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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/11/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di AN
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
IL ER Presidente
Biagio Politano Consigliere
NA RI TO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 88/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto il risarcimento del danno derivante da sinistro stradale e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
in giudizio dall'avvocato Magda Mellea
Parte appellante principale-appellata incidentale e
(C.F.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
in giudizio dall'avvocato Luciano Aloi
Parte appellata principale-appellante incidentale
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._3
in giudizio dall'avvocato Luciano Aloi
Parte appellata principale e incidentale
1 (C.F.: ), Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
(C.F.: , (C.F.: C.F._5 Parte_2 [...]
) ed (C.F.: ), C.F._6 Parte_3 C.F._7
rappresentati e difesi in giudizio dall'avvocato Magda Mellea
Parte appellata principale e incidentale
(P.I.: ), rappresentata e Controparte_5 P.IVA_1
difesa in giudizio dall'avvocato Luigi Gullo
Parte appellata principale e incidentale
(C.F. ), rappresentata e difesa in Controparte_6 P.IVA_2
giudizio dall'avvocato Sergio Campise
Parte appellata principale e incidentale
Conclusioni delle parti
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Parte_1
disattesa e reietta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di appello esposti nel presente atto e per l'effetto così disporre: -
Previa declaratoria di ammissibilità del presente appello per i motivi di cui in narrativa;
- Accogliere il presente appello, accertando e dichiarando la nullità della sentenza n° 1410/2020 emessa dal Giudice del Tribunale di AN, pubblicata il 3 dicembre 2020, poiché resa in violazione degli artt. 132 c.p.c. nonché degli artt. 2697 e 2054 c.c., in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c.; - Accertare e dichiarare nel merito, la fondatezza della domanda originariamente proposta dal Sig. Parte_1
, in quanto provata sull'an e sul quantum, per le ragioni di cui alla
[...]
narrativa del presente atto di appello;
- per l'effetto, condannare la
Compagnia quale Impresa Designata per il Fondo Controparte_7
Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, i sigg.ri , , nonché la Compagnia CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro Controparte_8
tempore, ciascuno in base alle proprie responsabilità, al risarcimento dei
2 danni patrimoniali e non subiti dal Sig. nella misura e Parte_1
mediante pagamento della somma di € 1.000.000,00, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di CP_1
AN disattesa e reietta ogni avversa istanza eccezione e deduzione, per i motivi di appello esposti nel presente atto, cosi disporre: - Rigettare
l'appello principale proposto da perché infondato in fatto Parte_1
e in diritto e, - in accoglimento e, del presente appello incidentale, riformare della sentenza n. 1410/2020, emessa dal Tribunale di
AN, pubblicata il 3 dicembre 2020, resa in palese violazione degli artt. 132 cpc, nonché degli artt. 2697 e 2054 cc. in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 cpc: - accertare e dichiarare la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta da e CP_1 CP_2
in quanto fondata sia sull'an che sul quantum per le ragioni esposte in narrativa con il presente atto;
- per l'effetto, condannare Parte_1
e la (già ora , ovvero la Controparte_8 CP_9 CP_10
Compagnia , quale Impresa Designata Controparte_11
per il Fondo Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore , ciascuno per le sue responsabilità al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dai Sig.ri così come quantificati CP_1
dalla CTU medico legale disposta nel giudizio di primo grado, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di CP_2
AN disattesa e reietta ogni avversa istanza eccezione e deduzione, per i motivi esposti nel presente atto, cosi disporre: - Rigettare l'appello
3 principale proposto da perché infondato in fatto e in Parte_1
diritto e, per l'effetto, condannare l'appellante al ristoro delle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc.”.
Per , ed Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di AN, adita, Parte_3
disattesa e reietta ogni avversa istanza eccezione e deduzione, per tutte le motivazione rassegnate da parte appellante con l'atto introduttivo del giudizio: - Accogliere l'appello proposto e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza n. 1410/2020 del Tribunale di AN del
03.12.2020 per le ragioni espresse in atto di appello del sig. Parte_1
; - conseguentemente accertare e dichiarare nel merito la
[...]
fondatezza della domanda originariamente proposta dal sig. Parte_1
, in quanto provata sull'an e sul quantum , alla quale l'odierna
[...]
convenuta aveva aderito;
- e per l'effetto condannare la Compagnia
, già quale Impresa Controparte_6 Controparte_11
Designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, i sigg.ri CP_1 CP_2
, nonché la Compagnia ognuno in
[...] Controparte_8
base alle responsabilità, che verranno accertate in corso di causa, al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dalla sig.ra
[...]
nella misura e mediante pagamento della somma di € CP_3
300.000,00, ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo. In via istruttoria si chiede rinnovo Ctu tecnico-modale per come richiesto e reiterato nei verbali di causa del giudizio di primo grado al fine di ricostruire responsabilità e cinematica del sinistro oggetto di causa tenendo conto di tutta l'istruttoria espletata e soprattutto dei testi
4 escussi non confutati in corso di causa. Con vittoria di spese , competenze e onorari di entrambe i gradi di giudizio”.
Per “Voglia l'Ill.ma Corte di Controparte_12
Appello di AN, ogni contraria istanza respinta: - Con riferimento al merito, di voglia dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da poiché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1410/2020 emessa dal
Tribunale Civile di AN;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed IVA come per legge, del presente grado di giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adìta, Controparte_6
contrariis reiectis, così provvedere: In via preliminare I Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso spiegato, per palese violazione dell'art. 342 c.p.c., per tutti i motivi dedotti in premessa, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di lite;
Nel merito Sull'an debeatur - In via principale, confermare la Sentenza
n. 1410/2020 emessa dal Tribunale di AN e per l'effetto, accertare e dichiarare che la domanda spiegata dall'attrice-appellante è infondata in fatto ed in diritto sia sull'an che sul quantum debeatur; - In via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale dello spiegato gravame, accogliere tutte le eccezioni e conclusioni per come rassegnate nel giudizio di primo grado da intendersi tutte qui riportate e trascritte;
-
In via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale dello spiegato gravame accertare e dichiarare come sussistente il concorso di colpa del
Sig. per tutte le motivazioni già dedotte in atti, con ogni CP_13
consequenziale statuizione;
Sul quantum debeatur - Rigettare e respingere la richiesta di controparte relativamente a tutti i presunti danni richiesti perché infondata, eccessiva e non suffragata da prova alcuna;
-
In ogni caso, nella denegata ipotesi di eventuale condanna della
5 convenuta concludente, contenere la stessa entro i limiti dei massimali di legge vigenti all'epoca del sinistro, così come stabilito dall'art. 21 ultimo comma della L. 990/69, art. 291 DPR 254/06 e dell'art. 1 del D.P.R. 194
1993, pari ad euro 774.685,35. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Il presente giudizio, ai cui atti introduttivi si rimanda per esigenze di brevità espositiva, ha ad oggetto le domande risarcitorie relative all'incidente stradale verificatosi in AN, in data 20 marzo 2008, alle ore 20.15 circa sul viadotto F.
Bisantis, in cui sono stati coinvolti il motociclo Honda 125 targato CV
11838, condotto da , deceduto il successivo 25 marzo 2008 CP_13
a seguito delle gravi lesioni riportate, e l'automobile Fiat 500 targata AB
863 MG, condotta da , di proprietà di ed CP_1 CP_2
assicurata con già Controparte_5 Controparte_8
Secondo la prospettazione degli eredi di il motociclo CP_13
sarebbe stato speronato da un'auto tipo Fiat PA di colore bianco, non identificata, sopraggiunta ad altissima velocità e dileguatasi senza prestare soccorso. e , nello spiegare CP_1 CP_2
domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, hanno dedotto che avrebbe invaso la corsia opposta al suo senso di marcia, CP_13
andando a sbattere frontalmente con la loro autovettura Fiat 500, nella corsia di pertinenza di quest'ultima”.
Con la sentenza n. 1410/2020, resa il 3.12.2020 a definizione del giudizio n. 3070/2013 r.g.a.c., il Tribunale di AN aveva rigettato sia la domanda risarcitoria avanzata in via principale sia quella in via riconvenzionale, in quanto dall'attività istruttoria espletata non sarebbe
6 emerso né che l'incidente fosse stato causato da una terza autovettura rimasta sconosciuta né che esso fosse imputabile unicamente alla condotta di , e compensato per intero tra le parti sia le spese CP_13
di lite sia quelle di c.t.u.
ha impugnato la sentenza, deducendo che: 1) il Parte_1
tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria avanzata, atteso che dall'attività istruttoria espletata e, in special modo, dalla deposizione del teste oculare sarebbe emersa la Testimone_1
dinamica del sinistro stradale, segnatamente che esso sarebbe stato provocato da una Fiat PA rimasta non identificata, che avrebbe tamponato il motociclo condotto da , facendolo uscire dalla corsia Pt_1
di pertinenza e spingendolo nella corsia opposta, sulla quale sopraggiungeva in senso contrario il veicolo Fiat 500 tg AB 863 MG, condotta nell'occasione da e di proprietà di CP_1 CP_2
2) il primo giudice avrebbe posto alla base della decisione le
[...]
