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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA – I sezione civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 12/06/2025, avanti a noi Giudice monocratico, dott. Corrado
Bonanzinga, viene chiamata la causa iscritta al N. 7777 del Registro
Generale 2013
TRA
, Codice fiscale. Parte_1
Partita IVA e numero di iscrizione al registro Imprese di Milano n.
, iscritta al n. 5560 dell'albo delle banche, appartenente al P.IVA_1
Gruppo , iscritto all'albo dei Gruppi Bancari al n. Controparte_1
5026.0, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
[...]
con sede legale e direzione generale in Milano, via della Controparte_2
Moscova n. 33, in persona del suo procuratore dr.ssa , Controparte_3
nata a [...] il [...], C.F.: , giusta procura C.F._1
speciale del 14 Dicembre 2012, ai rogiti del Notaio Dott. n. Persona_1
91844 rep. e n. 14024 racc., rilasciata dal Prof. nato a [...] Per_2
Marco in Lamis (FG) il 26.01.1953, Presidente e Legale Rappresentante della Controparte_4
elettivamente domiciliata in Messina, strada San Giacomo, n. 19, is. 313, presso lo studio dell'avv. Giovanni Gulino, (C.F.: ), C.F._2
fax: 090 6781544, pec: dal quale è Email_1
rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_5
, elettivamente domiciliato in Messina, via C.F._3
1 Maddalena n. 42, presso lo studio dell'avv. Roberto Russino (C.F.:
, pec: fax: 090661769, da C.F._4 Email_2
cui è rappresentato e difeso per procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Alle ore 09,20 è comparso per la parte attrice l'avv. Fulvio
SAMMARTANO per delega dell'avv. Giovanni GULINO, il quale precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa;
insiste in tutte le domande proposte con il rigetto delle avverse istanze, eccezioni e difese;
chiede che la causa venga decisa;
è altresì presente per la parte convenuta l'avv. Roberto RUSSINO, il quale precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa;
insiste in tutte le domande proposte con il rigetto delle avverse istanze, eccezioni e difese;
chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Dispone che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA – I sezione civile
2 Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina, dott. Corrado
BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, pronuncia e pubblica dando immediata lettura di motivazione e dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7777 del Registro Generale Contenzioso 2013
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.01.2014, la conveniva in Parte_1
giudizio davanti a questo Tribunale il notaio dott. , Controparte_5
esponendo che con atto autenticato nelle forme in data 24.11.2008 l'istituto di credito deducente aveva concesso a un mutuo Controparte_6
ipotecario per la somma di € 115.000,00; che prima di procedere all'erogazione del mutuo aveva incaricato il notaio dott.
[...]
di verificare l'esistenza dei presupposti del finanziamento CP_5
e, in particolare, al fine di valutare il merito creditizio del mutuatario, aveva incaricato il predetto notaio di verificare che l'immobile sul quale avrebbe dovuto iscriversi ipoteca fosse di proprietà del e non fosse CP_6
gravato da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli;
che, in adempimento del predetto mandato, il notaio aveva redatto due Controparte_5
relazioni, una preliminare in data 11.11.2008 ed un'altra successiva al mutuo in data 17.12.2008, nelle quali aveva attestato la piena proprietà dell'immobile in capo al e la libertà del bene da trascrizioni, CP_6
iscrizioni ipotecarie e da altre formalità risultanti da pubblici registri comunque pregiudizievoli;
che confidando sulla correttezza delle suddette verifiche l'istituto di credito deducente aveva erogato al il CP_6
mutuo richiesto, iscrivendo in data 26.11.2008 ipoteca sul bene concesso in garanzia;
che successivamente il mutuatario si era reso moroso nel pagamento del mutuo e l'istituto di credito deducente aveva avviato la
3 procedura esecutiva per il recupero del credito, ma al momento della redazione della certificazione notarile sostitutiva del certificato ipocatastale in data 06.12.2010, erano emerse a carico del bene ipotecato le seguenti trascrizioni: 1) trascrizione n. 44785/29851 del 22.12.2004 nascente da verbale di separazione consensuale con assegnazione dei beni dell'08.03.2003 del Tribunale di Messina a favore di e CP_7
contro 2) trascrizione n. 5714/4250 del 07.02.2008 Controparte_6
in rettifica della precedente, nella quale era stata richiesta per errore anche la voltura catastale;
che l'ing. , perito incaricato dal Persona_3
Giudice dell'Esecuzione per la stima dell'immobile pignorato aveva, quindi, depositato due diverse relazioni tecniche di stima, in una considerando e nell'altra escludendo il valore del diritto di godimento del bene assegnato alla moglie del debitore e regolarmente trascritto;
che ai fini della stima del valore del bene l'esperto incaricato dal Tribunale aveva calcolato il valore del diritto di godimento del bene assegnato alla moglie con due criteri diversi: mediante un abbattimento percentuale del 15 % rispetto al valore assegnato al medesimo bene in piena proprietà ovvero equiparando il diritto di godimento del coniuge al diritto di usufrutto, criterio che determinava un abbattimento del valore del bene del 95 % rispetto al valore dell'immobile in piena proprietà; che la procedura esecutiva, nella quale era intervenuta anche a sua volta CP_7
titolare di crediti nei confronti dell'ex coniuge, era ancora in corso;
che nondimeno, poteva già rinvenirsi una responsabilità del notaio dott.
