CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/11/2025, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3464/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE I CIVILE così composta:
Dott. CO ON Presidente relatore
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
Dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale 3464/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, in forza di procura Parte_1 P.IVA_1 te all'a lo, dall'avv. Gino Doveri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Buti (PI), via del Ponte n. 2 Appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2 comp a, dall'avv. Gianluca De Micco Padula ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Mario Fani n. 20 Appellata
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto ingiusto ed illegittimo nonché statuire che nulla deve l'opponente alla ditta opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario. pagina 1 di 8 In via istruttoria insiste per l'ammissione della prova testimoniale richiesta e non ammessa nonché nella richiesta di ordinare a l'esibizione della documentazione contabile attestante il versamento del CP_1 contributo ambientale fettuato dai fornitori, da cui ha acquistato il film CP_1 Parte_1 estensibile ed ai quali ha versato l'importo relativo al predetto contributo, atteso che l'opponente non ha accesso a tale prova documentale. Nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta ex adverso chiede di essere ammessa a controprova sui capitoli di prova formulati da controparte con i testi già indicati
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, per tutti i motivi esposti in narrativa, contrariis reiectis: b) in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da Controparte_2 ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 50
[...]
c) in via principale e nel merito, dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c. il secondo motivo e rigettare l'intero appello in quanto infondato in fatto e diritto e non provato e confermare la sentenza n. 5013/2024 del BUnale di Milano;
d) con vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A, C.A.P. e rimborso spese generali.
in via istruttoria
e) nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello adita dovesse ritenere di riaprire l'istruttoria, parte opposta insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate nel primo grado di giudizio e non ammesse ed in particolare:
- l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di sulle circostanze Parte_1 capitolate sub capitoli h) ed i) della memoria ex art. 183, co. 6 ammesso, perché giudicato tautologicamente “inammissibile” ed il secondo non ammesso senza alcuna motivazione, come da ordinanza istruttoria del 30/07/2021, come di seguito trascritti: h) vero che uno dei fornitori della la Start S.r.l., è una società “cartiera” che nel periodo Parte_1
2016/2017 ha svolto una attivi ione fittizia tra fornitori esteri (sloveni) di prodotti in plastica e imprese italiane, acquistando all'estero materiale plastico/imballaggi sulla base di fatture accompagnatorie di cessioni intracomunitarie risultate create ad arte e senza un effettivo traffico di TIR o automezzi dalle aziende estere alla sede della Start S.r.l. che era inoperativa, in stato di abbandono e priva di personale;
i) vero che la non ha mai pagato alla Start S.r.l. in particolare ed agli altri fornitori il Parte_1 prezzo di cui cquisto descritte nell'elenco in allegato 1, 1 bis, 2, 2 bis, 3, 3 bis della relazione di verifica della GDA sub doc. 14 della comparsa di risposta (fascicolo di primo grado, doc. 14);
- la prova per testi sulle medesime circostanze sopra trascritte (capitoli h e i), nonché sulle circostanze capitolate sub n), o), q) e p), giudicati erroneamente valutativi o irrilevanti nella ordinanza istruttoria del 30/07/2021 ed invece volti alla conferma, anche in sede testimoniale, delle risultanze delle verifiche svolte da come di seguito trascritti: CP_1
pagina 2 di 8 n) vero che in base alla normativa Conai la è tenuta al pagamento del c.a.c. sulle prime Parte_1 cessioni effettuate nel periodo gennaio 2016/s on applicazione esplicita del c.a.c. in fattura pari a tonnellate 2.933,805 per € 551.555,34 e con apposizione in fattura di diciture errate internalizzando il c.a.c. nel prezzo di vendita pari a tonnellate 1.141,943 per € 214.685,24; o) vero che in base alla normativa Conai la per il periodo ottobre/dicembre 2017 è tenuta Parte_1 al pagamento del c.a.c. sulle rimanenze di m 09/2017 pari a tonnellate 158,318 (al netto delle tonnellate cedute a produttori e ad esportatori abituali) per € 29.763,78; p) vero che il si è reso disponibile a scomputare dal debito della l'importo di € CP_1 Parte_1
44.576,21 co ente al c.a.c. già richiesto dal ai fornitori d nel periodo CP_1 Parte_1 gennaio 2016/settembre 2017 con separate trattazio mbito di analoghe q) vero che in base allo statuto ed al regolamento consortile la è l'unico soggetto responsabile Parte_1 del pagamento del c.a.c. dovuto sulle prime cessioni da essa realizzate e per effetto di tale principio il Conai potrà agire nei confronti della stessa per l'intero debito di € 796.004,36 qualora i suoi Parte_1 fornitori non versino il c.a.c. al CP_1
Si indica come testimone:
- il Dott. domiciliato presso in Milano, via Antonio Testimone_1 Controparte_3 da CA .
- chiede dichiararsi inammissibili le istanze istruttorie formulate da parte appellante tramite mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado, in quanto “in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado” (Cass. civile, n. 5812/2016);
- chiede dichiararsi inammissibile la richiesta di ordine di esibizione della “documentazione contabile attestante il versamento del contributo ambientale ffettuato dai fornitori”, perché è generica, non CP_1 essendo specificato quali imprese fornitrici abbiano c.a.c. a e per quali importi, e comunque CP_1 irrilevante alla luce della normativa consortile, che stabilisce che l'impresa produttrice che effettua la prima cessione nei confronti del primo utilizzatore sia l'unica responsabile del pagamento del c.a.c. dovuto sulle
“prime cessioni” da essa realizzate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2019 (di seguito anche Parte_1 solo o la ”) ha proposto opposizione al decreto con il quale il Parte_1 CP_4
BU aveva i di pagare la somma complessiva di euro 1.292.557,08 a favore di (di seguito anche solo o Controparte_1 CP_1 il CP_1
A fondamento dell'opposizione ha dedotto: Parte_1
pagina 3 di 8 (i) che le fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto si riferivano in parte a contributi ambientali Conai asseritamente dovuti e non pagati e in parte a sanzioni pecuniarie irrogate dal per il mancato pagamento di tali contributi;
CP_1
(ii) che in base alla normativa di settore solo i produttori di imballaggi – e non anche i commercianti – erano tenuti a versare il contributo ambientale Conai direttamente al;
CP_1
(iii) che aveva sempre agito quale commerciante, avendo sempre “venduto il Parte_1 materiale alterarne la natura, la qualità e le caratteristiche” (cfr. atto di citazione primo grado, pag. 2); (iv) che pertanto la pretesa creditoria del ra infondata;
CP_1
(v) che, in ogni caso, la Società aveva “assolto integralmente l'obbligo di pagamento del contributo dovuto a vendo provveduto a versare ai fornitori, al momento dell'acquisto dei prodotti, le somme CP_1 dovute a titolo contributivo” (cfr. atto di citazione in primo grado, pag. 3). CP_1
si è costituita con comparsa di risposta depositata in data 24 gennaio 2020, CP_1
il rigetto dell'opposizione e deducendo:
(i) che dalle verifiche effettuate – sia dal , sia dalla società di revisione CP_1 appositamente incaricata – risultava che nel periodo compreso tra gennaio 2016 e settembre 2017 aveva svolto attività di trasformazione sul 77% del film estensibile Parte_1 acqui (ii) che, conseguentemente, in base al criterio della prevalenza, la Società avrebbe dovuto osservare gli obblighi posti a carico dei produttori di imballaggi;
(iii) che, invece, aveva omesso di osservare tali obblighi e, precisamente, Parte_1 aveva omesso di ichiarazioni periodiche relative alle cessioni effettuate e di pagare il contributo ambientale dovuto;
(iv) che non aveva nemmeno dato prova del fatto estintivo allegato, vale a Parte_1 dire del contributo ambientale al a parte dei suoi fornitori. CP_1
La causa è stata istruita a mezzo di prove testimoniali, interrogatorio formale del legale rappresentante della Società e CTU contabile. Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 21 novembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza pubblicata in data 13 maggio 2024, il BUnale di Milano ha accolto parzialmente l'opposizione e ha condannato al pagamento in favore di Parte_1 ella somma complessiva di euro 1.27 CP_1
In sintesi – per quanto qui rileva – il BUnale ha ritenuto: (i) che fosse stata raggiunta la prova circa il fatto che nel periodo tra gennaio 2016 e settembre 2017 la avesse CP_4 svolto attività di 'ribobinatura' per il tramite di soggetti terzi sulla maggior el film estensibile acquistato;
(ii) che l'attività di ribobinatura dovesse considerarsi a tutti gli effetti pagina 4 di 8 come attività di trasformazione, con conseguente applicazione del regime previsto per i produttori di imballaggi dalla normativa di settore. Ha quindi proceduto a riquantificare i contributi ambientali dovuti al da utilizzando le risultanze della CP_1 Parte_1
CTU contabile e pervenendo all'importo di cui sopra.
Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla base dei motivi che saranno Parte_1 successivamente esaminati.
Il si è costituito con comparsa depositata in data 8 aprile 2025 eccependo, in via CP_1 pr l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendone in ogni caso il rigetto.
All'udienza del 14 maggio 2025 le parti, su invito del presidente istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni ex art. 350 bis c.p.c. e la causa è stata rinviata all'udienza del 29 ottobre 2025 per la discussione avanti al Collegio, con assegnazione di termine fino al 21 ottobre 2025 per il deposito di note conclusive, termine poi effettivamente fruito. All'esito dell'udienza e della discussione dei difensori, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il BUnale ha ritenuto che nel periodo contestato – ossia nel periodo compreso tra gennaio 2016 e settembre 2017 – avesse svolto attività di trasformazione di materie Parte_1 plastiche, con conseguente applicazione del regime contributivo previsto per i produttori di tali materie dalla normativa di settore.
In particolare, ad avviso dell'appellante, il BUnale sarebbe incorso in un duplice errore: (i) da un lato, avrebbe “affidato al CTU un quesito” – vale a dire l'inquadramento della Società tra i produttori o i commercianti di materie plastiche – “che esul(erebbe) dalla sfera di competenza del professionista nominato, in quanto si risolve(rebbe) in una valutazione giuridica (…) che spetta esclusivamente al giudice” (cfr. atto di appello, pag. 4); (ii) dall'altro lato, avrebbe applicato fonti – quali lo Statuto Conai, la circolare Conai del 28 luglio 2022 e la Guida Conai – contenenti disposizioni generiche, prive di cogenza normativa, in quanto unilateralmente predisposte dal Consorzio e in ogni caso inapplicabili ad per il periodo in cui questa non era ancora iscritta al Consorzio. Parte_1
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato e non meriti accoglimento.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, infatti, il BUnale non ha chiesto al CTU di individuare la natura dell'attività svolta da né si è limitato a recepire Parte_1 le valutazioni del CTU sul punto.
Al contrario, il BUnale: pagina 5 di 8 (i) ha prima di tutto ammesso la prova testimoniale richiesta dalle parti sui capitoli ritenuti rilevanti ai fini – tra l'altro – dell'individuazione del tipo di attività svolta da Parte_1 nel periodo oggetto di contestazione (cfr. ordinanza in data 30 luglio 2021); (ii) ha poi disposto CTU contabile, chiedendo al consulente – tra le altre cose – di “offrire ogni elemento utile” per l'individuazione del tipo di attività svolta sulla base dei documenti prodotti dalle parti e sottoposti al suo esame (cfr. ordinanza in data 26 ottobre 2022); (iii) sulla base degli elementi forniti dal CTU – acquisiti anche ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.c. – e di quelli ulteriormente emersi in seguito all'assunzione della prova testimoniale ha quindi ritenuto che nel periodo compreso tra gennaio 2016 e settembre 2017
[...] avesse prevalentemente svolto, per il tramite di soggetti terzi, attività Parte_1 ribobinatura di materie plastiche (cfr. sentenza, pagg. 3 e 4); (iv) infine, sulla base dell'art. 5, comma 1, dello Statuto Conai – che “inserisce nella categoria dei produttori tutti i trasformatori non operando alcuna distinzione tra le varie tipologie di lavorazione” – ha correttamente concluso che l'attività di ribobinatura fosse da ricomprendere “all'interno dell'ampia definizione di lavorazione” e che, quindi, il soggetto che svolgeva tale attività dovesse essere considerato a tutti gli effetti un produttore (cfr. sentenza, pag. 4).
Né, d'altra parte, può ritenersi che il BUnale abbia utilizzato, per inquadrare l'attività svolta da nel periodo contestato, fonti unilaterali e prive di cogenza Parte_1 normativa. Il BUnale, infatti, si è per lo più basato sulla formulazione dell'art. 5, comma 1, dello Statuto che sul punto riprende testualmente quanto previsto dall'art. 218, comma 1, CP_1 lett. r), d.lgs. n. 152 del 2006 – e ha utilizzato la circolare Conai del 28 luglio 2022 e la Guida soltanto a conferma di una conclusione già raggiunta sulla base del citato art. 5, CP_1
1, dello Statuto CP_1
Per lo stesso motivo, d nersi irrilevante che la circolare el 28 luglio 2022 non CP_1 fosse ancora stata adottata all'epoca dei fatti. Così come deve ritenersi irrilevante che
[...] non fosse iscritto al Consorzio, attesa, per un verso, l'obbligatorietà ex Parte_1 ne, e, per altro verso, l'esistenza di una disposizione di legge – in vigore all'epoca dei fatti – che riprendeva testualmente il contenuto dell'art. 5, comma 1, dello Statuto.
Sempre nell'ambito del primo motivo di appello, poi, la Società si duole del fatto che il BUnale non avrebbe valutato il legittimo affidamento “riposto da sulla Parte_1 correttezza del regime di adempimento degli obblighi contributivi” (cfr. atto di appe
Ritiene la Corte che sotto tale profilo il motivo sia prima di tutto inammissibile ai sensi dell'art. 342, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto non è chiaro quale sia, ad avviso dell'appellante, la rilevanza dell'asserita omissione ai fini della decisione. In ogni caso, appare arduo sostenere che possa aver maturato un legittimo Parte_1 affidamento “sulla correttezza del regime di a obblighi contributivi”, considerato il lasso di tempo – relativamente breve – decorso tra la costituzione della Società, avvenuta nell'ottobre del 2015, e la trasmissione dei risultati dell'attività di verifica effettuata, pagina 6 di 8 avvenuta nell'aprile del 2018 dopo diverse interlocuzioni (cfr. doc. n. 8 fasc. I grado
La censura, quindi, deve ritenersi anche infondata. CP_1
Con il secondo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui il Parte_1
BUnale avrebbe omesso di app i specie l'art. 1189 c.c., “condannando ingiustamente l'opponente a pagare per la seconda volta gli obblighi contributivi al ” (cfr. atto di CP_1 appello, pag. 7).
Ritiene la Corte che tale motivo – nella parte in cui censura la sentenza per non aver applicato l'art. 1189 c.c. – sia inammissibile. Come recentemente affermato dalla Suprema Corte, infatti, “la fattispecie del pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c. – che è caratterizzata dalla necessaria concorrenza dell'elemento delle 'circostanze univoche' determinanti una situazione di apparenza del diritto in ordine alla sussistenza della legittimazione in capo all'accipiens (…) e della buona fede del debitore (…) – integr(a) un'eccezione in senso stretto” (cfr. Cass., 14 febbraio 2023, n. 4589). Ne consegue che la Società avrebbe dovuto sollevare tale eccezione con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ad ogni modo – anche volendo riconoscere una valenza e una portata difensiva diversa e più ampia ai fatti allegati dalla Società – è dirimente che non ha mai dato Parte_1 prova della circostanza che i suoi fornitori abbiano effet to al gli CP_1 importi da questa pagati a titolo di contributo ambientale. Né – sempre sotto questo profilo – varrebbe obiettare (i) che nel corso del giudizio di primo grado la Società aveva chiesto al BUnale di ordinare a 'esibizione ex art. CP_1
210 c.p.c. della “documentazione contabile attestante il versamento to ambientale (…) effettuato dai fornitori da cui ha acquistato il film estensibile ed ai quali ha versato l'importo Parte_1 relativo al predetto contrib oria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.
[...]
e che (ii) il BUnale ha respinto tale istanza ritenendola “generica e comunque Parte_1 cfr. ordinanza del 30 luglio 2021). Invero, l'appellante – che pure ha riproposto l'istanza di esibizione in questa sede – avrebbe anzitutto dovuto svolgere una qualche censura avverso la predetta decisione del BUnale. E in ogni caso, la Corte condivide l'opinione del BUnale secondo cui l'istanza – così come formulata – è generica in quanto spettava ad indicare i fornitori presso Parte_1
i quali la stessa aveva acquistato il film estensibil ro, a suo dire, versato al l contributo ambientale. CP_1
Tanto più che – come confermato dal teste , dipendente prima che il Tes_2 CP_1
emettesse le fatture di cui al decr o opposto l i era riservata CP_1 re i propri fornitori per verificare se gli stessi avessero provveduto a versare al l contributo ambientale descritto nelle fatture di vendita, ma non aveva poi dato CP_1 alcun riscontro in merito al (cfr. verbale udienza del 1° febbraio 2022, pag. 5). CP_1
Circostanza, quest'ultima, ri nelle proprie difese, anche sulla base di CP_1 precisi riferimenti documentali (cfr flas ell'incontro 9.7.2018, doc. 20 primo grado da cui risulta anche la disponibilità del a decurtare gli importi dovuti da CP_1 CP_1
pagina 7 di 8 fino alla concorrenza del c.a.c. eventualmente già versato dai fornitori della stessa , e sta ex adverso incontrastata.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm., pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (1.000.000,001-2.000.000) e dunque in complessivi euro 20.357,00 (di cui euro 5.989,00 per la fase di studio, euro 3.951,00 per la fase introduttiva, euro 10.417,00 per la fase decisionale e nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese generali (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
BUnale di Milano n. 5013 resa e pubblica 024, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, c
[...] ltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
3) dà atto che sussistono, in capo a parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 29 ottobre 2025
Il Presidente estensore
CO ON
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Stefania Grassi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE I CIVILE così composta:
Dott. CO ON Presidente relatore
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
Dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale 3464/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, in forza di procura Parte_1 P.IVA_1 te all'a lo, dall'avv. Gino Doveri ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Buti (PI), via del Ponte n. 2 Appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2 comp a, dall'avv. Gianluca De Micco Padula ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Mario Fani n. 20 Appellata
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto ingiusto ed illegittimo nonché statuire che nulla deve l'opponente alla ditta opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario. pagina 1 di 8 In via istruttoria insiste per l'ammissione della prova testimoniale richiesta e non ammessa nonché nella richiesta di ordinare a l'esibizione della documentazione contabile attestante il versamento del CP_1 contributo ambientale fettuato dai fornitori, da cui ha acquistato il film CP_1 Parte_1 estensibile ed ai quali ha versato l'importo relativo al predetto contributo, atteso che l'opponente non ha accesso a tale prova documentale. Nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale richiesta ex adverso chiede di essere ammessa a controprova sui capitoli di prova formulati da controparte con i testi già indicati
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, per tutti i motivi esposti in narrativa, contrariis reiectis: b) in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da Controparte_2 ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 50
[...]
c) in via principale e nel merito, dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c. il secondo motivo e rigettare l'intero appello in quanto infondato in fatto e diritto e non provato e confermare la sentenza n. 5013/2024 del BUnale di Milano;
d) con vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A, C.A.P. e rimborso spese generali.
in via istruttoria
e) nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte d'Appello adita dovesse ritenere di riaprire l'istruttoria, parte opposta insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie articolate nel primo grado di giudizio e non ammesse ed in particolare:
- l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore di sulle circostanze Parte_1 capitolate sub capitoli h) ed i) della memoria ex art. 183, co. 6 ammesso, perché giudicato tautologicamente “inammissibile” ed il secondo non ammesso senza alcuna motivazione, come da ordinanza istruttoria del 30/07/2021, come di seguito trascritti: h) vero che uno dei fornitori della la Start S.r.l., è una società “cartiera” che nel periodo Parte_1
2016/2017 ha svolto una attivi ione fittizia tra fornitori esteri (sloveni) di prodotti in plastica e imprese italiane, acquistando all'estero materiale plastico/imballaggi sulla base di fatture accompagnatorie di cessioni intracomunitarie risultate create ad arte e senza un effettivo traffico di TIR o automezzi dalle aziende estere alla sede della Start S.r.l. che era inoperativa, in stato di abbandono e priva di personale;
i) vero che la non ha mai pagato alla Start S.r.l. in particolare ed agli altri fornitori il Parte_1 prezzo di cui cquisto descritte nell'elenco in allegato 1, 1 bis, 2, 2 bis, 3, 3 bis della relazione di verifica della GDA sub doc. 14 della comparsa di risposta (fascicolo di primo grado, doc. 14);
- la prova per testi sulle medesime circostanze sopra trascritte (capitoli h e i), nonché sulle circostanze capitolate sub n), o), q) e p), giudicati erroneamente valutativi o irrilevanti nella ordinanza istruttoria del 30/07/2021 ed invece volti alla conferma, anche in sede testimoniale, delle risultanze delle verifiche svolte da come di seguito trascritti: CP_1
pagina 2 di 8 n) vero che in base alla normativa Conai la è tenuta al pagamento del c.a.c. sulle prime Parte_1 cessioni effettuate nel periodo gennaio 2016/s on applicazione esplicita del c.a.c. in fattura pari a tonnellate 2.933,805 per € 551.555,34 e con apposizione in fattura di diciture errate internalizzando il c.a.c. nel prezzo di vendita pari a tonnellate 1.141,943 per € 214.685,24; o) vero che in base alla normativa Conai la per il periodo ottobre/dicembre 2017 è tenuta Parte_1 al pagamento del c.a.c. sulle rimanenze di m 09/2017 pari a tonnellate 158,318 (al netto delle tonnellate cedute a produttori e ad esportatori abituali) per € 29.763,78; p) vero che il si è reso disponibile a scomputare dal debito della l'importo di € CP_1 Parte_1
44.576,21 co ente al c.a.c. già richiesto dal ai fornitori d nel periodo CP_1 Parte_1 gennaio 2016/settembre 2017 con separate trattazio mbito di analoghe q) vero che in base allo statuto ed al regolamento consortile la è l'unico soggetto responsabile Parte_1 del pagamento del c.a.c. dovuto sulle prime cessioni da essa realizzate e per effetto di tale principio il Conai potrà agire nei confronti della stessa per l'intero debito di € 796.004,36 qualora i suoi Parte_1 fornitori non versino il c.a.c. al CP_1
Si indica come testimone:
- il Dott. domiciliato presso in Milano, via Antonio Testimone_1 Controparte_3 da CA .
- chiede dichiararsi inammissibili le istanze istruttorie formulate da parte appellante tramite mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado, in quanto “in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado” (Cass. civile, n. 5812/2016);
- chiede dichiararsi inammissibile la richiesta di ordine di esibizione della “documentazione contabile attestante il versamento del contributo ambientale ffettuato dai fornitori”, perché è generica, non CP_1 essendo specificato quali imprese fornitrici abbiano c.a.c. a e per quali importi, e comunque CP_1 irrilevante alla luce della normativa consortile, che stabilisce che l'impresa produttrice che effettua la prima cessione nei confronti del primo utilizzatore sia l'unica responsabile del pagamento del c.a.c. dovuto sulle
“prime cessioni” da essa realizzate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2019 (di seguito anche Parte_1 solo o la ”) ha proposto opposizione al decreto con il quale il Parte_1 CP_4
BU aveva i di pagare la somma complessiva di euro 1.292.557,08 a favore di (di seguito anche solo o Controparte_1 CP_1 il CP_1
A fondamento dell'opposizione ha dedotto: Parte_1
pagina 3 di 8 (i) che le fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto si riferivano in parte a contributi ambientali Conai asseritamente dovuti e non pagati e in parte a sanzioni pecuniarie irrogate dal per il mancato pagamento di tali contributi;
CP_1
(ii) che in base alla normativa di settore solo i produttori di imballaggi – e non anche i commercianti – erano tenuti a versare il contributo ambientale Conai direttamente al;
CP_1
(iii) che aveva sempre agito quale commerciante, avendo sempre “venduto il Parte_1 materiale alterarne la natura, la qualità e le caratteristiche” (cfr. atto di citazione primo grado, pag. 2); (iv) che pertanto la pretesa creditoria del ra infondata;
CP_1
(v) che, in ogni caso, la Società aveva “assolto integralmente l'obbligo di pagamento del contributo dovuto a vendo provveduto a versare ai fornitori, al momento dell'acquisto dei prodotti, le somme CP_1 dovute a titolo contributivo” (cfr. atto di citazione in primo grado, pag. 3). CP_1
si è costituita con comparsa di risposta depositata in data 24 gennaio 2020, CP_1
il rigetto dell'opposizione e deducendo:
(i) che dalle verifiche effettuate – sia dal , sia dalla società di revisione CP_1 appositamente incaricata – risultava che nel periodo compreso tra gennaio 2016 e settembre 2017 aveva svolto attività di trasformazione sul 77% del film estensibile Parte_1 acqui (ii) che, conseguentemente, in base al criterio della prevalenza, la Società avrebbe dovuto osservare gli obblighi posti a carico dei produttori di imballaggi;
(iii) che, invece, aveva omesso di osservare tali obblighi e, precisamente, Parte_1 aveva omesso di ichiarazioni periodiche relative alle cessioni effettuate e di pagare il contributo ambientale dovuto;
(iv) che non aveva nemmeno dato prova del fatto estintivo allegato, vale a Parte_1 dire del contributo ambientale al a parte dei suoi fornitori. CP_1
La causa è stata istruita a mezzo di prove testimoniali, interrogatorio formale del legale rappresentante della Società e CTU contabile. Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 21 novembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza pubblicata in data 13 maggio 2024, il BUnale di Milano ha accolto parzialmente l'opposizione e ha condannato al pagamento in favore di Parte_1 ella somma complessiva di euro 1.27 CP_1
In sintesi – per quanto qui rileva – il BUnale ha ritenuto: (i) che fosse stata raggiunta la prova circa il fatto che nel periodo tra gennaio 2016 e settembre 2017 la avesse CP_4 svolto attività di 'ribobinatura' per il tramite di soggetti terzi sulla maggior el film estensibile acquistato;
(ii) che l'attività di ribobinatura dovesse considerarsi a tutti gli effetti pagina 4 di 8 come attività di trasformazione, con conseguente applicazione del regime previsto per i produttori di imballaggi dalla normativa di settore. Ha quindi proceduto a riquantificare i contributi ambientali dovuti al da utilizzando le risultanze della CP_1 Parte_1
CTU contabile e pervenendo all'importo di cui sopra.
Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla base dei motivi che saranno Parte_1 successivamente esaminati.
Il si è costituito con comparsa depositata in data 8 aprile 2025 eccependo, in via CP_1 pr l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendone in ogni caso il rigetto.
All'udienza del 14 maggio 2025 le parti, su invito del presidente istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni ex art. 350 bis c.p.c. e la causa è stata rinviata all'udienza del 29 ottobre 2025 per la discussione avanti al Collegio, con assegnazione di termine fino al 21 ottobre 2025 per il deposito di note conclusive, termine poi effettivamente fruito. All'esito dell'udienza e della discussione dei difensori, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il BUnale ha ritenuto che nel periodo contestato – ossia nel periodo compreso tra gennaio 2016 e settembre 2017 – avesse svolto attività di trasformazione di materie Parte_1 plastiche, con conseguente applicazione del regime contributivo previsto per i produttori di tali materie dalla normativa di settore.
In particolare, ad avviso dell'appellante, il BUnale sarebbe incorso in un duplice errore: (i) da un lato, avrebbe “affidato al CTU un quesito” – vale a dire l'inquadramento della Società tra i produttori o i commercianti di materie plastiche – “che esul(erebbe) dalla sfera di competenza del professionista nominato, in quanto si risolve(rebbe) in una valutazione giuridica (…) che spetta esclusivamente al giudice” (cfr. atto di appello, pag. 4); (ii) dall'altro lato, avrebbe applicato fonti – quali lo Statuto Conai, la circolare Conai del 28 luglio 2022 e la Guida Conai – contenenti disposizioni generiche, prive di cogenza normativa, in quanto unilateralmente predisposte dal Consorzio e in ogni caso inapplicabili ad per il periodo in cui questa non era ancora iscritta al Consorzio. Parte_1
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato e non meriti accoglimento.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, infatti, il BUnale non ha chiesto al CTU di individuare la natura dell'attività svolta da né si è limitato a recepire Parte_1 le valutazioni del CTU sul punto.
Al contrario, il BUnale: pagina 5 di 8 (i) ha prima di tutto ammesso la prova testimoniale richiesta dalle parti sui capitoli ritenuti rilevanti ai fini – tra l'altro – dell'individuazione del tipo di attività svolta da Parte_1 nel periodo oggetto di contestazione (cfr. ordinanza in data 30 luglio 2021); (ii) ha poi disposto CTU contabile, chiedendo al consulente – tra le altre cose – di “offrire ogni elemento utile” per l'individuazione del tipo di attività svolta sulla base dei documenti prodotti dalle parti e sottoposti al suo esame (cfr. ordinanza in data 26 ottobre 2022); (iii) sulla base degli elementi forniti dal CTU – acquisiti anche ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.c. – e di quelli ulteriormente emersi in seguito all'assunzione della prova testimoniale ha quindi ritenuto che nel periodo compreso tra gennaio 2016 e settembre 2017
[...] avesse prevalentemente svolto, per il tramite di soggetti terzi, attività Parte_1 ribobinatura di materie plastiche (cfr. sentenza, pagg. 3 e 4); (iv) infine, sulla base dell'art. 5, comma 1, dello Statuto Conai – che “inserisce nella categoria dei produttori tutti i trasformatori non operando alcuna distinzione tra le varie tipologie di lavorazione” – ha correttamente concluso che l'attività di ribobinatura fosse da ricomprendere “all'interno dell'ampia definizione di lavorazione” e che, quindi, il soggetto che svolgeva tale attività dovesse essere considerato a tutti gli effetti un produttore (cfr. sentenza, pag. 4).
Né, d'altra parte, può ritenersi che il BUnale abbia utilizzato, per inquadrare l'attività svolta da nel periodo contestato, fonti unilaterali e prive di cogenza Parte_1 normativa. Il BUnale, infatti, si è per lo più basato sulla formulazione dell'art. 5, comma 1, dello Statuto che sul punto riprende testualmente quanto previsto dall'art. 218, comma 1, CP_1 lett. r), d.lgs. n. 152 del 2006 – e ha utilizzato la circolare Conai del 28 luglio 2022 e la Guida soltanto a conferma di una conclusione già raggiunta sulla base del citato art. 5, CP_1
1, dello Statuto CP_1
Per lo stesso motivo, d nersi irrilevante che la circolare el 28 luglio 2022 non CP_1 fosse ancora stata adottata all'epoca dei fatti. Così come deve ritenersi irrilevante che
[...] non fosse iscritto al Consorzio, attesa, per un verso, l'obbligatorietà ex Parte_1 ne, e, per altro verso, l'esistenza di una disposizione di legge – in vigore all'epoca dei fatti – che riprendeva testualmente il contenuto dell'art. 5, comma 1, dello Statuto.