risultanze della c.t.u. sebbene contestate, e, comunque, non avrebbe illustrato le ragioni determinanti la reiezione della domanda avanzata. si è costituito in giudizio, reiterando – mediante la CP_1
proposizione di appello incidentale, da qualificarsi tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c., siccome al momento della proposizione dello stesso, avvenuta l'8.6.2021, era ormai decorso il termine c.d. lungo di impugnazione della sentenza, pubblicata il 3.12.2020 – la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dinanzi al tribunale, con l'argomento che sarebbe emersa l'assenza di ogni sua responsabilità nella causazione dell'incidente e che egli avrebbe subito conseguentemente al medesimo dei danni biologici. si è costituito in giudizio, argomentando per il CP_2
rigetto dell'appello principale.
7 , ed Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 [...]
– con separate comparse di identico tenore – si sono costituiti in Pt_3
giudizio, aderendo alle difese svolte da e chiedendo Parte_1
l'accoglimento dell'appello principale da questi proposto. si è costituita in giudizio, Controparte_12
argomentando per la reiezione dell'appello principale. si è costituita in giudizio, eccependo Controparte_6
l'inammissibilità dell'impugnazione principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
e argomentando per il rigetto della medesima.
All'udienza del 10 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, essendo stati tali termini già accordati alla precedente udienza di precisazione delle conclusioni.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale ex art. 342
c.p.c. sollevata da è infondata, poiché dal tenore Controparte_6
dell'impugnazione – oltretutto in linea col paradigma delineato dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in seguito alle modifiche apportate all'art. 342 c.p.c. (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n.
40560/2021) – è agevole cogliere le censure sollevate avverso la sentenza del tribunale.
L'appello principale è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
ha chiesto al Tribunale di AN di condannare Parte_1
il a risarcirgli i danni non Controparte_14
patrimoniali subiti in seguito al sinistro verificatosi il 20.3.2008 in cui è rimasto coinvolto il figlio , deceduto nelle ore successive CP_13
all'accadimento, e provocato da una Fiat PA di colore bianco, rimasta
8 non identificata, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente di tale vettura.
Il giudice di prime cure, a differenza di quanto dedotto col secondo motivo d'appello, ha argomentato la decisione: ha rigettato la domanda risarcitoria poiché non era emerso dall'istruttoria che l'incidente fosse stato provocato da un terzo veicolo, diverso dai due coinvolti.
Secondo l'appellante principale, che il sinistro fosse stato cagionato dall'autovettura rimasta non identificata sarebbe emerso, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, dalla deposizione del teste
, tuttavia la corte condivide la valutazione di Testimone_1
contraddittorietà delle risultanze probatorie cui è giunto il primo giudice.
L'art. 283 comma I lettera a) d.lgs. n. 209/2005 pone a carico del il risarcimento dei danni Controparte_14
causati dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, allorché il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato.
Dirimente, pertanto, ai fini della decisione della domanda in esame
è stabilire se, in effetti, il sinistro a seguito del quale ha perso la vita
[...]
, figlio dell'appellante principale, sia stato provocato CP_13
dall'automobile non identificata.
Ebbene, quanto riferito dal teste , ossia di avere Testimone_1
visto “[…] la PA tamponare il motorino davanti a lei – la panda:
n.d.r. –” e che “il tamponamento portò il motorino al centro della carreggiata e ne determinò l'impatto con una automobile FIAT 500 che proveniva nel senso opposto” (cfr. il verbale dell'udienza del 26.5.2016), non ha trovato riscontro né nella c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente né nei verbali redatti dagli agenti della Polizia stradale intervenuta sul posto utilizzati dal consulente per l'espletamento dell'incarico.
9 In particolare il teste operatore di polizia intervenuto sul Tes_2
luogo del sinistro, interrogato in primo grado sui capitoli di prova formulati da ha affermato che da nessun Parte_4
elemento era dato evincere lo speronamento della Honda da parte di un terzo veicolo, e che nessuno dei soggetti presenti e sentiti nell'immediatezza del sinistro aveva fatto riferimento a un terzo veicolo.
A ciò si aggiunga che il conducente dell'autobus che precedeva la motocicletta condotta da ha riferito di aver CP_13
immediatamente fermato il mezzo quando ha sentito il rumore dello scontro, dunque risulta inverosimile, considerate anche le dimensioni dell'autobus, che un'autovettura sia potuta passare e dileguarsi attraversando la carreggiata, che era evidentemente occupata dai mezzi coinvolti nel sinistro, dall'autobus e da autovetture provenienti dall'altro senso di marcia.
Anche l'appello incidentale – col quale è stato chiesto il risarcimento del danno asseritamente provocato da , il quale CP_13
avrebbe invaso la corsia opposta al suo senso di marcia, andando a sbattere frontalmente con l'autovettura Fiat 500 sul quale viaggiava l'appellante incidentale, nella corsia di pertinenza di quest'ultima -, è infondato, sebbene per considerazioni diverse da quelle del giudice di primo grado.
Dal quadro probatorio per come prima descritto è emerso che il motociclo condotto da invase la corsia opposta di marcia, CP_13
tuttavia ritiene la corte che la domanda riconvenzionale, reiterata con l'appello incidentale, non possa trovare accoglimento.
Intanto occorre precisare che nella comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale depositata il 29.4.2014, e CP_1 CP_2
avevano chiesto “in via riconvenzionale, previo accertamento delle
[...]
responsabilità, nella causazione del sinistro de quo, condannare, in via
10 solidale, l'attore, gli eredi tutti di , chiamati in causa e la CP_13
ora e/o la CP_15 Controparte_12 [...]
, nel caso il Tribunale di AN dovesse Controparte_16
accogliere, in tutto o in parte, la domanda attorea, a risarcire la somma determinanda, che risulterà di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre interessi, dal giorno del sinistro, all'effettivo soddisfo, al convenuto Sig.
(vedansi pagine 4 e 5 comparsa di costituzione e CP_1
risposta).
I convenuti, attori in riconvenzionale, avevano quindi avanzato la domanda riconvenzionale subordinatamente al caso in cui “il Tribunale di
AN dovesse accogliere, in tutto o in parte, la domanda attorea”
(evenienza non verificatasi), e soltanto successivamente, in modo particolare all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, hanno avanzato la domanda non in via subordinata.
Ciò che più rileva, tuttavia, è che la domanda riconvenzionale è formulata in maniera non sufficientemente specifica e comunque risulta sfornita di prova in relazione ai danni asseritamente subiti e alla loro riconducibilità al sinistro per cui è causa.
Nella comparsa di costituzione e risposta aveva CP_1
fatto riferimento a “gravi danni subiti” per i quali sarebbe stato in cura presso il centro di salute mentale di AN, aveva riportato testualmente la diagnosi contenuta in un certificato medico, cioè quella di
“disturbo post traumatico da stress cronico con residuo di disturbo depressivo ansioso e compromissione del funzionamento sociale e lavorativo”, aveva dedotto di essersi “chiuso in se stesso, cambiando umore, isolandosi sempre più dal mondo esterno, perdendo molti dei suoi amici” (vedansi pagine 3 e 4 comparsa di costituzione e risposta).
Nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 era stato dedotto che sarebbe “andato incontro a notevoli disturbi post CP_1
11 traumatici, con ulteriori disturbi ansiosi, ed inevitabile compromissione del funzionamento sociale e lavorativo”.
Nella stessa memoria sono stati formulati capitoli di prova per testimoni, vertenti tuttavia soltanto sulla dinamica del sinistro, e non anche sulla sussistenza del nesso di causalità tra danni lamentati ed evento dannoso, né sulle - genericamente dedotte - conseguenze relazionali e lavorative.
I certificati medici prodotti non sono idonei a sopperire al difetto di
(sufficiente) allegazione dei danni, che l'attore in riconvenzionale avrebbe dovuto descrivere in maniera specifica, prima che provare, in quanto la domanda deve essere avanzata in maniera completa e specifica nell'atto difensivo, gli allegati valendo soltanto come mezzo per provare quanto già adeguatamente dedotto, e non quale integrazione dell'atto.
Neppure la consulenza tecnica d'ufficio, che non esonera chi agisce in giudizio dall'adempimento del proprio onere probatorio e allegatorio né può colmare le lacune istruttorie, può essere, da sola, considerata idonea a provare tali danni, in quanto il consulente descrive sì le condizioni di salute di -tra l'altro in parte riferite dallo CP_1
stesso nel corso della visita -, tuttavia ritiene la corte che non vi sia prova che tali condizioni siano riconducibili eziologicamente, del tutto o in parte, al sinistro oggetto di causa, né se tali disturbi fossero preesistenti.
Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
I fatti oggetto del giudizio e l'esito del medesimo quanto all'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro giustificano la compensazione per intero delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13,
12 comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in relazione a entrambe le impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di AN, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 in relazione all'appello principale.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NA RI TO IL ER
13
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di AN
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
IL ER Presidente
Biagio Politano Consigliere
NA RI TO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 88/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto il risarcimento del danno derivante da sinistro stradale e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
in giudizio dall'avvocato Magda Mellea
Parte appellante principale-appellata incidentale e
(C.F.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
in giudizio dall'avvocato Luciano Aloi
Parte appellata principale-appellante incidentale
(C.F.: ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._3
in giudizio dall'avvocato Luciano Aloi
Parte appellata principale e incidentale
1 (C.F.: ), Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
(C.F.: , (C.F.: C.F._5 Parte_2 [...]
) ed (C.F.: ), C.F._6 Parte_3 C.F._7
rappresentati e difesi in giudizio dall'avvocato Magda Mellea
Parte appellata principale e incidentale
(P.I.: ), rappresentata e Controparte_5 P.IVA_1
difesa in giudizio dall'avvocato Luigi Gullo
Parte appellata principale e incidentale
(C.F. ), rappresentata e difesa in Controparte_6 P.IVA_2
giudizio dall'avvocato Sergio Campise
Parte appellata principale e incidentale
Conclusioni delle parti
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Parte_1
disattesa e reietta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di appello esposti nel presente atto e per l'effetto così disporre: -
Previa declaratoria di ammissibilità del presente appello per i motivi di cui in narrativa;
- Accogliere il presente appello, accertando e dichiarando la nullità della sentenza n° 1410/2020 emessa dal Giudice del Tribunale di AN, pubblicata il 3 dicembre 2020, poiché resa in violazione degli artt. 132 c.p.c. nonché degli artt. 2697 e 2054 c.c., in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c.; - Accertare e dichiarare nel merito, la fondatezza della domanda originariamente proposta dal Sig. Parte_1
, in quanto provata sull'an e sul quantum, per le ragioni di cui alla
[...]
narrativa del presente atto di appello;
- per l'effetto, condannare la
Compagnia quale Impresa Designata per il Fondo Controparte_7
Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, i sigg.ri , , nonché la Compagnia CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro Controparte_8
tempore, ciascuno in base alle proprie responsabilità, al risarcimento dei
2 danni patrimoniali e non subiti dal Sig. nella misura e Parte_1
mediante pagamento della somma di € 1.000.000,00, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di CP_1
AN disattesa e reietta ogni avversa istanza eccezione e deduzione, per i motivi di appello esposti nel presente atto, cosi disporre: - Rigettare
l'appello principale proposto da perché infondato in fatto Parte_1
e in diritto e, - in accoglimento e, del presente appello incidentale, riformare della sentenza n. 1410/2020, emessa dal Tribunale di
AN, pubblicata il 3 dicembre 2020, resa in palese violazione degli artt. 132 cpc, nonché degli artt. 2697 e 2054 cc. in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 cpc: - accertare e dichiarare la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta da e CP_1 CP_2
in quanto fondata sia sull'an che sul quantum per le ragioni esposte in narrativa con il presente atto;
- per l'effetto, condannare Parte_1
e la (già ora , ovvero la Controparte_8 CP_9 CP_10
Compagnia , quale Impresa Designata Controparte_11
per il Fondo Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore , ciascuno per le sue responsabilità al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dai Sig.ri così come quantificati CP_1
dalla CTU medico legale disposta nel giudizio di primo grado, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di CP_2
AN disattesa e reietta ogni avversa istanza eccezione e deduzione, per i motivi esposti nel presente atto, cosi disporre: - Rigettare l'appello
3 principale proposto da perché infondato in fatto e in Parte_1
diritto e, per l'effetto, condannare l'appellante al ristoro delle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc.”.
Per , ed Controparte_3 Controparte_4 Parte_2
: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di AN, adita, Parte_3
disattesa e reietta ogni avversa istanza eccezione e deduzione, per tutte le motivazione rassegnate da parte appellante con l'atto introduttivo del giudizio: - Accogliere l'appello proposto e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza n. 1410/2020 del Tribunale di AN del
03.12.2020 per le ragioni espresse in atto di appello del sig. Parte_1
; - conseguentemente accertare e dichiarare nel merito la
[...]
fondatezza della domanda originariamente proposta dal sig. Parte_1
, in quanto provata sull'an e sul quantum , alla quale l'odierna
[...]
convenuta aveva aderito;
- e per l'effetto condannare la Compagnia
, già quale Impresa Controparte_6 Controparte_11
Designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, i sigg.ri CP_1 CP_2
, nonché la Compagnia ognuno in
[...] Controparte_8
base alle responsabilità, che verranno accertate in corso di causa, al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dalla sig.ra
[...]
nella misura e mediante pagamento della somma di € CP_3
300.000,00, ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo. In via istruttoria si chiede rinnovo Ctu tecnico-modale per come richiesto e reiterato nei verbali di causa del giudizio di primo grado al fine di ricostruire responsabilità e cinematica del sinistro oggetto di causa tenendo conto di tutta l'istruttoria espletata e soprattutto dei testi
4 escussi non confutati in corso di causa. Con vittoria di spese , competenze e onorari di entrambe i gradi di giudizio”.
