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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1096/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2809/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tremestieri Etneo - Piazza Mazzini N. 1 95030 Tremestieri Etneo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING DI PAGAMENT n. 971 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 370/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 2809/2024 del registro generale, ritualmente notificato e depositato, la signora
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 971 del 30/11/2023, con cui il Comune di Tremestieri Etneo le richiedeva il pagamento di
€ 369,27 per TARES relativa all'annualità 2013. A sostegno del ricorso, la contribuente ha eccepito in via principale il difetto assoluto del presupposto impositivo, avendo cessato la detenzione dell'immobile sin dal mese di aprile 2011, e in via gradata la decadenza del potere di accertamento e la prescrizione quinquennale del credito.
Si è costituito in giudizio il Comune di Tremestieri Etneo, il quale, pur evidenziando l'omessa presentazione della denuncia di cessazione da parte della contribuente, ha ammesso la fondatezza nel merito della pretesa della ricorrente. L'ente ha quindi comunicato di aver provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e degli atti presupposti in data 21/05/2024, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata quindi posta in decisione in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato, intervenuto nel corso del giudizio ad opera dello stesso ente impositore, determina la cessazione della materia del contendere. Tale circostanza fa infatti venir meno la posizione di contrasto tra le parti e, di conseguenza, l'interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia di merito, non potendo conseguire un risultato utile ulteriore. Pertanto, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto.
Residua la statuizione sulle spese di lite, che devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, il quale si fonda sul principio di causalità. Nel caso di specie, la pretesa impositiva del Comune si
è rivelata infondata, come riconosciuto dallo stesso ente resistente, con conseguente soccombenza virtuale dell'amministrazione.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, il giudice può disporre la compensazione delle spese, in tutto o in parte, qualora ricorrano gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso in esame, tali ragioni sussistono. Dagli atti di causa emerge che la ricorrente ha omesso di presentare la denuncia di cessazione dell'occupazione dell'immobile, adempimento previsto dall'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, applicabile ratione temporis. Tale omissione ha indotto in errore l'ente impositore, il quale, in assenza di variazioni dichiarate, ha legittimamente presunto la continuazione dell'occupazione.
D'altro canto, il Comune, una volta venuto a conoscenza della situazione effettiva tramite la notifica del ricorso, ha prontamente provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto, dimostrando una condotta conforme ai principi di lealtà e collaborazione. La combinazione tra la condotta omissiva della contribuente, che ha dato causa all'emissione dell'atto illegittimo, e la successiva condotta collaborativa dell'ente costituisce una grave ed eccezionale ragione per derogare al principio generale della soccombenza e disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Catania, 03 febbraio 2026.
Il Giudice
LA LO
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2809/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tremestieri Etneo - Piazza Mazzini N. 1 95030 Tremestieri Etneo CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING DI PAGAMENT n. 971 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 370/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 2809/2024 del registro generale, ritualmente notificato e depositato, la signora
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 971 del 30/11/2023, con cui il Comune di Tremestieri Etneo le richiedeva il pagamento di
€ 369,27 per TARES relativa all'annualità 2013. A sostegno del ricorso, la contribuente ha eccepito in via principale il difetto assoluto del presupposto impositivo, avendo cessato la detenzione dell'immobile sin dal mese di aprile 2011, e in via gradata la decadenza del potere di accertamento e la prescrizione quinquennale del credito.
Si è costituito in giudizio il Comune di Tremestieri Etneo, il quale, pur evidenziando l'omessa presentazione della denuncia di cessazione da parte della contribuente, ha ammesso la fondatezza nel merito della pretesa della ricorrente. L'ente ha quindi comunicato di aver provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato e degli atti presupposti in data 21/05/2024, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata quindi posta in decisione in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo impugnato, intervenuto nel corso del giudizio ad opera dello stesso ente impositore, determina la cessazione della materia del contendere. Tale circostanza fa infatti venir meno la posizione di contrasto tra le parti e, di conseguenza, l'interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia di merito, non potendo conseguire un risultato utile ulteriore. Pertanto, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto.
Residua la statuizione sulle spese di lite, che devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, il quale si fonda sul principio di causalità. Nel caso di specie, la pretesa impositiva del Comune si
è rivelata infondata, come riconosciuto dallo stesso ente resistente, con conseguente soccombenza virtuale dell'amministrazione.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, il giudice può disporre la compensazione delle spese, in tutto o in parte, qualora ricorrano gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso in esame, tali ragioni sussistono. Dagli atti di causa emerge che la ricorrente ha omesso di presentare la denuncia di cessazione dell'occupazione dell'immobile, adempimento previsto dall'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, applicabile ratione temporis. Tale omissione ha indotto in errore l'ente impositore, il quale, in assenza di variazioni dichiarate, ha legittimamente presunto la continuazione dell'occupazione.
D'altro canto, il Comune, una volta venuto a conoscenza della situazione effettiva tramite la notifica del ricorso, ha prontamente provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto, dimostrando una condotta conforme ai principi di lealtà e collaborazione. La combinazione tra la condotta omissiva della contribuente, che ha dato causa all'emissione dell'atto illegittimo, e la successiva condotta collaborativa dell'ente costituisce una grave ed eccezionale ragione per derogare al principio generale della soccombenza e disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Catania, 03 febbraio 2026.
Il Giudice
LA LO