Sempre nell'ambito del primo motivo di appello, poi, la Società si duole del fatto che il BUnale non avrebbe valutato il legittimo affidamento “riposto da sulla Parte_1 correttezza del regime di adempimento degli obblighi contributivi” (cfr. atto di appe
Ritiene la Corte che sotto tale profilo il motivo sia prima di tutto inammissibile ai sensi dell'art. 342, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto non è chiaro quale sia, ad avviso dell'appellante, la rilevanza dell'asserita omissione ai fini della decisione. In ogni caso, appare arduo sostenere che possa aver maturato un legittimo Parte_1 affidamento “sulla correttezza del regime di a obblighi contributivi”, considerato il lasso di tempo – relativamente breve – decorso tra la costituzione della Società, avvenuta nell'ottobre del 2015, e la trasmissione dei risultati dell'attività di verifica effettuata, pagina 6 di 8 avvenuta nell'aprile del 2018 dopo diverse interlocuzioni (cfr. doc. n. 8 fasc. I grado
La censura, quindi, deve ritenersi anche infondata. CP_1
Con il secondo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui il Parte_1
BUnale avrebbe omesso di app i specie l'art. 1189 c.c., “condannando ingiustamente l'opponente a pagare per la seconda volta gli obblighi contributivi al ” (cfr. atto di CP_1 appello, pag. 7).
Ritiene la Corte che tale motivo – nella parte in cui censura la sentenza per non aver applicato l'art. 1189 c.c. – sia inammissibile. Come recentemente affermato dalla Suprema Corte, infatti, “la fattispecie del pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c. – che è caratterizzata dalla necessaria concorrenza dell'elemento delle 'circostanze univoche' determinanti una situazione di apparenza del diritto in ordine alla sussistenza della legittimazione in capo all'accipiens (…) e della buona fede del debitore (…) – integr(a) un'eccezione in senso stretto” (cfr. Cass., 14 febbraio 2023, n. 4589). Ne consegue che la Società avrebbe dovuto sollevare tale eccezione con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ad ogni modo – anche volendo riconoscere una valenza e una portata difensiva diversa e più ampia ai fatti allegati dalla Società – è dirimente che non ha mai dato Parte_1 prova della circostanza che i suoi fornitori abbiano effet to al gli CP_1 importi da questa pagati a titolo di contributo ambientale. Né – sempre sotto questo profilo – varrebbe obiettare (i) che nel corso del giudizio di primo grado la Società aveva chiesto al BUnale di ordinare a 'esibizione ex art. CP_1
210 c.p.c. della “documentazione contabile attestante il versamento to ambientale (…) effettuato dai fornitori da cui ha acquistato il film estensibile ed ai quali ha versato l'importo Parte_1 relativo al predetto contrib oria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.
[...]
e che (ii) il BUnale ha respinto tale istanza ritenendola “generica e comunque Parte_1 cfr. ordinanza del 30 luglio 2021). Invero, l'appellante – che pure ha riproposto l'istanza di esibizione in questa sede – avrebbe anzitutto dovuto svolgere una qualche censura avverso la predetta decisione del BUnale. E in ogni caso, la Corte condivide l'opinione del BUnale secondo cui l'istanza – così come formulata – è generica in quanto spettava ad indicare i fornitori presso Parte_1
i quali la stessa aveva acquistato il film estensibil ro, a suo dire, versato al l contributo ambientale. CP_1
Tanto più che – come confermato dal teste , dipendente prima che il Tes_2 CP_1
emettesse le fatture di cui al decr o opposto l i era riservata CP_1 re i propri fornitori per verificare se gli stessi avessero provveduto a versare al l contributo ambientale descritto nelle fatture di vendita, ma non aveva poi dato CP_1 alcun riscontro in merito al (cfr. verbale udienza del 1° febbraio 2022, pag. 5). CP_1
Circostanza, quest'ultima, ri nelle proprie difese, anche sulla base di CP_1 precisi riferimenti documentali (cfr flas ell'incontro 9.7.2018, doc. 20 primo grado da cui risulta anche la disponibilità del a decurtare gli importi dovuti da CP_1 CP_1
pagina 7 di 8 fino alla concorrenza del c.a.c. eventualmente già versato dai fornitori della stessa , e sta ex adverso incontrastata.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm., pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (1.000.000,001-2.000.000) e dunque in complessivi euro 20.357,00 (di cui euro 5.989,00 per la fase di studio, euro 3.951,00 per la fase introduttiva, euro 10.417,00 per la fase decisionale e nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese generali (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
BUnale di Milano n. 5013 resa e pubblica 024, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, c
[...] ltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
3) dà atto che sussistono, in capo a parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 29 ottobre 2025
Il Presidente estensore
CO ON
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Stefania Grassi
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