Art. 1. Articolo unico.
A partire dal 1 gennaio 1952 la misura dell'acconto concedibile annualmente, ai sensi del secondo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754 , alle societa' di navigazione esercenti linee di preminente interesse nazionale puo' raggiungere il 90 per cento dell'importo della eventuale integrazione di bilancio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
A partire dal 1 gennaio 1952 la misura dell'acconto concedibile annualmente, ai sensi del secondo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754 , alle societa' di navigazione esercenti linee di preminente interesse nazionale puo' raggiungere il 90 per cento dell'importo della eventuale integrazione di bilancio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.