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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 140/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. RE PUCCETTI Presidente
Dr. FI GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice ausiliario di C.d.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 34913 del 30.12.2024 della Corte di cassazione – Sezione Lavoro da elettivamente Parte_1
domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell , rappresentato Pt_1
e difeso dall'avv. Daniela Guarino per procura generale alle liti
-ricorrente in riassunzione- contro
Controparte_1
- contumace in riassunzione- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 34913 del
30.12.2024 della Corte di cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza n. 221/18 della Corte d'Appello di Venezia
In punto: indennità di disoccupazione
Causa trattata all'udienza del 30.10.2025
Conclusioni per parte appellante in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma
Corte adita fissare udienza e, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in premessa e alla luce e in attuazione del principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte nella ordinanza di rinvio n.
34913/2024, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Verona n. 333/2015, rigettando l'appello avversario.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di legittimità, come statuito dalla Suprema Corte, nonché con la rifusione delle spese del presente giudizio di rinvio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come indicato nelle premesse dell'ordinanza della Suprema Corte indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, aveva condannato l' a Pt_1
corrispondere la indennità ASpI in favore di con Controparte_1
sentenza n. 221/2018. Questa Corte non aveva condiviso la ricostruzione del quadro normativo operata dal Tribunale, secondo la quale i soci lavoratori delle società cooperative di cui al d.P.R n.
602/1970 fino all'anno 2013 non erano soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, che era stata loro estesa soltanto dall'articolo 2 l. n. 92/2012, a decorrere dal gennaio 2013.
Richiamando un precedente di legittimità, si era affermato che le società cooperative erano assoggettate all'obbligo contributivo, anche
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
per la disoccupazione involontaria già nel regime anteriore alla entrata in vigore della l. n. 142/2001, in forza dell'art. 2 RD n. 1422/1924 che, ai fini assicurativi, equiparava la posizione dei soci lavoratori a quella dei lavoratori subordinati. Non rilevava in senso contrario il
DPR n. 602/1970, che si era limitato ad indicare alcune categorie di lavoratori di società ed enti cooperativi assoggettandoli agli oneri contributivi, senza incidere sulla disciplina generale dettata dal predetto articolo 2.
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso per cassazione interposto dall' e richiamando delle pronunce successive alla Pt_1
decisione gravata, ha rilevato i limiti della tutela previdenziale apprestata dal d.P.R. n. 602/1970 ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro svolgenti le attività indicate nell'elenco allegato allo stesso DPR;
tutela che non comprendeva l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Solo con la legge n. 92 del 2012, e con effetto dal primo gennaio 2013, il legislatore aveva esteso l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai soci lavoratori delle società cooperative di cui al d.P.R.n. 602/1970, ampliando le tutele assicurative ivi elencate con l'aggiunta dell'Assicurazione sociale per l'impiego (art. 2, co. 38, legge n. 92 del
2012). Ha quindi statuito: “che il , lavoratore di una CP_1
cooperativa rientrante nell'area applicativa del d.P.R. n. 602/1970, aveva una posizione contributiva utile alla ASpI soltanto dal gennaio
2013. 12.Il requisito di contribuzione della prestazione AspI è all'evidenza riferito alla Assicurazione Sociale per l'impiego e, per
l'epoca precedente al 2013, ai contributi per la disoccupazione involontaria (che dal gennaio 2013 concorrono al finanziamento della indennità ASpI, come dispone l'art. 2, comma 25 l. n. 92/2012). 13.Lo stretto collegamento tra la prestazione e la contribuzione per il suo
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
finanziamento trova conferma nel comma 27 dello stesso articolo 2, periodo secondo e successivi. 14.La disposizione prevede per i lavoratori per i quali non trovavano applicazione i contributi per la disoccupazione involontaria — «e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 602»— un allineamento graduale del contributo ASpI alla aliquota ordinaria, da realizzare a partire dall'anno 2013 e fino all'anno 2017; contestualmente, a decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno allineamento alla aliquota ASpI ordinaria, stabilisce una riduzione dell'importo delle prestazioni ASpI e mini-ASpI da determinare con decreto ministeriale, in misura proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell'aliquota contributiva rispetto al livello a regime nell'anno di riferimento. 15. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame della domanda, alla luce dei principi di diritto qui ribaditi”.
Non si è costituito in riassunzione l'originario appellante CP_1
All'udienza del 5.06.2025 è stata disposta la rinnovazione
[...]
della notifica del ricorso in riassunzione per mancato rispetto del termine a difesa. Alla successiva udienza del 30.10.2025, atteso il regolare perfezionamento della notifica, è stata dichiarata la contumacia del convenuto in riassunzione e la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La pronuncia della Suprema Corte, come sopra rilevato, risulta coerente con la sentenza di primo grado oggetto di gravame in cui è stato affermato che solo a far tempo dall'1.1.2013 ai soci della cooperativa datrice di lavoro del è stato espressamente CP_1
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione, trattandosi di una cooperativa rientrante nel novero delle società esercenti attività di facchinaggio, esentate ai sensi del DPR n. 602/1970 dall'obbligo contributivo per la disoccupazione volontaria.
1.1 – Risulta, invero, ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria, fino all'entrata in vigore della
l. n. 92 del 2012, i soci lavoratori delle società e degli enti cooperativi esercenti le attività indicate nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602 del
1970 (facchinaggio, trasporto di persone e di merci, preliminari, complementari ed accessorie alle predette e attività varie, quali servizi di guardia a terra, a mare, o campestre, polizia, investigazioni private e simili) erano esclusi dalla copertura assicurativa, con conseguente insussistenza della prestazione previdenziale e della correlativa obbligazione contributiva” (Cass. sez. lav. n. 4936 del
23/02/2024; Cass. sez. lav., 14/09/2021, n. 24693).
2 – Risulta dato pacifico in causa che l'originario ricorrente fosse socio lavoratore di una cooperativa rientrante nel campo di applicazione del DPR n. 602/1970 in quanto esercente attività di facchinaggio e, conseguentemente, sino al gennaio 2013 tale società non era tenuta al versamento della contribuzione funzionale all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
2.1 – Come ricordato dalla Suprema Corte, inoltre, esiste uno stretto collegamento tra la prestazione e la contribuzione per il suo finanziamento e, pertanto, risulta infondata la censura svolta dall'appellante avverso la sentenza di primo grado che ha CP_1
escluso la spettanza della prestazione (indennità di disoccupazione) per mancanza dei necessari contributi settimanali, non essendo sufficienti quelli versati dopo l'1.1.2013.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
3 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado gravata.
4 – Le spese di ogni grado e di questa fase di rinvio possono essere compensate attesa l'evoluzione giurisprudenziale successiva al deposito del ricorso in appello di cui si è dato conto.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'originario appellante di un ulteriore importo a CP_1
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della ordinanza n. 34913/24 della Corte di cassazione, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- Spese compensate per ogni grado e fase di giudizio;
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'originario appellante di un CP_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FI IO RE ET
~ 6 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. RE PUCCETTI Presidente
Dr. FI GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice ausiliario di C.d.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 34913 del 30.12.2024 della Corte di cassazione – Sezione Lavoro da elettivamente Parte_1
domiciliato presso l'Avvocatura regionale dell , rappresentato Pt_1
e difeso dall'avv. Daniela Guarino per procura generale alle liti
-ricorrente in riassunzione- contro
Controparte_1
- contumace in riassunzione- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 34913 del
30.12.2024 della Corte di cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza n. 221/18 della Corte d'Appello di Venezia
In punto: indennità di disoccupazione
Causa trattata all'udienza del 30.10.2025
Conclusioni per parte appellante in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma
Corte adita fissare udienza e, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in premessa e alla luce e in attuazione del principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte nella ordinanza di rinvio n.
34913/2024, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Verona n. 333/2015, rigettando l'appello avversario.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di legittimità, come statuito dalla Suprema Corte, nonché con la rifusione delle spese del presente giudizio di rinvio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come indicato nelle premesse dell'ordinanza della Suprema Corte indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, aveva condannato l' a Pt_1
corrispondere la indennità ASpI in favore di con Controparte_1
sentenza n. 221/2018. Questa Corte non aveva condiviso la ricostruzione del quadro normativo operata dal Tribunale, secondo la quale i soci lavoratori delle società cooperative di cui al d.P.R n.
602/1970 fino all'anno 2013 non erano soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, che era stata loro estesa soltanto dall'articolo 2 l. n. 92/2012, a decorrere dal gennaio 2013.
Richiamando un precedente di legittimità, si era affermato che le società cooperative erano assoggettate all'obbligo contributivo, anche
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
per la disoccupazione involontaria già nel regime anteriore alla entrata in vigore della l. n. 142/2001, in forza dell'art. 2 RD n. 1422/1924 che, ai fini assicurativi, equiparava la posizione dei soci lavoratori a quella dei lavoratori subordinati. Non rilevava in senso contrario il
DPR n. 602/1970, che si era limitato ad indicare alcune categorie di lavoratori di società ed enti cooperativi assoggettandoli agli oneri contributivi, senza incidere sulla disciplina generale dettata dal predetto articolo 2.
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso per cassazione interposto dall' e richiamando delle pronunce successive alla Pt_1
decisione gravata, ha rilevato i limiti della tutela previdenziale apprestata dal d.P.R. n. 602/1970 ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro svolgenti le attività indicate nell'elenco allegato allo stesso DPR;
tutela che non comprendeva l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Solo con la legge n. 92 del 2012, e con effetto dal primo gennaio 2013, il legislatore aveva esteso l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai soci lavoratori delle società cooperative di cui al d.P.R.n. 602/1970, ampliando le tutele assicurative ivi elencate con l'aggiunta dell'Assicurazione sociale per l'impiego (art. 2, co. 38, legge n. 92 del
2012). Ha quindi statuito: “che il , lavoratore di una CP_1
cooperativa rientrante nell'area applicativa del d.P.R. n. 602/1970, aveva una posizione contributiva utile alla ASpI soltanto dal gennaio
2013. 12.Il requisito di contribuzione della prestazione AspI è all'evidenza riferito alla Assicurazione Sociale per l'impiego e, per
l'epoca precedente al 2013, ai contributi per la disoccupazione involontaria (che dal gennaio 2013 concorrono al finanziamento della indennità ASpI, come dispone l'art. 2, comma 25 l. n. 92/2012). 13.Lo stretto collegamento tra la prestazione e la contribuzione per il suo
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
finanziamento trova conferma nel comma 27 dello stesso articolo 2, periodo secondo e successivi. 14.La disposizione prevede per i lavoratori per i quali non trovavano applicazione i contributi per la disoccupazione involontaria — «e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 602»— un allineamento graduale del contributo ASpI alla aliquota ordinaria, da realizzare a partire dall'anno 2013 e fino all'anno 2017; contestualmente, a decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno allineamento alla aliquota ASpI ordinaria, stabilisce una riduzione dell'importo delle prestazioni ASpI e mini-ASpI da determinare con decreto ministeriale, in misura proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell'aliquota contributiva rispetto al livello a regime nell'anno di riferimento. 15. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame della domanda, alla luce dei principi di diritto qui ribaditi”.
Non si è costituito in riassunzione l'originario appellante CP_1
All'udienza del 5.06.2025 è stata disposta la rinnovazione
[...]
della notifica del ricorso in riassunzione per mancato rispetto del termine a difesa. Alla successiva udienza del 30.10.2025, atteso il regolare perfezionamento della notifica, è stata dichiarata la contumacia del convenuto in riassunzione e la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La pronuncia della Suprema Corte, come sopra rilevato, risulta coerente con la sentenza di primo grado oggetto di gravame in cui è stato affermato che solo a far tempo dall'1.1.2013 ai soci della cooperativa datrice di lavoro del è stato espressamente CP_1
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione, trattandosi di una cooperativa rientrante nel novero delle società esercenti attività di facchinaggio, esentate ai sensi del DPR n. 602/1970 dall'obbligo contributivo per la disoccupazione volontaria.
1.1 – Risulta, invero, ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria, fino all'entrata in vigore della
l. n. 92 del 2012, i soci lavoratori delle società e degli enti cooperativi esercenti le attività indicate nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602 del
1970 (facchinaggio, trasporto di persone e di merci, preliminari, complementari ed accessorie alle predette e attività varie, quali servizi di guardia a terra, a mare, o campestre, polizia, investigazioni private e simili) erano esclusi dalla copertura assicurativa, con conseguente insussistenza della prestazione previdenziale e della correlativa obbligazione contributiva” (Cass. sez. lav. n. 4936 del
23/02/2024; Cass. sez. lav., 14/09/2021, n. 24693).
2 – Risulta dato pacifico in causa che l'originario ricorrente fosse socio lavoratore di una cooperativa rientrante nel campo di applicazione del DPR n. 602/1970 in quanto esercente attività di facchinaggio e, conseguentemente, sino al gennaio 2013 tale società non era tenuta al versamento della contribuzione funzionale all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
2.1 – Come ricordato dalla Suprema Corte, inoltre, esiste uno stretto collegamento tra la prestazione e la contribuzione per il suo finanziamento e, pertanto, risulta infondata la censura svolta dall'appellante avverso la sentenza di primo grado che ha CP_1
escluso la spettanza della prestazione (indennità di disoccupazione) per mancanza dei necessari contributi settimanali, non essendo sufficienti quelli versati dopo l'1.1.2013.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
3 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado gravata.
4 – Le spese di ogni grado e di questa fase di rinvio possono essere compensate attesa l'evoluzione giurisprudenziale successiva al deposito del ricorso in appello di cui si è dato conto.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'originario appellante di un ulteriore importo a CP_1
titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della ordinanza n. 34913/24 della Corte di cassazione, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
- Spese compensate per ogni grado e fase di giudizio;
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'originario appellante di un CP_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FI IO RE ET
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