Sentenza 6 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 06/06/2022, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2022
N. 00951/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Del Vecchio e Stefano De Rosis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2394/2021 resa il 2/9/2021 dall’On.le Tribunale di Lecce e pubblicata il 7/9/2021 a seguito del giudizio iscritto al NRG 2517/2018 promosso da -OMISSIS- contro il Ministero Della Difesa, munita di attestazione di passaggio in giudicato del 19/10/2021, munita di formula esecutiva il 10/9/2021 e notificata in tale formula il 10/9/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 il dott. Nino Dello Preite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Dagli atti di causa risulta che, con sentenza n. 2394/2021 pubblicata il 7 settembre 2021, il Tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente nei confronti del Ministero della Difesa per conseguire il risarcimento del danno patito a seguito del decesso del proprio genitore, così statuiva: “Accoglie la domanda formulata da D ’ -OMISSIS- iure proprio e per l ’ effetto, accertata la responsabilità del Ministero della Difesa in ordine al danno riportato dall ’ attore per il decesso del genitore D ’ -OMISSIS-, condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore di D ’ -OMISSIS- della complessiva somma di € 170.000,00, da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino ad ottobre 2014 e dalla pronuncia al saldo” .
2. La prefata pronuncia giudiziale, munita della formula esecutiva, veniva notificata, in detta forma, al Ministero della Difesa presso la sua sede reale in data 10 settembre 2021.
3. Non essendo stato proposto appello nei termini di legge, la suddetta sentenza passava in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del 19 ottobre 2021, in atti.
4. A far data dal perfezionamento della predetta notificazione, iniziava a decorrere il termine previsto dall’art. 14 comma 1 D.L. 669/1996, convertito in L. 30/1997 (art. 14 cit.: “1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l ’ ente Agenzia delle Entrate - Riscossione completano le procedure per l ’ esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l ’ obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto” ), applicabile anche al giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al Giudice Amministrativo, in virtù del quale l’esecuzione forzata del credito nei confronti della p.a. non può essere iniziata prima che siano trascorsi 120 giorni dalla notifica del titolo all’amministrazione; con dies a quo da individuarsi nella data di notifica del provvedimento presso la sede effettiva della p.a. debitrice (TAR Abruzzo, L’Aquila, I, 20 marzo 2017 n. 132; TAR Lazio, Roma, I, 31 maggio 2016 n. 6373; TAR Sicilia, Palermo, II, 1 aprile 2016 n. 837; TAR Puglia, Lecce, I, 6 maggio 2014 n. 1144).
5. Scaduto il suddetto termine dilatorio il creditore, non avendo conseguito il pagamento delle somme ad esso spettanti in virtù del titolo sopra indicato, proponeva il ricorso introduttivo della presente causa, per ottenere l’ottemperanza della sentenza de qua ; il ricorrente chiedeva, inoltre, la nomina di un commissario ad acta e la refusione delle spese del presente giudizio, con distrazione.
6. Si costituiva il Ministero intimato, senza sviluppare difese nel prosieguo del giudizio.
7. Alla stregua delle richiamate acquisizioni processuali, reputa il Collegio:
- che debba essere sancito l’obbligo del Ministero della Difesa di dare esecuzione alla sentenza oggetto della presente causa, provvedendo all’integrale pagamento delle somme ivi liquidate in favore del ricorrente, se e nella misura in cui siano ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D. L. n. 669/96, assegnando alla P.A. resistente, ai fini dell’ottemperanza, il termine di novanta giorni, decorrenti dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.
- di nominare, quale commissario ad acta , qualora il Ministero della Difesa non provveda nel termine indicato, il Direttore Generale del Personale Civile del Ministero della Difesa, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di novanta giorni;
- di doversi condannare il Ministero della Difesa alla refusione delle spese processuali afferenti al presente giudizio, come liquidate in dispositivo, in virtù del criterio della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza n. 2394/2021 del Tribunale di Lecce, all’uopo assegnando all’Amministrazione stessa il termine di 90 giorni dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia;
- in difetto di adempimento, nomina, quale Commissario ad acta , il Direttore Generale del Personale Civile del Ministero della Difesa, con facoltà di delega, affinché provveda, in luogo dell’Amministrazione, a dare esecuzione al giudicato nei successivi 90 giorni;
- condanna il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore dei procuratori della parte dichiaratisi antistatari, avv.ti Massimiliano Del Vecchio e Stefano De Rosis.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.