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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/11/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. RA RD, al termine dell'udienza del 12/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 855/2025 R.G., promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IO ND
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, , rappresentato e difeso dall'avv. OREFICE VINCENZO P.IVA_1
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
TO ZZ
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso depositato in data 19.03.2025, ha proposto Parte_1 opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 299 76 2025
00000207000, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti con conseguente illegittimità dall'atto impugnato nonché la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito indicati dal n. 1 al n. 7 del ricorso.
L'opponente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito ritenere e dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di ipoteca per omessa e/o irregolare notifica degli avvisi di addebito ad essa sottesi;
1 ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto dell a richiedere il Controparte_1 pagamento della somma di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
per l'effetto annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 299 76 2025
00000207000; con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e di non avere riscosso compensi”
2. L' con memoria depositata in data 11.4.2025, premettendo di avere CP_2 correttamente notificato gli avvisi di addebito, ha chiesto di rigettare il ricorso con vittoria di spese.
3. Con provvedimento del 23.4.2025 è stata disposta la sospensione degli avvisi di cui ai nn.
1-7 del ricorso introduttivo.
4. L' , con memoria depositata in data 5.6.2025, ha Controparte_1 eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Marsala e ha contestato in fatto ed in diritto l'opposizione di cui ha chiesto il rigetto.
5. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
6. In punto di competenza si osserva quanto segue.
È noto che la competenza a decidere le opposizioni esecutive, proposte prima dell'inizio dell'esecuzione, nelle materie indicate dall'art. 442 c.p.c., è determinata in base alle regole dettate dal successivo art. 444 per effetto del rinvio operato dall'art. 618-bis, comma 1, alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro.
L'art. 444 c.p.c. - per quanto di interesse nella presente fattispecie - individua due criteri di collegamento: il primo comma stabilisce che “le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore”; il terzo comma prevede che “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per
l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
È stato affermato che “al criterio di collegamento della residenza - che in base all'art. 444 c.p.c., comma 1, vale come canone generale - vanno ricondotte tutte le controversie previdenziali siano esse relative a diritti o ad obblighi (ma non di datori di lavoro); mentre al diverso criterio delle sede dell'ufficio dell'ente previsto nel comma 3 che vale come regola speciale - vanno riportate tutte le controversie specificamente riferite agli obblighi dei datori di lavoro” (v. Cass. 10055/2020, nonché Cass. 550/1987 e Cass.
Civ. n. 17387/2016).
2 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche va affermata la competenza del Tribunale di
Marsala atteso che le pretese creditorie dell' riguardano i contributi IVS;
è noto, CP_2 infatti, che per tale tipologia di contributi trovi applicazione il criterio della residenza dell'attore.
7. Va poi ricordato che, per costante indirizzo della Corte di Cassazione, nel vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali è possibile utilizzare i seguenti strumenti:
i) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, davanti al giudice del lavoro;
ii) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma
2, c.p.c.);
iii) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Tale sistema si ricava sia dalla formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.lgs. n. 46/1999 secondo cui “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 c.p.c. e ss.” sia dal successivo art. 29, comma
2, del medesimo testo legislativo che stabilisce che “alle entrate indicate nel comma 1” – ovvero per le entrate non tributarie – “non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Consegue, pertanto, che se il debitore intende far valere anche vizi di forma dell'intimazione di pagamento riguardante crediti di natura previdenziale non può che
3 proporre il giudizio di opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina di cui agli artt.
618-bis e 617 del codice di rito: l'art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 46/1999, infatti, nell'escludere l'operatività dell'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, ammette la possibilità di esperire il rimedio dell'art. 617 c.p.c. dinanzi al giudice al lavoro là dove l'esecuzione non abbia avuto ancora inizio.
8. Tanto premesso, il ricorrente, nella specie, ha proposto anzitutto una opposizione agli atti esecutivi per ciò che concerne l'omessa notifica degli atti presupposti.
È stato condivisibilmente affermato che “l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento poste
a base di una successiva intimazione di pagamento dell'agente della riscossione non determina affatto
l'inesistenza del diritto di procedere alla riscossione stessa e, tanto meno, del relativo credito, fatti estintivi deducibili con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ma, al più, una mera irregolarità della procedura di riscossione, deducibile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617
c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. n. 28521/2023).
Si osserva, però, che l'art. 617 c.p.c. prevede che l'opposizione debba essere proposta entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto tacciato di illegittimità.
Nel caso di specie, la proposizione dell'opposizione in data 19.03.2025 risulta effettuata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. ovvero oltre il termine di giorni venti decorrenti, per espressa allegazione attorea, dal 20.02.2025 ovvero dalla data di avvenuta notifica dell'avviso di intimazione impugnato.
L'opposizione agli atti esecutivi va quindi dichiarata inammissibile.
9. Il restante motivo di impugnazione - riguardante l'asserita prescrizione delle pretese contributive - va invece qualificato quale opposizione all'esecuzione.
Sul punto, si osserva che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615
c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi l'omessa notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
È stato, infatti, precisato che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile
4 nella successiva intimazione di pagamento)” (v. Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016) nonché che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del
1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019).
Nella specie, il ricorrente ha eccepito, in seno al ricorso introduttivo, l'omessa notifica degli atti prodromici all'opposta intimazione di pagamento e, conseguentemente,
l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi;
in subordine, ha comunque eccepito la prescrizione quinquennale successiva alla notifica degli avvisi e delle cartelle di pagamento incorporate nell'avviso di intimazione opposto.
9.1. Tanto premesso, la domanda attorea - nella parte in cui viene eccepita la prescrizione maturata prima dell'asserita notifica degli avvisi di addebito nn. 599 2016
0000553672000 (n. 1, in ricorso), 599 2016 0002163380000 (n. 2, in ricorso) e 599 2017
0001195860000 (n. 3, in ricorso) - deve ritenersi inammissibile per decorso del termine di giorni quaranta previsto dall'art. 24 del D.lgs. 46/1999.
Il ricorrente, infatti, non ha eccepito tale prescrizione in opposizione all'intimazione di pagamento n. 299 2022 9000090181 (cfr. produzione ovvero in opposizione a CP_3 quell'atto idoneo a porre lo stesso in grado di conoscere i denunciati vizi dei superiori avvisi. Quest'ultimi, quindi, in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra viste (cfr.
Cass. 24506/2016), devono ritenersi notificati, rispettivamente, in data 5.7.2016, 16.12.2016
e 29.12.2017.
Va, a questo, punto rigettata, con riferimento ai superiori avvisi, anche l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione successiva atteso che le amministrazioni convenute hanno documentato di avere notificato, entro il termine prescrizionale, ancorché sospeso di
542 giorni, l'intimazione di pagamento n. 299 2022 9000090181 in data 16.2.2022.
È noto, infatti, che, in ragione della nota emergenza epidemiologica il legislatore ha introdotto una complessa disciplina in termini di sospensione dell'attività di riscossione;
in particolare, l'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020, ha previsto “la sospensione dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” nonché l'applicazione delle “disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; tale ultimo
5 articolo, al primo comma, ha previsto, per il medesimo periodo, “la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”; vi è stata, pertanto, una completa inibizione dell'attività di riscossione per n. 542 giorni ovvero dal 8.3.2020 al
31.8.2021.
9.2. L'opposizione merita accoglimento con riferimento alla denunciata prescrizione dei crediti sottesi agli avvisi di addebito n. 599 2017 0002291846000 (n. 4, in ricorso) e n. 599
2018 0000 759349000 (n. 5, in ricorso) per le seguenti assorbenti considerazioni.
Va osservato, infatti, che, volendo considerare la notifica dell'intimazione di pagamento regolarmente effettuata nelle date del 1.2.2018 e 23.07.2018, i relativi diritti di credito incorporati, senza alcuna causa di sospensione della prescrizione, si sarebbero prescritti in data 1.2.2023 e 23.07.2018; sommando a tale data n. 542 giorni in virtù delle sopramenzionate sospensioni, il termine quinquennale sono giunti, tuttavia, a scadenza in data 27.7.2024 e 15.1.2025.
Pertanto - in assenza di ulteriori atti interruttivi che era onere delle parti resistenti documentare - i sopramenzionati crediti, al momento della notificazione dell'atto opposto n. 299 76 2025 00000207000, erano già irrimediabilmente prescritti.
9.3. Le ulteriori doglianze attore sono infondate atteso che l ha dimostrato di CP_2 avere notificato tutti i restanti avvisi di addebito di cui ai nn. da 6 a 15 del ricorso introduttivo;
si osserva, inoltre, che le date di notifica dei suddetti avvisi si collocano tra il
2.1.2019 ed il 5.2.2024 sicché, tenuto conto del periodo di sospensione di 542 giorni e della data di notifica dell'atto opposto, il periodo prescrizionale non risulta all'evidenza decorso.
Per completezza, quanto alla censura in ordine al mancato deposito delle CAD si osserva che la disciplina applicabile alla notifica degli avvisi non richiama le disposizioni dettate dalla L. n. 890/82 circa l'obbligo dell'invio di una raccomandata informativa (cfr.
Corte Appello di Palermo, n. 403/2021). La disposizione dell'art. 30, comma 4, del D.L. n.
78 del 2010 concede, infatti, all'Istituto di notificare l'avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali (cfr. Cass. n.
31369/2024; 21847/2025); trova, applicazione, in altri termini, il solo regolamento postale, il quale, in caso di compiuta giacenza, non prevede l'obbligo di una raccomandata informativa.
10. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
6 L'accoglimento in minima parte delle domande attoree giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%; la restante parte viene posta a carico del ricorrente, soccombente in rito e merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata:
a) dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da parte ricorrente per le ragioni indicate in parte motiva;
b) dichiara non dovuti poiché prescritti i crediti incorporati negli avvisi n. 599 2017
0002291846000 (n. 4, in ricorso) e n. 599 2018 0000 759349000 (n. 5, in ricorso);
c) rigetta l'opposizione con riguardo alle restanti censure;
d) condanna il ricorrente a rifondere ai convenuti metà delle spese di lite che liquida, per ciascuno, in complessivi € 2.319,00 oltre IVA, Cpa e accessori come per legge.
Così deciso in Marsala, il 12/11/2025
IL GIUDICE
RA RD
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice RA
RD, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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