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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2998/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Comune di Fondi - Piazza Municipio N. 1 04022 Fondi LT
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Il Comune - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Societa' Cooperativa Agricola - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 157/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 26/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13771 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4015/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento IMU n. 13771, prot. 90288 del 30.11.2022, il Comune di Fondi contestava alla
Resistente_1 – Società Cooperativa Agricola a r.l. l'omesso versamento IMU anno 2017 in relazione a n. 3 terreni agricoli e n. 2 fabbricati, per un importo complessivo richiesto pari ad € 483,00 (di cui € 361,00 per imposta, € 116,77 per sanzioni e interessi ed € 5,18 per spese di notifica).
L'atto veniva spedito a mezzo servizio postale in data 14.12.2022; la cooperativa lo riceveva in data
03.01.2023.
Prima della ricezione, in data 16.12.2022, la contribuente effettuava ravvedimento operoso con modello F24 in relazione ai due fabbricati, per complessivi € 59,00 (imposta, sanzioni e interessi).
Con istanza PEC del 16.01.2023, la società presentava autotutela chiedendo l'annullamento dell'avviso, deducendo l'intervenuto pagamento per i due fabbricati;
la spettanza dell'esenzione IMU per i terreni agricoli, in quanto posseduti e condotti da società agricola con requisiti di cui all'art. 1, d.lgs. 99/2004, come confermati da statuto, visura CCIAA e iscrizione previdenziale dell'amministratore/socio.
L'ente non provvedeva sull'istanza. La contribuente proponeva quindi ricorso dinanzi alla CGT di Primo
Grado di Latina (NRG 575/2023), deducendo: (a) carenza di motivazione dell'avviso; (b) mancato riconoscimento del pagamento sui fabbricati;
(c) esenzione IMU sui terreni agricoli ai sensi della L. 208/2015
e, per le società agricole, art. 16-ter d.l. 34/2019 (cd. “decreto crescita”).
Con sentenza n. 157/03/2024, depositata il 26.01.2024, la CGT di primo grado accoglieva il ricorso, riconoscendo l'esenzione per i terreni agricoli in capo alla cooperativa sul presupposto del possesso dei requisiti agricoli ex art. 1, comma 758, L. 160/2019 e ritenendo “assorbiti” gli ulteriori motivi.
Avverso detta decisione il Comune di Fondi proponeva appello (atto del 21.05.2024) dinanzi alla CGT di
Secondo Grado del Lazio – Sezione di Latina, chiedendone la riforma e la dichiarazione di legittimità dell'avviso.
Si costituiva la società appellata con atto del 04.12.2025, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
L'appellante Comune deduce:
1. Vizio di motivazione della sentenza (art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.; art. 36, co. 2, d.lgs. 546/1992) in relazione al riconoscimento dell'esenzione sui terreni: la CGT avrebbe valorizzato solo il requisito soggettivo della società agricola, omettendo di verificare l'adempimento dell'onere dichiarativo IMU, ritenuto indispensabile per la fruizione dell'agevolazione (richiamo all'art. 13, co. 12-ter, d.l. 201/2011, alle Istruzioni DM 30.10.2012
e a giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. 23854/2019; Cass. 13010/2023).
2. Tardività del versamento sui due fabbricati: il ravvedimento del 16.12.2022 sarebbe successivo alla data in cui, per l'ente, la notifica si è perfezionata (14.12.2022) in forza del principio di scissione degli effetti della notifica (richiamo a Cass. SS.UU. 40543/2021).
3. Insussistenza del vizio di motivazione dell'avviso: l'atto indicherebbe gli elementi essenziali della pretesa;
non era dovuto motivare il diniego dell'esenzione in assenza di dichiarazione IMU. Corretto, dunque,
l'incolpamento per omesso versamento e non per omessa dichiarazione, stante la rilevabilità dei cespiti da banca dati catastale. Si costitiusce la società cooperativa chiede il rigetto dell'appello deducendo:
a) Carenza motivazionale dell'avviso alla luce dell'art. 7, co.
5-bis, L. 130/2022: il Comune avrebbe esplicitato le ragioni ostative all'esenzione solo in sede di rigetto della mediazione ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992, dopo la notifica dell'atto e la scadenza dei termini di accertamento.
b) Insussistenza dell'obbligo dichiarativo per i terreni agricoli esenti: la L. 208/2015 e l'art. 16-ter d.l. 34/2019 configurerebbero esenzione senza necessità di dichiarazione;
il d.l. 102/2013 circoscriverebbe l'obbligo a specifiche fattispecie (fabbricati merce, alloggi sociali, ecc.), non ricorrenti nel caso di specie;
la prassi ministeriale non può derogare alla legge. La giurisprudenza richiamata dal Comune sarebbe, inoltre, riferita ai fabbricati.
Relativamente al ravvedimento del 16.12.2022, esso è anteriore alla ricezione dell'avviso da parte della contribuente (03.01.2023), e dunque valido;
il diverso momento perfezionativo per l'ente rileva solo ai fini della decadenza del potere impositivo.
Il Comune sarebbe stato da tempo a conoscenza della natura agricola e dei requisiti soggettivi della cooperativa (istanze di autotutela pregresse con produzione documentale), onde l'ente avrebbe potuto/ dovuto tenerne conto anche in sede di emissione dell'avviso per il 2017.
Con memorie illustrative del 10.12.2025, il Comune ribadisce che: il terreno, in assenza di istanza/ dichiarazione di agevolazione, è ordinariamente imponibile;
la dichiarazione IMU è necessaria solo quando il contribuente chiede di fruire di esenzioni/riduzioni; in difetto, l'Ufficio accerta l'omesso versamento;
l'obbligo di motivare il diniego di esenzione sorge solo in presenza di dichiarazione o di richiesta formale;
nella specie, non essendo stata presentata dichiarazione IMU, l'ente ha legittimamente contestato il mancato pagamento dell'imposta “ordinaria”.
Il Comune di Fondi chiede l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza n. 157/03/2024, la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento IMU n. 13771/2017, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi. L' Appellata Resistente_1 – Soc. Coop. Agricola a r.l. chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di onorari e spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
1. Sulla dedotta necessità di dichiarazione IMU per l'esenzione dei terreni agricoli
L'assunto dell'appellante, secondo cui l'esenzione IMU per i terreni agricoli sarebbe subordinata alla presentazione della dichiarazione IMU, non trova riscontro nella normativa vigente.
L'art. 1, comma 13, della L. 208/2015 ha introdotto, a decorrere dal 2016, l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Tale regime è stato ulteriormente chiarito dall'art. 16-ter del D.L. 34/2019 (conv. in L. 58/2019), norma di interpretazione autentica, che ha esteso l'agevolazione anche alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3, d.lgs. 99/2004.
La disposizione ha carattere interpretativo e, pertanto, opera retroattivamente, confermando che l'esenzione spetta anche alle società cooperative agricole che possiedano i requisiti soggettivi previsti dalla legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'esenzione IMU per i terreni agricoli è automatica ove ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi di legge, non potendo l'ente impositore subordinare il beneficio a formalità non previste dalla norma” (Cass., Sez. V, n. 1862/2020; conformi Cass. SS.UU. n.
13378/2016 e n. 15063/2002 in tema di principio di capacità contributiva).
Ne consegue che l'assenza di dichiarazione IMU non può costituire causa ostativa all'esenzione, trattandosi di terreni agricoli e non di fattispecie per le quali la legge impone espressamente l'obbligo dichiarativo
(fabbricati merce, alloggi sociali, ecc.: cfr. art. 13, co. 12-ter, D.L. 201/2011 e D.L. 102/2013).
2. Sulla carenza motivazionale dell'avviso di accertamento
L'avviso impugnato si limita a contestare l'“omesso versamento IMU” senza indicare le ragioni del diniego dell'esenzione, nonostante la contribuente avesse già fornito al Comune, in precedenti istanze di autotutela, la documentazione comprovante i requisiti agricoli.
Tale omissione integra vizio di motivazione ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, L. 130/2022, che ha rafforzato l'obbligo dell'ente impositore di esplicitare, nell'atto impositivo, le ragioni giuridiche e di fatto della pretesa, in modo da consentire al contribuente un'efficace difesa. La giurisprudenza più recente ha chiarito che “l'obbligo motivazionale è violato quando l'atto non consente di comprendere le ragioni del mancato riconoscimento di benefici fiscali, specie se fondati su presupposti già noti all'amministrazione” (Cass., Sez.
V, n. 3592/2020; conforme Cass. n. 1694/2018).
3. Sul ravvedimento operoso relativo ai fabbricati
Il pagamento effettuato dalla contribuente in data 16.12.2022 è anteriore alla ricezione dell'avviso
(03.01.2023) e, pertanto, idoneo a sanare l'inadempimento ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997. Il principio di scissione degli effetti della notifica, invocato dal Comune, rileva esclusivamente ai fini della decadenza del potere impositivo e non per escludere la validità del ravvedimento operoso effettuato prima che il contribuente avesse conoscenza dell'atto (cfr. Cass., SS.UU., n. 40543/2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato, confermandosi la sentenza impugnata che ha correttamente riconosciuto l'esenzione IMU per i terreni agricoli e l'efficacia del ravvedimento operoso sui fabbricati.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Visto il tecnicismo della controversia il Collegio dispone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2998/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Comune di Fondi - Piazza Municipio N. 1 04022 Fondi LT
Difeso da
Avv. Difensore_1 C/o Il Comune - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Societa' Cooperativa Agricola - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 157/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 26/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13771 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4015/2025 depositato il 19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento IMU n. 13771, prot. 90288 del 30.11.2022, il Comune di Fondi contestava alla
Resistente_1 – Società Cooperativa Agricola a r.l. l'omesso versamento IMU anno 2017 in relazione a n. 3 terreni agricoli e n. 2 fabbricati, per un importo complessivo richiesto pari ad € 483,00 (di cui € 361,00 per imposta, € 116,77 per sanzioni e interessi ed € 5,18 per spese di notifica).
L'atto veniva spedito a mezzo servizio postale in data 14.12.2022; la cooperativa lo riceveva in data
03.01.2023.
Prima della ricezione, in data 16.12.2022, la contribuente effettuava ravvedimento operoso con modello F24 in relazione ai due fabbricati, per complessivi € 59,00 (imposta, sanzioni e interessi).
Con istanza PEC del 16.01.2023, la società presentava autotutela chiedendo l'annullamento dell'avviso, deducendo l'intervenuto pagamento per i due fabbricati;
la spettanza dell'esenzione IMU per i terreni agricoli, in quanto posseduti e condotti da società agricola con requisiti di cui all'art. 1, d.lgs. 99/2004, come confermati da statuto, visura CCIAA e iscrizione previdenziale dell'amministratore/socio.
L'ente non provvedeva sull'istanza. La contribuente proponeva quindi ricorso dinanzi alla CGT di Primo
Grado di Latina (NRG 575/2023), deducendo: (a) carenza di motivazione dell'avviso; (b) mancato riconoscimento del pagamento sui fabbricati;
(c) esenzione IMU sui terreni agricoli ai sensi della L. 208/2015
e, per le società agricole, art. 16-ter d.l. 34/2019 (cd. “decreto crescita”).
Con sentenza n. 157/03/2024, depositata il 26.01.2024, la CGT di primo grado accoglieva il ricorso, riconoscendo l'esenzione per i terreni agricoli in capo alla cooperativa sul presupposto del possesso dei requisiti agricoli ex art. 1, comma 758, L. 160/2019 e ritenendo “assorbiti” gli ulteriori motivi.
Avverso detta decisione il Comune di Fondi proponeva appello (atto del 21.05.2024) dinanzi alla CGT di
Secondo Grado del Lazio – Sezione di Latina, chiedendone la riforma e la dichiarazione di legittimità dell'avviso.
Si costituiva la società appellata con atto del 04.12.2025, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
L'appellante Comune deduce:
1. Vizio di motivazione della sentenza (art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.; art. 36, co. 2, d.lgs. 546/1992) in relazione al riconoscimento dell'esenzione sui terreni: la CGT avrebbe valorizzato solo il requisito soggettivo della società agricola, omettendo di verificare l'adempimento dell'onere dichiarativo IMU, ritenuto indispensabile per la fruizione dell'agevolazione (richiamo all'art. 13, co. 12-ter, d.l. 201/2011, alle Istruzioni DM 30.10.2012
e a giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. 23854/2019; Cass. 13010/2023).
2. Tardività del versamento sui due fabbricati: il ravvedimento del 16.12.2022 sarebbe successivo alla data in cui, per l'ente, la notifica si è perfezionata (14.12.2022) in forza del principio di scissione degli effetti della notifica (richiamo a Cass. SS.UU. 40543/2021).
3. Insussistenza del vizio di motivazione dell'avviso: l'atto indicherebbe gli elementi essenziali della pretesa;
non era dovuto motivare il diniego dell'esenzione in assenza di dichiarazione IMU. Corretto, dunque,
l'incolpamento per omesso versamento e non per omessa dichiarazione, stante la rilevabilità dei cespiti da banca dati catastale. Si costitiusce la società cooperativa chiede il rigetto dell'appello deducendo:
a) Carenza motivazionale dell'avviso alla luce dell'art. 7, co.
5-bis, L. 130/2022: il Comune avrebbe esplicitato le ragioni ostative all'esenzione solo in sede di rigetto della mediazione ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992, dopo la notifica dell'atto e la scadenza dei termini di accertamento.
b) Insussistenza dell'obbligo dichiarativo per i terreni agricoli esenti: la L. 208/2015 e l'art. 16-ter d.l. 34/2019 configurerebbero esenzione senza necessità di dichiarazione;
il d.l. 102/2013 circoscriverebbe l'obbligo a specifiche fattispecie (fabbricati merce, alloggi sociali, ecc.), non ricorrenti nel caso di specie;
la prassi ministeriale non può derogare alla legge. La giurisprudenza richiamata dal Comune sarebbe, inoltre, riferita ai fabbricati.
Relativamente al ravvedimento del 16.12.2022, esso è anteriore alla ricezione dell'avviso da parte della contribuente (03.01.2023), e dunque valido;
il diverso momento perfezionativo per l'ente rileva solo ai fini della decadenza del potere impositivo.
Il Comune sarebbe stato da tempo a conoscenza della natura agricola e dei requisiti soggettivi della cooperativa (istanze di autotutela pregresse con produzione documentale), onde l'ente avrebbe potuto/ dovuto tenerne conto anche in sede di emissione dell'avviso per il 2017.
Con memorie illustrative del 10.12.2025, il Comune ribadisce che: il terreno, in assenza di istanza/ dichiarazione di agevolazione, è ordinariamente imponibile;
la dichiarazione IMU è necessaria solo quando il contribuente chiede di fruire di esenzioni/riduzioni; in difetto, l'Ufficio accerta l'omesso versamento;
l'obbligo di motivare il diniego di esenzione sorge solo in presenza di dichiarazione o di richiesta formale;
nella specie, non essendo stata presentata dichiarazione IMU, l'ente ha legittimamente contestato il mancato pagamento dell'imposta “ordinaria”.
Il Comune di Fondi chiede l'accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza n. 157/03/2024, la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento IMU n. 13771/2017, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi. L' Appellata Resistente_1 – Soc. Coop. Agricola a r.l. chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di onorari e spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
1. Sulla dedotta necessità di dichiarazione IMU per l'esenzione dei terreni agricoli
L'assunto dell'appellante, secondo cui l'esenzione IMU per i terreni agricoli sarebbe subordinata alla presentazione della dichiarazione IMU, non trova riscontro nella normativa vigente.
L'art. 1, comma 13, della L. 208/2015 ha introdotto, a decorrere dal 2016, l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Tale regime è stato ulteriormente chiarito dall'art. 16-ter del D.L. 34/2019 (conv. in L. 58/2019), norma di interpretazione autentica, che ha esteso l'agevolazione anche alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3, d.lgs. 99/2004.
La disposizione ha carattere interpretativo e, pertanto, opera retroattivamente, confermando che l'esenzione spetta anche alle società cooperative agricole che possiedano i requisiti soggettivi previsti dalla legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'esenzione IMU per i terreni agricoli è automatica ove ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi di legge, non potendo l'ente impositore subordinare il beneficio a formalità non previste dalla norma” (Cass., Sez. V, n. 1862/2020; conformi Cass. SS.UU. n.
13378/2016 e n. 15063/2002 in tema di principio di capacità contributiva).
Ne consegue che l'assenza di dichiarazione IMU non può costituire causa ostativa all'esenzione, trattandosi di terreni agricoli e non di fattispecie per le quali la legge impone espressamente l'obbligo dichiarativo
(fabbricati merce, alloggi sociali, ecc.: cfr. art. 13, co. 12-ter, D.L. 201/2011 e D.L. 102/2013).
2. Sulla carenza motivazionale dell'avviso di accertamento
L'avviso impugnato si limita a contestare l'“omesso versamento IMU” senza indicare le ragioni del diniego dell'esenzione, nonostante la contribuente avesse già fornito al Comune, in precedenti istanze di autotutela, la documentazione comprovante i requisiti agricoli.
Tale omissione integra vizio di motivazione ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, L. 130/2022, che ha rafforzato l'obbligo dell'ente impositore di esplicitare, nell'atto impositivo, le ragioni giuridiche e di fatto della pretesa, in modo da consentire al contribuente un'efficace difesa. La giurisprudenza più recente ha chiarito che “l'obbligo motivazionale è violato quando l'atto non consente di comprendere le ragioni del mancato riconoscimento di benefici fiscali, specie se fondati su presupposti già noti all'amministrazione” (Cass., Sez.
V, n. 3592/2020; conforme Cass. n. 1694/2018).
3. Sul ravvedimento operoso relativo ai fabbricati
Il pagamento effettuato dalla contribuente in data 16.12.2022 è anteriore alla ricezione dell'avviso
(03.01.2023) e, pertanto, idoneo a sanare l'inadempimento ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997. Il principio di scissione degli effetti della notifica, invocato dal Comune, rileva esclusivamente ai fini della decadenza del potere impositivo e non per escludere la validità del ravvedimento operoso effettuato prima che il contribuente avesse conoscenza dell'atto (cfr. Cass., SS.UU., n. 40543/2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato, confermandosi la sentenza impugnata che ha correttamente riconosciuto l'esenzione IMU per i terreni agricoli e l'efficacia del ravvedimento operoso sui fabbricati.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Visto il tecnicismo della controversia il Collegio dispone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese