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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16217 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75424/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.75424/2022 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.10.1966, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Nigro, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(POLONIA) il 27.05.1984, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Dell'Armi, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.12.2022 , premesso Parte_1 che in data 13.12.2008 aveva contratto matrimonio in Plock (Polonia) con ER
, che dalla loro unione erano nati i figli (Plock, Controparte_1
1 07.05.2009) e (Roma, 31.05.2012) e che in data 14.06.2021, con decreto di ER_2 omologazione n. cronol. 13501/2021, il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adiva l'intestato
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Deduceva, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione con la moglie. Chiedeva, in particolare, l'affido condiviso dei due figli minori con collocamento presso la madre, già allontanatasi dalla casa coniugale con i due figli, l'assegnazione della casa familiare, in virtù della sua esclusiva proprietà, nonché l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di euro
1.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre all'importo di euro 650,00 mensili quale contributo per la locazione dell'immobile in cui i figli risiederanno.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedeva l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. In particolare, l'assegnazione della casa coniugale ove risiedere con i figli minori, la somma mensile di euro 1.000,00 da porsi a carico del resistente a titolo di contributo perequativo per il mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie, ed oltre alla somma di euro 200,00 per il proprio mantenimento.
All'udienza presidenziale del 05.06.2023 il Giudice, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti di cui alla separazione e nominava sé stessa G.I. rinviando all'udienza di prima comparizione del 25.01.2024, concessi i termini alle parti per il deposito di memorie e delle rispettive proposte conciliative.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. ed esaminata la documentazione versata in atti dalle parti, il Giudice, rinviava la causa all'udienza del 10.7.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'esito di detta udienza, tenutasi con modalità cartolare, il Giudice disponeva l'ascolto dei figli minori alla successiva udienza del 06.10.2025.
All'udienza del 06.10.2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo;
pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le parti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di condivisione delle ER decisioni prese nell'interesse dei figli minori e;
b) I genitori avranno ER_2
ER l'affidamento condiviso e paritario dei figli minori e condividendo tutte ER_2
2 le decisioni relative all'interesse dei minori;
c) I figli risiederanno stabilmente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà e, comunque, in difetto di diverso accordo con la madre, tenuto conto dei desideri e della disponibilità dei figli, almeno due giorni alla settimana da individuare, compatibilmente con le esigenze degli stessi e con quelle lavorative del padre, indicativamente il lunedì e il mercoledì dall'uscita da scuola con il pernotto, riaccompagnandoli a scuola il giorno dopo, nonché a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola.
ER le ferie estive, i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi col padre, da concordare con la madre entro il 31 giugno di ciascun anno. Durante le festività natalizie il padre terrà con sé i figli in modo da comprendere ad anni alterni il giorno della Vigilia e quello di Natale, ed anche il Capodanno ad anni alterni, e comunque, in difetto di diverso accordo, dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni. Durante le festività pasquali il padre terrà con sé i figli in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta e/o i due giorni consecutivi ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
d) La casa coniugale sita in Roma, Via Maurice Ravel n 355, di proprietà esclusiva del Sig. resterà assegnata al Sig. con quanto in essa contenuto, Parte_1 Parte_1 avendo la Sig.ra asportato gli oggetti concordati;
e) La Sig.ra CP_1
ER si è trasferita in un'altra abitazione, ove i minori e risiedono CP_1 ER_2
e hanno collocazione primaria;
f) I coniugi sono economicamente autosufficienti e provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
g) Il Sig. Parte_1 corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo perequativo per il CP_1 mantenimento dei figli, la somma mensile di 1.000,00 euro (500,00 euro per ogni figlio) presso il suo domicilio ovvero a mezzo di bonifico bancario o vaglia postale entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
h) Il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di € 650,00 Parte_1 CP_1 mensili per il pagamento del canone di locazione per l'abitazione scelta dalla Sig.ra con la quale i minori vivranno quando non nell'abitazione del padre;
i) CP_1
Il pagamento delle spese straordinarie, nessuna esclusa, sarà posto a carico di entrambi i genitori per il 50% ciascuno. A titolo esemplificativo spese mediche
(interventi chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche, se non
3 assicurati dal SSN), di istruzione (libri ad inizio anno, rette di scuole private o universitarie, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per i figli minori da concordarsi preventivamente e da documentarsi, e comunque con applicazione del Protocollo del Tribunale ordinario di Roma;
j) Gli assegni familiari saranno richiesti dalla
Sig.ra se consentito dalla legge in relazione ai patti qui dedotti;
k) I CP_1
Sig.ri e si impegnano a comunicarsi reciprocamente il Parte_1 CP_1 cambiamento di residenza o di domicilio e prestano il consenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti per ciascun coniuge e per i figli minori”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
75424/2022:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Plock (PL) in data
13.12.2008 tra e , Parte_1 Controparte_1 trascritto nel Comune di Roma;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 00148,
Parte 2, Serie C06);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 06.11.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.75424/2022 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.10.1966, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Nigro, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(POLONIA) il 27.05.1984, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Dell'Armi, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.12.2022 , premesso Parte_1 che in data 13.12.2008 aveva contratto matrimonio in Plock (Polonia) con ER
, che dalla loro unione erano nati i figli (Plock, Controparte_1
1 07.05.2009) e (Roma, 31.05.2012) e che in data 14.06.2021, con decreto di ER_2 omologazione n. cronol. 13501/2021, il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adiva l'intestato
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Deduceva, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione con la moglie. Chiedeva, in particolare, l'affido condiviso dei due figli minori con collocamento presso la madre, già allontanatasi dalla casa coniugale con i due figli, l'assegnazione della casa familiare, in virtù della sua esclusiva proprietà, nonché l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di euro
1.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre all'importo di euro 650,00 mensili quale contributo per la locazione dell'immobile in cui i figli risiederanno.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedeva l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. In particolare, l'assegnazione della casa coniugale ove risiedere con i figli minori, la somma mensile di euro 1.000,00 da porsi a carico del resistente a titolo di contributo perequativo per il mantenimento dei figli, oltre al 100% delle spese straordinarie, ed oltre alla somma di euro 200,00 per il proprio mantenimento.
All'udienza presidenziale del 05.06.2023 il Giudice, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti di cui alla separazione e nominava sé stessa G.I. rinviando all'udienza di prima comparizione del 25.01.2024, concessi i termini alle parti per il deposito di memorie e delle rispettive proposte conciliative.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. ed esaminata la documentazione versata in atti dalle parti, il Giudice, rinviava la causa all'udienza del 10.7.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'esito di detta udienza, tenutasi con modalità cartolare, il Giudice disponeva l'ascolto dei figli minori alla successiva udienza del 06.10.2025.
All'udienza del 06.10.2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo;
pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le parti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di condivisione delle ER decisioni prese nell'interesse dei figli minori e;
b) I genitori avranno ER_2
ER l'affidamento condiviso e paritario dei figli minori e condividendo tutte ER_2
2 le decisioni relative all'interesse dei minori;
c) I figli risiederanno stabilmente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà e, comunque, in difetto di diverso accordo con la madre, tenuto conto dei desideri e della disponibilità dei figli, almeno due giorni alla settimana da individuare, compatibilmente con le esigenze degli stessi e con quelle lavorative del padre, indicativamente il lunedì e il mercoledì dall'uscita da scuola con il pernotto, riaccompagnandoli a scuola il giorno dopo, nonché a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola.
ER le ferie estive, i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi col padre, da concordare con la madre entro il 31 giugno di ciascun anno. Durante le festività natalizie il padre terrà con sé i figli in modo da comprendere ad anni alterni il giorno della Vigilia e quello di Natale, ed anche il Capodanno ad anni alterni, e comunque, in difetto di diverso accordo, dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni. Durante le festività pasquali il padre terrà con sé i figli in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta e/o i due giorni consecutivi ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
d) La casa coniugale sita in Roma, Via Maurice Ravel n 355, di proprietà esclusiva del Sig. resterà assegnata al Sig. con quanto in essa contenuto, Parte_1 Parte_1 avendo la Sig.ra asportato gli oggetti concordati;
e) La Sig.ra CP_1
ER si è trasferita in un'altra abitazione, ove i minori e risiedono CP_1 ER_2
e hanno collocazione primaria;
f) I coniugi sono economicamente autosufficienti e provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
g) Il Sig. Parte_1 corrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo perequativo per il CP_1 mantenimento dei figli, la somma mensile di 1.000,00 euro (500,00 euro per ogni figlio) presso il suo domicilio ovvero a mezzo di bonifico bancario o vaglia postale entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
h) Il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di € 650,00 Parte_1 CP_1 mensili per il pagamento del canone di locazione per l'abitazione scelta dalla Sig.ra con la quale i minori vivranno quando non nell'abitazione del padre;
i) CP_1
Il pagamento delle spese straordinarie, nessuna esclusa, sarà posto a carico di entrambi i genitori per il 50% ciascuno. A titolo esemplificativo spese mediche
(interventi chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche, se non
3 assicurati dal SSN), di istruzione (libri ad inizio anno, rette di scuole private o universitarie, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per i figli minori da concordarsi preventivamente e da documentarsi, e comunque con applicazione del Protocollo del Tribunale ordinario di Roma;
j) Gli assegni familiari saranno richiesti dalla
Sig.ra se consentito dalla legge in relazione ai patti qui dedotti;
k) I CP_1
Sig.ri e si impegnano a comunicarsi reciprocamente il Parte_1 CP_1 cambiamento di residenza o di domicilio e prestano il consenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti per ciascun coniuge e per i figli minori”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
75424/2022:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Plock (PL) in data
13.12.2008 tra e , Parte_1 Controparte_1 trascritto nel Comune di Roma;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 00148,
Parte 2, Serie C06);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
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Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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