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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/10/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa RG. n. 1978/2020 alla quale è riunito il giudizio n. RG. 1485/2021 e vertente tra:
nata a [...] il [...], cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA- ANNULLAMENTO INDEBITI PREVIDENZIALI.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso depositato in Cancelleria in data 23/6/2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2016 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola
Darifoglio Società cooperativa Agricola per 102 giornate;
che, l' in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, le aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi per tale anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per 102 giornate annue, con condanna dell in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ricorso RG. n. 1485/2021 iscritto a ruolo il 5/5/2021 parte ricorrente chiedeva l'annullamento della nota di indebito datata 10/4/2020 con la quale l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 le chiedeva la restituzione della somma di € 4.888,30, divenuta indebita a seguito della sua cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoltura. Riuniti i giudizi ed espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno in questione e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente, come emerge dai giudizi riuniti, tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per 102 giornate annue, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della Società cooperativa agricola Darifoglio.
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste escusso, disinteressato nel presente giudizio e sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che la ricorrente nell'anno 2016 ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta Darifoglio società cooperativa agricola, per 102 giornate annue.
Detta testimone ha specificato, sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché ha specificato le modalità di pagamento.
CP_ Dall'esame del verbale ispettivo del 28/3/2019, prodotto dall' si è potuto appurare che detti ispettori hanno accertato che la società Darifoglio ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppure in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato, ciò in quanto gli ispettori hanno anche ritenuto che i dipendenti addetti ai lavori di spollonatura ceppaie noccioleto, ronca noccioleto, realizzazione di taglia fuoco, muri, viottoli e stradelle carrabili, andassero inquadrati nel settore terziario.
Pertanto, alla luce anche della dichiarazione testimoniale, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta e ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici agricoltura del Comune di residenza, per l'anno 2016 per 102 giornate annue. Pertanto, va disposto l'annullamento della nota di indebito del 10.4.2020 per € 4.888,30 oggetto del ricorso riunito RG. n. 1485/2021 con condanna all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, di CP_2 procedere alla restituzione delle eventuali somme incassate per tale causale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che, nell'anno 2016 la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Darifoglio Società cooperativa agricola per 102 giornate annue, e, per l'effetto, ordina all' CP_2 in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) annulla il provvedimento di indebito impugnato per € 4.888,30 ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all in persona del legale rappresentante pro-tempore, la CP_2 restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
3) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 3.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 27/10/2025
il giudice del lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa RG. n. 1978/2020 alla quale è riunito il giudizio n. RG. 1485/2021 e vertente tra:
nata a [...] il [...], cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI IN AGRICOLTURA- ANNULLAMENTO INDEBITI PREVIDENZIALI.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso depositato in Cancelleria in data 23/6/2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2016 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa, presso l'azienda agricola
Darifoglio Società cooperativa Agricola per 102 giornate;
che, l' in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, le aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi per tale anno e che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per 102 giornate annue, con condanna dell in persona del legale rappresentante pro- CP_2 tempore, ad effettuare la suddetta iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ricorso RG. n. 1485/2021 iscritto a ruolo il 5/5/2021 parte ricorrente chiedeva l'annullamento della nota di indebito datata 10/4/2020 con la quale l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 le chiedeva la restituzione della somma di € 4.888,30, divenuta indebita a seguito della sua cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoltura. Riuniti i giudizi ed espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la tempestiva presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno in questione e non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi.
La domanda della ricorrente, come emerge dai giudizi riuniti, tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2016 per 102 giornate annue, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della Società cooperativa agricola Darifoglio.
Essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dalla ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale al fine di provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame del teste escusso, disinteressato nel presente giudizio e sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazioni da parte di questo giudice, è emerso che la ricorrente nell'anno 2016 ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta Darifoglio società cooperativa agricola, per 102 giornate annue.
Detta testimone ha specificato, sia l'attività svolta con particolari riferimenti anche alla ricorrente, nonché le modalità di organizzazione dell'azienda e dello svolgimento dell'attività all'interno della stessa, nonché ha specificato le modalità di pagamento.
CP_ Dall'esame del verbale ispettivo del 28/3/2019, prodotto dall' si è potuto appurare che detti ispettori hanno accertato che la società Darifoglio ha svolto regolare attività, per come dichiarata, seppure in maniera ridotta e con un numero di operai inferiore rispetto a quello dichiarato, ciò in quanto gli ispettori hanno anche ritenuto che i dipendenti addetti ai lavori di spollonatura ceppaie noccioleto, ronca noccioleto, realizzazione di taglia fuoco, muri, viottoli e stradelle carrabili, andassero inquadrati nel settore terziario.
Pertanto, alla luce anche della dichiarazione testimoniale, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta e ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici agricoltura del Comune di residenza, per l'anno 2016 per 102 giornate annue. Pertanto, va disposto l'annullamento della nota di indebito del 10.4.2020 per € 4.888,30 oggetto del ricorso riunito RG. n. 1485/2021 con condanna all' in persona del legale rappresentante pro-tempore, di CP_2 procedere alla restituzione delle eventuali somme incassate per tale causale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che, nell'anno 2016 la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Darifoglio Società cooperativa agricola per 102 giornate annue, e, per l'effetto, ordina all' CP_2 in persona del Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) annulla il provvedimento di indebito impugnato per € 4.888,30 ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all in persona del legale rappresentante pro-tempore, la CP_2 restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
3) Condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 3.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 27/10/2025
il giudice del lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena