Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1519/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai IGg.ri Magistrati:
dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 15.09.2021 al n. 1519 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 521/2021 del 22.6.2021
promossa da elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Alcide de Gasperi n. Parte_1
61 bis, presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Stanganello che lo rappresenta e difende come da mandato allegato
- appellante -
contro in persona del suo institore rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pinzauti e presso il medesimo domiciliata, come da mandato allegato
- appellato -
avente ad oggetto: responsabilità del vettore.
“…Piaccia all'Ill.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto riformare la sentenza impugnata accogliendo in toto la domanda dell'odierna appellante e così statuire:
NEL MERITO 1) revocare l'ordinanza di rigetto della prova per testi e dei capitoli indicati nell'atto di citazione e nella memoria n. 1 di cui all'art. 183 VI c. CPC. e per l'effetto ammettere la prova per testi, con il teste indicato, sui capitoli indicati;
2) dichiarare illegittima la condanna di esborsi liquidati in € 786,00 per i motivi esposti;
3) ritenere e dichiarare che l'incidente de quo si è verificato per esclusiva colpa e negligenze delle;
4) condannare la convenuta, al risarcimento Controparte_2
dei danni in favore dell'istante concludente nella misura di € 10.000,00, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, entro la competenza del giudice adito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
5) condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c..- IN
VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze già richieste in atto di citazione e nella memoria n. 1 di cui all'art. 183 VI c. CPC
…e/o su quanto altro dovesse risultare indicando a teste il sig. , Via Tes_1
Emilia, Vena Superiore di Vibo Valentia. Si chiede, inoltre, ammettersi C.T.U. medica, al fine di accertare e determinare tutti i danni subiti in caso di contestazione sull'ammontare degli stessi. Con ogni più ampia riserva nel merito ed istruttoria…”; per l'appellata “…l'Onorevole Corte d'Appello di Firenze, Controparte_1
contrariis reiectis, Voglia: - in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto ex artt. 348 bis e ss. c.p.c., poiché il gravame non ha una ragionevole probabilità di essere accolto per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta in appello e deducendi in corso di causa, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- nel merito: rigettare e respingere l'appello proposto dal IG Pt_3
, perchè infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado
[...]
del Tribunale di Livorno n. 521/2021, e comunque accogliere le conclusioni
2 rassegnate in primo grado d che vengono qui riproposte anche ex Controparte_1
art. 346 c.p.c.: “- nel merito in tesi: respingere tutte le domande dedotte dal IG.
nei confronti dell'odierna comparente, perché infondate in fatto ed in Parte_3
diritto e comunque non provate per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa;
- nel merito, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attore, accertare e dichiarare sussistente il prevalente concorso di colpa del IG nella determinazione dell'evento di Parte_3
causa, riducendo, per l'effetto, ed in maniera proporzionale, l'entità del risarcimento del danno eventualmente dovuto e provato;
- in ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese, anche di eventuali C.T.U. e C.T.P".- in ogni caso: con vittoria di spese, anche di eventuali CTU e CTP, e compensi professionali del secondo grado di giudizio. In Via Istruttoria: nella denegatissima ipotesi in cui la Corte di Appello decidesse di espletare la fase istruttoria, la comparente insiste per l'ammissione delle prove (prova per testi e CTU medico legale) dedotte nella memoria ex art. 183 VI co.
n. 2 c.p.c. di primo grado e reiterate in udienza di conclusioni e discussione del
Giudizio di primo grado…”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Il fatto e il giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Livorno, Parte_3
per chiedere il risarcimento del danno a seguito di un sinistro CP_1
avvenuto intorno alle 4:15/4:20 del mattino circa, nei pressi di Piombino, a bordo del treno InterCityNotte 1584, diretto a Milano Centrale. Esponeva nel fatto che, nel bagno del convoglio, durante il tragitto in treno, era scivolato finendo con il volto sul lavabo a causa di una brusca frenata e alla presenza di acqua sul pavimento. Si
costituiva in quella sede contestando in fatto e in diritto la domanda CP_1
proposta rilevando l'assenza di prova ritualmente acquisita ed opponibile sia dell'evento sia delle sue modalità di verificazione sia di una qualsivoglia “brusca frenata” del convoglio ferroviario in discorso nella località indicata in citazione.
Deduceva inoltre la contraddizione tra la narrazione di cui all'atto introduttivo e
3 quanto risultante dalla iniziale dichiarazione dello nel verbale di “dichiarazione Pt_3
dell'infortunato/danneggiato. Contestava altresì la domanda in punto di quantum debetur. Respinte le istanze di prova articolate dalle parti, la causa era rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e all'udienza era decisa. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Livorno così decideva: …“1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di , in persona del Parte_3 CP_1
legale rappresentante p.t.; 2) condann a rifondere alla parte convenuta Parte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite, che si CP_1
liquidano in euro 786,00 per esborsi e, quanto alle competenze di avvocato, in euro
875,00 per la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro
1.300,00 per la fase istruttoria ed euro 1.100,00 per la fase decisoria, oltre Iva, CA e rimborso spese generali come per legge…”. Osservava il Tribunale in motivazione che la domanda era sfornita di prova sul piano oggettivo per l'assenza di una compiuta ed univoca allegazione del fatto, tanto da rendere innamissibile la prova del fatto stesso e dunque l'applicazione della regola del giudizio di cui all'art. 1681
c.c.- Osservava altresì che, mancando la prova del fatto storio occorso, la domanda non poteva trovare accoglimento nemmeno sotto il profilo della responsabilità
extracontrattuale per assenza di adeguata delineazione dei singoli elementi costitutivi.