Per “Voglia l'Ill.ma Corte di Controparte_12
Appello di AN, ogni contraria istanza respinta: - Con riferimento al merito, di voglia dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da poiché infondato in fatto ed in Parte_1
diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1410/2020 emessa dal
Tribunale Civile di AN;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed IVA come per legge, del presente grado di giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adìta, Controparte_6
contrariis reiectis, così provvedere: In via preliminare I Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso spiegato, per palese violazione dell'art. 342 c.p.c., per tutti i motivi dedotti in premessa, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di lite;
Nel merito Sull'an debeatur - In via principale, confermare la Sentenza
n. 1410/2020 emessa dal Tribunale di AN e per l'effetto, accertare e dichiarare che la domanda spiegata dall'attrice-appellante è infondata in fatto ed in diritto sia sull'an che sul quantum debeatur; - In via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale dello spiegato gravame, accogliere tutte le eccezioni e conclusioni per come rassegnate nel giudizio di primo grado da intendersi tutte qui riportate e trascritte;
-
In via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale dello spiegato gravame accertare e dichiarare come sussistente il concorso di colpa del
Sig. per tutte le motivazioni già dedotte in atti, con ogni CP_13
consequenziale statuizione;
Sul quantum debeatur - Rigettare e respingere la richiesta di controparte relativamente a tutti i presunti danni richiesti perché infondata, eccessiva e non suffragata da prova alcuna;
-
In ogni caso, nella denegata ipotesi di eventuale condanna della
5 convenuta concludente, contenere la stessa entro i limiti dei massimali di legge vigenti all'epoca del sinistro, così come stabilito dall'art. 21 ultimo comma della L. 990/69, art. 291 DPR 254/06 e dell'art. 1 del D.P.R. 194
1993, pari ad euro 774.685,35. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Il presente giudizio, ai cui atti introduttivi si rimanda per esigenze di brevità espositiva, ha ad oggetto le domande risarcitorie relative all'incidente stradale verificatosi in AN, in data 20 marzo 2008, alle ore 20.15 circa sul viadotto F.
Bisantis, in cui sono stati coinvolti il motociclo Honda 125 targato CV
11838, condotto da , deceduto il successivo 25 marzo 2008 CP_13
a seguito delle gravi lesioni riportate, e l'automobile Fiat 500 targata AB
863 MG, condotta da , di proprietà di ed CP_1 CP_2
assicurata con già Controparte_5 Controparte_8
Secondo la prospettazione degli eredi di il motociclo CP_13
sarebbe stato speronato da un'auto tipo Fiat PA di colore bianco, non identificata, sopraggiunta ad altissima velocità e dileguatasi senza prestare soccorso. e , nello spiegare CP_1 CP_2
domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, hanno dedotto che avrebbe invaso la corsia opposta al suo senso di marcia, CP_13
andando a sbattere frontalmente con la loro autovettura Fiat 500, nella corsia di pertinenza di quest'ultima”.
Con la sentenza n. 1410/2020, resa il 3.12.2020 a definizione del giudizio n. 3070/2013 r.g.a.c., il Tribunale di AN aveva rigettato sia la domanda risarcitoria avanzata in via principale sia quella in via riconvenzionale, in quanto dall'attività istruttoria espletata non sarebbe
6 emerso né che l'incidente fosse stato causato da una terza autovettura rimasta sconosciuta né che esso fosse imputabile unicamente alla condotta di , e compensato per intero tra le parti sia le spese CP_13
di lite sia quelle di c.t.u.
ha impugnato la sentenza, deducendo che: 1) il Parte_1
tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria avanzata, atteso che dall'attività istruttoria espletata e, in special modo, dalla deposizione del teste oculare sarebbe emersa la Testimone_1
dinamica del sinistro stradale, segnatamente che esso sarebbe stato provocato da una Fiat PA rimasta non identificata, che avrebbe tamponato il motociclo condotto da , facendolo uscire dalla corsia Pt_1
di pertinenza e spingendolo nella corsia opposta, sulla quale sopraggiungeva in senso contrario il veicolo Fiat 500 tg AB 863 MG, condotta nell'occasione da e di proprietà di CP_1 CP_2
2) il primo giudice avrebbe posto alla base della decisione le
[...]
risultanze della c.t.u. sebbene contestate, e, comunque, non avrebbe illustrato le ragioni determinanti la reiezione della domanda avanzata. si è costituito in giudizio, reiterando – mediante la CP_1
proposizione di appello incidentale, da qualificarsi tardivo ai sensi dell'art. 334 c.p.c., siccome al momento della proposizione dello stesso, avvenuta l'8.6.2021, era ormai decorso il termine c.d. lungo di impugnazione della sentenza, pubblicata il 3.12.2020 – la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dinanzi al tribunale, con l'argomento che sarebbe emersa l'assenza di ogni sua responsabilità nella causazione dell'incidente e che egli avrebbe subito conseguentemente al medesimo dei danni biologici. si è costituito in giudizio, argomentando per il CP_2
rigetto dell'appello principale.
7 , ed Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 [...]
– con separate comparse di identico tenore – si sono costituiti in Pt_3
giudizio, aderendo alle difese svolte da e chiedendo Parte_1
l'accoglimento dell'appello principale da questi proposto. si è costituita in giudizio, Controparte_12
argomentando per la reiezione dell'appello principale. si è costituita in giudizio, eccependo Controparte_6
l'inammissibilità dell'impugnazione principale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
e argomentando per il rigetto della medesima.
All'udienza del 10 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica, essendo stati tali termini già accordati alla precedente udienza di precisazione delle conclusioni.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale ex art. 342
c.p.c. sollevata da è infondata, poiché dal tenore Controparte_6
dell'impugnazione – oltretutto in linea col paradigma delineato dalla giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in seguito alle modifiche apportate all'art. 342 c.p.c. (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n.
40560/2021) – è agevole cogliere le censure sollevate avverso la sentenza del tribunale.
L'appello principale è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
ha chiesto al Tribunale di AN di condannare Parte_1
il a risarcirgli i danni non Controparte_14
patrimoniali subiti in seguito al sinistro verificatosi il 20.3.2008 in cui è rimasto coinvolto il figlio , deceduto nelle ore successive CP_13
all'accadimento, e provocato da una Fiat PA di colore bianco, rimasta
8 non identificata, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente di tale vettura.
Il giudice di prime cure, a differenza di quanto dedotto col secondo motivo d'appello, ha argomentato la decisione: ha rigettato la domanda risarcitoria poiché non era emerso dall'istruttoria che l'incidente fosse stato provocato da un terzo veicolo, diverso dai due coinvolti.
Secondo l'appellante principale, che il sinistro fosse stato cagionato dall'autovettura rimasta non identificata sarebbe emerso, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, dalla deposizione del teste
, tuttavia la corte condivide la valutazione di Testimone_1
contraddittorietà delle risultanze probatorie cui è giunto il primo giudice.
L'art. 283 comma I lettera a) d.lgs. n. 209/2005 pone a carico del il risarcimento dei danni Controparte_14
causati dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, allorché il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato.
Dirimente, pertanto, ai fini della decisione della domanda in esame
è stabilire se, in effetti, il sinistro a seguito del quale ha perso la vita
[...]
, figlio dell'appellante principale, sia stato provocato CP_13
dall'automobile non identificata.
Ebbene, quanto riferito dal teste , ossia di avere Testimone_1
visto “[…] la PA tamponare il motorino davanti a lei – la panda:
n.d.r. –” e che “il tamponamento portò il motorino al centro della carreggiata e ne determinò l'impatto con una automobile FIAT 500 che proveniva nel senso opposto” (cfr. il verbale dell'udienza del 26.5.2016), non ha trovato riscontro né nella c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente né nei verbali redatti dagli agenti della Polizia stradale intervenuta sul posto utilizzati dal consulente per l'espletamento dell'incarico.
9 In particolare il teste operatore di polizia intervenuto sul Tes_2
luogo del sinistro, interrogato in primo grado sui capitoli di prova formulati da ha affermato che da nessun Parte_4
elemento era dato evincere lo speronamento della Honda da parte di un terzo veicolo, e che nessuno dei soggetti presenti e sentiti nell'immediatezza del sinistro aveva fatto riferimento a un terzo veicolo.
A ciò si aggiunga che il conducente dell'autobus che precedeva la motocicletta condotta da ha riferito di aver CP_13
immediatamente fermato il mezzo quando ha sentito il rumore dello scontro, dunque risulta inverosimile, considerate anche le dimensioni dell'autobus, che un'autovettura sia potuta passare e dileguarsi attraversando la carreggiata, che era evidentemente occupata dai mezzi coinvolti nel sinistro, dall'autobus e da autovetture provenienti dall'altro senso di marcia.
Anche l'appello incidentale – col quale è stato chiesto il risarcimento del danno asseritamente provocato da , il quale CP_13
avrebbe invaso la corsia opposta al suo senso di marcia, andando a sbattere frontalmente con l'autovettura Fiat 500 sul quale viaggiava l'appellante incidentale, nella corsia di pertinenza di quest'ultima -, è infondato, sebbene per considerazioni diverse da quelle del giudice di primo grado.
Dal quadro probatorio per come prima descritto è emerso che il motociclo condotto da invase la corsia opposta di marcia, CP_13
tuttavia ritiene la corte che la domanda riconvenzionale, reiterata con l'appello incidentale, non possa trovare accoglimento.
Intanto occorre precisare che nella comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale depositata il 29.4.2014, e CP_1 CP_2
avevano chiesto “in via riconvenzionale, previo accertamento delle
[...]
responsabilità, nella causazione del sinistro de quo, condannare, in via
10 solidale, l'attore, gli eredi tutti di , chiamati in causa e la CP_13
ora e/o la CP_15 Controparte_12 [...]
, nel caso il Tribunale di AN dovesse Controparte_16
accogliere, in tutto o in parte, la domanda attorea, a risarcire la somma determinanda, che risulterà di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre interessi, dal giorno del sinistro, all'effettivo soddisfo, al convenuto Sig.
(vedansi pagine 4 e 5 comparsa di costituzione e CP_1
risposta).
I convenuti, attori in riconvenzionale, avevano quindi avanzato la domanda riconvenzionale subordinatamente al caso in cui “il Tribunale di
AN dovesse accogliere, in tutto o in parte, la domanda attorea”
(evenienza non verificatasi), e soltanto successivamente, in modo particolare all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, hanno avanzato la domanda non in via subordinata.
Ciò che più rileva, tuttavia, è che la domanda riconvenzionale è formulata in maniera non sufficientemente specifica e comunque risulta sfornita di prova in relazione ai danni asseritamente subiti e alla loro riconducibilità al sinistro per cui è causa.
Nella comparsa di costituzione e risposta aveva CP_1
fatto riferimento a “gravi danni subiti” per i quali sarebbe stato in cura presso il centro di salute mentale di AN, aveva riportato testualmente la diagnosi contenuta in un certificato medico, cioè quella di
“disturbo post traumatico da stress cronico con residuo di disturbo depressivo ansioso e compromissione del funzionamento sociale e lavorativo”, aveva dedotto di essersi “chiuso in se stesso, cambiando umore, isolandosi sempre più dal mondo esterno, perdendo molti dei suoi amici” (vedansi pagine 3 e 4 comparsa di costituzione e risposta).
Nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 era stato dedotto che sarebbe “andato incontro a notevoli disturbi post CP_1
11 traumatici, con ulteriori disturbi ansiosi, ed inevitabile compromissione del funzionamento sociale e lavorativo”.
Nella stessa memoria sono stati formulati capitoli di prova per testimoni, vertenti tuttavia soltanto sulla dinamica del sinistro, e non anche sulla sussistenza del nesso di causalità tra danni lamentati ed evento dannoso, né sulle - genericamente dedotte - conseguenze relazionali e lavorative.
I certificati medici prodotti non sono idonei a sopperire al difetto di
(sufficiente) allegazione dei danni, che l'attore in riconvenzionale avrebbe dovuto descrivere in maniera specifica, prima che provare, in quanto la domanda deve essere avanzata in maniera completa e specifica nell'atto difensivo, gli allegati valendo soltanto come mezzo per provare quanto già adeguatamente dedotto, e non quale integrazione dell'atto.
Neppure la consulenza tecnica d'ufficio, che non esonera chi agisce in giudizio dall'adempimento del proprio onere probatorio e allegatorio né può colmare le lacune istruttorie, può essere, da sola, considerata idonea a provare tali danni, in quanto il consulente descrive sì le condizioni di salute di -tra l'altro in parte riferite dallo CP_1
stesso nel corso della visita -, tuttavia ritiene la corte che non vi sia prova che tali condizioni siano riconducibili eziologicamente, del tutto o in parte, al sinistro oggetto di causa, né se tali disturbi fossero preesistenti.
Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
I fatti oggetto del giudizio e l'esito del medesimo quanto all'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro giustificano la compensazione per intero delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13,
12 comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in relazione a entrambe le impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di AN, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 in relazione all'appello principale.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NA RI TO IL ER
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