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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/08/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 4851/2023 R.G., promossa da
(c.f. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Mauro Zenatto
ATTORE
contro
(c.f. CP_1 C.F._2
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. Antonio Bertoli
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
conclusioni delle parti
per parte attrice
dichiarare la illegittimità della ordinanza del G.E. 13-2-2023 comunicata e non notificata il
14-2-2023, resa nella es. mob. n. 733/2019 Rges, con richiesta di annullamento della stessa. Dichiarare la nullità ed inefficacia della esecuzione n.733/2019 rg es e/o la impignorabilità dei crediti derivanti dalle polizze contratte con e Controparte_2 denominate Premio n. 03000776506 e Europension Premio n. Controparte_3
0300082072 oggetto di sequestro e successivo pignoramento.
In subordine, accertarlo e dichiararlo per una delle due polizze perchè avente finalità
prevalentemente previdenziale.
Condannare il creditore esecutante sig. alla restituzione a favore CP_1
dell'attore della somma di € 79.555,79 ottenuta a seguito di assegnazione, maggiorata di interessi di legge dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi delle due fasi del giudizio con distrazione a favore del procuratore antistatario.
per parte convenuta
dichiararsi inammissibile e/o infondata l'azione proposta per tutte e ciascuna le ragioni esposte.
Spese rifuse.
Motivi della decisione
Il sig. ha proposto in data 7.11.2022 opposizione all'esecuzione e/o Parte_1
agli atti esecutivi deducendo la nullità ed inefficacia della esecuzione mob. n. 733/2019
Rges e/o la impignorabilità dei crediti derivanti dalle polizze contratte con – CP_2
denominate Premio n. 03000776506 e Europension Premio n. Controparte_3
0300082072 – trattandosi di prodotti previdenziali con la funzione di integrare la pensione. Con atto di citazione in riassunzione ai sensi dell'art. 616 cpc il sig. Parte_1
nel riproporre gli assunti di cui alla predetta opposizione, ha chiesto l'annullamento della ordinanza del G.E. 13-2-2023 con la quale è stata dichiarata la tardività e l'inammissibilità
dell'opposizione del 7.11.2022, ed è stata disposta l'assegnazione a favore di CP_1
dell'importo di € 79.555,79, pari a quanto ricavato dalla vendita delle polizze in
[...]
questione. Si è costituito il sig. il quale ha contestato l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione e, nel merito, ha riaffermato la piena pignorabilità delle polizze in parola.
L'opposizione deve ritenersi inammissibile.
Ed invero, il sig. ha riproposto i motivi già dedotti nell'opposizione ex Parte_1
art. 617 cpc depositata in data 6.1.2022nell'esecuzione mobiliare n. 733/2019, gravame già dichiarato inammissibile dal Tribunale con il reclamo del 29.9.2022, per aver l'esecutato contestato la pignorabilità dei beni (ai sensi dell'art. 615, Parte_1
co. 2, cpc) oltre la scadenza del termine decadenziale rappresentato dall'ordinanza con la quale è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552, e 569 cpc
(dies ad quem rappresentato dal provvedimento attraverso il quale il Giudice
dell'esecuzione aveva disposto la liquidazione delle polizze mediante vendita).
Non v'è dubbio alcuno che l'opposizione del 7.11.2022, a monte del presente giudizio, sia identica a quella del 6.1.2022, dal momento che il sig. si è limitato a Parte_1
riproporre quanto già dedotto nel primo atto, sicché appare di tutta evidenza il tentativo strumentale e dilatorio di quest'ultimo rispetto al provvedimento di assegnazione del
14.2.2023.
La domanda attorea, pertanto, va dichiarata inammissibile, con il favore delle spese per parte convenuta opposta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. DICHIARA inammissibile l'opposizione introdotta con ricorso depositato in data
7.11.2022 nel procedimento R.G. Esec. mob. 733/2019.
2. CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 8.433,00, oltre al rimborso per spese generali del 15%, CPA ed
IVA. Così deciso in Padova, il 18/08/2025
il Giudice
dott. Giovanni Giuseppe Amenduni