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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/10/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 07/04/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30/09/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4328 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), nato il [...] ad [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Davide D'Ambrosio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Campagna (SA) alla Via SS 19 Castrullo n.220;
PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Roma in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Salerno in C.so
Garibaldi, n. 38 presso la sede dell' in uno al suo procuratore e difensore Avv. CP_1
RA OV, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PEC: t Email_2
1 Resistente
, in persona del legale rapp.te p.t., P. Iva e Controparte_2
CF , con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, - CAP 00142, rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'avv. Paolo Bonito, con lo stesso elettivamente domiciliata, per questo giudizio,
in EC RO (SA) alla Piazza Pasquale Budetta n. 57/A;
PEC: .salerno.it Email_3 CP_3
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in data 12.8.2024, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi relativo alla procedura esecutiva n.
10084202400000487001, in forza della quale l aveva Controparte_2
CP_ proceduto a pignoramento presso l di tutte le somme dovute dal predetto istituto al debitore opponente, ivi compresa l'indennità di disoccupazione NASpI.
Segnatamente, esponeva che:
- con domanda del 08.06.2023, aveva fatto richiesta di riconoscimento dell'Indennità di
CP_ disoccupazione NASpI, regolarmente riconosciuta dall' , come da comunicazione del
18.06.2023;
- successivamente l'istante richiedeva che la parte rimanente dell'indennità mensile non ancora percepita fosse versata in un'unica soluzione (c.d. NASpI Anticipata), richiesta
CP_ accolta dall' , come da comunicazione del 15.12.2023; Controparte_4
- tuttavia l , con atto notificato in data 26.01.2024, Controparte_5
premettendo che il sig. era debitore dell'importo complessivo di € 34.214,77 Parte_1
per tributi/entrate in forza di n.3 cartelle esattoriali notificate nel 2017, procedeva a
2 pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73 presso l'Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale, pignorando tutte le somme dovute e debende, a qualsiasi titolo, dal terzo al debitore, ed ordinando al terzo pignorato di pagare direttamente all' CP_6
le somme predette;
[...]
- l'istante, quindi, con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art.615, comma II c.p.c,
depositato presso il Tribunale di Salerno Sez. Esecuzioni Immobiliari in data 02.02.2024,
iscritto al R.G.E. n. 480/2024, contestava il pignoramento effettuato dall'
[...]
lamentando l'illegittimità dello stesso per violazione dell'art. 545 Controparte_7
comma VII c.p.c. e degli artt. 36 e 38 Cost., nonché per violazione del combinato disposto dall'art.72 ter DPR 602/73 ed art.545 co. IV c.p.c., poiché il pignoramento colpiva un trattamento, quale la NASPI, avente natura pensionistica e/o salariale e quindi pignorabile,
a tutto concedere, solo nella misura del quinto;
- con il suddetto ricorso l'istante chiedeva, altresì, la sospensione del pignoramento, anche con provvedimento emesso inaudita altera parte;
- il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 05.02.2024, disponeva la sospensione
inaudita altera parte della procedura esecutiva, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 20.06.2024;
- all'udienza di comparizione del 20.06.2024 il Giudice dell'Esecuzione, preso atto della
CP_ difesa dell' che affermava di aver corrisposto le somme pignorate in data 23.01.2024,
quindi già prima del provvedimento di sospensione, dichiarava il non luogo a provvedere,
con revoca della sospensione precedentemente concessa per il venir meno di ogni esigenza cautelare in virtù dell'integrale pagamento effettuato dal terzo pignorato, concedendo il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Parte opponente, dunque, in questa sede ribadiva l'illegittimità del pignoramento per violazione dell'art. 545 comma VII c.p.c. e artt. 36 – 38 Cost. in quanto, avendo il credito portato dall'Agente della Riscossione ad oggetto tributi erariali, le somme spettanti al
3 ricorrente a titolo di NASpI potevano essere pignorate nel limite di un quinto (IV comma art.545 c.p.c.), al netto dell'importo minimo vitale di € 1.000,00, con la conseguenza che le restanti somme spettavano di diritto al ricorrente senza alcun ulteriore vincolo.
Eccepiva in ogni caso l'illegittimità del pignoramento per violazione del combinato disposto dall'art. 72 ter dpr 602/73 ed art. 545 comma IV c.p.c., in quanto l'indennità NASpI poteva essere pignorata nei limiti del quinto di quanto dovuto anche laddove non venisse assimilata ad un trattamento pensionistico, ma parificata ad un trattamento sostitutivo di quello salariale.
Contestava, infine, la prospettazione resa dall' dinanzi al Giudice dell'Esecuzione CP_1
secondo la quale la NASpI Anticipata, consistendo in una prestazione unica ed immediata,
perdeva la connotazione di “strumento di sostegno al reddito” per acquisire quella di mero
“incentivo alla autoimprenditorialità”.
Il ricorrente concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di:
<- accertare e dichiarare, per taluno dei motivi suesposti, l'illegittimità e/o nullità e/o
inefficacia del pignoramento posto in essere dall' ai danni Controparte_2
del sig. , mediante il quale l ha pignoramento l'intera somma di Euro Parte_1 CP_2
10.115,89 quale importo spettante allo stesso a titolo di Indennità di disoccupazione NASpI
erogata dall' , per violazione dei limiti di pignorabilità; CP_1
- ordinare all' la restituzione al ricorrente sig. degli Controparte_2 Pt_1
importi ricevuti dall' , nella parte eccedente la quota eventualmente pignorabile così CP_1
come sarà determinata in corso di causa, ovvero condannare l al versamento dei CP_1
predetti importi in favore del ricorrente;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, da attribuirsi al procuratore anticipatario>>.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l con deposito di CP_1
memoria difensiva dell'11.2.2025, con cui impugnava estensivamente l'avversa domanda,
infondata in fatto e in diritto.
4 Ribadiva che, conformemente alla comunicazione della Direzione Regionale INPS
Campania dell'01/10/2018, la trattenuta effettuata sull'Anticipazione di NASPI per pignoramento notificato dall'Agente della Riscossione doveva essere effettuata per intero o a capienza del credito spettante al debitore pignorato, in quanto la prestazione perdeva la connotazione di “sostegno del reddito”, sostitutiva del reddito di lavoro, per assumere quella di “incentivo alla autoimprenditorialità”.
Concludeva chiedendo a questo Tribunale di <tener conto delle deduzioni innanzi
sollevate, ed assumere le determinazioni che riterrà di giustizia, lasciando indenne il terzo
pignorato da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole. Rigettare definitivamente
CP_ l'avversa domanda ove rivolta nei confronti dell' . Vittoria di spese, diritti ed onorari di
lite>>.
3. Con memoria depositata telematicamente il 17.2.2025, si costituiva anche l
[...]
, la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine Controparte_2
alle eccezioni riguardanti il merito della pretesa, nonché la tardività dell'opposizione in quanto, prima dell'atto di pignoramento presso terzi, il ricorrente era stato raggiunto dalla regolare notifica delle cartelle di pagamento e di due intimazioni di pagamento.
Concludeva chiedendo al Tribunale di <Nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato
in fatto e diritto con condanna del ricorrente alle spese di lite da attribuire al procuratore
antistatario>>.
4. Con ordinanza del 07/04/2025 il G.d.L rinviava la discussione all'udienza del 30/09/2025,
che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti di costituzione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
5 Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che risultano infondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di tardività dell'opposizione sollevate da . Controparte_8
E, infatti, quanto ad entrambe, è sufficiente osservare come nel caso di specie non si versi in un caso di opposizione alle cartelle esattoriali ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999 ma in un'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. correlata all'asserita eccedenza del pignorato rispetto alla somma legittimamente aggredibile, sicché, per un verso, non vi è dubbio che al giudizio debba partecipare l'agente della riscossione che ha effettuato il pignoramento e, per altro verso, non si ponga alcun problema di decadenza,
essendo l'opposizione all'esecuzione proponibile senza termine dopo l'inizio dell'azione esecutiva.
2. Venendo al merito dell'opposizione, va prestata adesione all'orientamento giurisprudenziale di merito, convincentemente motivato e riaffermato di recente in diverse pronunce, secondo cui le somme dovute a titolo di NASpI anticipata sono aggredibili in via esecutiva ex art. 72 bis d.p.r. n. 602/73 e la prestazione è pignorabile per intero senza i limiti di cui all'art. 72 ter del d.p.r. n. 602/73 o 545 c.p.c.
E, infatti, la normativa introdotta con D.Lgs. n. 22/2015 distingue l'indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1), dall'incentivo all'autoimprenditorialità (art. 8) avente ad oggetto la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che spetterebbe al lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI e che non gli è stato
6 ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
La prima ha natura previdenziale, è finalizzata a sollevare il lavoratore, che ha perduto involontariamente la propria occupazione per un fatto causativo di cessazione estraneo alla propria sfera di disponibilità, dallo stato di bisogno cagionato da inoccupazione.
La seconda ha natura assistenziale ed è finalizzata a sopperire al bisogno derivante da una iniziativa lavorativa autonoma o imprenditoriale propria, per il cui avviamento occorre sostenere delle spese necessarie. Si tratta, dunque, per usare le parole della Suprema
Corte, “di una sorta di "finanziamento di scopo", destinato all'investimento in un'attività
autonoma o di impresa”.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 194/2021, ha, inoltre, rilevato che <la finalità
perseguita dal legislatore, quindi, è stata (ed è) quella di favorire il reimpiego del lavoratore
"disoccupato" in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la
pressione sul relativo mercato. Si tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione
promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di
occupazione "alternativa" rispetto al lavoro dipendente, "convertendo" in lavoratori autonomi
o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con l'ulteriore possibile effetto indotto, per
lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel
medio-lungo periodo>>.
Va, altresì, rimarcato che la giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoghe ha chiarito che qualora dell'indennità volta a sostenere il lavoratore in periodi di mancata occupazione si richieda il versamento per intero e in via anticipata per l'apertura di una nuova attività
imprenditoriale si verifica una modifica della natura dell'indennità stessa con sottrazione ai limiti di pignoramento e compensazione previsti per le indennità assistenziali. In particolare in relazione all'indennità di mobilità erogata in via anticipata, la giurisprudenza di legittimità
è consolidata nell'affermare che l'erogazione in unica soluzione ed in via anticipata di più
7 ratei della indennità di mobilità determina il mutamento della natura dell'indennità stessa, la quale non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, ma assume la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e ad indirizzare i lavoratori disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative (Cass. n.
24951/2021, n. 7470/2020, n. 12746/2010).
Orbene, in applicazione di tali coordinate ermeneutiche diversi giudici di merito, tra cui il
Tribunale di Novara nella pronuncia n. 315/2024, il Tribunale Ancona nella sentenza n. 84
del 7.2.2025, il Tribunale di Torino nella sentenza n. 2859 del 14.5.2024 e la Corte di Appello
di Torino, sez. I, sentenza 9 giugno 2023, che si abbiano qui per richiamate anche ai sensi dell'art. 118 att. c.p.c. hanno segnalato come il beneficiario dell'erogazione , nel CP_1
momento in cui decide di mutare la natura originaria delle somme che riceve – da sostegno al reddito e tutela sociale del soggetto che viene involontariamente a trovarsi in condizione di disoccupato – proponendo domanda di liquidazione in via anticipata delle somme che potrebbero spettargli a titolo di NASPI, “consapevolmente assume la decisione di apportare,
in via definitiva, un mutamento del titolo giuridico delle somme che ha chiesto di ricevere
(tutte insieme e in via anticipata), andandosi a configurare non più come funzionale alla
necessità di sopperire a uno stato di bisogno, ma come vero e proprio contributo finanziario,
destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità ha optato di
svolgere in proprio. Il punto dirimente, dunque, è quello della consapevole scelta operata
dal beneficiario posto che questi, e soltanto questi, ha la libertà e, dunque, il diritto di
decidere se restare nell'ambito normativo della tutela sociale (conseguendo che le somme
erogate a titolo di NASPI, ferma restando la loro pignorabilità astratta, lo potranno essere
soltanto nei limiti delle previsioni di legge), ovvero mutarne la natura chiedendone la
liquidazione anticipata in un'unica soluzione per legittimi e rilevanti interessi, tutelati anche
dall'ordinamento. Nel fare liberamente tale scelta, dalla quale conseguono inevitabilmente
8 effetti giudici differenti (limiti alla pignorabilità in un caso e pignorabilità integrale nell'altro
caso), il soggetto tenuto ad assumere la propria decisione ha consapevolezza (…) dei debiti
che ha nei confronti dell'erario e, pertanto, non può operare ritenendo che la propria
decisione risulti indifferente per la restante parte del mondo e degli effetti del diritto.
Di conseguenza la NASPI erogata in via anticipata e unica soluzione ex art. 8 del D.lgs
22/2015 – cioè quella di cui aveva fatto richiesta nel caso di specie il ricorrente – non ha natura equiparabile alla prestazione previdenziale pensionistica;
è dunque corretto l'utilizzo del pignoramento presso terzi esattoriale di cui all'art. 72 bis dpr 602/73 e la prestazione è
pignorabile per intero senza i limiti di cui all'art. 72 ter o 545 c.p.c.” (Corte di Appello di
Torino, Sez. I, 9 giugno 2023).
Ne discende che l'opposizione del ricorrente è infondata, avendo l'Agente della riscossione correttamente aggredito il credito per l'intero ed avendo l proceduto parimenti CP_1
correttamente a trasferire la somma dovuta per NASpI anticipata nella sua interezza.
3. Avuto riguardo all'esistenza di pronunce di merito di contenuto difforme e l'assenza di un precedente di legittimità in materia, nonché avuto riguardo alla oggettiva novità delle questioni affrontate, sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 4328 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro Parte_1
l e l' , ha così deciso: CP_1 Controparte_2
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Salerno, 13.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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