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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/05/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 22 maggio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 565/2024 R.G. e vertente
fra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Emiliano Potenza ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla via del Gallitello n. 221, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 26.02.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato il
06.02.2024 (unitamente alla sentenza recante n. 603/2013 resa dalla Corte di
Appello di Potenza Sez. Lav. in data 31.10.2013 e pubblicata il 14.11.2013 nell'ambito del procedimento contraddistinto dal n. 356/2011 R.G., in materia di previdenza obbligatoria, con formula esecutiva apposta il 11.02.2019) con il quale veniva intimato al ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante p.t., della di pagare, entro il termine di Controparte_2
giorni dieci, la complessiva somma di euro 44.092,15 (oltre spese di notifica), rinveniente dalla sentenza di condanna al pagamento delle spese e compensi legali di lite del doppio grado di giudizio nell'ambito del succitato procedimento, deducendo l'inesistenza del titolo esecutivo nei confronti del ricorrente per non essere stato condannato in proprio, nonché la non debenza della complessiva somma precettata per mancato accertamento di una sua responsabilità personale e solidale all'epoca dei fatti;
l'insussistenza dell'obbligazione per decadenza dall'azione e la prescrizione del credito portato dal supposto titolo esecutivo richiamato nell'atto di precetto.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione e per i motivi di cui in narrativa, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell' in persona del Controparte_3
Presidente pro-tempore, C.F. – P. Iva , a procedere P.IVA_1 P.IVA_2
ad esecuzione forzata nei confronti del sig. , in ragione delle Parte_1 eccezioni contenute nell'opposizione, e, comunque, di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato nell'interesse dell' in persona del Controparte_3
Presidente pro-tempore, C.F. – P. Iva , nei confronti P.IVA_1 P.IVA_2
del sig. , con ogni conseguente statuizione per tutto quanto Parte_1 esposto in ordine all'inesistenza del credito reclamato nei suoi confronti;
in ogni caso con vittoria di spese.
2 Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di CP_1
dichiarare inammissibili o in subordine infondate le domande attoree e perciò rigettarle;
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 22 maggio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, propone opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 06.02.2024 con il quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 44.092,15, a titolo di spese di lite liquidate dalla
Corte di Appello di Potenza con la sentenza n. 603/2013, deducendo la inesistenza del diritto di credito nei suoi confronti, la decadenza e la prescrizione.
E' circostanza documentata e non contestata che parte ricorrente nella vicenda processuale conclusasi in appello con la citata sentenza abbia agito in proprio e quale legale rappresentante della ne Controparte_2 consegue, in applicazione del disposto di cui all'art. 38 c.c. (“Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere
i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”) e del costante orientamento della Suprema Corte secondo cui:
“La responsabilità di cui all'art. 38, comma 2, c.c. presuppone sempre un'attività negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi in
3 giudizio tale responsabilità l'onere di provare la concreta attività svolta in nome
e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ravvisato detta responsabilità nella sottoscrizione dei contratti bancari in nome e per conto dell'associazione, nei limiti delle obbligazioni assunte)”) la sussistenza della responsabilità personale e solidale della parte ricorrente, a nulla rilevando la cessazione medio tempore della carica rivestita (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 4747 del
29.12.1976 “La responsabilità personale e solidale per le obbligazioni di una associazione non riconosciuta, prevista dall'art 38 cod civ a carico di chi abbia agito in rappresentanza dell'associazione medesima, permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza. Ne consegue che il Presidente di un'associazione non riconosciuta è passivamente legittimato all'Azione del creditore, anche dopo la cessazione dalla carica, con riguardo alle obbligazioni che risalgano al periodo in cui ha esercitato le funzioni di Presidente (nella specie, con riguardo all'obbligo di restituire all somme indebitamente CP_1
versate a titolo di assegni familiari, nei confronti di un dipendente dell'associazione nel periodo indicato)”).
Inconferente appare il richiamo alla norma di cui all'art. 1957 c.c. al fine di sostenere la decadenza, per essere tale disposizione invocabile in tema di obbligazioni negoziali e non anche con riguardo all'obbligazione avente ad oggetto il pagamento delle spese di lite liquidate giudizialmente.
Sconfessata dalla documentazione in atti appare, infine, l'eccepita prescrizione decennale in quanto decorrente dall'ordinanza della Corte di Cassazione n.
26266 del 18.11.2020 - di rigetto del ricorso proposto dalla
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_2 Parte_1
avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 603/2013 - e attesa la sussistenza di atti interruttivi dell' (si veda fascicolo parte resistente). CP_1
Per tutte le ragioni esposte, consegue il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo
4 sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto delle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 26.02.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.900,00 oltre accessori di legge.
Potenza, 22 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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