Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 1
L'art. 23 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede, per le cause tra soci, la competenza del giudice del luogo in cui ha sede la società, trova applicazione anche alle cause tra ex soci o tra soci ed ex soci.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4233 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - rel. Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
DE AGOSTINI SPA, (già TO GE De Agostino s.p.a in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato PIETRO GUERRA, che lo difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO TACCHINI, ATTILIO ROTA giusta delega in atti.
- ricorrente -
contro
COLLEZIONABILE SRL, GB FINANZIARIA EDITORIALE SRL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PAVAROTTI, che li difende unitamente agli avvocati FRANCESCO FENGHI, FEDERICO ALMINI, ANTONIO GRANELLI, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 1370/99 del Tribunale di BERGAMO, emessa il 22/10/1998, depositata il 26/10/99; R.G.7/95;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/10/00 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ORAZIO FRAZZINI che ha chiesto il rigetto del ricorso con le pronunce di legge.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 24 dicembre 1994 la s.r.l. Collezionabile e la s.r.l. G.B. Finanziaria Editoriale convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo la s.p.a. TO GE De ST deducendo che: a) nel luglio 1990 l'TO GE De ST e Giorgio NA De Pace, in proprio e quale rappresentante di NA Editori s.r.l., avevano stipulato un accordo per la gestione di iniziative editoriali mediante la società - partecipata al 50% da ciascuno dei due gruppi - denominata dapprima Deaber s.r.l. ed in seguito Collezionabile s.r.l., con capitale di 2,5 miliardi di lire;
b) nel corso del 1992 si era verificata una flessione nel mercato delle pubblicazioni sotto forma di fascicoli, che aveva interessato anche i prodotti della società Collezionabile, ed inoltre erano emersi contrasti tra i due soci TO GE De ST e NA ED (ora G.B. Finanziaria Editoriale); c) successivamente le parti avevano raggiunto un accordo, consacrato nella scrittura 21 gennaio 1993, con cui avevano regolato le operazioni volte al risanamento della società partecipata e la cessione senza corrispettivo della quota del 50% del capitale della società Collezionabile dall'TO GE De ST alla G.B. Finanziaria Editoriale, già titolare della restante quota;
d) l'TO GE De ST aveva dato esecuzione solo in parte all'accordo del 21 gennaio 1993, versando l'importo di L. 2,5 miliardi a parziale copertura delle perdite di Collezionabile s.r.l. e dando corso ai contratti ed ai pagamenti previsti dall'art. 4 della scrittura, ma omettendo gli ulteriori adempimenti che, da una corretta interpretazione dell'accordo, dovevano ritenersi dallo stesso TO assunti in vista del conseguimento del risultato del risanamento della società partecipata;
e) gli obblighi contratti dall'TO GE De ST nei confronti di Collezionabile s.r.l. si dovevano considerare assunti anche nei confronti di G.B. Finanziaria Editoriale s.r.l., che aveva sottoscritto l'accordo del 21 gennaio 1993, quale destinataria della totalità delle quote della società Collezionabile ed interessata perciò al suo risanamento. Tanto premesso, la società Collezionabile e la società G.B. Finanziaria Editoriale chiedevano che la società TO GE De ST fosse condannata al pagamento di un indennizzo pari alla differenza fra la consistenza patrimoniale di Collezionabile rilevata dalla società convenuta al 31 gennaio 1993 e quella effettiva alla stessa data, al pagamento della differenza tra le attività e le passività di Collezionabile al 31 gennaio 1993, nonché al risarcimento del danno cagionato per dolo ex art. 1440 c.c., in relazione all'incongruità dei valori iscritti nella situazione patrimoniale di Collezionabile al 31 gennaio 1993.
Instauratosi il contraddittorio, la società convenuta chiedeva il rigetto della domanda, eccependo pregiudizialmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competenti quelli di Novara e di Milano. Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza depositata il 26 ottobre 1999, dichiarava la propria competenza per territorio, ritenendo infondata l'eccezione sollevata dalla convenuta. Avverso tale sentenza la De ST s.p.a. (già TO GE De ST s.p.a.) ha proposto ricorso per regolamento di competenza, a cui hanno resistito con un'unica memoria la Collezionabile s.r.l. e G.B.
Finanziaria Editoriale s.r.l.. Dopo le richieste del P.M. le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione.
1 - Con il primo motivo del ricorso la società De ST lamenta che il Tribunale di Bergamo abbia interpretato in maniera ingiustificatamente restrittiva la clausola contenuta nell'art. 12 del contratto 11 luglio 1990 di costituzione della società r.l. Collezionabile, clausola con la quale si pattuiva la competenza esclusiva dei fori di Milano e di Novara, osservando che tale pattuizione si riferiva ad ogni lite che potesse sorgere tra i soci, avente la sua origine nel rapporto sociale.
Il motivo di ricorso è infondato.
Nell'art. 12 del contratto costitutivo della società r.l. Collezionabile - che questa Corte può direttamente esaminare aì fini dell'individuazione del giudice competente - le due parti (l'TO GE De ST e la società NA ED, poi divenuta la società G.B. Finanziaria Editoriale) si sono riferite alle controversie concernenti "l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto", prevedendo al riguardo una clausola compromissoria e, "per quanto non demandabile agli arbitri", la competenza dei fori di Novara e di Milano. Come risulta dal suo tenore letterale, tale clausola non riguarda tutte le controversie relative al rapporto sociale, ma soltanto quelle aventi per oggetto il contratto dell'11 luglio 1990.
Da quanto si è detto in narrativa si desume che le domande proposte nel presente giudizio si fondano, invece, sulla "scrittura del 21.1.93 sottoscritta dalle tre società" (come si legge nelle conclusioni dell'atto di citazione). Ed in tale scrittura non è contenuta alcuna deroga ai criteri legali di competenza. Qualunque sia il rapporto tra il contratto dell'11 luglio 1990 e la scrittura del 21 gennaio 1993, la clausola compromissoria prevista nel primo atto e relativa alle controversie sull'interpretazione ed esecuzione dello stesso non può essere riferita anche al secondo atto ed alle controversie ad esso inerenti.
In tal senso ha correttamente deciso la sentenza impugnata.
2 - Con il secondo motivo la società ricorrente De ST deduce l'errata interpretazione dell'art.23 c.p.c. (foro per le cause tra soci), sulla base del quale il Tribunale di Bergamo - ove ha sede la società r.l. Collezionabile - ha affermato la propria competenza per territorio. Tale disposizione, secondo la ricorrente (che non era più socia della Collezionabile al momento dell'instaurazione del presente giudizio), non si applica alle controversie tra soci ed ex- soci. Per questi ultimi, invero, non è vincolante la deliberazione della società che muti la sede sociale, com'è avvenuto nel caso di specie, in cui la Collezionabile ha spostato la propria sede da Novara a Bergamo quando la società ricorrente non era più socia della stessa.
E motivo di ricorso è infondato.
L'art. 23 c.p.c. prevede che "per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società" (c.d. forum societatis). È pacifico in giurisprudenza (Cass. 7 giugno 1978 n. 2846) ed in dottrina che queste cause devono riguardare in qualche modo il rapporto sociale.
La ratio giustificativa di questo foro speciale (ritenuto di natura esclusiva: Cass. 5 marzo 1958 n. 732 e dottrina quasi concorde) sta nell'individuazione del giudice più idoneo all'istruzione della causa, perché la sua sede è la più vicina al luogo in cui si trova la documentazione dell'attività della società coinvolta dalla causa tra soci.
Se la ragione del forum societatis è estranea alle parti del giudizio e consiste in un elemento di carattere oggettivo esterno ad esse, deve ritenersi irrilevante per l'applicazione dell'art.23 c.p.c. l'attualità della qualità di socio, poiché quella ragione sussiste anche se la causa si instaura tra ex-soci o, come nel presente caso, tra un socio (società G.B. Finanziaria Editoriale, parte attrice) ed un ex-socio (società De ST, parte convenuta), che ha ceduto la sua quota nella società r.l. Collezionabile proprio con il menzionato accordo del 21 gennaio 1993, la cui esecuzione è oggetto della presente causa.
Le obiezioni che la società ricorrente De ST oppone alla inclusione nel forum societatis anche delle cause tra ex-soci non sono convincenti.
La lettera dell'art. 23, che riferendosi ai "soci" dovrebbe fare escludere coloro che soci non sono più, non è decisiva, se si considera che la causa tra questi ultimi insorta, attenendo al rapporto sociale, rende ancora rilevante la preesistente qualità di socio, e quindi l'attività della società che giustifica il criterio di collegamento posto dall'art. 23.
Per quanto attiene al secondo comma dell'art. 23, che, secondo il ricorrente sarebbe reso inutile da un'applicazione del primo comma alle cause tra ex-soci, va osservato che la disposizione prevista in detto comma, nella parte in cui dispone che il forum societatis si applica anche dopo lo scioglimento della società, conferma che la cessazione della qualità di socio non fa venire meno il criterio speciale di competenza La disposizione è, invece, innovativa nella seconda parte, in cui limita temporalmente la permanenza del forum societatis alla "domanda proposta entro un biennio dalla divisione", poiché il superamento di tale termine fa presumere al legislatore che venga meno l'utilità per la decisione della causa determinata dalla vicinanza tra sede dell'ufficio giudicante e società non più operante. Ma tale considerazione è estranea all'ipotesi in cui la causa tra ex-soci concerne una società ancora in attività. Infine, la osservazione del ricorrente che l'applicazione dell'art. 23 c.p.c. alle cause tra soci ed ex-soci consente ai primi di spostare la sede della società e quindi di scegliere il forum societatis, senza che il socio cessato possa partecipare alla determinazione della volontà sociale al riguardo (con la conseguenza che egli sia convenuto davanti al foro della nuova sede scelta senza il suo concorso), indica un possibile inconveniente presente nel criterio speciale di competenza, ma non costituisce un argomento idoneo a pervenire ad un'interpretazione opposta a quella qui sostenuta. Peraltro va avvertito che occorre pur sempre che la modificazione dell'atto costitutivo (ove è indicata la sede della società: art. 2328 c.c.) sia stata validamente deliberata e sia opponibile ai terzi (art. 2494 c.c.), come, secondo l'affermazione della sentenza impugnata non contestata dal ricorrente, è avvenuto nel caso di specie.
3- In ordine alla domanda proposta dalla società G.B. Finanziaria Editoriale nei confronti della società De ST sussiste pertanto la competenza del Tribunale di Bergamo, poiché in questa città aveva sede, al momento della instaurazione della causa, la società r.l. Collezionabile, sulla partecipazione alla quale delle due parti la domanda stessa si fonda.
Nessuna contestazione è insorta sul fatto che la domanda proposta con lo stesso atto di citazione dalla società Collezionabile contro la medesima parte convenuta, avendo identico petitum e causa petendi a quella proposta dal socio G.B. Finanziaria Editoriale, sia decisa nello stesso processo.
Va, in conclusione, rigettato il ricorso per regolamento di competenza e va dichiarata la competenza del Tribunale di Bergamo a decidere la presente causa. La novità della questione di competenza posta dal ricorso costituisce giusto motivo per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria 23 marzo 2001