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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/04/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 08/04/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 08/04/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa in materia di previdenza obbligatoria n°4153/2021 R.G. tra:
rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Malerba, nel cui Parte_1 studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Franco CP_1
Maria Foramiti
RESISTENTE
Oggetto: Indennità Covid-19
Con ricorso depositato il 22/11/2021, parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere dall ai sensi CP_1 dell'art. 69 del D.L. 25/05/2021 n°73, Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, convertito con modificazioni dalla L. 23/7/2021 n°106, l'indennità una tantum di € 800,00, corrisposta in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato oltre 50 giornate effettive di attività, a condizione che non siano titolari di alcuna pensione e non abbiano mai riscosso, compresi i componenti del nucleo famigliare, il reddito di cittadinanza o reddito di emergenza al momento dell'entrata in vigore del decreto di cui sopra e comunque non abbiano mai percepito da altre misure previste dall'art.10 D.L. 22/3/2021 n°41. CP_1
Conseguentemente chiedeva la corresponsione della somma di € 800,00 a titolo di indennità una tantum. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si costituiva in giudizio il resistente che eccepiva a tutto l'ex adverso ed in CP_1 particolare precisava che il sig. , facente parte del nucleo famigliare Persona_1 della ricorrente, alla data di entrata in vigore della legge, beneficiava del reddito di emergenza. In data odierna le parti hanno discusso la causa ed è stata pronunciata sentenza con motivazione contestuale.
**************
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il D.L. n°73 del 25/05/2021 è stato emanato in ragione della “straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con i predetti decreti per la tutela della salute in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, nonché della “straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese ed all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza”.
Sempre con il detto decreto, all'art.69, si stabilisce “1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità una tantum pari ad € 800. 2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente, senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.L. 15/06/2015 n°81; b) titolare di pensione.
3. L'indennità di cui al comma 1: a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 22/12/1986 n°917; b) è incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione del reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28/1/2019 n°4, convertito con modificazioni dalla L. 28/3/2019 n°26; del reddito di emergenza di cui all'art. 82 del D.L. 19/5/2020 n°34, convertito con modificazioni dalla L.17/7/2020 n°77; del reddito di emergenza di cui all'art. 12 del D.L. 22/3/2021 n°41 e di cui al presente decreto;
c) non è cumulabile con le altre misure previste dall'art.10 del D.L. 22/3/2021 n°41 e le relative proroghe di cui al presente decreto;
d) è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 12/6/1984 n°222. 4. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dall' nei limiti CP_1 di spesa complessiva di euro 448 milioni per l'anno 2021. La domanda per l'indennità è presentata all' entro il 30/6/2021 tramite modello di domanda predisposto dal CP_1 medesimo istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso……”.
In sostanza la normativa sopra evidenziata ha istituito un sostegno economico ai lavoratori più deboli che, in costanza dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, si erano ritrovati in gravi difficoltà, ragione per cui era urgente riconoscere un beneficio assistenziale una tantum e specificatamente per quei lavoratori agricoli, privi di un rapporto a tempo indeterminato che, per contro, avevano un significativo numero di giornate lavorative, simile a quello necessario ad ottenere benefici di altra natura. Nel contempo la norma si è preoccupata, come letteralmente previsto, di stabilire delle limitazioni così come specificate nell'art. 2 sopra riportato del D.L. 25/5/2021 onde evitare il sovrapporsi di altri benefici. La ratio della norma è di facile comprensione poiché le limitazioni introdotte assicuravano l'evitarsi di cumuli non in linea con la politica di sostegno sussistente in quel periodo di calamità. Avendo la ricorrente dimostrato, con l'esibizione dell'estratto contributivo, il presupposto numerico delle giornate lavorative svolte e non avendo, per contro, l' CP_1 eccepito nulla sul punto, sotto tale profilo la domanda è fondata. L' sollevava questione di infondatezza della richiesta sul presupposto che CP_1 altro componente della famiglia avesse ricevuto, nel 2020, altro beneficio e precisamente evidenziava che il sig. facente parte del nucleo famigliare, Per_1 aveva presentato domanda per il reddito di emergenza. L'eccezione non è fondata poiché si evince per tabulas che il beneficio CP_1 richiesto dal soggetto convivente, a prescindere dalla concreta corresponsione dello stesso, si riferisce all'anno 2020, mentre la richiesta formulata dalla ricorrente è del 24/5/2021, dunque non vi era alcuna incompatibilità con l'indennità una tantum prevista. La domanda proposta da deve pertanto trovare accoglimento Parte_1 con la conseguenziale disposizione sulle spese come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP Paolo G. Pasanisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 4153/2021 R.G., proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'erogazione straordinaria di € 800,00 ex D.L. n°73 del 25/5/2021 e per l'effetto condanna in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione di € 800,00 in favore di
. Parte_1
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, CP_1 che liquida in € 600,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, rimborso spese forfettarie, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Brindisi lì 08/04/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi