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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1417/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 17.4.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. DI MARCO Davide, Via Valvesia 76 - Milano
CONTRO
Controparte_1
(contumace)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 30.10.2023, Parte_1 conveniva in giudizio esponen Controparte_1 alle dipendenze di questi dal 1.4.2022 al 31.12.2022 (svolgendo un orario di lavoro a tempo pieno e mansioni commesso consegnatario, da inquadrarsi nel 5° livello del CCNL Commercio terziario e servizi - Confcommercio) senza alcuna regolarizzazione contrattuale salvo per il breve periodo dal 10.11.2022 al 31.12.2022 (con contratto di lavoro in part-time a tempo determinato, con qualifica di magazziniere ed inquadramento nel 7° livello del CCNL).
Esponendo di avere di fatto prestato la propria attività lavorativa, con carattere di continuità, dal lunedì al venerdì dalle ore 5:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 per un totale di 40 ore settimanali (ed aggiungendo di aver anche
“più volte fatto lo straordinario”), e che era stato retribuito con la sola paga mensile di €600,00, domandava le conseguenti differenze retributive che quantificava in complessivi €13.249,20 (di cui €1.095,90 a titolo di TFR, ed il restante importo per le ore di lavoro ordinario svolte, ferie non godute, 13ma e 14ma mensilità, permessi non goduti.
non si costituiva, rimanendo contumace. Controparte_1
Assunte le prove testimoniali, la controversia, all'esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Alla luce della prova testimoniale espletata può ritenersi comprovato lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato con le modalità e gli orari di lavoro descritti nel ricorso:
• “(…) ha lavorato per la ditta di , che si occupa di distribuzione di frutta e Controparte_1 verdura, nel periodo da aprile a dicembre del 2022 (…) lui faceva le consegne presso i negozi (…) ): non ha mai avuto 13° e 14° e nemmeno le ferie (…)” (teste ); Tes_1
• “(…) Sono impiegato presso il mercato agroalimentare di Villanova. Ricordo che il ricorrente con venivano insieme a fare la spesa presso il Controparte_1 suddetto mercato, io lavoravo e lavoro presso lo stand Fruttital all'interno del mercato (…) il ricorrente veniva 2 o 3 volte per settimana, nella fascia dalle 5 di mattina fino alle 7:30/8 (…) qualche volta il ricorrente è venuto pure da solo. Acquistavano frutta e verdura, immagino la rivendessero direttamente a loro clienti (…)” (teste Tes_2
• “(…) Ho lavorato per un periodo di prova di un mese scarso (…) Io andavo tutti i giorni, tranne sabato e domenica, dalle 8 di mattina fino a circa le 13, poi tornavo alle 15 e lavoravo massimo fino alle 17; tutti i giorni in tali orari vedevo il ricorrente al lavoro, la sua mansione era tuttofare, dalla preparazione di ortaggi e frutta e fino alla consegna ai clienti, presse le varie attività di ristorazione (bar, ristoranti, ricordo ad esempio alcuni locali della cd. zona del mercato di Pescara, ed alcuni di Silvi e Montesilvano). ADR dava Controparte_1 istruzioni sul lavoro da svolgere al ricorrente, il quale non agiva di sua iniziativa, almeno
2 non in mia presenza (…)” (teste . Tes_3
Le dichiarazioni rese dai testi fanno ritenere confermate pure le mansioni allegate al ricorso e la loro riferibilità al rivendicato livello V, la cui declaratoria è così stabilita dall'art.113 (Classificazione) del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi in data 30.3.2015 (contratto collettivo riferibile alla tipologia di attività e comunque altresì recepito dallo stesso convenuto seppure limitatamente al periodo oggetto di regolarizzazione dal 10.11.2022 al 31.12.2022 emergente dalla Comunicazione UNILAV):
• “V livello A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:
1. fatturista;
2. preparatore di commissioni;
3. informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4. addetto di biblioteca circolante;
5. addetto al controllo delle vendite;
6. addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7. addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8. pratico di laboratorio chimico;
9. ; CP_2
10. archivista, protocollista;
11. schedarista;
12. codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);
13. operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);
15. addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16. addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17. addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18. addetto al centralino telefonico;
19. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);
20. aiuto banconiere di spacci di carne;
21. aiutante commesso - L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori). L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi.;
22. conducente di autovetture;
23. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
24. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
25. operaio qualificato;
26. operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami: (…)
27. addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di
3 libri e stampe periodiche;
28. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Non risulta invece pertinente il VII livello nel quale il ricorrente risulta essere stato inquadrato (come da allegato al ricorso) nel richiamato periodo di CP_3 regolarizzazione contrattuale, che la suddetta norma di CCNL definisce nei seguenti termini:
• “VII livello A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:
1) addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
2) garzone”.
Competono pertanto le spettanze retributive rivendicate (per la cui quantificazione può farsi riferimento ai conteggi allegati in ricorso, effettuati con riferimento alla retribuzione prevista dal CCNL di settore), dovendo evidenziarsi che, essendo rimasta contumace, la parte resistente non ha potuto offrire la prova di aver corrisposto gli emolumenti pretesi, mentre tanto era suo specifico onere, una volta “allegato” da parte ricorrente l'inadempimento retributivo, conformemente al principio stabilito dall'art.1218 c.c. (v. Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001-Rv.549956-01; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011-Rv.618664-01; Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010-Rv.611587-01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001).
Del resto, la scelta della parte convenuta di non costituirsi in giudizio e di rimanere contumace ha impedito in radice la eventuale deduzione di qualsiasi fatto impeditivo, modificativo o estintivo dei diritti della parte ricorrente e va altresì valutata ai sensi dell'art.116 c.p.c., dovendo altresì richiamarsi il principio per il quale “L'art. 116 cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, va inteso nel senso che tale comportamento non solo può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma può anche costituire unica e sufficiente fonte di prova” (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 16/07/2002, Rv. 555756).
Non possono tuttavia spettare gli importi per permessi non goduti, in difetto di adeguata allegazione in ricorso e prova in giudizio dei relativi fatti costitutivi.
Neppure possono competere i ratei di 14ma mensilità, visto che il rapporto di lavoro non è stato regolarizzato e considerato che il CCNL di settore può essere assunto come parametro della sola retribuzione-base ex art.36 Cost., dalla quale esulano le mensilità aggiuntive ulteriori rispetto alla tredicesima, come affermato da insegnamento condivisibile della giurisprudenza di legittimità:
• “In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi
4 aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima. (…)” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 27138 del 04/12/2013-Rv. 629933);
“In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, anche se il datore di lavoro non aderisca ad una delle organizzazioni sindacali firmatarie, ben può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, che rappresenta il più adeguato strumento per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione, anche se limitatamente ai titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, con esclusione, quindi, dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima. Ove il giudice del merito intenda discostarsi dalle indicazioni del contratto collettivo, ha l'onere di fornire opportuna motivazione, mentre costituisce specifico onere del datore di lavoro quello di indicare gli elementi dai quali risulti la inadeguatezza, in eccesso, delle retribuzioni contrattualmente previste in considerazione di specifiche situazioni locali o della qualità della prestazione offerta dal lavoratore.” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5519 del 18/03/2004-Rv. 571299).
In conclusione, visti gli importi esposti nel conteggio allegato al ricorso, spetta alla parte ricorrente, detratte le somme relative ai predetti emolumenti, la complessiva somma lorda di €13.249,20-215,86-1.133,26=€11.900,08.
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 per i titoli di cui in narrativa, la complessiva somma di €11.900,08 oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese del giudizio che liquida in complessivi €3.000,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara in data 17.4.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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