Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Ordinanza collegiale 22 maggio 2025
Decreto presidenziale 23 luglio 2025
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6425 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06425/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04399/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4399 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EN ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Di Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AB Di AN, rappresentata e difesa dagli avvocati Nunzio Baja, Ferdinando Capra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della graduatoria definitiva relativa all’interpello del 22 marzo 2024 per il conferimento di incarichi superiori ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario da preporre alla Direzione di varie UIEPE tra cui quella di Palermo, comunicata al ricorrente dal Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale Del Personale, Delle Risorse E Per L’attuazione Dei Provvedimenti Del Giudice Minorile – Ufficio III Sez. III con nota prot. n. m_dg.DGMC.03/02/2025. 0009200.V con PEC del 03.02.2025, nella parte in cui il ricorrente risulta per la sede di Palermo posizionato al posto n. 3 e quindi non vincitore con un punteggio complessivo pari a 67,6;
nonché del verbale del 27.01.2025 – di cui si sconoscono i contenuti – con il quale la Commissione di valutazione ex art. 14 del Dlgs 63/2006 ha accolto solo parzialmente le osservazioni presentate dal ricorrente avverso la graduatoria provvisoria comunicata con nota del 6 dicembre 2024 prot. n. 85385.u, qui del pari impugnata ove occorrer possa, recante la non utile collocazione dell’odierno ricorrente con un punteggio pari a 65,81 al terzo posto;
ove occorrer possa della nota prot. n. m_dg-DGMC.13/03/2025.0019606.U con la quale il Dipartimento resistente non ha rilasciato copia del predetto verbale del 27.01.2025 riscontrando solo parzialmente l’istanza di accesso formulata dal ricorrente di tutti gli atti, non conosciuti dal ricorrente, relativi all’attribuzione del punteggio anche alla candidata che lo precede in graduatoria;
nonché di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o non notificati all’odierno ricorrente, ivi inclusi - i verbali e/o i provvedimenti comunque denominati con i quali è stata redatta e approvata la graduatoria impugnata, il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, la scheda di valutazione dell’odierno ricorrente e l’attribuzione di punteggio assegnata ai titoli dichiarati dallo stesso,
con condanna dell’Amministrazione resistente a disporre l’inserimento nella predetta graduatoria quale vincitore dell’odierno ricorrente con il punteggio spettantegli in ragione dei titoli dichiarati e posseduti e dell’esito del colloquio sostenuto e al conferimento del relativo incarico presso la sede di Palermo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 23\7\2025:
per l’annullamento
di tutti gli atti sopra precisati nonché
del verbale del 27.01.2025, integralmente conosciuto solo a seguito del rilascio della documentazione richiesta avvenuto con PEC del 5 giugno 2025 (Trasmissione protocollo m_dg.DGMC.05/06/2025.0041824.U doc. 14)- con il quale la Commissione di valutazione ex art. 14 del Dlgs 63/2006 ha accolto solo parzialmente le osservazioni presentate dal ricorrente ed in particolare delle motivazioni indicate dal Dipartimento minorile e di comunità e alla scheda riassuntiva del punteggio assegnato al ricorrente nelle parti di seguito, nonché ove occorrer possa delle risultanze della scheda riassuntiva degli incarichi espletati depositata in giudizio dall’Avvocatura in data 27 maggio 2025 e di quella comunicata a mezzo pec del 9 luglio 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AB Di AN e di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa GI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Amministrazione resistente, con proprio atto del 22 marzo 2024 ha pubblicato un interpello per incarichi di funzione dirigenziale superiore della dirigenza penitenziaria presso l’amministrazione periferica in attuazione al DPCM 15 giugno 2015 n. 84 e smi e dell’art. 5 D.L. n. 105/2023 conv con legge n. 137/2023.
L’odierno ricorrente ha presentato la propria dichiarazione di disponibilità, secondo le disposizioni del D.M. 28 settembre 2016.
Con la comunicazione del 6 dicembre 2024 prot. n. 85385.u il ricorrente ha appreso che nella graduatoria provvisoria risultava collocato nella posizione 3 con l’attribuzione di soli 65,81 punti complessivi così composti: 35,81 per art. 5 DM 28 settembre 2016; 16 per l’art. 6 e 14 per l’art. 7 e, come tale, non vincitore.
Ritenuto errato il computo del punteggio attribuitogli, il ricorrente ha presentato reclamo. Con comunicazione ricevuta con nota prot. n. m_dg.DGMC.03/02/2025. 0009200.V con PEC di pari data, ha, in seguito, appreso che, a seguito della riunione della Commissione di valutazione avvenuta in data 27.01.2025 erano state esaminate le osservazioni rivolte alla graduatoria provvisoria e redatta la graduatoria definitiva, ed il punteggio complessivo risultava pari a 67,6 (essendo stati soltanto aumentati i punti relativi all’art. 5 - portati a 37,60 -), risultando nuovamente posizionato al terzo posto in posizione non utile.
Egli ha, pertanto, avanzato una richiesta di accesso agli atti, esitata parzialmente con nota prot. n. m_dg-DGMC.13/03/2025.0019606.U, ove l’Amministrazione ha rappresentato che “ la valutazione delle domande da parte della Commissione è stata condotta sulla base dei criteri indicati dagli artt. 7 e 10 del D.Lgs. n. 63/2006: non risultano a questo Ufficio verbali in tal senso a parte quello del 24 ottobre 2024, messo a disposizione della S.V .”
Con ricorso depositato l’8/4/2025 il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi, previa sospensione cautelare:
I)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 10 DEL D.LGS. N. 63/2006 E DEGLI ARTT. 4, 5, 6 E 7 DEL D.M. 28.09.2016 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I. – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA, SVIAMENTO, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 24 E 97 COSTITUZIONE – INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI SOPRA CALENDATI SOTTO DIVERSO ED ULTERIORE PROFILO - OMESSA PREDETERMINAZIONE DI CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 6, 7 E 8 DEL D.M. 28.09.2016 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/94 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA’ DELLA VALUTAZIONE;
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE E DEI PRINCIPI IN TEMA DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS DELLA LEGGE N. 241/1990 E SMI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 24 E 97 COSTITUZIONE – INGIUSTIZIA GRAVE – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE AUTOIMPOSTE.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.
Il Collegio, con ordinanza nr. 2529/2025 ha disposto l’acquisizione di quanto richiesto dal ricorrente con istanza di accesso agli atti del 20 febbraio 2025 con particolare riferimento ai verbali della Commissione relativi alle sedute successive alla presentazione delle osservazioni da parte ricorrente ed ha accolto la domanda cautelare.
In data 23/7/2025 il ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso il verbale del 27.01.2025, integralmente conosciuto solo a seguito del rilascio della documentazione richiesta avvenuto con PEC del 5 giugno 2025 (Trasmissione protocollo m_dg.DGMC.05/06/2025.0041824.U) - con la quale la Commissione di valutazione ex art. 14 del Dlgs 63/2006 ha accolto solo parzialmente le osservazioni presentate dal ricorrente ed in particolare delle motivazioni indicate dal Dipartimento minorile e di comunità e alla scheda riassuntiva del punteggio assegnato al ricorrente nelle parti di seguito precisate, nonché ove occorrer possa delle risultanze della scheda riassuntiva degli incarichi espletati depositata in giudizio dall’Avvocatura in data 27 maggio 2025 e di quella comunicata a mezzo pec del 9 luglio 2025.
Con successiva ordinanza nr. 18538/2025 il Collegio “ ritenuto indispensabile ai fini della decisione che l’Amministrazione fornisca chiarimenti in merito alla carriera svolta dal ricorrente ai fini dei titoli valutabili per la selezione in oggetto e chiarisca compiutamente e nel dettaglio la qualifica e la durata dell’incarico svolto dal ricorrente presso il PRAP, illustrando l’eventuale sussistenza di contemporaneo ed ulteriore incarico utilmente valutabile ai fini del riconoscimento del punteggio nel medesimo periodo ” ha incaricato dell’incombente l’Amministrazione resistente.
In adempimento all’ordinanza collegiale, in data 16/12/2026 il Ministero costituito ha depositato documentazione.
All’udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La lex specialis dell’interpello in questione ha previsto che “la valutazione delle domande sarà effettuata ai sensi degli artt. 7 e 10 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006 n. 63”. L’art. 7 rimanda all’adozione di un decreto ministeriale per la determinazione de “le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, nonchè ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli, nonchè il coefficiente minimo di idoneità all'incarico che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli.”
Il D.M. 28.09.2016, individua all’art. 4 le categorie di titoli da valutare ne: “incarichi espletati, responsabilità assunte e percorsi formativi seguiti”, sancendo poi all’art. 5 lo specifico punteggio spettante per ogni anno (o frazione) nei singoli incarichi svolti nel decennio anteriore alla comunicazione dei posti disponibili, con le maggiorazioni per quelli prestati nelle sedi cd “disagiate” di cui alla tabella “A” allegata al medesimo Decreto, tra cui figura, ai fini che ne occupano la CR di FA (TP).
Per le responsabilità assunte, invece, l’art. 6 prevede che la Commissione valuti “la qualità e complessità dell’incarico svolto dal funzionario, lo svolgimento di servizi ad alta specializzazione comportanti un rilevante aggravio di lavoro e l’assunzione di particolari responsabilità, se svolti con carattere di continuità, nonché gli ulteriori incarichi e compiti svolti, anche temporanei, rispetto a quelli di cui all’art. 5” con attribuzione per tale voce di un punteggio non superiore a 30 punti.
Per i percorsi formativi seguiti ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 63/2006, l’art. 7 del D.M. in commento prevede l’attribuzione di un massimo di punti 20 e l’art. 8 del medesimo D.M. sancisce che “la Commissione esprime le valutazioni di cui agli articoli 6 e 7 sulla base di un colloquio col funzionario … attribuisce i punteggi relativi alle responsabilità assunte e ai percorso formativi seguiti, valutandone la funzionalità e coerenza rispetto all’incarico da conferire, anche in considerazione delle concrete esigenze connesse al rispetto del principio di rotazione.”
Nel caso in esame tuttavia i criteri in parola non risultano essere stati correttamente osservati, in specie per quanto concerne la distinzione fra il punteggio attribuito all’espletamento di un incarico esclusivo e a quello relativo al dimezzamento in caso di incarico di reggenza.
Infatti, alla luce della documentazione prodotta e delle stesse memorie depositate dalle parti in giudizio è incontroverso che, circa l’incarico di vicedirettore della C.C. di Palermo “LL”, questo sia stato svolto dal ricorrente dal 14 febbraio 2019 al 28 febbraio 2022. Come risulta dalla relazione dell’Amministrazione depositata in atti, tuttavia, “il dottor ER, a partire dal 1° marzo 2022, ha assunto in via continuativa ed esclusiva, ma pur sempre come reggente, l’incarico di Direttore dell’Ufficio II – personale e formazione – presso il provveditorato regionale della Sicilia (…); pertanto, per sopperire al conseguente vuoto di organico venutosi a determinare, a partire dal 2 marzo 2022, l’incarico di vicedirettore della C.C. di Palermo “LL” (…) è stato espressamente conferito – con provvedimento emesso in pari data (…) alla dott.ssa Carmen Rosselli, Direttrice della C.C. Termini Imerese. (,,,) ne deriva che il provvedimento d’incarico di reggenza dell’Ufficio II conferitogli presso il PRAP di Palermo – pur contraddistinto da provvisorietà ed esclusività – riflette tale aspetto gestionale, essendo un provvedimento di distacco. Si tratta quindi di un mero richiamo. (…) Che trattasi di un simulacro burocratico, privo di reale portata, è pienamente confermato, peraltro, dal provvedimento di nomina del suo sostituto presso la C.C. del “LL”, che smentisce inequivocabilmente quanto dal ricorrente affermato coi motivi aggiunti, e dalla nota del 6 agosto 2025, prot. n. 64528.U (…) nonché dalla nota 19.11.2025, prot. n. 98989.U a firma della dott.ssa Zito, Vicario del Provveditore e del Provveditore, che conferma la circostanza per cui, in costanza della direzione dell’Ufficio II del PRAP Sicilia, il dott. ER non svolgesse alcun altro incarico in contemporanea ”.
In verità, la relazione dell’Amministrazione in parola prova il contrario di quanto letteralmente sostenuto. Nella specie, questa dimostra che l’incarico svolto dal ricorrente presso il PRAP fosse esclusivo e continuativo (nonostante l’apparenza semplice “reggenza”). Da ciò deriva che rispetto ad esso l’Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere un punteggio pieno e non, invece, dimezzato come avvenuto. Ogni differente interpretazione si porrebbe in violazione di legge nonché degli ordinari canoni di logica giuridica: a fronte di ciascuna attività di reggenza (a cui viene attribuito un punteggio dimezzato) deve corrispondere un’alternativa e simultanea attività principale (a cui viene attribuito un punteggio pieno). Laddove non si ravveda il simultaneo svolgimento di più incarichi, l’attività di reggenza assume la natura di attività principale e, se quindi – come nel caso in esame – svolta con carattere di esclusività e continuità – deve determinarsi l’attribuzione di un punteggio pieno.
Si ritiene, in questo senso, di aderire alla tesi avanzata dal ricorrente laddove sostiene che “ se l’incarico presso il PRAP è esclusivo e continuativo, essendo stato a questo punto chiarito che la definizione di “reggenza” è un mero “simulacro burocratico” allo stesso deve essere attribuito punteggio pieno pari a 7,34 per il periodo valutabile. Al contrario, ove si ritenesse trattarsi di una mera reggenza dovrebbe risultare giocoforza coniugata con l’incarico principale che – come risulta
anche dagli atti prodotti- risulterebbe quello presso LL. (…) Di talché delle due l’una, come già osservato anche nei precedenti atti difensivi: o l’incarico principale del ricorrente presso LL è continuato nel periodo indicato, come risulta dagli atti, e quello presso il PRAP è una reggenza, con la conseguenza che per entrambi deve essere assegnato un punteggio, sia pur dimezzato per l’incarico svolto presso il PRAP e dunque dovranno essere attribuiti al ricorrente ulteriori 3,66 punti per il periodo dal 1.03.2022 a tutto il 31.12.2023 per l’incarico a LL (37,60+3,66 per un totale di 41,26 punti per gli incarichi che sommati agli ulteriori punti 16+ 14 = 71,26 superiore a quello riportato dalla controinteressata 71,04); ovvero l’incarico presso il PRAP deve essere inteso come “esclusivo e continuativo” ed allora allo stesso ricorrente deve essere assegnato l’intero punteggio per il servizio prestato al PRAP senza dimezzamento (37,60 + 3,67 per un totale di 41,27 per gli incarichi che sommati agli altri punteggi (16+14= 30) porterebbero il punteggio spettante al ER a 71,27 superiore a quello riportato dalla controinteressata 71,04 ”.
Tali argomenti permettono di ritenere fondati i motivi di ricorso con riferimento alla lamentata violazione di legge, giusta l’errata qualificazione dell’attività in concreto svolta dal ricorrente presso il PRAP di Palermo ed assorbito, in virtù della ragione più liquida, ogni altro motivo.
L’Amministrazione ha, infatti, erroneamente attribuito al ricorrente un punteggio complessivo inferiore a quella che avrebbe conseguito laddove fossero stati correttamente e adeguatamente considerati tutti gli incarichi effettivamente svolti nel corso del decennio precedente alla presentazione della domanda e agli stessi fosse stata riconosciuta la corretta qualificazione (in termini di incarico esclusivo ovvero di reggenza).
Ciò rende necessario, anche alla luce della documentazione depositata nel corso del giudizio nonché della relazione redatta dal Capo Dipartimento dell’Ufficio V del 27.11.2025, che l’Amministrazione ricalcoli correttamente il punteggio da attribuire al ricorrente, con ogni conseguenza in ordine alla relativa graduatoria.
Stante la complessità della controversia le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC AV, Presidente
GI RA, Primo Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RA | IC AV |
IL SEGRETARIO