per_1 al fine di garantire il proseguimento degli interventi di supporto già in atto e garantire il diritto di visita paterno;
Incaricare il Comune di Milano di regolamentare gli incontri tra il padre e la figlia con Per_1 modalità protette, già prevedendo la possibilità di ampliamento e liberalizzazione se corrispondenti all'interesse della minore e da lei richiesto;
Confermare a carico del Signor un contributo al mantenimento delle figlie omnicomprensivo di CP_1
€ 300,00;
Prevedere che l'SS UN venga percepito integralmente dalla madre;
Con vittoria di spese e onorari di causa.
Per il curatore speciale:
Voglia il Tribunale di Milano
- confermare l'affidamento della minore al Comune di Milano, con limitazione della Persona_1 responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, fino a che la medesima diverrà maggiorenne (17 ottobre 2026);
- incaricare i Servizi Sociali del Comune di Milano, anche in collaborazione con i servizi specialistici e socio-sanitari del territorio e con il di proseguire negli incarichi già conferiti e negli Per_3 interventi in atto, e in particolare di:
▪ mantenere uno stretto monitoraggio del nucleo;
▪ mantenere la minore collocata presso la madre, nell'attuale situazione abitativa, disponendo che il relativo indirizzo rimanga secretato;
▪ invitare nuovamente il signor a rivolgersi al C.P.S. territorialmente competente per CP_1 la sua presa in carico;
▪ proseguire gli incontri protetti e osservati tra la minore e il padre in Spazio Neutro, solo se e fino a quando lo vorrà, rispettando in ogni caso la sua volontà e il suo stato psico-emotivo; Per_1
pagina 3 di 20 ▪ fornire alla minore tutti gli interventi psico-socio-educativi che risultassero necessari e/o opportuni, in particolare un percorso di sostegno psicologico, ove la medesima lo richiedesse;
▪ fornire ad entrambi i genitori tutti gli interventi di sostegno e supporto che risultassero necessari e/o opportuni;
- porre a carico del padre, signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1 figlia minore con il versamento a favore della madre, signora , dell'importo Per_1 Parte_1 mensile di Euro 300,00 omnia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT - costo vita, nonché di provvedere al pagamento integrale di tutti i costi che risultassero ancora dovuti relativi all'alloggio alla stessa assegnato presso la Casa Albergo
NO di Sesto S. Giovanni, ove madre e figlie hanno vissuto fino al mese di luglio 2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in FOGGIA il Parte_1 CP_1
15/01/2003, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di FOGGIA nell'anno 2003, atto n. 3,
Parte I,
Dal matrimonio sono nate due figlie: nata il [...], e , nata il Per_2 Per_1
17.10.2008.
Con ricorso depositato in data 28.02.2024 la chiedeva pronuncia di separazione con Pt_1 addebito al marito, l'affido esclusivo della figlia con prevalente collocamento presso di sé, un Per_1 contributo di mantenimento per le figlie di euro 800 mensili e un contributo di mantenimento per sé di euro 200 mensili, allegava: -di essere sempre stata maltratta dal marito che nel corso degli anni le aveva impedito di lavorare, di mantenere contatti con la famiglia di origine e con le amicizie, l'aveva segregata in casa e le aveva più volte usato violenza fisica ed anche violenza sessuale, -che dopo un TSO nel 2011 il marito era rimasto 4 anni in una comunità che accoglie adulti con gravi patologie psichiatriche ed ella aveva abitato con le figlie presso il proprio padre vivendo un periodo di relativa serenità, -che il TM di
Bari era intervenuto in data 31 maggio 2012 limitando la responsabilità genitoriale e dando conto delle continue violenze e dei maltrattamenti subiti dalla signora in presenza delle figlie, -che il marito Pt_1
pagina 4 di 20 nel 2022 aveva costretto il nucleo familiare a trasferirsi da Foggia a Milano ma, in assenza di una casa, moglie e figlie avevano alloggiato a Sesto San Giovanni presso una Casa Albergo ed il marito aveva ripreso a minacciarla di morte se avesse riferito agli assistenti sociali le violenze subite, -che nel 2023 ella aveva deciso di intraprendere un percorso presso il ed era entrata in contatto con il Per_3
Servizio Sociale Unità di Milano Welfare Municipio 1 ed anche le figlie e Per_2 Per_1 ricevevano un sostegno psicologico con la dr.ssa del predetto Servizio Sociale, -che Persona_4 più volte il marito si era presentato presso la Casa Albergo in piena notte mettendosi ad urlare e minacciandola -che ella nel dicembre del 2023 lo aveva denunciato.
Con decreto del 5.3.2024 di fissazione della udienza di prima comparizione veniva richiesto ai servizi sociali di Milano l'invio di una relazione sulla minore e sul nucleo familiare e chiesto Per_1 al PM di Monza di comunicare la pendenza di procedimenti penali a carico del Veniva CP_1 nominato un curatore speciale per la minore nella persona dell'avv. Elena Battistella del foro Per_1 di Milano.
La ricorrente in data 23.4.2024 depositava la prima memoria ex art. 437 bis .17 c.p.c. depositando alcuni atti del TM di Bari e, a modifica della domanda di cui al ricorso, chiedeva l'affidamento ai servizi sociali della figlia minorenne e l'emissione di un ordine di protezione Per_1 nei confronti del marito ex art. 473 bis 46, 473 bis 69 e 473 bis 70 cpc, in particolare di non avvicinarsi al domicilio della ricorrente e delle figlie, alle scuole frequentate da e ed ad ogni Per_1 Per_2 altro luogo abitualmente frequentato da madre e figlie.
In data 18.4.2024 si costituiva il curatore speciale aderendo alle domande della ricorrente.
In data 03.05.2024 si costitutiva seppur tardivamente il che eccepiva la nullità della CP_1 notifica, contestava la ricostruzione dei fatti della ricorrente ed evidenziava di essere invalido all'80%, di assumere regolarmente una terapia farmacologica che gli era stata prescritta dall'istituto di igiene mentale di Foggia, e di lavorare per la con contratto a tempo indeterminato e Controparte_2 qualifica di operaio, svolgendo lavori di pulizia con uno stipendio netto di circa € 770,00 al mese, ed anche con la da luglio 2022 facendo lavori di pulizie con contratti a tempo determinato di CP_3 uno o due mesi spesso rinnovati, con guadagni netti in busta paga di € 600,00-800,00, riferiva di pagare per un posto letto in zona Corvetto € 380,00 al mese e provvedere al pagamento dell'alloggio di moglie e figlie con un esborso di € 500,00-800,00 mensile. Concordava con la domanda di affidamento della figlia in via esclusiva alla madre, visite libere da stabilire con la figlia minore, il rigetto della domanda pagina 5 di 20 di addebito, un contributo di mantenimento da versarsi direttamente alla Casa Albergo, nelle somme di
€ 500/800 mensili già concordate con la predetta struttura, spese extra al 50% e l'AUF integralmente alla madre.
All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 05.03.2024, tenutasi in data 09.05.2024, venivano sentite entrambe la parti: la ricorrente con il proprio difensore insisteva nella domanda di allontanamento, con adesione del curatore speciale, domanda cui il difensore del resistente e lo stesso resistente non si opponevano.
Con ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. il Presidente relatore così provvedeva:
“(…) Quanto all'ordine di protezione
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Nella denuncia querela la ha ricordato i maltrattamenti subiti dalla nascita della Pt_1 seconda figlia, che si sono nuovamente ripresentati dal febbraio 2023 quando il marito aveva ripreso a minacciarla di morte ed aveva iniziato ad essere aggressivo anche nei confronti della figlia maggiorenne. Ella si era rivolta al i Milano che l'aveva messa in contatto con i servizi sociali Per_3 di Milano Municipio 1. Riferiva che le figlie non volevano più vedere il padre e che questi si era presentato nella Casa Albergo nel dicembre 2023 urlando e ricattandola.
I servizi sociali del Comune di Milano hanno riferito nella relazione inviata in data 6.5.2024 che in un colloquio con il questi ha dichiarato nei confronti della moglie: “gliela farò pagare , CP_1 la metterò in strada” ed anche della decisione delle figlie di non voler più incontrare il padre.
Gli atti del TM di Bari degli anni 2011/2014 danno conto dei gravi maltrattamenti che il CP_1 ha messo in atto nei confronti della moglie, dal marito “totalmente plagiata” che hanno portato all'affidamento delle due figlie, in allora entrambe minori, al comune di Foggia con collocamento delle minori con la madre presso i nonni materni.
Gli accessi del padre nell'Ostello di Sesto San Giovanni sono stati riferiti dalla ricorrente alla scorsa udienza, denunciati dalla stessa (quantomeno il primo non essendosi ancora verificati i successivi) alla Questura di Milano il 16.12.2023, riferiti dalla stessa ai servizi sociali e confermati dalla figlia minore nell'incontro con il curatore speciale (cfr. comparsa di costituzione). La stessa
ha riferito ai servizi che a causa delle incursione paterne nell'ostello aveva deciso di Per_1 cambiare il percorso per raggiungere la scuola, conosciuto dal padre, per non rischiare di incontrarlo.
pagina 6 di 20 Il non si è sostanzialmente opposto all'adozione dell'ordine di protezione dichiarando CP_1 alla scorsa udienza: “. Io sono disposto a firmare anche un documento che preveda di non avvicinarmi
a loro”. Neppure si è opposto il suo difensore.
Si ritiene che le problematiche psichiatriche del la sua modalità aggressiva e CP_1 minacciosa posta in essere nel corso del matrimonio, i gravi fatti di violenza domestica accertati dal
TM di Bari, e tre recenti episodi di incursione della casa albergo dove vivono la moglie e le figlie, la mancanza di controllo anche con gli operatori dei servizi sociali ai quali ha riferito frasi minacciose nei confronti della moglie, siano elementi sufficienti a ritenere che la condotta del sia di grave CP_1 pregiudizio alla integrità fisica e morale della moglie e delle figlie e che gli agiti violenti possano essere reiterati ed aggravati mettendo in serio pericolo l'incolumità del nucleo familiare.
Deve pertanto ordinarsi la cessazione delle condotte pregiudizievoli e il divieto di avvicinamento alla moglie ed alle figlie, in particolare alla Casa Albergo ON ND NO di
Sesto San Giovanni via Fogagnolo 29, ed alle scuole frequentate dalle figlie: l'Istituto Kandinsky di
Milano e l'Istituto economico De Nicola di Milano.