II. Il giudizio di appello. Appellava la sentenza Sgrò per violazione del diritto di difesa per mancata ammissione della dedotta testimonianza: deduceva, in particolare, che tale prova costituenda avrebbe consentivo di chiarire la dinamica dell'accaduto e conseguentemente il diritto di Sgrò al risarcimento del danno con piena responsabilità di , concludeva come in epigrafe. Si costituiva CP_1
l'appellata società la quale deduceva il mancato pagamento da parte dello delle Pt_3
spese di lite liquidate dal Tribunale di Livorno in favore di . Eccepiva CP_1
altresì l'inammisibilità dell'appello sulla base del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c.-
Contestava tutto quanto dedotto da parte appellante in quanto infondato in fatto e in diritto, ripordandosi alla motivazione della sentenza impugnata e riporoponendo le
4 difese già svolte in primo grado, assorbite dalla decisione, concludeva come in epigrafe. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini cdi legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
III. L'eccezione di inammissibilità dell'appello. È infondata. La circostanza,
infatti, che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile, Sezione III, 15.04.2019 n. 10422).
IV. Il merito. L'appello è infondato e pertanto va respinto.
IV.
1. Alla luce della documentazione in atti, la ricostruzione della dinamica del sinistro non risulta chiara né univoca;
conseguentemente, l'attore non ha fornito la prova del nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta della società convenuta, presupposto per l'affermazione della responsabilità del vettore. Infatti,
nell'immediatezza dei fatti, l'attore rilasciava al personale viaggiante specifica e sottoscritta “dichiarazione dell'infortunato/danneggiato” nella quale asseriva di “aver sbattuto la bocca sul lavandino rompendomi il dente incisivo poiché mi stavo girando il treno ha preso uno scambio e sono caduto sbattendo la bocca sul lavandino ferendomi il labbro e provocando fuoriuscita di sangue dal labbro”. Tale ricostruzione non evidenzia – per la verità – alcuna anomalia del trasporto né fa emergere alcuna responsabilità del vettore. Tuttavia, con l'atto di citazione di primo grado, l'attore introduceva capi di prova orale (capitoli 1-4) che parzialmente alteravano la sostanza della dinamica resa nell'immediatezza introducendo, pure con capitolazione tesa a dare contezza assolutamente generica della dinamica, un nuovo elemento fattuale quale la “brusca frenata” del treno e nel contempo riservando di indicare i testi (“…1) in data 07/03/2016, ore 19.50 circa, il IG partiva Parte_3
dalla Stazione Ferroviaria di Vibo Valentia - Pizzo, con il treno InterCityNotte 1584, diretto a Milano Centrale, munito di regolare;
2) intorno alle ore 4:15/4:20 circa, nei pressi di Piombino, l'attore si recava nel bagno del treno, dove a causa di una brusca
5 frenata scivolava finendo con il volto sul lavabo del bagno;
3) a causa dell'urto, il sig.
rimaneva ferito e allertava il capo-treno che provvedeva ad avvisare la Parte_3
Polizia e a relazionare l'accaduto; 4) giunto a destinazione si recava all'Ospedale di
Sant'Antonio Abate dove gli veniva diagnosticata “trauma contusivo della mascella con frattura di incisivo…”). Infine, nella memoria istruttoria di primo grado l'odierno appellante arricchiva la dinamica precisando, in ulteriori specifici capi di prova, che reale causa della caduta fu il “pavimento bagnato da una sostanza liquida”
e che il tutto avvenne a porta del bagno ancora aperta;
in questa sede, emerge nel corpo dell'atto l'indicazione di un teste (“…1) sul pavimento del bagno vi era sostanza liquida;
2) la porta del bagno era aperta mentre il sig è scivolato;
3) il Pt_3
sig scivolava nel momento in cui il treno azionava la frenata;
4) nel momento Pt_3
in cui il treno azionava la frenata il sig entrava nel bagno;
…”). Riassumeva così Pt_3
in narrative di memoria il fatto: “…lo stesso non poteva certamente sapere di trovarsi in un luogo dove il treno effettuava uno scambio e la relativa frenata, né tanto meno poteva sapere che nel bagno avrebbe trovato a terra sostanza…”.
IV.
2. Tali successive – plurime – modificazioni sostanziali della dinamica introducono – nei fatti – circostanze eziologiche tra loro alternative che non rendono certa la ricostruzione del fatto nei suoi elementi oggettivi, anche se confermate. D'altro lato, vale specificare ad abundantiam, che esse, così come individuate nei capitoli, nella loro genericità, non comportano neppure l'affermazione plausibile di una responsabilità del vettore, specie se si tiene conto che l'intensità della frenata, le caratteristiche e la quantità del liquido sul pavimento e la stessa presenza del testimone sono lasciate alla valutazione di quest'ultimo, peraltro non presente al momento della redazione del verbale nell'immediatezza né
citato dal danneggiato in esso, anche solo quale incerta persona comunque presente sul treno ed eventualmente da rintracciare. Né infine, il personale è stato messo in condizione di poter constatatre – anche in favore del danneggiato – la situazione di fatto del pavimento.
6 V. Le spese. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di come da dispositivo, sulla base del DM CP_1
10.03.2014 n. 55 e succesive modificazioni, secondo lo scaglione di valore corrispondente al valore assegnato dall'attore con parametro prossimo e superiore al minimo e al netto della fase istruttoria non specificamente svolta in questo grado.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_3 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 521/2021 del 22.6.2021, così
[...]
provvede:
1) respinge l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidate, in favore dell'appellata società, in complessivi € 2.000,00=, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia nei confronti dell'appellante;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Leonardo Scionti Giovanni Sgambati
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