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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2237/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2237 dell'anno 2025
TRA
.MEC. Pt_1 Pt_2
assistita e difesa dall'avv. Andrea Tedeschi
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Giovanna D'Errico
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 11 marzo 2024 la .MEC. (d'ora Pt_1 Pt_2
in avanti, ) impugnava l'accertamento ispettivo conclusosi in data 21 novembre 2023 con Controparte_2
il quale l' aveva riqualificato i rapporti di procacciamento d'affari intercorsi con Controparte_3 Pt_3
(periodo 2018-2021), (periodo 2020-2023) e (periodo 2018-
[...] Controparte_4 Parte_4
2021) come rapporti di agenzia.
Ritenendo illegittima tale riqualificazione, la chiedeva al Tribunale di annullare il verbale ispettivo, CP_2
dichiarando che nulla era dovuto da essa ricorrente.
2. Resisteva la (d'ora in avanti, ) e, in via riconvenzionale, Controparte_1 Controparte_5
chiedeva la condanna della società al pagamento, in proprio favore, dell'importo di €.21.573,65, a titolo di contributi previdenziali non pagati e sanzioni.
3. Con sentenza n. 7000/2025 del 16 giugno – 17 luglio 2025 il Tribunale rigettava il ricorso e accoglieva la domanda riconvenzionale.
Affermava il primo giudice:
3.1 <<caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e stabilità dell'attività dell'agente, che assume l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti per conto della preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultima una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con obbligo di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo>>;
3.2 <<dalle copie di fatture provvisionali prodotte si evince infatti che detti collaboratori hanno svolto attività
in favore dell'odierna opponente, per anni, tutti i mesi, tanto da emettere, in favore della medesima, fatture che indicano quale causale i periodi di riferimento suddivisi in semestri.
3.3 Anche gli importi delle provvigioni sono indicativi di un volume di affari incompatibile con l'attività solo episodica tipica del procacciatore. 3.4 Ulteriore elemento distintivo della figura dell'agente emerge poi dal contratto sottoscritto tra le parti,
che prevede un preavviso di recesso di quindici giorni, come emerge sia dalla lettura dei contratti che dal verbale di ispezione, nonché dalle difese della ricorrente: da ciò deve escludersi la mera occasionalità
dell'attività, essendo il preavviso un indice chiaro e inequivocabile della stabilità del rapporto – a prescindere dalla circostanza, del tutto irrilevante, della formale esclusione della sussistenza di un rapporto di agenzia.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il verbale deve ritenersi pienamente legittimo.
3.5 Nella medesima direzione della stabilità militano le considerazioni avanzate dall'ispettore circa il diritto della preponente di determinare i prezzi, l'automaticità del compenso, legato peraltro ad un certo periodo temporale e non a singoli affari;
il divieto della spendita del nome, che suggerisce un affiliamento con la società ricorrente;
l'obbligo, nel caso i cessazione del rapporto, di collaborare con la società per la conclusione delle trattative pendenti o potenzialmente, che rivela la sussistenza di un rapporto contrattuale complessivo e duraturo nel tempo.
3.6 La domanda riconvenzionale avanzata da è fondata e deve essere accolta. CP_1
La resistente ha formulato tale domanda liquidando in €.21.573,65 la somma dei contributi dovuti, fondando tale richiesta sul presupposto, che questo giudice ritiene di condividere per le ragioni sopra esposte, che il verbale ispettivo non fosse affetto da vizi e fosse dunque legittimo. La sussistenza del rapporto di agenzia fonda la legittimità dei contributi dovuti come quantificati dalla resistente>>.
4. Con ricorso del 3 settembre 2025 la interponeva appello. CP_2
L' resisteva. CP_1
5. Con un unico motivo, l'appellante denuncia “erronea valutazione delle risultanze emerse in sede ispettiva”.
Deduce la società:
5.1 <<il giudice del primo grado ha principalmente considerato la periodicità della fatturazione e l'entità degli importi che ne erano oggetto oltre alla percezione delle provvigioni in modo asseritamente svincolato dalla segnalazione>>, sebbene <
di fatto spiegata sin dal ricorso in sede amministrativa>>;
5.2 <<hanno altresì influito sulla decisione del primo giudice la presenza di alcune clausole contrattuali asseritamente incompatibili (in particolare quella che prevede l'obbligo del preavviso) oltre alla condivisione di alcune considerazioni ulteriori che si leggono nel verbale ispettivo aventi in particolare ad oggetto il diritto della preponente di determinare i prezzi e il divieto della spendita del nome, che a dire del primo Giudice
suggerirebbe “un affiliamento con la società ricorrente”>>;
5.3 <<il giudice del primo grado ha principalmente considerato la periodicità della fatturazione e l'entità degli trascurando per contro i ben più numerosi elementi testuali in senso inequivocabilmente contrario:
in primis le ripetute previsioni contrattuali che ribadiscono l'occasionalità del rapporto e l'assenza di vincoli a carico del procacciatore (cfr. artt. 2 - 5-7); l'assenza di zone e di vincoli di esclusiva (art. 3 e 4); la piena autonomia e assenza di qualsivoglia vincolo organizzativo (art. 5 e 7); l'assenza di qualsiasi obbligo di rendicontazione e financo di informazione;
l'assenza di qualsiasi obbligo di attenersi a direttive del preponente;
la stessa durata a tempo determinato dei contratti e l'impossibilità di una loro proroga tacita nonché la sempre ribadita volontà delle parti di non voler ricondurre il loro rapporto all'agenzia;
da ultimo infine, ma non certo per importanza, la stessa possibilità per i procacciatori di trattare affari in concorrenza con la preponente, aspetto che all'agente sarebbe stato all'evidenza vietato>>;
5.4 <<a quanto sopra si aggiunga comunque la considerazione che un conto sono poi le clausole presenti nei modelli contrattuali in essere tra le parti (spesso predisposti sulla base di formulari e/o modulistiche orami scaricabili ovunque e da chiunque) e un conto sono le modalità concrete con cui un rapporto si espleta nella pratica, modalità in relazione alle quali l' non ha fornito alcuna prova come per contro avrebbe potuto CP_6
(e dovuto) fare se solo avesse, ad esempio, dedotto capitoli di prova testimoniale aventi ad oggetto le concrete modalità di svolgimento dei singoli rapporti>>;
5.5 <<quanto invece alla periodicità della fatturazione, si ribadisce che trattava di un semplice accorpamento dei periodi riconducibile ad un aspetto meramente organizzativo interno della ricorrente, volto a semplificare gli adempimenti contabili accorpando la fatturazione per importi di un qualche rilievo,
posto che nella maggior parte dei casi si sarebbe trattato di poche centinaia di euro>>;
5.6 <<la stessa entità degli importi fatturati e il numero ordini non potevano certo considerarsi “da agente”>>.
6. L'appello è infondato.
Va premesso che "i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività
dell'agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 c.c.), realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto del procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (Cass. 19828/2013; 13629/2005).
Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento d'affari
è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti" (Cass. 1263/2025; 2828/2016; 19828/2013).
Orbene, nella specie, i contratti prevedevano espressamente l'occasionalità della prestazione dei procacciatori, “senza alcun vincolo di continuità e costanza”, senza assegnazione di una ambito territoriale e vincolo di esclusiva.
Sotto il profilo “formale” i contratti depongono inequivocamente per la natura non agenziale dei rapporti. Ma ciò non basta, poiché occorre verificare quali siano state le modalità concrete di esecuzione delle prestazioni, giacché la stipula di un contratto di un contratto di procacciatore non impedisce di qualificare l'instaurato rapporto come di agenzia, ove, in concreto, si sia atteggiato come stabile attività di promozione.
Orbene, l'appellante ha esibito:
per , fatture relative ai compensi per il secondo semestre 2017 (di €.3,527,16), primo semestre Parte_3
2018 (di €.2.888,14), secondo semestre 2018 (di €.2.320,00), primo semestre 2019 (di €.2.674,34) e secondo semestre 2019 (di €.1521,36);
per , fatture relative a compensi erogati per il periodo gennaio – dicembre 2020 (di Controparte_4
€.2417,44), gennaio – febbraio 2021 (di €.2.917,20) e aprile 2021 – ottobre 2022 (di €.2.711.70),
per , fatture relative a compensi erogati per il periodo gennaio – aprile 2019 (di €.2.717,48), Parte_4
maggio – agosto 2019 (di €.3.440,53), luglio – dicembre 2019 (di €.4.755,84 e di €.4.350,14), gennaio – aprile
2020 (di €.3.352,88), maggio – agosto 2020 (di €.5.289,36), settembre – dicembre 2020 (di €.4.178,27),
gennaio – marzo 2021 (di €.3.239,49), aprile – giugno 2021 (di €.5.192,28), luglio – settembre 2021 (di
€.3.624,12), ottobre – dicembre 2021 (di €.3.687,97), gennaio – marzo 2022 (di €.2.602,00), aprile – giugno
2022 (di €.7.802,00), luglio – settembre 2022 (di €.1.562,00).
Come ben si vede, i rapporti intercorsi tra i “procacciatori” e la non erano affatto episodici, ma CP_2
stabili, giacché i compensi venivano erogati per l'attività svolta, continuativamente, per vari periodi, senza alcuna interruzione.
Invero, i rapporti (oggetto di causa) tra il il e il e la si sono protratti, Pt_3 CP_4 Pt_4 CP_2
ininterrottamente, per il dal secondo semestre 2017 al secondo semestre 2019, per il , da Pt_3 CP_4
gennaio 2020 ad ottobre 2022 e, per il da gennaio 2019 a settembre 2022. Pt_4
La sostanziale stabilità del rapporto è confermata dalla previsione contrattuale, per tutti, della corresponsione di un'indennità di preavviso in caso di recesso: clausola che, come correttamente rimarcato dal Tribunale, postula la stabilità del rapporto e non già l'episodicità della prestazione e l'assenza di ogni obbligo di svolgere attività promozionale. A ciò si aggiungano tutti gli altri rilievi del primo giudice, sopra riportati al punto 3.5, che devono intendersi qui confermati e ribaditi.
A fronte di tali circostanze, inequivocamente indicativi di un rapporto di natura agenziale, le norme contrattuali richiamate dall'appellante a conforto del proprio assunto sono prive di giuridica consistenza,
poiché, come detto, rileva il rapporto per come si è concretamente sviluppato e non per come è stato formalmente qualificato e/o regolamentato dalle parti in sede di conclusione del contratto.
Ed essendo emerso, in modo inconfutabile, la continua e stabile attività promozionale svolta dai presunti procacciatori, la diversa qualificazione dei rapporti operata dal Tribunale rispetto alle volontà dichiarate nei vari contratti intercorsi tra e e i appalesa corretta e va confermata. CP_2 Pt_3 CP_4 Pt_4
7. L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 3 settembre 2025, dalla .MEC. nei Pt_1 Pt_2
confronti della avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 16 giugno Controparte_1
– 17 luglio 2025.
Condanna la società appellante al pagamento, in favore della appellata, del compenso per il CP_1
presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2237 dell'anno 2025
TRA
.MEC. Pt_1 Pt_2
assistita e difesa dall'avv. Andrea Tedeschi
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Giovanna D'Errico
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 11 marzo 2024 la .MEC. (d'ora Pt_1 Pt_2
in avanti, ) impugnava l'accertamento ispettivo conclusosi in data 21 novembre 2023 con Controparte_2
il quale l' aveva riqualificato i rapporti di procacciamento d'affari intercorsi con Controparte_3 Pt_3
(periodo 2018-2021), (periodo 2020-2023) e (periodo 2018-
[...] Controparte_4 Parte_4
2021) come rapporti di agenzia.
Ritenendo illegittima tale riqualificazione, la chiedeva al Tribunale di annullare il verbale ispettivo, CP_2
dichiarando che nulla era dovuto da essa ricorrente.
2. Resisteva la (d'ora in avanti, ) e, in via riconvenzionale, Controparte_1 Controparte_5
chiedeva la condanna della società al pagamento, in proprio favore, dell'importo di €.21.573,65, a titolo di contributi previdenziali non pagati e sanzioni.
3. Con sentenza n. 7000/2025 del 16 giugno – 17 luglio 2025 il Tribunale rigettava il ricorso e accoglieva la domanda riconvenzionale.
Affermava il primo giudice:
3.1 <<caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e stabilità dell'attività dell'agente, che assume l'obbligo di promuovere la conclusione di contratti per conto della preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultima una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con obbligo di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo>>;
3.2 <<dalle copie di fatture provvisionali prodotte si evince infatti che detti collaboratori hanno svolto attività
in favore dell'odierna opponente, per anni, tutti i mesi, tanto da emettere, in favore della medesima, fatture che indicano quale causale i periodi di riferimento suddivisi in semestri.
3.3 Anche gli importi delle provvigioni sono indicativi di un volume di affari incompatibile con l'attività solo episodica tipica del procacciatore. 3.4 Ulteriore elemento distintivo della figura dell'agente emerge poi dal contratto sottoscritto tra le parti,
che prevede un preavviso di recesso di quindici giorni, come emerge sia dalla lettura dei contratti che dal verbale di ispezione, nonché dalle difese della ricorrente: da ciò deve escludersi la mera occasionalità
dell'attività, essendo il preavviso un indice chiaro e inequivocabile della stabilità del rapporto – a prescindere dalla circostanza, del tutto irrilevante, della formale esclusione della sussistenza di un rapporto di agenzia.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il verbale deve ritenersi pienamente legittimo.
3.5 Nella medesima direzione della stabilità militano le considerazioni avanzate dall'ispettore circa il diritto della preponente di determinare i prezzi, l'automaticità del compenso, legato peraltro ad un certo periodo temporale e non a singoli affari;
il divieto della spendita del nome, che suggerisce un affiliamento con la società ricorrente;
l'obbligo, nel caso i cessazione del rapporto, di collaborare con la società per la conclusione delle trattative pendenti o potenzialmente, che rivela la sussistenza di un rapporto contrattuale complessivo e duraturo nel tempo.
3.6 La domanda riconvenzionale avanzata da è fondata e deve essere accolta. CP_1
La resistente ha formulato tale domanda liquidando in €.21.573,65 la somma dei contributi dovuti, fondando tale richiesta sul presupposto, che questo giudice ritiene di condividere per le ragioni sopra esposte, che il verbale ispettivo non fosse affetto da vizi e fosse dunque legittimo. La sussistenza del rapporto di agenzia fonda la legittimità dei contributi dovuti come quantificati dalla resistente>>.
4. Con ricorso del 3 settembre 2025 la interponeva appello. CP_2
L' resisteva. CP_1
5. Con un unico motivo, l'appellante denuncia “erronea valutazione delle risultanze emerse in sede ispettiva”.
Deduce la società:
5.1 <<il giudice del primo grado ha principalmente considerato la periodicità della fatturazione e l'entità degli importi che ne erano oggetto oltre alla percezione delle provvigioni in modo asseritamente svincolato dalla segnalazione>>, sebbene <
di fatto spiegata sin dal ricorso in sede amministrativa>>;
5.2 <<hanno altresì influito sulla decisione del primo giudice la presenza di alcune clausole contrattuali asseritamente incompatibili (in particolare quella che prevede l'obbligo del preavviso) oltre alla condivisione di alcune considerazioni ulteriori che si leggono nel verbale ispettivo aventi in particolare ad oggetto il diritto della preponente di determinare i prezzi e il divieto della spendita del nome, che a dire del primo Giudice
suggerirebbe “un affiliamento con la società ricorrente”>>;
5.3 <<il giudice del primo grado ha principalmente considerato la periodicità della fatturazione e l'entità degli trascurando per contro i ben più numerosi elementi testuali in senso inequivocabilmente contrario:
in primis le ripetute previsioni contrattuali che ribadiscono l'occasionalità del rapporto e l'assenza di vincoli a carico del procacciatore (cfr. artt. 2 - 5-7); l'assenza di zone e di vincoli di esclusiva (art. 3 e 4); la piena autonomia e assenza di qualsivoglia vincolo organizzativo (art. 5 e 7); l'assenza di qualsiasi obbligo di rendicontazione e financo di informazione;
l'assenza di qualsiasi obbligo di attenersi a direttive del preponente;
la stessa durata a tempo determinato dei contratti e l'impossibilità di una loro proroga tacita nonché la sempre ribadita volontà delle parti di non voler ricondurre il loro rapporto all'agenzia;
da ultimo infine, ma non certo per importanza, la stessa possibilità per i procacciatori di trattare affari in concorrenza con la preponente, aspetto che all'agente sarebbe stato all'evidenza vietato>>;
5.4 <<a quanto sopra si aggiunga comunque la considerazione che un conto sono poi le clausole presenti nei modelli contrattuali in essere tra le parti (spesso predisposti sulla base di formulari e/o modulistiche orami scaricabili ovunque e da chiunque) e un conto sono le modalità concrete con cui un rapporto si espleta nella pratica, modalità in relazione alle quali l' non ha fornito alcuna prova come per contro avrebbe potuto CP_6
(e dovuto) fare se solo avesse, ad esempio, dedotto capitoli di prova testimoniale aventi ad oggetto le concrete modalità di svolgimento dei singoli rapporti>>;
5.5 <<quanto invece alla periodicità della fatturazione, si ribadisce che trattava di un semplice accorpamento dei periodi riconducibile ad un aspetto meramente organizzativo interno della ricorrente, volto a semplificare gli adempimenti contabili accorpando la fatturazione per importi di un qualche rilievo,
posto che nella maggior parte dei casi si sarebbe trattato di poche centinaia di euro>>;
5.6 <<la stessa entità degli importi fatturati e il numero ordini non potevano certo considerarsi “da agente”>>.
6. L'appello è infondato.
Va premesso che "i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività
dell'agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 c.c.), realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto del procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (Cass. 19828/2013; 13629/2005).
Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento d'affari
è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti" (Cass. 1263/2025; 2828/2016; 19828/2013).
Orbene, nella specie, i contratti prevedevano espressamente l'occasionalità della prestazione dei procacciatori, “senza alcun vincolo di continuità e costanza”, senza assegnazione di una ambito territoriale e vincolo di esclusiva.
Sotto il profilo “formale” i contratti depongono inequivocamente per la natura non agenziale dei rapporti. Ma ciò non basta, poiché occorre verificare quali siano state le modalità concrete di esecuzione delle prestazioni, giacché la stipula di un contratto di un contratto di procacciatore non impedisce di qualificare l'instaurato rapporto come di agenzia, ove, in concreto, si sia atteggiato come stabile attività di promozione.
Orbene, l'appellante ha esibito:
per , fatture relative ai compensi per il secondo semestre 2017 (di €.3,527,16), primo semestre Parte_3
2018 (di €.2.888,14), secondo semestre 2018 (di €.2.320,00), primo semestre 2019 (di €.2.674,34) e secondo semestre 2019 (di €.1521,36);
per , fatture relative a compensi erogati per il periodo gennaio – dicembre 2020 (di Controparte_4
€.2417,44), gennaio – febbraio 2021 (di €.2.917,20) e aprile 2021 – ottobre 2022 (di €.2.711.70),
per , fatture relative a compensi erogati per il periodo gennaio – aprile 2019 (di €.2.717,48), Parte_4
maggio – agosto 2019 (di €.3.440,53), luglio – dicembre 2019 (di €.4.755,84 e di €.4.350,14), gennaio – aprile
2020 (di €.3.352,88), maggio – agosto 2020 (di €.5.289,36), settembre – dicembre 2020 (di €.4.178,27),
gennaio – marzo 2021 (di €.3.239,49), aprile – giugno 2021 (di €.5.192,28), luglio – settembre 2021 (di
€.3.624,12), ottobre – dicembre 2021 (di €.3.687,97), gennaio – marzo 2022 (di €.2.602,00), aprile – giugno
2022 (di €.7.802,00), luglio – settembre 2022 (di €.1.562,00).
Come ben si vede, i rapporti intercorsi tra i “procacciatori” e la non erano affatto episodici, ma CP_2
stabili, giacché i compensi venivano erogati per l'attività svolta, continuativamente, per vari periodi, senza alcuna interruzione.
Invero, i rapporti (oggetto di causa) tra il il e il e la si sono protratti, Pt_3 CP_4 Pt_4 CP_2
ininterrottamente, per il dal secondo semestre 2017 al secondo semestre 2019, per il , da Pt_3 CP_4
gennaio 2020 ad ottobre 2022 e, per il da gennaio 2019 a settembre 2022. Pt_4
La sostanziale stabilità del rapporto è confermata dalla previsione contrattuale, per tutti, della corresponsione di un'indennità di preavviso in caso di recesso: clausola che, come correttamente rimarcato dal Tribunale, postula la stabilità del rapporto e non già l'episodicità della prestazione e l'assenza di ogni obbligo di svolgere attività promozionale. A ciò si aggiungano tutti gli altri rilievi del primo giudice, sopra riportati al punto 3.5, che devono intendersi qui confermati e ribaditi.
A fronte di tali circostanze, inequivocamente indicativi di un rapporto di natura agenziale, le norme contrattuali richiamate dall'appellante a conforto del proprio assunto sono prive di giuridica consistenza,
poiché, come detto, rileva il rapporto per come si è concretamente sviluppato e non per come è stato formalmente qualificato e/o regolamentato dalle parti in sede di conclusione del contratto.
Ed essendo emerso, in modo inconfutabile, la continua e stabile attività promozionale svolta dai presunti procacciatori, la diversa qualificazione dei rapporti operata dal Tribunale rispetto alle volontà dichiarate nei vari contratti intercorsi tra e e i appalesa corretta e va confermata. CP_2 Pt_3 CP_4 Pt_4
7. L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 3 settembre 2025, dalla .MEC. nei Pt_1 Pt_2
confronti della avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 16 giugno Controparte_1
– 17 luglio 2025.
Condanna la società appellante al pagamento, in favore della appellata, del compenso per il CP_1
presente grado del giudizio che liquida in complessivi €.3.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis