Art. 7.
Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge i cassieri provenienti dal ruolo di gruppo C degli Uffici del registro non possono conseguire la promozione ai gradi 9° ed 8° se non dopo aver prestato nel grado inferiore del ruolo dei cassieri almeno due anni di servizio effettivo.
Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge i cassieri provenienti dal ruolo di gruppo C degli Uffici del registro non possono conseguire la promozione ai gradi 9° ed 8° se non dopo aver prestato nel grado inferiore del ruolo dei cassieri almeno due anni di servizio effettivo.