Art. 1.
Al fine di assicurare il completamento del piano degli asili nido previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , e' istituito a favore delle regioni uno speciale "Fondo integrativo per gli asili nido" da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Al fine di assicurare il completamento del piano degli asili nido previsto dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , e' istituito a favore delle regioni uno speciale "Fondo integrativo per gli asili nido" da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.