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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2794/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2794/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'avv. Giovanni Schinea, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Caraffa di Catanzaro, alla Piazza Scanderberg n. 11
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata il [...] in [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 luglio 2025, sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore del ricorrente precisava le seguenti conclusioni: “chiede che venga dichiarata la separazione fra i coniugi alle condizioni indicate nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi verbali di causa”.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, premesso di essere sposato con la resistente e che dalla loro unione non erano nati figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito alla resistente, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un congruo assegno mensile in proprio favore a carico della moglie.
All'udienza del 4.04.2023, compariva il solo ricorrente ed all'esito il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, in mancanza della comparizione della resistente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
Verificata la regolarità nella notifica alla resistente dell'ordinanza presidenziale, dichiarata la contumacia della predetta, con ordinanza del 25 novembre 2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, vista la rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dal ricorrente, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C. 09/2707, C. 07/25618, C.
06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. , C. 97/5762 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. I n. P.IVA_1
11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che l'istante non abbia provato la fondatezza della sua domanda.
Ed invero, a base dell'addebito, il ricorrente ha allegato che la resistente avrebbe abbandonato la casa familiare, prelevando i soldi detenuti presso l'Istituto di credito e frutto della pensione di cui il sarebbe titolare. Parte_1
A giudizio del collegio la domanda del ricorrete non ha trovato riscontro, non avendo lo stesso fornito le relative prove.
In assenza di riscontri o altri elementi probatori provanti la sussistenza del nesso di causalità tra comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, la separazione personale va pronunciata a sensi dell'art. 151 comma I c.c..
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ritiene, il Tribunale che non possa essere accolta la richiesta del ricorrente di imposizione, a carico del coniuge, di un assegno periodico a titolo di contributo al mantenimento dello stesso.
È noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( cfr. tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene, osserva il Tribunale che, per un verso, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova del tenore di vita della coppia e, per un altro, non ha allegato nulla circa la condizione lavorativa propria e della moglie.
Pertanto, in assenza di prova dei presupposti normativi per l'accoglimento della domanda, la stessa va rigettata, perché infondata.
Nulla deve disporsi, infine, in merito all'assegnazione della casa familiare, attesa l'assenza di figli della coppia.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_1
2. pronuncia la separazione personale dei coniugi ed ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. I c.c.;
3. rigetta la domanda di mantenimento del ricorrente;
4. dichiara non ripetibili le spese di lite;
5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caraffa di Catanzaro (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (parte I, serie nr.2,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2794/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...], con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'avv. Giovanni Schinea, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Caraffa di Catanzaro, alla Piazza Scanderberg n. 11
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata il [...] in [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 luglio 2025, sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore del ricorrente precisava le seguenti conclusioni: “chiede che venga dichiarata la separazione fra i coniugi alle condizioni indicate nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi verbali di causa”.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, premesso di essere sposato con la resistente e che dalla loro unione non erano nati figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito alla resistente, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un congruo assegno mensile in proprio favore a carico della moglie.
All'udienza del 4.04.2023, compariva il solo ricorrente ed all'esito il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, in mancanza della comparizione della resistente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
Verificata la regolarità nella notifica alla resistente dell'ordinanza presidenziale, dichiarata la contumacia della predetta, con ordinanza del 25 novembre 2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, vista la rinuncia dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dal ricorrente, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. C. 09/2707, C. 07/25618, C.
06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. , C. 97/5762 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. I n. P.IVA_1
11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere dal coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio che l'istante non abbia provato la fondatezza della sua domanda.
Ed invero, a base dell'addebito, il ricorrente ha allegato che la resistente avrebbe abbandonato la casa familiare, prelevando i soldi detenuti presso l'Istituto di credito e frutto della pensione di cui il sarebbe titolare. Parte_1
A giudizio del collegio la domanda del ricorrete non ha trovato riscontro, non avendo lo stesso fornito le relative prove.
In assenza di riscontri o altri elementi probatori provanti la sussistenza del nesso di causalità tra comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, la separazione personale va pronunciata a sensi dell'art. 151 comma I c.c..
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ritiene, il Tribunale che non possa essere accolta la richiesta del ricorrente di imposizione, a carico del coniuge, di un assegno periodico a titolo di contributo al mantenimento dello stesso.
È noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( cfr. tra le altre Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Ebbene, osserva il Tribunale che, per un verso, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova del tenore di vita della coppia e, per un altro, non ha allegato nulla circa la condizione lavorativa propria e della moglie.
Pertanto, in assenza di prova dei presupposti normativi per l'accoglimento della domanda, la stessa va rigettata, perché infondata.
Nulla deve disporsi, infine, in merito all'assegnazione della casa familiare, attesa l'assenza di figli della coppia.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_1
2. pronuncia la separazione personale dei coniugi ed ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. I c.c.;
3. rigetta la domanda di mantenimento del ricorrente;
4. dichiara non ripetibili le spese di lite;
5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caraffa di Catanzaro (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (parte I, serie nr.2,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo