Articolo 7 della Legge 15 maggio 1954, n. 270
Articolo 6Articolo 8
Versione
29 giugno 1954
Art. 7.
Per il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge i cassieri provenienti dal ruolo di gruppo C degli Uffici del registro non possono conseguire la promozione ai gradi 9° ed 8° se non dopo aver prestato nel grado inferiore del ruolo dei cassieri almeno due anni di servizio effettivo.
Entrata in vigore il 29 giugno 1954