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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 2347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2347 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' CP_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
09.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6981/2023 R.g. Previdenza avente ad oggetto: ripetizione indebito assistenziale
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Parte_1
Lauretta ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.12.2023 la parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto in data
21.10.2023 una comunicazione con cui l'istituto le ha chiesto la restituzione della somma di € CP_1
8.876,88 per indebita percezione, da parte del coniuge deceduto, sig. , dei ratei di pensione Persona_1 cat. INVCIV nr. 07490619 per il periodo dal 01.08.2019 al 28.02.2021.
Ha esposto che tale richiesta trova origine nel verbale del 02.12.2019 con il quale è stato CP_1
Per revocato in capo al sig. , a decorrere dal 02.07.2019, il requisito sanitario per l'indennità di
Pag. 1 di 4 accompagnamento precedentemente riconosciuta;
ha tuttavia dedotto che tale verbale non è mai stato notificato al de cuius e, pertanto, nulla è dovuto all'istituto previdenziale.
Dedotta la sussistenza dei presupposti di legge, ha concluso chiedendo di annullare il provvedimento di indebito del 21.10.2023 e dichiarare non dovuta la somma di € 8.876,88 richiesta per il periodo dal 01.08.2019 al 28.02.2021. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che al de cuius era stato inviato in data 20.02.2021 modello TE08 con il quale veniva richiesta la ripetizione dell'importo di euro 9.876,88 per i seguenti motivi: «E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante». Il de cuius era dunque a conoscenza della revoca del requisito sanitario e del carattere indebito dei ratei percepiti per il periodo per cui è causa.
Letti gli atti, ritenuto il carattere documentale della controversia, la causa è decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Pacifica la natura assistenziale dell'indebito, la questione sub iudice concerne la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il presupposto della formulazione dell'indebito oggettivo a CP_1 titolo di prestazione assistenziale non dovuta, per il quale l'istituto ha determinato il debito nella misura di € 8.876,88 notiziando la ricorrente che l'importo può essere pagato tramite (cfr. prod. tel. CP_3 ric.).
Come correttamente osservato dalla Suprema Corte (cfr. sentenza del 23/01/2008 n. 1446 e conf.
Cass 1 ottobre 2015, n. 19638): «la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: a) della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), b) della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), c) della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine d) del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre CP_ 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente
Pag. 2 di 4 decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali».
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del
2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita» (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003).
Appare allora preliminare individuare la causa della natura indebita della corresponsione della prestazione in favore del de cuius , evidenziando che la stessa risiede nell'accertamento Persona_1 dell'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a seguito di Per visita medica del 02.12.2019 in cui il sig. è stato ritenuto invalido nella misura del 100% con decorrenza dal 02.07.2019 (cfr. prod. tel. . CP_1
Tanto premesso, appare potersi richiamare il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione
a mente del quale l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (cfr. S.C. ordinanza n. 24180/22).
Ciò posto, nel caso di specie, il provvedimento di indebito recita: «per il periodo dal 01.08.2019 al
28.02.2021 ha ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV nr. 07490619 per un importo complessivo di € 8.876,88 per i seguenti motivi: è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante». Per L' nella memoria di costituzione ha dedotto che al sig. è stato comunicato, ancora prima CP_1 del provvedimento in queste sede impugnato e segnatamente in data 20.01.2021, il modello TE08 e, tuttavia, non ha fornito la prova di aver notificato né il verbale della visita del 02.12.2019 con cui è stata disposta la revoca dell'indennità di accompagnamento né tantomeno “il precedente modello TE08”; dunque, l'erogazione indebita non può ascriversi ad una condotta del percipiente.
In conclusione, deve ritenersi che, non essendo stato notificato il verbale sanitario della visita di revisione del 02.12.2019, si è in presenza di una situazione in cui l'affidamento del sig. era Persona_1 senz'altro meritevole di tutela, con la conseguenza che l' non può ripetere le somme di cui al CP_1 provvedimento di indebito del 21.10.2023.
Da ciò deriva l'accoglimento della domanda e quindi l'accertamento del diritto della ricorrente a non restituire la somma che si assume indebitamente erogata al sig. a titolo di indennità di Persona_1 accompagnamento per il periodo dal 01.08.2019 al 28.02.2021.
Pag. 3 di 4 CP_ Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza. Sono determinate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., tenuto conto dei parametri minimi attesa la non complessità in punto di diritto della questione affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che non sussiste l'indebito pari ad € 8.876,88 di cui al CP_ provvedimento del 21.10.2023 e condanna l' alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente trattenute;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.697,00 oltre iva e cpa nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
SI COMUNICHI.
Nola, 09.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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