Articolo 1 della Legge 23 febbraio 1961, n. 137
Articolo 2
Versione
9 aprile 1961
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo commerciale tra l'Italia e il Paraguay con annesso scambio di Note, concluso a Roma l'8 luglio 1959.
Entrata in vigore il 9 aprile 1961