Quanto alla genitorialità
Si ritiene di accogliere la domanda delle parti di affidamento di ai servizi sociali di Per_1
Milano con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori vista la assoluta inadeguatezza del padre e vista la fragilità della madre. I servizi devono essere incaricati di una serie di interventi come specificatamente indicati nel dispositivo.
Quanto alle condizioni economiche
Vista la situazione lavorativa del padre e le sue condizioni economiche, rilevato che il padre ha dichiarato di sostenere un carico di circa € 600 mensili per il pagamento della retta della Casa
Albergo di Sesto San Giovanni e che a breve moglie e figlie dovranno lasciare questa sistemazione per ordine del Comune di chiusura della struttura e che i servizi di Milano dovranno reperire una nuova soluzione per il nucleo familiare senza oneri economici o con oneri modesti, visto che la moglie recepisce solo l'AUF per circa € 300 mensili e a breve il reddito di inclusione, si ritiene necessario che il padre versi a titolo di contributo di mantenimento per le figlie la somma di € 300 mensili a decorrere dal rateo di maggio 2024 e la somma di € 300 mensili alla Casa Albergo per garantire la ospitalità di moglie e figlie.
P .Q .M.
pagina 7 di 20 Visti gli artt. 473 bis .22, .46 e .70 c.p.c.
ORDINA
a nato a Nato a [...] il [...] residente formalmente a MILANO CP_1 in via Strehler n. 2, con sede di lavoro presso Milano viale Monza 258, di Controparte_2 cessare immediatamente ogni condotta violenta e minacciosa nei confronti della moglie Pt_1
nata a [...] il [...] e domiciliata nella Casa Albergo ON ND NO
[...] di Sesto San Giovanni via Fogagnolo 29 ed alle figlie nata in data [...] e Per_2 Per_1 nata in data [...], residenti con la madre,
PRESCRIVE
a di non avvicinarsi alla moglie ed alle figlie, CP_1
PRESCRIVE
a di non avvicinarsi, in particolare, alla Casa Albergo ON ND CP_1
NO di Sesto San Giovanni via Fogagnolo 29, dove vivono moglie e figlie ed alle scuole delle figlie in Milano l'Istituto Kandinsky e l'Istituto economico De Nicola,
DETERMINA in mesi 10 la durata dei pronunciati ordini di protezione a decorrere dalla data della loro esecuzione,
ORDINA che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza
Pubblica competente per territorio che provvederà a notificare il presente provvedimento all'intimato,
Pt_2 la figlia minore nata in data [...] al servizi sociali del comune di Milano con Per_1 limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, alla istruzione, alla educazione ed alla fissazione della residenza abituale,
DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Milano, anche in collaborazione con i servizi specialistici e socio-sanitari del territorio mantengano la minore collocata presso la madre;
pagina 8 di 20 individuino con urgenza una nuova soluzione abitativa per l'intero nucleo (la madre con le due figlie), ove siano garantiti adeguati spazi in autonomia e privacy, disponendo la secretazione dell'indirizzo ove il nucleo sarà trasferito;
assicurino la presa in carico del signor da parte del C.P.S. territorialmente CP_1 competente;
forniscano alla minore tutti gli interventi psico-socio-educativi che risultassero necessari
e/o opportuni, in primo luogo un percorso di sostegno psicologico;
forniscano ad entrambi i genitori tutti gli interventi di sostegno e supporto che risultassero necessari e/o opportuni;
acquisiscano presso i servizi sociali di Foggia le relazioni relative al nucleo familiare degli anni 2012/2014 al fine di avere piena contezza dell'intera vicenda familiare, di quali interventi siano stati sino ad oggi posti in essere riguardo ai coniugi e alle loro due figlie e di quale esito essi abbiano avuto,
PONE
a carico del l'obbligo di versare alla entro il 5 di ogni mese a decorrere dal rateo CP_1 Pt_1 di maggio 2024, la somma di € 300 omnia a titolo di contributo di mantenimento delle due figlie, oltre alla rivalutazione AT annuale ed automatica con prima rivalutazione a maggio 2025, e di versare alla Casa Albergo di Sesto San Giovanni ON ND NO €300 mensili a titolo di compenso per l'ospitalità offerta a moglie e figlie,
INVITA il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, già sollecitato con decreto in data 5.3.2024, di comunicare tempestivamente a questo Ufficio se pendano procedimenti penali carico di nato a [...] il [...] per ipotesi di reato nei confronti di nata CP_1 Parte_1
a Foggia il 19.3.1971 e di inviare gli atti ostensibili entro la data della udienza di prima comparizione,
DISPONE che gli assistenti sociali del comune di Milano inviino una relazione entro la data della prossima udienza per dar conto della situazione psicofisica della minore e degli interventi attuati” il giudice fissava l'udienza in prosecuzione della prima comparizione, per verificare l'evoluzione del nucleo familiare per il 24.10.2024.
pagina 9 di 20 Alla suddetta udienza, sentite nuovamente le parti, il resistente insisteva nella riduzione del contributo di mantenimento per le figlie posto a suo carico, il curatore speciale evidenziava che la figlia non aveva manifestato chiusura nell'incontrare il padre, ma che considerati i possibili disturbi Per_1 psichiatrici del padre era necessario subordinare gli eventuali incontri padre-figlia ad un percorso Cont presso il Pertanto, il Presidente relatore così provvedeva:
“1. Rigetta la domanda di riduzione di contributo di mantenimento
2. Dispone che i servizi sociali di Milano proseguano negli interventi in atto in particolare nei percorsi di sostegno psicologico a favore della figlia minore e della madre, proseguano nel monitoraggio sul nucleo, invitino nuovamente il ad una valutazione e presa in carico presso il CP_1
CPS, e forniscano tutti gli interventi necessari o utili al nucleo familiare,
3. Dispone che i servizi sociali – equipe abuso e maltrattamenti - del comune di Foggia inviino all'ufficio le relazioni inviate al Tribunale per i minorenni di Bari degli stessi servizi e acquisite dalle strutture sul territorio e dai servizi specialistici che hanno preso in carico il nucleo familiare,
4. Dispone che detta documentazione sia inviata in forma integrale senza cancellature e nel termine del 15 gennaio 2025.
5. Invita la Procura della Repubblica di Monza ad inviare all'ufficio prima della fissata udienza gli atti ostensibili relativi alle indagini nei confronti di nato a [...] il CP_1
3.11.1970 cf (PM dr. Salvatore Bellomo n. PP 1974/2024). CodiceFiscale_3
6. Concede termine ai servizi di Milano per l'invio delle relazioni fino al 10.3.2025” e rinviava per il completamente dell'udienza di prima comparizione al 20 marzo 2025.
Alla suddetta udienza, sentite nuovamente le parti, il curatore speciale e i difensori, il Presidente assumeva i seguenti provvedimenti:
“- dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano proseguano negli interventi in atto, in particolare nel sostengo psicologico a favore della madre e anche di qualora lo richieda, nel Per_1 monitoraggio del nucleo familiare e ogni altro intervento utile a sostegno del nucleo,
- dispone che i Servizi Sociali insistano con il affinché si sottoponga ad una valutazione CP_1 con successiva eventuale presa in carico presso il CPS,
- dispone che i Servizi avvino un percorso di incontri osservati e protetti tra e il padre Per_1 in spazio neutro tenendo conto delle esigenze della minore e verificando che la stessa manifesti una
pagina 10 di 20 seria e reale volontà di incontro con il padre. Predisporranno i servizi un calendario che sarà compatibile con gli impegni di e le esigenze di lavoro del Per_1 CP_1
- invita parte resistente a depositare il verbale di invalidità INPS del CP_1
- invita parte ricorrente a depositare il capo di imputazione del procedimento penale innanzi alla Procura di Monza a carico del e provvedimenti eventualmente presi dall' CP_1 CP_5
- dispone che i Servizi Sociali inviino una relazione di aggiornamento entro il 15.07.2025” e rinviava all'udienza dell'11.09.2025 per esame della relazione dei Servizi Sociali anticipando che a questa udienza avrebbe potuto essere disposta la discussione orale della causa e pertanto invitava le parti a depositare foglio di precisazione delle conclusioni prima della stessa.
Alla suddetta udienza, sentito il curatore speciale che dava atto dell'inizio positivo del percorso di spazio neutro padre-figlia, i difensori davano atto di avere depositato le domande finali del giudizio e si riportavano alle stesse ed insistevano per il loro accoglimento, pertanto il Presidente relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione che veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 24.09.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, il tenore delle reciproche deduzioni che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito
La ha chiesto l'addebito della separazione al marito, allegando che il marito aveva tenuto Pt_1 comportamenti contrari in modo grave ai doveri nascenti dal matrimonio e determinando così
l'intollerabilità della convivenza e la necessità della richiesta di separazione.
Nel ricorso introduttivo, l'unico atto in cui la ricorrente si sofferma sulla propria domanda di addebito, viene riportata tutta una serie di comportamenti prevaricatori e violenti del iniziati nel CP_1
2008, con la nascita della secondogenita . In particolare, il marito mortificava la moglie Per_1
pagina 11 di 20 costringendola ad un isolamento casalingo, senza possibilità di interagire con l'esterno, con amici e parenti, arrivando anche a picchiarla con pugni e strattonamenti.
Le cose erano poi peggiorate con la decisione del marito di trasferirsi a Miami (USA) nel 2010 per avviare una carriera di attore, ove ella sempre più isolata in un paese straniero aveva subito reiterate violenze anche fisiche e sessuali culminate in un episodio fuori casa in cui il marito le aveva messo le mani al collo arrivando quasi a strangolarla e la figlia aveva richiesto l'intervento della Per_2
Polizia. Qualche settimana dopo il suddetto episodio la famiglia veniva rimpatriata a Foggia tramite il
Consolato Italiano di Miami e si ritrovava senza alloggio visto che il marito aveva venduto la casa di sua proprietà prima del trasferimento negli USA.
Le figlie andavano a vivere presso i nonni paterni, mentre moglie e marito andavano a stare in albergo. Qui il marito avrebbe continuato con i suoi comportamenti violenti, minacciando la moglie anche di morte, la quale decideva pertanto di trasferirsi presso il di lei padre. Il marito, invece, all'incirca nel 2011 subiva un TSO e un successivo ricovero in una struttura psichiatrica per la durata di
4 anni, fino circa al 2015.
Successivamente il si è trasferito a Milano, dove la moglie e le figlie lo hanno raggiunto CP_1 nel dicembre del 2022, senza tuttavia intraprendere una nuova convivenza coniugale, in quanto moglie e figli andavano a vivere in una Casa-Albergo mentre il rimaneva a vivere altrove. CP_1
È indubbio, visti i trascorsi che hanno coinvolto la famiglia e che hanno reso necessario nel 2012
l'intervento del TM di Foggia a tutela delle figlie (vedi meglio sotto), nonché dei Servizi Sociali territoriali, le denunce-querele sporte dalla moglie, le relazioni in atti (inerenti non solo questo procedimento ma anche i precedenti tenutisi a Foggia), quanto riportato dagli operatori intervenuti, i comportamenti assunti dal marito anche sul territorio di Milano, che il abbia tenuto nel corso del CP_1 matrimonio un comportamento aggressivo, violento e prevaricatore sulla moglie, anche alla presenza delle figlie, tanto che oggi la figlia maggiore che evidentemente ha più vivi ricordi delle Per_2 vicende familiari, non ha più alcun rapporto con il padre né intende averlo.
Pur ritenendo effettivamente accaduti gli episodi riportati dalla moglie, in particolare quelli più recenti, confluiti anche nella denuncia-querela del dicembre del 2023, tanto che questa stessa A.G. ha pronunciato un ordine di protezione nei confronti del Croce, ai fini del riconoscimento dell'addebito della separazione è necessaria la prova di specifici presupposti, che nel caso in esame non si ritengono sussistenti. pagina 12 di 20 Deve osservarsi infatti che, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, deve essere provata non solo la condotta violativa dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche la sua rilevanza causale rispetto la crisi coniugale, prova che deve essere fornita dalla parte che avanza la domanda, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle condotte addebitate quale causa della separazione (Cass. Sez. VI- I 19.2.2018 n. 3923; Cass. Sez. VI- I
14.8.2015 n. 16859; Cass. Sez. VI-I 15.12.2016 n. 25966).
Nel caso in esame è pressoché pacifico che il matrimonio, connotato da affectio coniugalis, sia terminato già parecchi anni addietro, con la cessazione della stessa convivenza matrimoniale.
Risulta, infatti, che dopo il rientro a Foggia da Miami, con il trasferimento della moglie presso il di lei padre e il ricovero psichiatrico del Croce (2011), i coniugi non abbiano più convissuto. Anche nel
2022, all'arrivo a Milano di moglie e figlie, queste sono andate a vivere in una casa albergo, senza il il quale è rimasto a vivere altrove. Deve ritenersi che già da allora fosse venuta meno la volontà CP_1 di condurre un vita coniugale connotata da convivenza, affettività, intimità. Lo stesso trasferimento della e delle figlie da Foggia a Milano non è stato dovuto alla ripresa di una affectio i coniugi, o Pt_1 al tentativo di riprovare con un progetto di vita comune per la ripresa del matrimonio, ma dipeso più che altro dallo stato di necessità in cui si è venuta a trovare la rimasta sola e senza abitazione Pt_1 dopo il ricovero del di lei padre in una RSA: l'unico appoggio e sostegno per ella e le figlie era il CP_1
e l'unica alternativa era raggiungerlo a Milano.
Non può, pertanto, nonostante i comportamenti violenti più recenti e certamente provati tenuti dal riconoscersi la sussistenza di un nesso di causalità tra questi e la fine del matrimonio, dovendosi CP_1 ritenere che il matrimonio tra le parti fosse già cessato a far data quanto meno dal 2011/2012.
Né i comportamenti contrari ai doversi che nascono del matrimonio precedenti al 2011/2012, dei quali vi è traccia nei documenti allegati, possono fondare la pronuncia di addebito, in quanto mancante il nesso di causa essendo stata chiesta la separazione oltre 12 anni dopo. Secondo il Supremo
Collegio ha una valenza determinante quanto al nesso di causalità l'elemento temporale, atteso che l'evento dissolutivo può rivelarsi già "prima facie"- e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte - non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta anti-doverosa di un coniuge. Va da sé, infatti, che occorre l'elemento della prossimità ("post hoc, ergo propter hoc"): la presunzione opera pagina 13 di 20 quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale (Cass. Civ. Sez. I 25.5.2016 n. 10823).
La responsabilità genitoriale
Evidenziato preliminarmente che la figlia nata il [...], ha vent'anni compiuti e Per_2 che la figlia , nata il [...], compirà diciassette anni il prossimo 17 ottobre e diventerà Per_1 maggiorenne tra un anno, il Tribunale ritiene di dover confermare l'affido di quest'ultima ai Servizi
Sociali del Comune di Milano, come richiesto dalle stesse parti e del curatore speciale fino al compimento della sua maggiore età.
Infatti, la situazione del nucleo familiare è sempre stata molto complicata nonché problematica.
Nel 2012 è stato avviato un procedimento a tutela delle due figlie minori, avente R.G. 281/2012 VG, ai sensi dell'art. 330 e ss. c.c. innanzi al TM di Foggia su ricorso urgente del P.M. a seguito di comunicazione da parte della Questura di Foggia, avendo i genitori manifestato gravi incapacità educative, in una situazione di reiterati maltrattamenti in famiglia ad opera del padre. Risulta, in particolare, l'emissione di un primo decreto provvisorio in data 30 maggio 2012, un secondo decreto provvisorio in data 19 giugno 2013 e un ulteriore decreto, probabilmente definitivo, in data 2 luglio
2014, con il quale veniva confermato l'affidamento delle minori all'Ambito Territoriale di Foggia perché le mantenesse collocate presso l'abitazione dei nonni materni con la madre e proseguisse tutti gli interventi in corso, inclusi gli incontri protetti padre-figlie.
Come già detto, dai suddetti documenti, nonché dalle allegazioni della ricorrente e in base a quanto anche riportato dalle figlie ai Servizi Sociali, è emerso che la è stata oggetto di violenze Pt_1 perpetrate per anni dal marito e che le due figlie e hanno sempre assistito a tali Per_2 Per_1 violenze, tanto che la maggiore ha deciso di interrompere qualsiasi tipo di rapporto con il padre ormai da tempo e che il è affetto da gravi disturbi psichici che lo hanno portato ad essere ricoverato CP_1 nella struttura il Ciclamino, via Leone XIII 263 Foggia, comunità che accoglie adulti con gravi patologie psichiatriche, all'incirca negli anni 2011-2015 a seguito di un TSO.
Gli ultimi episodi di violenza sono recenti, sono confluiti nella denuncia-querela sporta dalla in data 16.12.2023 ed hanno portato alla pronuncia dell'ordine di protezione. Pt_1
E' pendente a Monza un procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia, del quale non si sono avuti gli atti dal PM malgrado varie richieste. Il difensore della ha riferito Pt_1 che sta proseguendo molto lentamente e che la donna e le figlie si sono costituite parti civile. pagina 14 di 20
Per questi motivi
con ordinanza ex art. 473bis.22 veniva disposto l'affido ai Servizi Sociali del
Comune di Milano della figlia , con delega in merito a tutti una serie di incarichi a sostegno Per_1 del nucleo familiare, considerata l'assoluta inadeguatezza del padre e la situazione di estrema fragilità della madre.
Ad oggi, la situazione abitativa di madre e figlia, che era parsa sin da subito inadeguata (per scarsi spazi e problematiche igieniche) è stata risolta con il loro trasferimento a luglio del 2024 in una struttura di semiautonomia con indirizzo secretato come disposto dall'A.G., dove il nucleo vive nell'attualità.
La situazione della figlia , secondo quanto riferito dagli operatori dei Servizi e dal Per_1 curatore speciale nominato, appare tutto sommato positiva: continua a frequentare la scuola superiore presso l'Istituto scolastico “Kandinsky” con un buon rendimento scolastico;
è stata ammessa al quarto anno senza debiti. Grazie ad un progetto della struttura in cui è stata inserita, la ragazza stava usufruendo di un sostegno psicologico, che tuttavia dopo due incontri ha deciso di interrompere, secondo quanto riportato dalla relazione della Comunità del luglio 2025, sostenendo che al momento non ne sente la necessità. Ha deciso però di continuare a frequentare le ragazze dell'oratorio dove svolge attività di volontariato, di assistenza e di animazione ai bambini che frequentano il centro estivo.
La madre è apparsa più tranquilla e serena, iniziando ad occuparsi di sé e a sottoporsi a tutti gli esami medici che aveva trascurato negli anni precedenti. Ha intrapreso un tirocinio presso un istituto scolastico professionale, lavorando come aiuto nella segreteria. Su indicazione del servizio ha altresì provveduto a presentare domanda di assegnazione di un alloggio popolare e ha riferito di non aver più alcun contatto con il marito.
Tuttavia, gli operatori della Comunità ove vive insieme alle figlie hanno riportato nella relazione del luglio 2025 che: “In questo anno si è mostrata una donna fragile e ansiosa, con
Pt_1 un'eccessiva preoccupazione per le figlie tale da avere con loro problemi di comunicazione: questo è uno dei temi che ha spinto gli educatori a invogliare a rivolgersi ad uno psicologo. La signora di
Pt_1 dimostra in certe occasioni timorosa di avere un confronto con le figlie, teme il loro giudizio sia di madre che di donna;
è una madre che evita il confronto per non arrivare allo scontro non
Pt_1 essendo in grado di gestirlo, di conseguenza evita ogni tipo di discussione, di scambio di opinioni con le ragazze”. Inoltre, su sua richiesta la è stata agganciata al consultorio di riferimento per un
Pt_1
pagina 15 di 20 supporto psicologico. La richiesta nasce dal suo bisogno di essere sostenuta nell'affrontare le questioni legate al suo ruolo genitoriale “spesso compromesso dal passato e dalle denigrazioni e svalutazioni dovute alle violenze del marito, ma anche dal bisogno di essere accompagnata nella gestione delle figlie adolescenti in cerca della loro individualità e in parte portatrici di sofferenze profonde che lei stessa non ha ancora rielaborato, essendo ancora ferita e in una fase di ripresa personale” (vedi relazione del 16.07.2025 depositata dal curatore speciale in data 09.09.2025).
Pertanto, nonostante le positività da ultimo riportate, attesa anche tutta la situazione familiare come evoluta nel corso degli anni, appare più che opportuna la conferma dell'affido ai Servizi Sociali del Comune di Milano di , per garantire alla madre un adeguato sostegno, che appare ancora Per_1 necessario, e un monitoraggio del nucleo per evitare il ripresentarsi di situazioni di pregiudizio per la figlia minore.
Il collocamento di rimarrà presso la madre, con cui vive anche la sorella maggiore Per_1
nella struttura di semi-autonomia individuata allo stato. Per_2
Quanto alle frequentazioni del padre con si conferma la prosecuzione dell'attuale Per_1 percorso di spazio neutro: infatti nel corso dei colloqui con gli operatori ha manifestato il Per_1 proprio desiderio di incontrare il padre, richiesta che è stata sostenuta dai Servizi per consentirle di sperimentare la relazione con il padre in uno spazio adeguato a protetto, nonché dalla stessa madre che ha dichiarato di voler lasciare libera la figlia nel fare le sue scelte in ordine al rapporto con il padre.
In merito all'andamento del primo incontro il curatore speciale sentito in senso all'ultima udienza dell'11.09.2025 ha dichiarato: ha visto il padre in spazio neutro in un primo Per_1 incontro, è stato fissato il secondo il 23/9/2025 come richiesto da . Gli operatori mi hanno Per_1 detto che l'incontro è andato bene. Dagli operatori veniva fuori una Federica positiva, tanto da aver voluto prolungare l'incontro di 15 min. Gli operatori non hanno ancora fatto un calendario perché devono comprendere se voglia continuare o meno. Io ho suggerito a di approfittare Per_1 Per_1 di questo spazio, visto che tra poco compie 18 anni ed è l'ultima occasione per verificare la possibile ripresa della relazione col papà”.
Pertanto, il Tribunale ritiene di confermare il percorso di spazio neutro per gli incontri padre- figlia, con delega agli operatori dei servizi in ordine alla loro regolamentazione, tenuto conto dell'andamento degli stessi, della tenuta psico-fisica del padre (il quale purtroppo nonostante i ripetuti pagina 16 di 20 Cont inviti non ha inteso intraprendere un percorso presso il sminuendo le sue problematiche di salute),
e considerati i desiderata e il benessere esclusivo della minore.
Il monitoraggio dei Servizi Sociali
Il Tribunale ritiene necessario il mantenimento del monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali con proseguo/attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari a sostegno dei genitori e della figlia minore. In particolare:
- invitare nuovamente il signor a rivolgersi al C.P.S. territorialmente CP_1 competente per la sua presa in carico;
- fornire alla minore tutti gli interventi psico-socio-educativi che risultassero necessari e/o opportuni, in particolare un percorso di sostegno psicologico, ove la medesima lo richiedesse;
- fornire ad entrambi i genitori tutti gli interventi di sostegno e supporto che risultassero necessari e/o opportuni.
Gli operatori dovranno, altresì, tempestivamente comunicare alla Procura presso il Tribunale per i
Minorenni di Milano ogni situazione di pregiudizio che dovesse venire a crearsi per la minore.
Le condizioni economiche
Con l'ordinanza ex art. 415bis.22 cpc è stato posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie versando alla madre la somma di euro 300 mensili;
oltre ad un Pt_3 ulteriore somma di euro 300 quale compenso per l'ospitalità offerta a moglie e figlie dalla Casa
Albergo di Sesto San Giovanni don ND NO.
La ha chiesto che il contributo paterno per le figlie sia aumentato ad euro 600 (trecento Pt_1 per ciascuna figlia) e che siano a cario del tutti i costi dovuti relativi l'alloggio assegnato alla CP_1 ricorrente presso la Casa Albergo Mezzanotte di Sesto San Giovanni, dove hanno vissuto la ricorrente e le due figlie fino a luglio 2024.
Il ha chiesto che sia confermata la somma di euro 300,00 per il mantenimento delle figlie. CP_1
Il di lui difensore, all'ultima udienza dell'11.09.2025 ha fatto presente che la figlia maggiorenne risulta dalla relazione dei servizi sociali del luglio 2025 avere un contratto di lavoro di Per_2 apprendistato e quindi essere economicamente indipendente, ma non ha modificato le sue conclusioni.
Preliminarmente, in merito alla figlia di anni venti si evidenzia quanto riportato nella Per_2 relazione del luglio 2025: “è una ragazza molto autonoma e indipendente, che fatica a chiedere aiuto pagina 17 di 20 perché vuole farcela da sola in tutti gli ambiti della sua vita;
è una ragazza tenace e riservata.
è stata assunta nel mese di gennaio presso una catena di ristoranti, attualmente ha un Per_2 contratto di apprendistato di 36 mesi a turni su rotazione. racconta di trovarsi bene Per_2 nell'ambiente lavorativo (…) è una ragazza molto intelligente con grandi sogni per il futuro e anche con dei pensieri sull'oggi e su temi attuali;
è una ragazza curiosa e interessata a capire come funziona il mondo e si pone degli interrogativi (…), più volte ha raccontato e condiviso di avere come progetto futuro quello di spostarsi nei paesi del nord Europa e di iscriversi presso un'università in ambito di ingegneria meccanica o simili. Da quando ha iniziato a lavorare, ha deciso di mettere da parte i soldi per il suo progetto di studio all'estero, per il quale ha già preso informazioni e saprebbe già come muoversi in merito al trasferimento. Ha piena consapevolezza che oltre ad un piccolo tesoretto economico, deve avere superato l'esame di C1 di inglese per poter accedere al test di ingresso alle facoltà pertanto sta studiando in vista di questo ulteriori step necessario alla realizzazione del progetto”.
A fronte di quanto sopra riportato il Tribunale ritiene che la figlia di appena Per_2 vent'anni, debba essere ancora sostenuta. Il lavoro reperito, di cui riferisce il servizio sociale, ma del quale non c'è taccia in atti e del quale non si conoscono le condizioni, è comunque precario, inoltre la ragazza ha intenzione di proseguire gli studi. Dirimente è la considerazione che il difensore del CP_1 pur avendo fatto riferimento al contratto di lavoro di apprendistato, non abbia modificato le sue conclusioni ed abbia chiesto che il contributo di mantenimento paterno sia a favore di entrambe le figlie.
Quanto alle condizioni economico-patrimoniali delle parti si evidenzia quanto segue.
La durante gli anni matrimoniali non ha sostanzialmente svolto nessuna attività Pt_1 lavorativa. Con l'aiuto delle educatrici della struttura di semi-autonomia in cui è stata inserita con le figlie si è adoperata per la ricerca di un'occupazione: ha svolto uno stage formativo presso un istituto scolastico nel mese di novembre 2024 con termine a giugno 2025. Il riscontro che le hanno dato è molto positivo, di una signora attenta, capace e desiderosa di ampliare le proprie competenze in ambito lavorativo e relazionale. All'udienza del 20.03.2025 il difensore della riportava il contratto di Pt_1 lavoro presso la segreteria dell'istituto scolastico le sarebbe stato rinnovato quasi sicuramente.
Non sono state fornite indicazioni circa le somme percepite, che comunque si ritiene siano allo stato modeste. Ha fatto domanda per l'assegnazione di un alloggio ALER e percepisce l'assegno unico pagina 18 di 20 per la famiglia di circa 290 euro che cesserà per la figlia al compimento dei 21 anni. Pare Per_2 altresì che i nonni paterni versino la somma di 100 euro mensili a sostegno delle nipoti, sebbene non con regolarità.
Il lavora come operaio per Arcos soc. cop, sociale e percepisce un lordo annuo di circa CP_1
11mila euro (CU 2025). Ha dichiarato di svolgere, sebbene non con regolarità, qualche altro lavoretto a tempo determinato e di pagare la somma di euro 380 mensili per l'affitto di un posto letto.
Pertanto, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli;
i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c.; i redditi delle parti;
i tempi di frequentazione padre/figli che sono azzerati;
l'età delle figlie;
tenuto altresì conto che la madre si sta dando da fare per inserirsi in un progetto lavorativo che possa renderla economicamente indipendente e che attualmente madre e figli vivono in una struttura di semi-autonomia, deve essere posto a carico del padre un contributo per il mantenimento delle figlie pari ad euro 400,00 mensili . Pt_3
Il contributo viene previsto OMNIA, come già disposto, attesi i delicati rapporti dei genitori, le denunce sporte dalla e il procedimento penale a cario del Croce ancora in corso. Pt_1
Nulla può statuire questo Tribunale in ordine al pagamento della Casa Albergo NO di
Sesto S. Giovanni, ove madre e figlie hanno vissuto fino al mese di luglio 2024, che sarà regolato secondo gli accordi sottoscritti con la struttura sui quali questa A.G non può incidere.
Le spese di lite
Visto il parziale accordo e la soccombenza della in ordine alla domanda di addebito e la Pt_1 soccombenza del quanto all'ordine di protezione, le spese di lite devono essere compensate. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio civile in FOGGIA il 15/01/2003, iscritto Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di FOGGIA nell'anno 2003, nell'anno 2003, atto n. 3,
Parte I,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di FOGGIA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, pagina 19 di 20 3. Rigetta la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla Pt_1
4. Conferma l'affido della figlia minore nata in data [...] ai servizi sociali del Per_1 comune di Milano fino al compimento della maggiore età, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla salute, alla istruzione, alla educazione ed alla fissazione della residenza abituale,
5. Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano, anche in collaborazione con i servizi specialistici e sociosanitari del territorio e con il mantengano la minore collocata Per_3 presso la madre, mantenendo la secretazione dell'indirizzo ove il nucleo si è da ultimo trasferito;
mantengano uno stretto monitoraggio del nucleo;
inviino nuovamente il a CP_1 rivolgersi al CPS territorialmente competente per la sua presa in carico;
proseguano gli incontri protetti e osservati tra la minore e il padre in Spazio Neutro, solo se e fino a quando lo Per_1 vorrà, rispettando in ogni caso la sua volontà e il suo stato psico-emotivo; forniscano alla minore tutti gli interventi psico-socio-educativi che risultassero necessari e/o opportuni, in particolare un percorso di sostegno psicologico, ove la medesima lo richiedesse;
forniscano ad entrambi i genitori tutti gli interventi di sostegno e supporto che risultassero necessari e/o opportuni;
6. Pone a carico del l'obbligo di versare alla entro il 5 di ogni mese a decorrere dal CP_1 Pt_1 rateo di ottobre 2025, la somma di € 400 omnia a titolo di contributo di mantenimento delle due figlie, oltre alla rivalutazione AT annuale ed automatica con prima rivalutazione a ottobre
2026,
7. La madre continuerà a percepire integralmente l'AUF,
8. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite,
9. Le spese del curatore speciale saranno liquidate con separato decreto.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 24.09.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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