Articolo 1 della Legge 23 marzo 1998, n. 87
Articolo 2
Versione
11 aprile 1998
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' au torizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attivita' dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995.
Entrata in vigore il 11 aprile 1998