[...]
per non avere rilevato, con condotta negligente, ai sensi CP_5
dell'art. 1176 comma 2 c.c., l'esistenza delle suddette trascrizioni.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto al risarcimento del danno quantificato nella differenza tra il credito azionato pari a € 120.374,61 ed il valore di stima dell'immobile.
4 Con comparsa tempestivamente depositata l'08.04.2014 si costituiva il notaio dott. , contestando la fondatezza della Controparte_5
domanda avversaria ed evidenziando che non era configurabile alcuna sua responsabilità, avendo egli eseguito il proprio incarico diligentemente.
Rilevava, in particolare, che nelle due relazioni preliminari dell''11.11.2008 e del 17.12.2008, egli aveva certificato che l'immobile offerto in garanzia per il mutuo era in piena ed esclusiva proprietà e disponibilità di mentre egli non era tenuto a Controparte_6
rilevare che sul bene era stato trascritto il verbale di separazione consensuale che prevedeva l'assegnazione del diritto di abitazione in favore dell'ex coniuge, atteso che tale diritto di abitazione era un diritto personale di godimento atipico e non un diritto reale, sicché non costituiva una formalità di natura pregiudizievole, anche se il detto diritto era trascrivibile in relazione alla sua funzione di misura a tutela della prole. Osservava, inoltre, che, ai fini del risarcimento del danno, avrebbe dovuto essere dimostrato il nesso causale tra il pregiudizio lamentato e la condotta professionale del deducente, potendo comunque il danno essere quantificato entro i limiti della diminuzione del valore commerciale dell'immobile pari a circa il 10 – 15 %, come chiarito anche nella consulenza di stima redatta dall'esperto nominato dal Giudice dell'Esecuzione, non potendo essere condivisa la tesi avversaria, secondo cui il diritto di abitazione riconosciuto all'ex coniuge dovrebbe essere equiparato al diritto di usufrutto, stante la differenza radicale tra i due diritti. Rilevava, infine, che era configurabile una responsabilità almeno concorsuale della banca che aveva erogato un mutuo di € 115.000,00, per estinguere altri debiti contratti con finanziarie, benché l'immobile offerto in garanzia avesse un valore molto inferiore, pari a € 64.789,61, come stimato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, mentre di regola gli
5 istituti di credito erogano i finanziamenti entro il limite dell'80 % del valore del bene ipotecato ed il beneficiario deve possedere un reddito sufficiente per il rimborso del capitale erogato. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda avversaria o, in subordine, che la pretesa azionata fosse ridotta nella misura del giusto e del provato.
Concessi i termini di cui all'art. 183/6 c.p.c., con memoria depositata il 30.10.2014 l'istituto di credito attore contestava le argomentazioni difensive del convenuto evidenziando che il professionista incaricato di effettuare la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene offerto in garanzia avrebbe dovuto rilevare tutte quelle trascrizioni che potevano incidere sul suo valore. Negava, poi, che fosse ravvisabile un concorso di colpa della banca, evidenziando che il mutuo era stato erogato sulla base di una perizia di stima effettuata nel 2008, prima del crollo del mercato immobiliare, quando il valore del bene offerto in garanzia appariva pienamente congruo rispetto alla somma erogata in mutuo, mentre la banca non poteva avere alcuna colpa per il fatto che successivamente il valore del bene aveva subito una netta diminuzione.
Con ordinanza depositata il 19.05.2015 il Giudice ordinava l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., della perizia di stima sull'immobile eseguita preliminarmente alla erogazione del mutuo da parte della banca attrice. Acquisita la suddetta documentazione, la causa veniva rinviata all'udienza del 24.03.2020 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 05.03.2021 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. fissando all'uopo una successiva udienza.
Con ordinanza del 18.05.2025 il Giudice designato, rilevato che, in ragione del disposto di cui all'art. 30 comma 4 del d.lgs 116/2017 come sostituito dall'art. 1 lett. e dalla legge 51 del 15.04.2025 recante modifiche
6 alla disciplina della magistratura onoraria, non poteva più trattare la presente controversia, di valore superiore a € 50.000,00, rimetteva gli atti al
Presidente di sezione che designava per la trattazione se stesso e fissava l'udienza del 12.06.2025 per la prosecuzione della causa. A quest'ultima udienza il Presidente designato, all'esito della discussione orale, pronunciava la presente sentenza.
Si deve premettere che il notaio, incaricato da una banca di redigere una relazione finalizzata all'erogazione di un mutuo ipotecario, ha l'obbligo di individuare, nell'ambito dell'indagine in ordine alla libertà e disponibilità del bene dato in garanzia, l'esatta entità del diritto spettante al mutuatario sull'immobile (Cass. civ. 18.07.2023 n. 20794) e ciò significa che deve rilevare qualunque vincolo o trascrizione che possa concorrere ad incidere negativamente sul valore di mercato del bene. Sotto questo profilo, nel caso in esame, si deve, allora, ritenere inadempiente rispetto all'incarico ricevuto il notaio convenuto, che ha attestato l'esclusiva titolarità, in capo al mutuatario, del bene offerto in garanzia e l'assenza di “alcun vincolo e formalità precedenti di natura pregiudizievole che possano in qualsiasi modo menomare la garanzia offerta”, senza segnalare che sul bene era stato trascritto, in data antecedente e più precisamente il 22.12.2004, un verbale di separazione consensuale, con il quale era stato assegnato in godimento al coniuge separato l'immobile costituente casa coniugale. Infatti, non vi è dubbio che tale trascrizione fosse idonea a determinare una riduzione del valore dell'immobile offerto in garanzia e, conseguentemente, a pregiudicare le ragioni della banca mutuante, a prescindere dalla circostanza che l'assegnazione al coniuge separato della casa coniugale costituisca in suo favore un diritto di natura personale e non reale e che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 7 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), applicabile anche in tema di separazione personale e costituente la normativa di riferimento ratione temporis (sensibilmente diversa dalla disciplina contenuta nell'art. 155 quater c.c., entrata in vigore solo successivamente), il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge, avendo per definizione data certa, sia opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni (Cass. civ. sez. un. 26.07.2002 n. 11096).
Nondimeno, va osservato che ai fini del risarcimento del danno, non
è sufficiente allegare l'inadempimento della controparte, ma occorre anche dimostrare che da tale inadempimento sia derivato un danno, comprendente, ai sensi dell'art. 1223 c.c., tanto la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, sempreché ne siano conseguenza immediata e diretta. Nel caso in esame, pertanto, la banca attrice avrebbe dovuto provare il danno asseritamente subito quale diretta conseguenza delle omissioni nelle quali, adempiendo il suo incarico, il notaio era incorso. In particolare, non potendo il notaio essere coinvolto nel rapporto contrattuale, intercorrente tra la banca e il mutuatario, in sede attuativa, le conseguenze dell'inadempimento non possono essere addossate al notaio sotto forma di corresponsabilità, come sostanzialmente sostenuto dalla banca attrice con la richiesta di condanna del convenuto al pagamento della differenza tra il credito azionato pari a € 120.374,61 ed il valore di stima dell'immobile. Invero, il danno subito dalla banca mutuante per l'inesatta o incompleta informazione contenuta nella relazione notarile preliminare discende dalla colposa induzione dell'istituto di credito ad accettare in ipoteca, con riguardo al finanziamento, un bene potenzialmente non idoneo a garantire la restituzione del credito erogato, ma tale danno si concretizza
8 solo nel momento in cui la procedura esecutiva eventualmente azionata riveli l'inidoneità del bene al soddisfacimento delle ragioni del creditore, non potendosi escludere che il bene ipotecato, ancorché gravato del diritto di assegnazione della casa coniugale, conservi un valore sufficiente a estinguere il credito garantito. Nella fattispecie in esame, la banca ha evidenziato che, in realtà, il valore del bene stimato dall'esperto nominato dal Giudice dell'Esecuzione era apprezzabilmente inferiore rispetto all'ammontare del credito, ma tale circostanza, come emerge chiaramente dalla documentazione acquisita e, in particolare, dalla perizia di stima fatta redigere dalla banca ai fini della concessione del mutuo, non è dipesa esclusivamente dal fatto che la banca, al momento della erogazione del mutuo, non era a conoscenza del fatto che era stato trascritto un verbale di separazione consensuale contenente un provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge, ma anche dal fatto che, nelle more tra l'erogazione del mutuo e l'instaurazione della procedura esecutiva, i valori immobiliari avevano subito un fortissimo decremento, tanto che il valore attribuito al medesimo bene in piena proprietà dall'esperto successivamente nominato in sede esecutiva era di appena € 64.789,61, vale a dire una somma molto inferiore rispetto sia al finanziamento erogato che alla stima effettuata dal tecnico incaricato dalla banca (che aveva stimato il bene del valore di € 178.500,00), a prescindere dalla riduzione di valore derivante dal provvedimento di assegnazione della casa coniugale. Tale circostanza conferma, pertanto, l'irragionevolezza della tesi secondo cui il danno derivante dalla omissione del notaio dovrebbe essere quantificato nella differenza tra il credito azionato ed il valore di stima dell'immobile, poiché in tal modo si addosserebbero sul notaio delle conseguenze pregiudizievoli che non derivano certamente in via diretta dalla sua condotta. Un ulteriore elemento di incertezza è, infine, costituito dal fatto che il provvedimento di
9 assegnazione della casa coniugale in favore del coniuge costituisce un diritto di natura personale per sua natura “precario”, poiché destinato a permanere solo fintantoché non ne vengano meno i presupposti. Nulla esclude, pertanto, che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale venga revocato per i più svariati motivi (quali il raggiungimento della autonomia economica dei figli o l'allontanamento del coniuge dall'immobile) e che tale diritto, conseguentemente, si estingua prima che l'immobile sia posto in vendita nell'ambito della procedura esecutiva. In definitiva, la banca, al fine della prova del danno subito, avrebbe dovuto dimostrare che a causa della omissione del notaio non solo aveva accettato in garanzia un bene di valore inferiore rispetto a quello stimato al momento della erogazione del finanziamento, ma anche che per tale motivo non aveva potuto conseguire l'estinzione del debito nella misura ragionevolmente prevedibile ove il bene ipotecato non fosse stato gravato dal diritto di abitazione a favore del coniuge. Nondimeno, la banca non ha fornito tale prova, non essendo noto se la procedura esecutiva abbia continuato il suo corso, se il bene ipotecato sia stato venduto ed a quale prezzo, se il credito garantito sia stato in tutto o in parte estinto.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della attrice. Dette spese, avuto riguardo alla natura ed entità Pt_1
della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei valori minimi dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 7.052,00 per compensi, di cui € 1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva,
€ 2.835,00 per fase istruttoria, ed € 2.127,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
10 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione notificato in data
08.01.2014 dalla nei Parte_1
confronti di , sentiti i procuratori delle parti, Controparte_5
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta le domande avanzate dalla banca attrice e condanna la
[...]
al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in complessivi € CP_5
7.052,00 per compensi, di cui € 1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria, ed € 2.127,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Messina, lì 12/06/2025
Il Giudice Dott. Corrado Bonanzinga
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