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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/01/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8390/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA riservata all'udienza del 22.10.2024, nella causa civile di secondo grado iscritta al n.
8390/2019 Ruolo Generale, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine Parte_1
dell'atto di appello, dagli avv.ti Giuseppina Di Lorenzo e Stefania Ambrosio, con i quali è elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana (NA) al Corso Italia n. 3;
APPELLANTE
E rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Stanislao Uliano, elettivamente domiciliata in Castellamare di Stabia (NA), alla Tavernola n. 107;
APPELLATA
NONCHÉ
,residente in [...]; CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 2357/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Nola. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Nola, e la CP_2 [...]
rispettivamente nella qualità di proprietario e di società Controparte_3
obbligata per la responsabilità civile del veicolo Fiat TO tg. BP138ZS, al fine di far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del predetto veicolo nella causazione del sinistro verificatosi in data 21.08.2013, alle ore 10,50 circa, in
Nola (NA) alla Via Caselle e, per l'effetto, conseguire il risarcimento dei danni patiti.
L'attrice in primo grado deduceva che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, il conducente del veicolo Fiat TO tg. BP138ZS, durante una manovra di retromarcia volta ad uscire da un'abitazione privata, collideva la parte sinistra del veicolo Audi 4 tg. CJ116TL condotto dalla , procedente sulla predetta strada, Pt_1
il quale urtava di conseguenza contro un muro ivi presente.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, la contestava la Controparte_3
domanda attorea per le ragioni esplicitate nei propri atti difensivi, chiedendone il rigetto.
Nonostante la ritualità della notifica, restava contumace . CP_2
Incardinatosi il giudizio ed istruita la causa, escussa la teste il Testimone_1
Giudice di prime cure riservava la causa in decisione e con la sentenza n. 2357/2019 così statuiva: “1) dichiara la contumacia di;
2) dichiara CP_2
improcedibile la domanda;
3) compensa le spese di lite.”.
Avverso tale sentenza, ha proposto il presente gravame al Parte_1
fine di sentire pronunziare la riforma totale della pronuncia impugnata, chiedendo, previa dichiarazione di procedibilità della domanda, nonché, di responsabilità di nella produzione del sinistro per cui è causa, l'accoglimento della CP_2
domanda di risarcimento danni e, per l'effetto, la condanna di e della CP_2
all'integrale risarcimento dei patrimoniali e non patrimoniali subiti. Controparte_3 Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato Controparte_3
in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della sentenza impugnata.
Nonostante la ritualità della notifica, è rimasto ancora una volta contumace CP_2
.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt.
342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Il primo motivo di appello attiene alla erronea dichiarazione di improcedibilità della domanda attorea ad opera del Giudice di primo grado il quale statuiva che “… a seguito dell'eccezione sollevata dalla convenuta compagnia assicuratrice, relativamente al fatto che l'attrice non si sottoponeva a perizia medica, benché fosse stata a tanto ritualmente invitata, la difesa dell'attrice nulla dichiarava al riguardo.
Per l'appunto, dall'esame della documentazione acquisita risulta che la convenuta compagnia assicuratrice ha prodotto nota per fax (cf atti) con la quale inoltrava
l'invito a perizia: esattamente, tale fax risulta inviato il 13.12.2026 con esito positivo
(cf atti). Altresì, non vi è dubbio, che l'inottemperanza all'invito a perizia dia luogo all'improcedibilità della domanda, essendo questa l'inequivocabile previsione legislativa.”.
Ebbene, la predetta doglianza è fondata.
A ben vedere, infatti, l'inadempimento della odierna appellante rilevato dal Giudice di prime cure si appalesa sconfessato dalle evidenze processuali e documentali versate in atti. In argomento, infatti, a fronte dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia assicurativa, alla prima udienza parte appellante “Fa presente … che
l'attrice si è sottoposta a visita medico legale, chiede pertanto l'esibizione della consulenza medica ex art. 210 c.p.c.” (ved. verbale di udienza del 02.05.2017).
A ciò va aggiunto che, in sede di precisazione delle conclusioni, la
[...]
produceva la relazione medico legale a firma della Dottoressa Controparte_3
, fiduciaria della compagnia, datata 07.02.2017, superando l'eccezione di Persona_1
improcedibilità dalla stessa spiegata.
Priva di pregio si connota, pertanto, la dedotta “… ”MANCANZA” di volontà dell'odierna appellante di ottenere una definizione stragiudiziale della controversia, ma bensì di voler adire direttamente l'Autorità Giudiziaria chiaramente con dispendio di tempo e di costi aggiuntivi …” (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale depositata da parte appellata), nonché la consequenziale violazione da parte della dei principi di correttezza e buona fede, sconfessata per tabulas dalla Pt_1
documentazione versata in atti.
In argomento, infatti, a fronte della richiesta di risarcimento danni, dell'invito a stipulare la negoziazione assistita e dell'atto di citazione, notificati rispettivamente in data 08.07.2014, 24.06.2015 ed il 25.11.2016 a parte appellata, quest'ultima invitava l'odierna appellante a sottoporsi a visita medico legale solo in data 13.12.2016, ossia in pendenza di causa. Ciononostante, la si sottoponeva comunque a visita Pt_1
come è dato evincere dalla “relazione di visita medico legale effettuata per conto della depositata agli atti del giudizio di primo grado dalla medesima CP_3
CP_3
Nel merito, esaminato compiutamente il reso istruttorio, la domanda attorea si ritiene fondata in quanto provata.
In particolare, le circostanze di tempo e di luogo, nonché, la dinamica sinistrosa descritta in citazione veniva confermata dalla deposizione testimoniale precisa e concorde resa da Testimone_1 In argomento, infatti, la teste dichiarava che “… era il giorno 20/21 agosto dell'anno
2013, di mattina intorno alle 10:00/10:30 … mi trovavo a piedi in Nola alla Via
Caselle quando ho assistito ad un incidente. … ho visto una Fiat TO uscire a retromarcia da una abitazione privata ed urtare un'Audi A4 che sopraggiungeva nel lato sinistro. A seguito dell'urto il conducente dell'Audi A4 sterzava a destra andando ad urtare con la parte anteriore destra contro un muro. La Fiat TO era di colore bianco mentre l'Audi A4 grigia. Ricordo che alla guida delle auto coinvolte vi erano solo i conducenti, nella Fiat TO un uomo mentre nell'Audi A4 una donna.
… mi sono avvicinata all'Audi A4 e ho visto che la signora aveva la cintura di sicurezza e lamentava dolori al collo, al ginocchio lato sinistro. … Nessuna autorità
è intervenuta …”.
A ciò va aggiunto che la deposizione testimoniale è coerente con le risultanze della documentazione medica versata in atti da parte appellante.
Parimenti provato è da ritenersi il nesso eziologico tra l'evento sinistroso e danni subiti da parte appellante.
In argomento, condivisibile si appalesa la perizia medico legale a firma della Dott.ssa
(officiata dall'odierna appellata costituita), la quale, sulla scorta della Persona_1
documentazione medica fornita e della visita eseguita, riteneva sussistente il rapporto causale tra l'evento e le lesioni accertate.
Venendo alla determinazione delle poste risarcitorie, un valido punto di riferimento si rinviene, ancora una volta, nell'elaborato peritale a firma del Dott.ssa , le Persona_1
cui conclusioni vengono condivise.
In particolare, il perito non riconosce un danno biologico né l'inabilità temporanea totale (ITT) mentre riconosce giorni 4 di inabilità temporanea parziale al 75% (ITP), giorni 15 di inabilità temporanea parziale al 50% (ITP) e giorni 10 di inabilità temporanea parziale al 25% (ITP) per un totale, in termini monetari ed in applicazione delle Tabelle di Roma, di euro 718,00 (di cui euro 165,72 a titolo di ITT al 75%, euro 414,30 a titolo di ITT al 50% ed euro 138,00 a titolo di ITT al 25%), oltre alle spese mediche documentate pari ad euro 45,00. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U.,
17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di degli Parte_1
interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulle somme complessive innanzi liquidate all'attualità ma devalutate, in base agli indici ISTAT, al 21.08.2013 - quale momento del sinistro - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 21.08.2014 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre
1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
Ogni ulteriore questione è da ritenersi assorbita.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il presente gravame deve ritenersi fondato e, per l'effetto, dichiarata la procedibilità della domanda attorea, nonché,
l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro oggetto di CP_2
causa, gli appellati vanno condannati al pagamento, in solido tra loro, in favore di di euro 718,00 a titolo di inabilità temporanea parziale (di Parte_1
cui euro 165,72 a titolo di ITT al 75%, euro 414,30 a titolo di ITT al 50% ed euro
138,00 a titolo di ITT al 25%), oltre alle spese mediche documentate pari ad euro
45,00, ed oltre interessi da calcolarsi come sopra.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod., seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico degli appellati, in favore dell'appellante, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2357/2019 del Giudice di Pace di
Nola, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, dichiara la procedibilità della domanda attorea;
3) dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro CP_2
oggetto di causa;
4) condanna e la in solido tra loro, al CP_2 Controparte_3
pagamento in favore di di euro 718,00 a titolo di inabilità Parte_1
temporanea parziale (di cui euro 165,72 a titolo di ITT al 75%, euro 414,30 a titolo di
ITT al 50% ed euro 138,00 a titolo di ITT al 25%), oltre alle spese mediche documentate pari ad euro 45,00 ed interessi come in parte motiva;
5) condanna e la in solido tra loro, alla CP_2 Controparte_3
refusione, in favore di delle spese processuali del primo Parte_1
grado di giudizio, liquidate in euro 125,00 per spese ed euro 330,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, nonché del presente grado di giudizio liquidate in euro 204,00 per spese ed euro
662,00, per compensi oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, il tutto con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Nola 27.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA riservata all'udienza del 22.10.2024, nella causa civile di secondo grado iscritta al n.
8390/2019 Ruolo Generale, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine Parte_1
dell'atto di appello, dagli avv.ti Giuseppina Di Lorenzo e Stefania Ambrosio, con i quali è elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana (NA) al Corso Italia n. 3;
APPELLANTE
E rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Stanislao Uliano, elettivamente domiciliata in Castellamare di Stabia (NA), alla Tavernola n. 107;
APPELLATA
NONCHÉ
,residente in [...]; CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 2357/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Nola. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Nola, e la CP_2 [...]
rispettivamente nella qualità di proprietario e di società Controparte_3
obbligata per la responsabilità civile del veicolo Fiat TO tg. BP138ZS, al fine di far accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del predetto veicolo nella causazione del sinistro verificatosi in data 21.08.2013, alle ore 10,50 circa, in
Nola (NA) alla Via Caselle e, per l'effetto, conseguire il risarcimento dei danni patiti.
L'attrice in primo grado deduceva che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, il conducente del veicolo Fiat TO tg. BP138ZS, durante una manovra di retromarcia volta ad uscire da un'abitazione privata, collideva la parte sinistra del veicolo Audi 4 tg. CJ116TL condotto dalla , procedente sulla predetta strada, Pt_1
il quale urtava di conseguenza contro un muro ivi presente.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, la contestava la Controparte_3
domanda attorea per le ragioni esplicitate nei propri atti difensivi, chiedendone il rigetto.
Nonostante la ritualità della notifica, restava contumace . CP_2
Incardinatosi il giudizio ed istruita la causa, escussa la teste il Testimone_1
Giudice di prime cure riservava la causa in decisione e con la sentenza n. 2357/2019 così statuiva: “1) dichiara la contumacia di;
2) dichiara CP_2
improcedibile la domanda;
3) compensa le spese di lite.”.
Avverso tale sentenza, ha proposto il presente gravame al Parte_1
fine di sentire pronunziare la riforma totale della pronuncia impugnata, chiedendo, previa dichiarazione di procedibilità della domanda, nonché, di responsabilità di nella produzione del sinistro per cui è causa, l'accoglimento della CP_2
domanda di risarcimento danni e, per l'effetto, la condanna di e della CP_2
all'integrale risarcimento dei patrimoniali e non patrimoniali subiti. Controparte_3 Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato Controparte_3
in fatto ed in diritto e per l'effetto la conferma della sentenza impugnata.
Nonostante la ritualità della notifica, è rimasto ancora una volta contumace CP_2
.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt.
342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Il primo motivo di appello attiene alla erronea dichiarazione di improcedibilità della domanda attorea ad opera del Giudice di primo grado il quale statuiva che “… a seguito dell'eccezione sollevata dalla convenuta compagnia assicuratrice, relativamente al fatto che l'attrice non si sottoponeva a perizia medica, benché fosse stata a tanto ritualmente invitata, la difesa dell'attrice nulla dichiarava al riguardo.
Per l'appunto, dall'esame della documentazione acquisita risulta che la convenuta compagnia assicuratrice ha prodotto nota per fax (cf atti) con la quale inoltrava
l'invito a perizia: esattamente, tale fax risulta inviato il 13.12.2026 con esito positivo
(cf atti). Altresì, non vi è dubbio, che l'inottemperanza all'invito a perizia dia luogo all'improcedibilità della domanda, essendo questa l'inequivocabile previsione legislativa.”.
Ebbene, la predetta doglianza è fondata.
A ben vedere, infatti, l'inadempimento della odierna appellante rilevato dal Giudice di prime cure si appalesa sconfessato dalle evidenze processuali e documentali versate in atti. In argomento, infatti, a fronte dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia assicurativa, alla prima udienza parte appellante “Fa presente … che
l'attrice si è sottoposta a visita medico legale, chiede pertanto l'esibizione della consulenza medica ex art. 210 c.p.c.” (ved. verbale di udienza del 02.05.2017).
A ciò va aggiunto che, in sede di precisazione delle conclusioni, la
[...]
produceva la relazione medico legale a firma della Dottoressa Controparte_3
, fiduciaria della compagnia, datata 07.02.2017, superando l'eccezione di Persona_1
improcedibilità dalla stessa spiegata.
Priva di pregio si connota, pertanto, la dedotta “… ”MANCANZA” di volontà dell'odierna appellante di ottenere una definizione stragiudiziale della controversia, ma bensì di voler adire direttamente l'Autorità Giudiziaria chiaramente con dispendio di tempo e di costi aggiuntivi …” (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale depositata da parte appellata), nonché la consequenziale violazione da parte della dei principi di correttezza e buona fede, sconfessata per tabulas dalla Pt_1
documentazione versata in atti.
In argomento, infatti, a fronte della richiesta di risarcimento danni, dell'invito a stipulare la negoziazione assistita e dell'atto di citazione, notificati rispettivamente in data 08.07.2014, 24.06.2015 ed il 25.11.2016 a parte appellata, quest'ultima invitava l'odierna appellante a sottoporsi a visita medico legale solo in data 13.12.2016, ossia in pendenza di causa. Ciononostante, la si sottoponeva comunque a visita Pt_1
come è dato evincere dalla “relazione di visita medico legale effettuata per conto della depositata agli atti del giudizio di primo grado dalla medesima CP_3
CP_3
Nel merito, esaminato compiutamente il reso istruttorio, la domanda attorea si ritiene fondata in quanto provata.
In particolare, le circostanze di tempo e di luogo, nonché, la dinamica sinistrosa descritta in citazione veniva confermata dalla deposizione testimoniale precisa e concorde resa da Testimone_1 In argomento, infatti, la teste dichiarava che “… era il giorno 20/21 agosto dell'anno
2013, di mattina intorno alle 10:00/10:30 … mi trovavo a piedi in Nola alla Via
Caselle quando ho assistito ad un incidente. … ho visto una Fiat TO uscire a retromarcia da una abitazione privata ed urtare un'Audi A4 che sopraggiungeva nel lato sinistro. A seguito dell'urto il conducente dell'Audi A4 sterzava a destra andando ad urtare con la parte anteriore destra contro un muro. La Fiat TO era di colore bianco mentre l'Audi A4 grigia. Ricordo che alla guida delle auto coinvolte vi erano solo i conducenti, nella Fiat TO un uomo mentre nell'Audi A4 una donna.
… mi sono avvicinata all'Audi A4 e ho visto che la signora aveva la cintura di sicurezza e lamentava dolori al collo, al ginocchio lato sinistro. … Nessuna autorità
è intervenuta …”.
A ciò va aggiunto che la deposizione testimoniale è coerente con le risultanze della documentazione medica versata in atti da parte appellante.
Parimenti provato è da ritenersi il nesso eziologico tra l'evento sinistroso e danni subiti da parte appellante.
In argomento, condivisibile si appalesa la perizia medico legale a firma della Dott.ssa
(officiata dall'odierna appellata costituita), la quale, sulla scorta della Persona_1
documentazione medica fornita e della visita eseguita, riteneva sussistente il rapporto causale tra l'evento e le lesioni accertate.
Venendo alla determinazione delle poste risarcitorie, un valido punto di riferimento si rinviene, ancora una volta, nell'elaborato peritale a firma del Dott.ssa , le Persona_1
cui conclusioni vengono condivise.
In particolare, il perito non riconosce un danno biologico né l'inabilità temporanea totale (ITT) mentre riconosce giorni 4 di inabilità temporanea parziale al 75% (ITP), giorni 15 di inabilità temporanea parziale al 50% (ITP) e giorni 10 di inabilità temporanea parziale al 25% (ITP) per un totale, in termini monetari ed in applicazione delle Tabelle di Roma, di euro 718,00 (di cui euro 165,72 a titolo di ITT al 75%, euro 414,30 a titolo di ITT al 50% ed euro 138,00 a titolo di ITT al 25%), oltre alle spese mediche documentate pari ad euro 45,00. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U.,
17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno ordinare il pagamento in favore di degli Parte_1
interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulle somme complessive innanzi liquidate all'attualità ma devalutate, in base agli indici ISTAT, al 21.08.2013 - quale momento del sinistro - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 21.08.2014 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre
1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
Ogni ulteriore questione è da ritenersi assorbita.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il presente gravame deve ritenersi fondato e, per l'effetto, dichiarata la procedibilità della domanda attorea, nonché,
l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro oggetto di CP_2
causa, gli appellati vanno condannati al pagamento, in solido tra loro, in favore di di euro 718,00 a titolo di inabilità temporanea parziale (di Parte_1
cui euro 165,72 a titolo di ITT al 75%, euro 414,30 a titolo di ITT al 50% ed euro
138,00 a titolo di ITT al 25%), oltre alle spese mediche documentate pari ad euro
45,00, ed oltre interessi da calcolarsi come sopra.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod., seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico degli appellati, in favore dell'appellante, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2357/2019 del Giudice di Pace di
Nola, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, dichiara la procedibilità della domanda attorea;
3) dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro CP_2
oggetto di causa;
4) condanna e la in solido tra loro, al CP_2 Controparte_3
pagamento in favore di di euro 718,00 a titolo di inabilità Parte_1
temporanea parziale (di cui euro 165,72 a titolo di ITT al 75%, euro 414,30 a titolo di
ITT al 50% ed euro 138,00 a titolo di ITT al 25%), oltre alle spese mediche documentate pari ad euro 45,00 ed interessi come in parte motiva;
5) condanna e la in solido tra loro, alla CP_2 Controparte_3
refusione, in favore di delle spese processuali del primo Parte_1
grado di giudizio, liquidate in euro 125,00 per spese ed euro 330,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, nonché del presente grado di giudizio liquidate in euro 204,00 per spese ed euro
662,00, per compensi oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, il tutto con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Nola 27.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi