Sentenza breve 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 11/06/2025, n. 11402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11402 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11402/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06046/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6046 del 2025, proposto da
LA NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sportello Unico per L'Immigrazione di Roma, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma di respingimento della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata da LA NI in favore del sig. AM UW UM KUDARALALAGE in data 02.08.2020, conosciuto in data 4 marzo 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso va accolto in quanto il rapporto di lavoro instaurato a suo tempo dalla ricorrente deve ritenersi irregolare posto che il lavoratore interessato dalla procedura di emersione era privo di un titolo di soggiorno valido;
- che, sul punto, il Collegio condivide quanto già espresso dalla Sezione in altre pronunce (tra tutte, TAR Lazio, sez. I Ter, n. 6675/2024);
- che, in quella sede, la Sezione ha richiamato a sua volta Cassazione, Sezioni Unite, 19 dicembre 2007 n. 26725 secondo cui la nullità del contratto per contrasto con norme imperative ai sensi dell’art. 1418 co. 1 c.c. si verifica anche quando le norme violate concernono il difetto di “condizioni soggettive” di una delle parti del rapporto e non soltanto quando le stesse si riferiscono alla struttura o al contenuto del negozio. La giurisprudenza ha, infatti, progressivamente esteso il campo della nullità virtuale alla violazione di norme che riguardano anche “elementi estranei alla struttura o al contenuto del contratto” (in questi termini si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione pure con la sentenza n. 8066/2016; si pensi, comunque, in generale a contratti conclusi con soggetti che avrebbero dovuto essere iscritti in albi specifici, come si ricava anche dall’art. 2231 c.c. che stabilisce che la prestazione eseguita da chi non è iscritto “non gli dà azione per il pagamento della retribuzione”);
- che, pertanto, alla luce di tale consolidato principio di diritto, non pare dubitabile che versi in tale patologica situazione soggettiva colui che è irregolare sul territorio dello Stato; depone invero nel senso della imperatività della norma, nel caso di specie, violata, il disposto di cui all’art. 22 del Decreto Legislativo n. 286/98, il quale al comma 12 stabilisce: “ Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato ”;
- che, quindi, alla luce dei suesposti principi, se ne ricava la nullità del rapporto contrattuale di lavoro instaurato dalla ricorrente, essendo quest’ultimo stato privo del permesso di soggiorno e pertanto irregolare sul territorio nazionale;
- che, in ragione di ciò, l’amministrazione resistente avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 103 D.L. 34/2020;
- che, da ciò deriva, l’accoglimento del gravame con annullamento dell’atto impugnato;
- che le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in euro 1.000,00 euro, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO