Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente rel dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Daniela Garufi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 3342/2025 VG avente come oggetto:
“adozione di maggiorenne” promossa da
, nata l'[...] in [...] - Bahia – Brasile, residente Parte_1
a Bagno a Ripoli (FI), Via Chiantigiana n. 309, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Iovene e
Elisabetta Carletti per l'adozione di:
, nata il [...] a [...]/Ba Brasile, domiciliata a Bagno a Parte_2
Ripoli (FI), Via Chiantigiana n. 309
Con l'intervento del PM
Fatto e diritto
Con ricorso iscritto a ruolo il 26.02.2025 ha chiesto di adottare la Parte_1
OT maggiorenne (figlia della propria sorella) ai sensi degli artt. 291 e ss. Parte_2
c.c.
All'udienza del 21.05.2025 sono comparse l'adottante ricorrente, con i propri difensori, l'adottanda personalmente e la madre dell'adottanda, e hanno prestato il loro consenso all'adozione.
Integrata parzialmente la documentazione dalla ricorrente così come richiesto dalla Giudice, in data
04.06.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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Il Tribunale rileva che dalla documentazione prodotta non risulta sussistente uno dei presupposti richiesti dalla L.184/1983 per farsi luogo all'adozione, ovvero che tra adottante ed adottanda vi sia
e l'adottanda il 29.12.1984, con ciò evidenziandosi tra le due donne (zia e OT) una differenza di età di 16 anni 11 mesi e 28 giorni. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 5 del 2024, ha aperto invero la possibilità di derogare al limite minimo di 18 anni di differenza di età tra adottante e adottando nell'adozione di maggiorenni. Al riguardo va evidenziato che la corte ha affermato che
“L'ordinario divario di età tra adottante e adottato mantiene intatta, del resto, la sua valenza. È la assoluta inderogabilità di esso che entra in frizione con i richiamati principi costituzionali. Il punto di equilibrio è nell'accertamento rimesso al giudice (come previsto, in tema di assensi, dall'art. 297, secondo comma, cod. civ.), che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua.Non è necessario che la nozione di esiguità sia ulteriormente definita tramite l'indicazione di criteri più specifici, ai quali il giudice dovrebbe ispirarsi nel valutare i singoli casi in cui il limite minimo dei diciotto anni possa essere derogato. Essa rappresenta una clausola generale, che richiama la necessità di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l'età dell'adottato.”
Il Tribunale ritiene, tuttavia, che nel presente giudizio non possa configurarsi una differenza esigua poiché non si tratta di una differenza di pochi mesi, ma di oltre un anno.
Questo è significativo per diversi motivi.
La legge richiede una differenza di età minima di 18 anni per garantire che vi sia un chiaro rapporto di tipo filiale, secondo la prospettiva storica propria dell'istituto di dare un figlio a chi non ne avesse avuti. La stessa Corte al riguardo nella sentenza menzionata ha evidenziato come essa in precedenza avesse “confermato la legittimità costituzionale della rigidità della formula, eco del criterio dell'adoptio imitatur naturam, ovvero del suo storico significato di strumento idoneo a replicare il rapporto esistente tra genitore e figlio (sentenze n. 500 del 2000 e n. 89 del 1993; ordinanza n. 82 del 2001)”. La differenza di età di oltre un anno presente nel caso di specie rispetto ai requisiti legali potrebbe compromettere quest'aspetto. A livello interpretativo va poi evidenziato come la Corte ha delineato i casi tipici che potrebbero risultare degni di una valutazione non rigida del requisito legale specificando come “ il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette famiglie ricomposte – in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare – per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata.– Nelle nuove riconosciute fattispecie rientrano, come rilevato da questa
Corte con la sentenza n. 135 del 2023, «il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare», ma ancora «situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento – grazie all'adozione – del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo» (punto 7.2. del Considerato in diritto).– Le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione, come già ritenuto da questa
Corte nella sentenza n. 79 del 2022, che ha riconosciuto l'incidenza dei rapporti affettivi sull'identità personale. La valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.”
In tale quadro rileva il Tribunale come la relazione tra zia e OT, già caratterizzata di per sé da un forte e significativo legame familiare di strettissima parentela, non rientra tra le situazioni tipiche che possono giustificare la deroga al parametro legale. L'adozione di maggiorenne è infatti generalmente prevista per consolidare legami affettivi già esistenti e per garantire una protezione giuridica che non può essere ottenuta altrimenti (ad esempio, come richiamato dalla Corte, il figlio del proprio coniuge).
Il ricorso all'adozione per garantire tutele economiche ed ereditarie alla OT appare, pertanto, una misura ultronea atteso che sussistono altri strumenti giuridici, quali testamenti, donazioni e contratti, che possono efficacemente garantire tali tutele senza ricorrere all'istituto dell'adozione, fermo restando che già esiste un legame di parentela dotato di sua propria pregnanza.
Nel caso in esame, non appaiono sussistenti le finalità che giustificano l'adozione, che deve essere riservata a situazioni di reale necessità affettiva e sociale nell'esigenza di protezione e consolidamento di legami affettivi: ove il legame già sussista e sia inquadrabile in rapporti di parentela tipica, come nel caso di specie, non vi è necessità di cambiare ad esso veste forzando la norma.
Ed invero lo scopo non celato dalle parti è quello di poter restare per effetto dell'adozione sul suolo italiano: trattasi di finalità estranea all'istituto, pur essendone uno degli effetti eventuali.
Premesso quanto sopra, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per accogliere il ricorso di adozione di persona maggiorenne, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n. 1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg. c.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 5.06.2025 su relazione della Presidente dott.ssa
Silvia Governatori.
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori